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Scarti di atti negli Archivi notarili del Regno. (037U1875)

Preambolo
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ed il regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto il decreto del Capo del Governo 18 novembre 1935;
Visto l'art. 1, numeri 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con Ministri per l'interno e con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



Possono essere eliminati dagli archivi notarili del Regno:

1° i registri dei protesti cambiari prescritti dagli articoli 306 del Codice di commercio e 66 del regolamento per, l'esecuzione di detto codice, approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, ad eccezione di quelli portanti i protesti levati dopo il 31 dicembre 1928, i quali saranno eliminati trascorsi dieci anni dalla data dell'ultimo protesto;

2° i repertori originali degli atti tra vivi per gli uffici del registro aboliti con l'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
3° le copie mensili degli annotamenti repertoriali proscritti dall'art. 65, prima parte, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, relativamente ai notari cessati dall'esercizio professionale o che siano trasferiti in altri distretti notarili, dopo che i loro atti siano stati ritirati e sottoposti alla ispezione e verificazione a norma degli articoli 107 e 108 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
4° le copie delle convenzioni stipulate dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti depositate a norma del n. 10 dell'art. 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abrogato con l'art. 61 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562;

5° le copie anteriori al trentennio dall'entrata in vigore del presente decreto delle scritture private non autenticate certificate conformi dai richiedenti la registrazione, trasmesse dagli uffici del registro a norma degli articoli 65 dei testo unico sulle leggi del registro, approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2072, e 66 del successivo testo unico approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217;

6° le denunzie dei contratti verbali eventualmente custodite negli archivi.

Art. 2.



Le carte eliminate a norma dell'articolo precedente saranno messe a disposizione del Provveditorato generale della Stato, col quale verranno concordati il prezzo e le modalita' della cessione.

Art. 3.



I notai, anche se non cessati dall'esercizio, dovranno versare ai componenti archivi notarili distrettuali, entro i termini e con le modalita' che verranno stabiliti dai capi degli archivi medesimi, i registri dei protesti cambiari che, a norma dell'art. 1, n. 1, del presente decreto, possono essere immediatamente eliminati, ed i repertori originali degli atti tra vivi di cui al n. 2 dello stesso articolo.

Delle avvenute consegne i capi degli archivi redigeranno verbali in doppio esemplare, uno dei quali dovra' rimanere depositato in archivio e l'altro dato al notti che ha eseguito la consegna.

Le spese del versamento sono a carico dei notai.


Art. 4.



Nel termine di giorni quindici dall'entrata in vigore del presente decreto ciascun capo di archivio notarile dovra' trasmettere al Ministero di grazia e giustizia un elenco in doppio esemplare delle carte da eliminare, con l'indicazione delle date iniziale e terminale di ciascuna serie e della loro quantita'.


Art. 5.



Gli elenchi dei quali all'articolo precedente saranno comunicati al sopraintendente o al direttore dell'Archivio di Stato, nella circoscrizione del quale e' compreso ciascun archivio notarile, per il parere sulla proposta eliminazione.


Art. 6.



Sentito il parere di cui all'articolo precedente, il Ministro per la grazia e giustizia, se autorizza in tutto o in parte l'eliminazione, trasmette uno degli esemplari dell'elenco previsto dall'art. 5 all'archivio, apportandovi le modificazioni del caso.


Art. 7.



Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL

Viste, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1937-Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 45. - MANCINI.