N NORME. red.it

Divise degli avvocati e dei procuratori. (034U2128)

Art. 1.



Gli avvocati ed i procuratori fanno uso della divisa con toga nelle udienze ed adunanze della Corte di cassazione, della Corte d'appello', dei Tribunali, dei Consiglio di Stato, della corte dei conti, del Tribunale supremo militare, dei Tribunale superiore delle acque pubbliche, della Commissione centrale per le imposte dirette, della Commissione centrale per gli,avvocati ed procuratori, nonche' nelle adunanze che siano tenuta per giudizi disciplinari dai Direttori del Sindacato nazionale dei Sindacati fascisti della categoria e dai Comitati Preveduti negli articoli 14 e 33 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Le fogge della divisa con toga sono quelle stabilite nell'articolo 2 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 3, osservate, per gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni prevedute nell'art. 4 del R. decreto-legge, 27 novembre 1933, n. 1578, le modificazioni indicate, per avvocati iscritti nell'albo speciale, nello stesso art. 2 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 3.

La violazione delle disposizioni relative all'uso della divisa con toga costituisce infrazione disciplinare.