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Proroga del termine per la prestazione del giuramento degli avvocati e procuratori e modificazioni alle toghe e ai tocchi degli avvocati, dei procuratori e dei componenti i Consigli forensi. (027U0003)

Art. 1.




Il termine assegnato dall'art. 93, comma ultimo, del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, agli avvocati e procuratori per la prestazione del giuramento e' prorogato di giorni 90.