Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria. (033U1539)
Art. 21
Art. 21.
I membri delle Commissioni devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suocero e genero; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle.
I membri delle Commissioni devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suocero e genero; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle.