N NORME. red.it

Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria. (033U1539)

Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'opportunita' di riunire in un solo testo le norme regolamentari per l'esecuzione delle disposizioni legislative concernenti il nuovo catasto (testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e legge 2 maggio 1932, n. 476);
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, in sostituzione di quello approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65, per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 12 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, foglio 46. - Mancini.
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 1

REGOLAMENTO

per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

Art. 1.

L'Ufficio generale del catasto e' retto da un Direttore generale, al quale appartengono la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

L'Ufficio generale del catasto fa parte integrante del Ministero delle Finanze.

Art. 2

Art. 2.

Il Direttore generale esercita, in nome del Ministro, verso il quale e' direttamente responsabile, le attribuzioni che gli sono affidate dal presente regolamento, sotto l'osservanza delle disposizioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale delle finanze.

Il Direttore generale sottopone all'approvazione del Ministro il piano dei lavori da eseguirsi in ogni anno nelle varie provincie del Regno, insieme col preventivo delle relative spese.

Art. 3

Art. 3.

I lavori per la formazione del catasto sono eseguiti sotto la direzione di appositi uffici, di cui il numero e la denominazione sono stabiliti con decreto Reale.

Quando sia possibile in taluna provincia, senza nuocere alla regolarita' e speditezza delle operazioni, la direzione di queste potra', con decreto del Ministro delle Finanze, essere affidata agli Uffici tecnici di Finanza.

Art. 4

Art. 4.

Nel comune di Roma i componenti la Commissione censuaria comunale sono fissati nel numero di cinque effettivi e due supplenti.

Negli altri comuni le Commissioni censuarie si compongono di tre o di cinque membri effettivi e di due supplenti, e la determinazione del numero di detti componenti e' attribuita al Prefetto, sentito l'Intendente di finanza;

Art. 5

Art. 5.

I componenti le Commissioni censuarie comunali sono cosi' scelti.
Uno dei membri effettivi e' nominato dal Ministro delle Finanze, pel comune di Roma e dal Prefetto della provincia per gli altri comuni.
La nomina della meta' dei membri effettivi residui e di uno dei supplenti spetta al Governatore pel comune di Roma, ed al Podesta' per gli altri comuni. I rimanenti membri effettivi e supplenti, sono eletti dai maggiori contribuenti di cui all'art. 33 del Testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 (1).

(1) In tutti gli articoli del presente Regolamento, nei quali viene fatto cenno al Testo unico, si intende riferirsi al Testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

Art. 6

Art. 6.

Fra i maggiori contribuenti, indicati nell'art. 33 del Testo unico, non sono da comprendersi il Governatore di Roma e i Podesta'.

I contribuenti che figurano intestati cumulativamente per lo stesso titolo nei registri del catasto sono considerati come un contribuente unico e devono farsi rappresentare da un solo delegato. Si considerano parimenti come un solo contribuente gli Enti morali che, sebbene siano distintamente intestati in catasto, sono rappresentati da una stessa amministrazione.

Art. 7

Art. 7.

Per l'adempimento di quanto e' disposto dai precedenti articoli, il Governatore di Roma e i Podesta', ognuno pel suo comune, formano entro un mese dall'invito che ne ricevono dal Prefetto, l'elenco dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, comprese le donne, nel numero determinato dall'art. 33 del Testo unico.

Il detto elenco viene pubblicato e tenuto affisso all'albo del comune per 15 giorni consecutivi, durante i quali e' ammesso reclamo alla Giunta provinciale amministrativa che deve decidere entro i successivi 30 giorni.

Nel caso di ritardo da parte della Giunta provinciale amministrativa, decide il Prefetto.

Queste decisioni sono inappellabili.

Art. 8

Art. 8.

Trascorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo precedente, se non vi sono reclami, o decisi i reclami, il Governatore di Roma ed i Podesta', entro i quindici giorni successivi, con avviso da consegnarsi almeno sette giorni prima di quello indicato per la seduta, adunano i maggiori contribuenti per la nomina dei componenti la Commissione ad essi attribuita.

La seduta e' legale quando il numero degli intervenuti non sia minore della meta' del numero dei maggiori contribuenti.

Ove la prima adunanza non riesca legale per mancanza di numero, il Governatore di Roma e i Podesta' ne convocano una seconda pel settimo giorno successivo.

Questa seconda adunanza e' legale qualunque sia il numero degli intervenuti, e di cio' sara' fatta espressa menzione negli avvisi di prima e di seconda convocazione.

Art. 9

Art. 9.

I maggiori contribuenti possono farsi rappresentare anche con semplice delegazione stesa sulla lettera di convocazione con la firma autenticata dal Governatore di Roma o dal Podesta'.

Tale delegazione non puo' essere fatta a chi ha gia' voto per diritto proprio, e nessuno puo' assumere piu' di una delegazione.

Nessuno puo' avere piu' di un voto.

Chi avendo gia' voto per diritto proprio ha, inoltre, la rappresentanza di alcuno dei maggiori contribuenti, deve delegarli.

Art. 10

Art. 10.

Il Governatore di Roma ed i Podesta' pubblicano i nomi degli eletti, notificano agli stessi la loro nomina e li convocano entro un mese per l'elezione del Presidente, facendo espressa menzione delle disposizioni contenute negli articoli 24 e 25.

Art. 11

Art. 11.

Le Commissioni comunali eleggono il proprio Presidente fra i commissari effettivi.

Art. 12

Art. 12.

L'elenco dei maggiori contribuenti di cui all'art. 7 viene riveduto e corretto nel mese di gennaio di ogni anno dal Governatore di Roma e dai Podesta'.

Il detto elenco cosi' rettificato viene pubblicato e tenuto affisso per i primi quindici giorni di febbraio all'albo del comune per gli eventuali reclami alla Giunta provinciale amministrativa a norma dell'art. 7.

Art. 13

Art. 13.

Spetta alla Commissione comunale segnatamente:

a) di nominare gli indicatori catastali fra persone probe ed esperte del territorio;

b) di prestare il suo concorso nella delimitazione del territorio comunale e delle proprieta' in esso comprese e di assistere i periti catastali in ogni altro caso indicato nel regolamento;

c) di far eseguire la terminazione d'ufficio nei casi indicati dall'art. 43;

d) di ricevere le denuncie per i miglioramenti;

e) di prestare il suo concorso alla qualificazione e classificazione del comune;

f) di prestare il suo concorso alla pubblicazione dei dati catastali, nel modo stabilito dal capitolo VI;

g) di decidere in prima istanza sui reclami dei possessori, come all'art. 157;

h) di presentare osservazioni e reclami alla Commissione Centrale sulla qualificazione, classificazione e tariffa dei terreni del proprio comune, come all'art. 166;

i) di ricorrere alla Commissione censuaria Centrale nel caso di violazione di legge o per questioni di massima;

l) di fornire ai periti e agli Uffici catastali, nonche' alle Commissioni censuarie provinciali e Centrale, tutte le notizie ed informazioni delle quali sia richiesta per le diverse operazioni occorrenti alla formazione del catasto.

Art. 14

Art. 14.

La Commissione censuaria provinciale si compone di un Presidente nominato dal Ministro delle Finanze, e di quattro commissari effettivi, con due supplenti, nominati per una meta' dallo stesso Ministro, e per l'altra meta' dal Rettorato della provincia in adunanza da convocarsi entro il termine di un mese dal ricevimento dell'invito.

La commissione provinciale risiede nel capoluogo della provincia.

Art. 15

Art. 15.

La Commissione provinciale:

a) da' voto motivato sui reclami delle Commissioni comunali contro le risultanze dei prospetti delle tariffe:

b) decide in appello sui reclami prodotti dai possessori contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali.

L'Amministrazione catastale puo' delegare un proprio perito ad assistere alle sedute della Commissione provinciale, per dare schiarimenti e fare osservazioni sopra i lavori ad essa affidati dal regolamento.

Art. 16

Art. 16.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario.

Il Governatore, per Roma, ed i Podesta', per gli altri comuni, nominano il segretario della Commissione comunale, sentita la Commissione stessa, scegliendo persona che abbia l'attitudine necessaria per l'ufficio di assistente alla pubblicazione dei dati catastali, di cui all'art. 128.

Delle funzioni di segretario puo' essere incaricato un impiegato municipale od un membro della Commissione comunale, i quali non hanno diritto ad alcuna retribuzione; od un estraneo, la cui retribuzione verra' fissata dal Podesta'.

Il Prefetto, di concerto con l'Ufficio catastale, sceglie fra i periti catastali il segretario della Commissione provinciale.

Art. 17

Art. 17.

Le Commissioni censuarie, oltre al disimpegno delle funzioni indicate negli articoli precedenti, prestano il loro concorso alle diverse operazioni del catasto ogni qualvolta vengano richieste dai competenti uffici.

Art. 18

Art. 18.

I presidenti delle Commissioni ne dirigono i lavori, firmano la corrispondenza, curano l'osservanza dei termini, e provvedono alla conservazione dei documenti.

Art. 19

Art. 19.

I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze delle Commissioni, sia per tenersi in corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare le Commissioni stesse nei loro lavori. Essi pero' non hanno voto deliberativo che in assenza dei commissari effettivi.

Nelle Commissioni provinciali i supplenti non hanno voto deliberativo che in assenza dei commissari effettivi, rispettivamente nominati dalla stessa Autorita'.

Art. 20

Art. 20.

Le Commissioni provinciali e comunali non possono deliberare se non sono presenti tre membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parita' si astiene il piu' giovane dei commissari, che non sia relatore.

Art. 21

Art. 21.

I membri delle Commissioni devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suocero e genero; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle.

Art. 22

Art. 22.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente della Commissione comunale, ne fa le veci quello fra i commissari effettivi, che ha ottenuto il maggior numero di voti nella elezione, e, a parita' di voti, il piu' anziano di eta'.

Per la sostituzione del Presidente delle Commissioni provinciali provvede il Ministro all'atto della nomina dei commissari governativi.

Art. 23

Art. 23.

Non possono far parte della stessa Commissione ascendenti e discendenti, suocero e genero, e piu' fratelli.

Nessuno puo' appartenere a piu' Commissioni nella stessa Provincia, ne far parte di piu' Commissioni provinciali.

I periti catastali non possono far parte di alcuna Commissione censuaria.

Chi e' eletto membro di piu' commissioni e non possa far parte di tutte, ha sempre diritto di optare per quella che preferisce.

Art. 24

Art. 24.

Possono rifiutare di far parte delle Commissioni censuari comunali e provinciali i genitori, i Deputati al Parlamento, e tutti i funzionari dello Stato civili e militari in attivita' di servizio.

Puo' segnatamente rifiutare l'ufficio chi non risiede nel comune, e rispettivamente nella provincia, e chi e impedito da infermita' permanenti o ha compiuto i 65 anni di eta'.

Art. 25

Art. 25.

Agli effetti dell'articolo 34 del Testo unico e' considerato rifiutante l'ufficio anche colui che non risponde di accettare, e non interviene alla prima adunanza di cui all'articolo 10 e cosi' pure chi, avendo accettato, non interviene senza giustificati motivi a tre adunanze successive.

Art. 26

Art. 26.

Il Governatore, pel comune di Roma, i Podesta', per gli altri comuni ed i Presidi delle provincie devono trasmettere all'Intendenza di Finanza i documenti dai quali risulti rifiuto di accettare l'ufficio di membro delle Commissioni comunali e provinciali.

I Presidenti delle Commissioni riferiscono alla Intendenza di Finanza sulle assenze dei commissari contemplate nell'articolo precedente.

L'Intendenza di Finanza, avute le comunicazioni suaccennate, procede a norma dell'articolo 202.

Art. 27

Art. 27.

Nel caso che vengano a mancare taluni dei componenti le Commissioni comunali e provinciali, essi sono sostituiti colle norme ordinarie prestabilite.

Art. 28

Art. 28.

Qualora i Rettorati provinciali, il Governatore di Roma ed i Podesta' non facciano, nei modi e nei termini prestabiliti, le nomine ad essi demandate, provvedono, rispettivamente, il Ministro delle Finanze in luogo del Governatore e dei Rettorati predetti, ed il Prefetto della provincia in luogo dei Podesta'.

Art. 29

Art. 29.

Quando la Commissione comunale non adempia regolarmente ed in tempo debito al suo mandato, od in qualunque modo rechi intralcio al regolare andamento delle operazioni, il competente ufficio del catasto ne provoca dal Prefetto la rinnovazione parziale od anche totale.

I commissari che escono d'ufficio in seguito allo scioglimento od alla rinnovazione parziale della Commissione, non possono essere rieletti se non sia trascorso almeno un anno dalla data del decreto che ha ordinato la rinnovazione.

Per le Commissioni provinciali provvede il Ministro delle Finanze.

Art. 30

Art. 30.

I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali rimangono in carica per tutta la durata delle operazioni catastali.

Tuttavia essi hanno diritto di essere dispensati, quando vengono a trovarsi nelle condizioni indicate nell'articolo 21, e, in ogni caso, dopo cinque anni di esercizio dell'ufficio.

Art. 31

Art. 31.

Le operazioni di delimitazione e di misura sono eseguite dai periti delegati dall'Amministrazione catastale, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti e le speciali istruzioni dell'Ufficio generale del catasto.

Art. 32

Art. 32.

Almeno quaranta giorni prima che incomincino le operazioni in un comune, l'Amministrazione catastale, con manifesto da pubblicarsi nei modi indicati nell'articolo 33, e in due domeniche successive, invita le Amministrazioni municipali a stabilire, in contraddittorio con le rappresentanze dei comuni limitrofi, le linee di confine del territorio comunale e a identificarle in modo certo e stabile, e i possessori a fissare i confini delle loro proprieta' in contraddittorio coi possessori confinanti, a comporre le eventuali contestazioni, ed a piantare i termini necessari per mettere in evidenza i confini stessi.

Con detto manifesto si avvertono inoltre le Amministrazioni municipali ed i possessori, che ove trascurino di piantare i termini per il giorno fissato nel manifesto dell'Amministrazione catastale, sara' provveduto d'ufficio a loro spese.

Art. 33

Art. 33.

Il perito catastale, prima d'intraprendere le operazioni, pubblica un altro manifesto per indicare il giorno e la localita' in cui le operazioni stesse avranno principio, affinche' i possessori possano intervenire sopra luogo, e dare al perito le indicazioni opportune pel rilevamento catastale dei loro possessi.

Il suddetto manifesto viene affisso all'albo del comune e nei principali luoghi abitati di tutte le sue frazioni, come pure in altre localita' a seconda delle consuetudini.

Art. 34

Art. 34.

Pubblicato il manifesto di cui all'articolo precedente, il perito delegato dall'Amministrazione catastale, con lettera da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell'operazione, informa la Commissione censuaria ed il Governatore di Roma od il Podesta' del comune, nonche' le Commissioni ed i Podesta' dei comuni limitrofi, e tutti i possessori interessati, dei giorni e luoghi in cui successivamente eseguira' la delimitazione, invitandoli ad intervenire sopra luogo od a farvisi rappresentare, ed avvertendoli che la loro assenza non sospende il corso dell'operazione.

I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice delegazione, autenticata dal Governatore di Roma o dal podesta' del comune, che puo' essere anche scritta a tergo della lettera predetta.

Art. 35

Art. 35.

Pei tratti di confini comunali che sono pure confini di provincie, si avvisano del giorno della delimitazione le rispettive Amministrazioni provinciali, purche', volendo, intervengano o si facciano rappresentare.

Pei tratti di confini comunali che sono pure confini di Stato, le opportune disposizioni, ove occorra, saranno prese dal Ministro delle Finanze.

Art. 36

Art. 36.

La Commissione censuaria comunale presta il suo concorso nelle operazioni di delimitazione ed eseguisce la terminazione nei casi indicati all'articolo 43.

In dette operazioni la Commissione comunale puo' farsi rappresentare da uno o piu' delegati, sui quali deve pero' esercitare sempre la sua vigilanza.

Quando i delegati non siano membri della Commissione, potranno essere retribuiti nella misura che sara' fissata dal Governatore, per Roma, e dal Podesta', per gli altri comuni, sentita la Commissione censuaria comunale.

La scelta dei delegati puo' anche cadere sopra gli indicatori di cui all'articolo seguente.

Art. 37

Art. 37.

Nelle operazioni di delimitazione e di misura, nonche' in quelle di classamento, di cui al capitolo IV, il perito catastale e' assistito da un indicatore, scelto dalla Commissione censuaria comunale fra persone probe ed esperte del territorio.

La mercede dell'indicatore e' fissata dal Governatore, per Roma, e dal Podesta', per gli altri comuni.

Il perito catastale, previa autorizzazione dell'Ufficio da cui dipende, puo' esigere il cambiamento dell'indicatore.

Art. 38

Art. 38.

Nei giorni stabiliti il perito catastale, col concorso della Commissione censuaria comunale e coll'assistenza dell'indicatore, verifica le linee di confine del territorio comunale e delle private proprieta', prendendo nota dell'andamento delle linee stesse, del nome dei possessori confinanti, nonche' del modo o titolo di possesso, dell'andamento delle linee dividenti le particelle comprese in ogni singolo possesso e della ubicazione, della qualita' di coltura e della destinazione di ciascuna di esse.

Se le linee di confine non sono determinate mediante un numero sufficiente di termini, fa porre provvisoriamente almeno dei picchetti, da sostituirsi con termini stabili al piu' presto, ed in ogni caso entro 15 giorni, trascorsi i quali sara' provveduto d'ufficio giusta l'articolo 13.

Art. 39

Art. 39.

I termini possono omettersi qualora il confine sia determinato da una linea stabile apparente, naturale o artificiale.

Quanto alla forma dei termini e al modo della terminazione, possono seguirsi le consuetudini locali, purche' le linee di confine riescano ben designate sul terreno, all'effetto di facilitarne il rilevamento.

Art. 40

Art. 40.

Nei casi di controversia rispetto alla linea del confine territoriale, il perito catastale, senza ritardare od interrompere l'operazione, prende nota della controversia, ed assegna intanto il territorio contestato al comune cui di fatto appartiene, senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

Art. 41

Art. 41.

Nei casi di controversia rispetto al confine delle privato proprieta', che i possessori non abbiano composto fra di loro, o fatto risolvere da arbitri, il perito catastale interpone i suoi uffici per un amichevole componimento, senza pero' ritardare il corso dell'operazione, e qualora non vi riesca, per i soli effetti del catasto, e senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto, attribuisce la porzione di terreno contestato al possessore che ne ha l'effettivo godimento.

Se la contestazione riguarda anche il possesso di fatto, ed il perito catastale non giunga a stabilire in modo certo quale sia il possessore che ha l'effettivo godimento del fondo contestato, questo viene attribuito provvisoriamente, e per i soli effetti del catasto, ai possessori contendenti, come se ne avessero il godimento in comune, e facendone particella distinta a senso dell'art. 48 lettera p.

Delle contestazioni il perito catastale prende speciale annotazione nei propri atti.

Art. 42

Art. 42.

Nei casi di controversia rispetto alla linea di confine, che sia stata composta d'accordo fra le parti, o decisa dagli arbitri, o risoluta dal perito catastale secondo lo stato di fatto, giusta l'articolo precedente, i possessori interessati possono ottenere che sia redatto processo verbale della delimitazione avvenuta, purche' ne facciano domanda al perito nell'atto dell'operazione, e ne sopportino la spesa relativa, nella somma che sara' determinata dall'Ufficio generale del catasto.

Tali verbali si compilano in tanti esemplari originali, quanti sono i possessori richiedenti.

Art. 43

Art. 43.

Quando le Amministrazioni municipali ed i possessori non abbiano provveduto, ai sensi dell'art. 38, a sostituire con termini stabili i picchetti provvisori fatti porre dal perito catastale per determinare in modo certo la linea di confine, la Commissione censuaria comunale vi provvede d'ufficio, di concerto col perito stesso, a spese rispettivamente delle Amministrazioni municipali e dei possessori.

Art. 44

Art. 44.

Nei comuni, dove esistano mappe servibili ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico, le operazioni di delimitazione e terminazione si eseguiscono soltanto nei casi nei quali l'Ufficio generale del catasto lo giudichera' indispensabile, e a norma delle istruzioni da esso impartite.

Art. 45

Art. 45.

L'Ufficio generale del catasto stabilisce i metodi e determina le norme che giudica piu' atti a conciliare la maggiore esattezza e sollecitudine nelle operazioni di misura, con la maggiore economia nella spesa, e da' le disposizioni occorrenti.

Stabilisce pure le norme e le condizioni per la esecuzione a cottimo di quei lavori, che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verificazione, ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico, e per la concessione in appalto delle operazioni di misura autorizzata con l'articolo 20 del Testo unico stesso.

I tecnici incaricati della esecuzione a cottimo od in appalto dei lavori predetti, hanno, per tutta la durata del lavoro, la qualifica ed esercitano le funzioni di periti catastali, per gli effetti contemplati dal presente regolamento.

Art. 46

Art. 46.

I punti trigonometrici, ai quali si devono collegare le mappe, vengono determinati di posizione da reti trigonometriche, basate sui lati di quelle dell'Istituto geografico militare.

Art. 47

Art. 47.

La particella catastale da rilevarsi distintamente e' costituita, giusta l'art. 2 del Testo unico, da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati nel medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della Medesima qualita' e classe, o abbiano la stessa destinazione.

La qualita' e' determinata dalle specie differenti di coltura, la classe dalla differenza di produttivita' e di condizioni, come agli articoli 58 e 60.

Per destinazione s'intende l'uso a cui serve un ente da introdurre in catasto, sebbene non soggetto a coltura.

La divisione per qualita' viene eseguita all'atto del rilevamento, in base al prospetto delle qualita' catastali formato, per tutto il Regno, dall'Ufficio generale del catasto: quella per classi si fa all'atto del classamento.

Le aggiunte eventualmente occorrenti al prospetto delle qualita', per comprendervi qualita' speciali esistenti in alcune provincie e delle quali il prospetto predetto non abbia tenuto conto, dovranno essere approvate dall'Ufficio generale del catasto.

Art. 48

Art. 48.

Costituiscono quindi particelle catastali, da rappresentarsi e da individuarsi separatamente all'atto del rilevamento, oltre gli appezzamenti di possessori diversi e quelli soggetti ad enfiteusi o livello:

a) le singole parti di un medesimo possesso, sebbene contigue, quando differiscono fra loro per qualita' di coltura;

b) i fabbricati o porzioni di fabbricati urbani insieme alle loro dipendenze, come cortili, pozzi e simili;

c) i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali, colle loro dipendenze, come cortili, pozzi, aie e simili;

d) le aie ed i cortili, quando non siano contigui ai fabbricati cui servono;

e) i cortili, gli anditi, ed altri spazi comuni a diversi possessori;

f) l'area circoscritta dalle linee esterne delle fortezze, delle chiese, dei cimiteri e degli spazi contigui destinati ad uso pubblico;

g) le miniere, le cave, le torbiere e le saline, quando non siano sotterranee, e le tonnare, per la superficie occupata stabilmente ad uso della relativa industria;

h) le valli, i laghi e gli stagni da pesca;

i) i terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento; ed in generale tutti i terreni sottratti, per qualsivoglia altro uso, all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi come accessori di fabbricati;

k) le strade ferrate e le tramvie in quanto abbiano sede propria, colle rispettive dipendenze;

l) i ponti soggetti a pedaggio;

m) i canali, i viali, le strade, gli accessi e simili, di proprieta' privata, quando non appartengono ai possessori dei terreni fronteggianti;

n) gli argini principali lungo i corsi d'acqua;

o) le fontane pubbliche, i monumenti nazionali e piazze pubbliche, in quanto non siano da considerarsi come unite alle strade o una continuazione delle medesime;

p) i terreni di territorio comunale o possesso controversi;

q) le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

r) e, in generale, tutte quelle porzioni di terreno che diversificano dal contiguo, o per qualita' di coltura, o per destinazione, o per altre speciali condizioni, escluse le prode ordinarie dei fondi, che ne formano parte integrante.

Art. 49

Art. 49.

Possono farsi particelle distinte anche per quei terreni che sono situati nello stesso comune, appartengono allo stesso possessore e sono della medesima qualita', od hanno la stessa destinazione, quando sono divisi da fossi, muri, strade o da altre accidentalita' naturali o artificiali permanenti del terreno.

Nei comuni dove esistono mappe servibili, tali divisioni devono essere mantenute, colle rettifiche eventualmente occorrenti.

Art. 50

Art. 50.

Si rilevano pure, e si rappresentano in mappa, senza che costituiscano particelle catastali da numerarsi:

a) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinati, le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprieta' dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;

b) l'alveo dei fiumi e dei torrenti;

c) l'area di proprieta' pubblica occupata da canali, laghi, stagni, serbatoi e simili;

d) i canali maestri per la condotta delle acque, indicati all'art.
89.

Art. 51

Art. 51.

Le nuove mappe devono di regola essere formate nella scala di 1:2000.

Per quelle parti di territorio che sono frazionate in piccole particelle, si fanno allegati nella scala di 1:1000, e occorrendo, anche di 1:500.

Pei comuni in cui il territorio e' nella maggior parte frazionato in piccole particelle, l'Ufficio generale del catasto puo' disporre che l'intera mappa sia fatta nella scala di 1:1000. Dove invece sia consigliato dal minor frazionamento la mappa potra' esser fatta nella scala di 1:4000.

L'Ufficio generale del catasto puo' pure disporre che nella formazione della mappa si impieghino, senza ricorrere ad allegati, a seconda del frazionamento del territorio, scale differenti da scegliersi pero' tra quelle indicate in questo articolo.

Art. 52

Art. 52.

Nei casi eccezionali, di cui all'articolo 12 del Testo unico, il comune si divide in sezioni per il solo scopo catastale, e le sezioni devono in generale essere determinate da strade, corsi d'acqua, o da altri limiti naturali od artificiali, e possibilmente da confini di proprieta'.

Anche nel caso che il comune venga diviso in sezioni, la Commissione censuaria comunale resta una sola per l'intero comune amministrativo.

Art. 53

Art. 53.

Insieme alle particelle si rilevano i termini stabili, che, secondo le norme impartite dall'Ufficio generale del catasto, siano da riferirsi in mappa,e contemporaneamente si rimedia agli errori ed alle omissioni che eventualmente si riscontrassero nei dati assunti dal delimitatore circa al nome dei possessori, alla ubicazione, alla qualita' di coltura, od alla destinazione di ciascuna particella.

Art. 54

Art. 54.

I beni devono intestarsi ai rispettivi possessori, quali risultano all'atto del rilevamento, valendosi delle notizie raccolte durante la delimitazione, e delle indicazioni che vengono fornite dai possessori o da chi li rappresenta, e in mancanza di essi, dalla Commissione censuaria comunale, o dall'indicatore che accompagna il perito.

Art. 55

Art. 55.

Nei casi di enfiteusi o livello, e di usufrutto, la intestazione deve portare in linea principale l'enfiteuta o livellario, e l'usufruttuario, ed in linea secondaria chi ha il dominio diretto o la proprieta' del fondo.

Se la proprieta' indivisa dell'immobile e' comune a piu' persone, l'intestazione indichera' le quote dei singoli partecipanti, sebbene ciascuno di essi sia tenuto in solido al pagamento dell'imposta.

Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di piu' persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilita' del sopra o sotto suolo e gli interessati lo richiedano, la intestazione indichera' i singoli compossessori, specificando per ognuno di essi i diritti reali di godimento spettantigli, e attribuendo aduno dei compossessori ogni altro diritto son specificato. L'Amministrazione catastale, in mancanza della domanda dei compossessori, potra', se crede, provvedere d'ufficio.

Nel caso di contestazione l'intestazione dei compossessori di fatto portera' l'annotazione di riserva di ogni diritto.

Art. 56

Art. 56.

Verificata la mappa di un comune, a' sensi dell'art. 204, si procede a calcolare le aree delle singole particelle catastali con quei metodi che dall'Ufficio generale del catasto siano riconosciuti piu' convenienti.

Art. 57

Art. 57.

Prima di intraprendere le operazioni per la stima dei terreni in ciascuna provincia, i periti dell'Amministrazione catastale, delegati alle operazioni stesse, dividono la provincia in circoli censuari, comprendendo in ogni circolo un gruppo di comuni che siano in analoghe condizioni topografiche, agricole ed economiche.

Per ogni circolo si sceglie un comune che comprenda le qualita' di coltura predominanti nel circolo e che si trovi in condizioni da poter servire come tipo per le operazioni di stima da compiersi nel circolo stesso. Ove le condizioni speciali del territorio lo richiedano, potranno scegliersi due comuni tipo invece di uno solo.
Formati i circoli censuari, i periti catastali delegati alle Operazioni di stima, col concorso delle Commissioni comunali, procedono alla qualificazione e classificazione di ciascun comune, seguendo criteri e procedimenti uniformi per tutto il Regno, che saranno stabiliti dall'Ufficio generale del catasto, al quale spetta di approvare la divisione in circoli censuari di ciascuna provincia.

Art. 58

Art. 58.

La qualificazione consiste nel distinguere i terreni di ciascun comune secondo le varie loro qualita', ossia secondo le specie essenzialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui vengono di solito destinati i terreni stessi, quanto per il diverso loro prodotto spontaneo, od anello per altre condizioni o circostanze notevoli o permanenti.

Art. 59

Art. 59.

Per indicare i terreni di una stessa qualita', devono usarsi denominazioni uniformi in tutti i comuni, in base al prospetto formato dall'Ufficio generale del catasto, come all'art. 47.

Art. 60

Art. 60.

La classificazione consiste nel suddividere ogni qualita' in tante classi quanti sono i gradi notabilmente diversi della rispettiva produttivita', tenuto conto delle condizioni fisiche ed economiche influenti sulla relativa rendita netta, e precisando per ciascuna classe le principali caratteristiche che valgano a distinguerla dalle altre.

L'Ufficio generale del catasto determina il numero massimo di classi in cui di regola ciascuna qualita' puo' essere suddivisa. Le eccezioni alla regola stabilita dovranno essere approvate dall'Ufficio generale medesimo.

Nella classificazione non si tiene conto delle piccole differenze per formare classi distinte.

Art. 61

Art. 61.

Nella classificazione dei terreni deve farsi, per ciascun comune e per ogni qualita', una speciale numerazione progressiva di classi.

Art. 62

Art. 62.

Per quei terreni che si coltivano soltanto a dati intervalli, lasciandoli in riposo un certo numero di anni consecutivi, che non puo' computarsi nella ruota agraria in uso per la generalita' del territorio cui appartengono, si fanno, di regola, qualita' e, ove occorra, classi distinte, sempreche' si tratti di un certo numero di particelle.

Quando si tratti di poche particelle, la loro stima puo' farsi per parificazione alle analoghe qualita' e classi di terreni aventi una rendita corrispondente a quella che esse producono.

Art. 63

Art. 63.

Nella classificazione dei terreni irrigui si tien conto della qualita' piu' o meno fertilizzante delle acque, della loro quantita', del sistema di irrigazione, e, in generale, di tutte le circostanze influenti sulla produzione.

Art. 64

Art. 64.

I danni delle inondazioni ordinarie, procedenti da straripamenti di laghi, fiumi, torrenti e canali, o da mancanza di sculo, che in alcune zone di terreno accadono quasi inevitabilmente ogni anno, od a brevi periodi presso che certi, e che cagionano una diminuzione ordinaria di prodotti sopra una determinata zona di terreni, si tengono a calcolo direttamente nella classificazione, cioe' formando per tali terreni una o piu' classi speciali, oppure nel classamento, quando si tratti di poche particelle, abbassando la classe che altrimenti si sarebbe dovuta assegnare.

L'abbassamento di classe, ammesso in questo e negli articoli 65, 66, e 120, deve essere giustificato da una effettiva diminuzione di rendita, equivalente alla differenza di classe.

Art. 65

Art. 65.

I danni derivanti da lavine e frane, che occorrono quasi inevitabilmente ed a brevi intervalli, si considerano nella stima, o mediante la qualificazione e la classificazione, o mediante il classamento dei terreni che vi sono soggetti, secondo che si tratta di un rilevante o limitato numero di particelle.

Art. 66

Art. 66.

Per i terreni soggetti a vincolo forestale si tiene conto degli effetti di tale servitu' nella classificazione o nel classamento.

Art. 67

Art. 67.

Nelle perlustrazioni del territorio comunale necessarie per la qualificazione e classificazione, i periti catastali saranno assistiti dalla Commissione comunale o da un suo delegato, da avvisarsi almeno 15 giorni prima che siano iniziate le operazioni.

Art. 68

Art. 68.

Durante le perlustrazioni del territorio comunale i periti catastali riconoscono e identificano, di concerto con la Commissione comunale o col suo delegato, i terreni migliori e i piu' scadenti di ogni qualita' di coltura, rilevandone le principali caratteristiche e il merito relativo. Indi determinano il numero delle classi in cui ciascuna qualita' deve essere divisa e scelgono per ciascuna classe un certo numero di particelle tipo che siano atte a rappresentare il merito medio dei terreni che vi debbono essere compresi.

Art. 69

Art. 69.

Per ciascun comune viene compilato un prospetto di qualificazione e classificazione, che deve indicare le qualita' di coltura riscontrate nel comune e il numero delle classi in cui ciascuna qualita' e' stata divisa, e contenere la descrizione delle particelle tipo di cui all'articolo precedente. Ogni volta che sia possibile, il prospetto di qualificazione e classificazione dovra' indicare sommariamente, anche per mezzo di grafici, le zone del territorio comunale in cui predominano le singole classi di ciascuna delle principali qualita'.

Art. 70

Art. 70.

Compiute le perlustrazioni in campagna e compilato il prospetto di qualificazione e classificazione del comune, i periti catastali promuoveranno la riunione della Commissione comunale per l'esame del prospetto medesimo. Della riunione sara' redatto processo verbale per far constare dell'accordo esistente fra la Commissione e i periti, ovvero dei punti pei quali esistano dissensi, e le ragioni di questi.

Le controversie vengono risolte dai periti catastali per il regolare corso delle operazioni, salvo alle Commissioni censuarie comunali il diritto di reclamare a mente dell'art. 166.

Il processo verbale da redigersi in duplice esemplare sara' firmato dai periti catastali e dal Presidente della Commissione comunale; vi sara' allegata una copia del prospetto di qualificazione e classificazione. Uno degli esemplari del verbale sara' consegnato alla Commissione comunale, l'altro sara' consegnato all'Ufficio catastale.

Alla predetta riunione saranno invitati ad intervenire anche il Governatore, pel Comune di Roma, ed il Podesta', per gli altri Comuni, per dare cosi' modo ai comuni stessi di essere sentiti dall'Ufficio tecnico del catasto circa la qualificazione, classificazione e tariffa del territorio, il Governatore di Roma od il Podesta' possono farsi rappresentare. L'invito deve essere fatto almeno otto giorni prima della riunione. Dell'invito e dell'avvenuto o mancato intervento del Governatore di Roma e del Podesta' o del loro rappresentante, sara' fatto constatare a verbale.

Art. 71

Art. 71.

Durante le operazioni di qualificazione e classificazione, e sempre con il concorso delle Commissioni comunali, i periti catastali raccolgono sopra luogo le notizie, i dati e gli elementi che dovranno servire per la formazione delle tariffe e per le successive operazioni di classamento.

Art. 72

Art. 72.

Il classamento viene eseguito dai periti catastali assistiti dalla Commissione comunale o dal suo delegato, sulla base del prospetto di qualificazione e classificazione di cui all'art. 69.

Quando sia possibile, e l'Ufficio generale lo ritenga opportuno, l'operazione del classamento sara' associata a quelle di delimitazione o di rilevamento.

Art. 73

Art. 73.

Prima d'intraprendere le operazioni di classamento in un comune, il perito catastale invita la Commissione censuaria comunale a nominare un indicatore, da scegliersi preferibilmente fra quelli che hanno assistito al rilevamento, il quale deve mettersi a sua disposizione per tutta la durata delle operazioni stesse. Invita pure la Commissione ad assisterlo durante le visite sopra luogo, allo scopo di fornirgli tutte le notizie e le informazioni di cui potesse abbisognare per il migliore disimpegno del suo mandato.

Art. 74

Art. 74.

Contemporaneamente il perito pubblica, nei modi soliti, un manifesto per avvisare i possessori del giorno e della localita' in cui avranno principio le visite. Tale manifesto dev'essere pubblicato almeno otto giorni prima.

Non occorre la pubblicazione di uno speciale manifesto nel caso indicato nel secondo capoverso dell'art. 72 ed il principio delle operazioni di classamento si annunzia ai possessori con lo stesso avviso di cui all'art. 33.

Art. 75

Art. 75.

Il classamento, ossia l'attribuzione di qualita' e classe, consiste nel riscontrare sopra luogo la qualita' di ogni particella catastale, e nel collocarla in quella tra le classi prestabilite nel prospetto indicato all'art. 72, che, fatti gli opportuni confronti colle particelle tipo, ne presenta le caratteristiche ed i dati conformi, o piu' prossimi, rispetto al grado di produttivita' ed alle particolari condizioni della particella medesima.

Durante il classamento si verifichera' e, se del caso, si rettifichera', la specificazione dei diritti reali di godimento, spettanti ai singoli compossessori di una stessa particella, fatta nella intestazione del possesso a mente dell'art. 55; e si raccoglieranno altresi' gli elementi necessari per assegnare, nella intestazione, ai singoli possessori la quota parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi diritti.

Art. 76

Art. 76.

I terreni saranno inscritti in catasto nello stato delle colture e di destinazione nel quale si troveranno all'atto del classamento, senza tener conto di deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali o transitorie.

I miglioramenti, pero', avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali.

Per conseguenza, salvo il dovuto periodo di esenzione dalla imposta sul maggior reddito derivante dai miglioramenti apportati, si terra' conto nell'applicare la classe dei vantaggi procacciati al fondo, anche artificialmente e coll'impiego di mezzi eccezionali, ogni qualvolta questi vantaggi siano stabili e permanenti.

Art. 77

Art. 77.

I miglioramenti, di cui all'articolo precedente, sono quelli che possono far variare i terreni di qualita', o anche di classe.

Art. 78

Art. 78.

I miglioramenti che con qualsiasi operazione agricola si intendesse introdurre nei terreni, saranno preventivamente denunziati per iscritto dal possessore alla Commissione censuaria comunale. Nella denunzia si indicheranno in modo chiaro e preciso l'ubicazione, la denominazione, lo stato di coltura e la superficie dei terreni da migliorare ed i possessori confinanti. Saranno inoltre descritte le piantagioni fruttifere esistenti sui terreni medesimi e specificati i miglioramenti che si intende introdurvi.

Art. 79

Art. 79.

I miglioramenti, pei quali i possessori avessero omesso di presentare la denunzia preventiva, di cui all'articolo precedente, potranno essere denunciati anche dopo che siano state eseguite le relative operazioni di bonifica e miglioria; ma delle denunzie sara' tenuto conto solamente se ed in quanto i periti catastali possano, in base ad esse, riconoscere in modo non dubbio, lo stato dei terreni anteriore ai miglioramenti e la data di questi.

Tali denunzie debbono essere fatte nelle forme indicate nell'articolo precedente e possono contenere inoltre quelle altre indicazioni o prove che i possessori credano di aggiungere nel loro interesse.

L'ultimo termine utile per la presentazione delle denunzie tardive dei miglioramenti, e' quello stabilito dagli articoli 131 e 140 per la presentazione dei reclami sui risultati del classamento.

Art. 80

Art. 80.

Per i comuni forniti di mappe comunque rilevate, sia che servano in base a catasti geometrici regolari per la esazione delle imposte, sia che servano ad altri usi, si devono citare i numeri di mappa, coi quali vanno distinte le singole particelle totalmente o parzialmente migliorate.

Art. 81

Art. 81.

La Commissione comunale, man mano che riceve le denuncie, da presentarsi in doppio esemplare, ne rilascia ricevuta sul duplo che restituisce al denunciante, verifica se sono regolari a tenore dei precedenti articoli, e premessa, ove occorra, una visita sopra luogo, ne fa analoga attestazione sopra ciascuna denuncia, invitando i possessori a correggere le denuncie trovate irregolari.

Art. 82

Art. 82.

Le denuncie vengono trasmesse al competente Ufficio catastale affinche' dai periti catastali, premesse le occorrenti indagini, siano prese in considerazione all'atto del classamento.

Art. 83

Art. 83.

Il Governatore, per Roma, ed i Podesta', per gli altri comuni, provvedono, mediante un manifesto da pubblicarsi nei modi consueti, perche' i possessori siano informati delle disposizioni relative ai miglioramenti contenute nell'art. 14 del Testo unico e delle norme che regolano la presentazione delle relative denuncie, giusta gli articoli precedenti.

La pubblicazione del manifesto dovra' essere ripetuta fino all'esecuzione del classamento nel comune.

Art. 84

Art. 84.

Qualora un appezzamento della stessa qualita' non possa essere collocato per intero nella medesima classe, per notevoli differenze di produttivita' o per altre condizioni influenti, si divide in tante particelle, quante sono le diverse classi che ad esse rispettivamente competono.

Art. 85

Art. 85.

Pei fabbricati destinati in parte ad uso rurale ed in parte ad uso urbano, si fanno particelle distinte per ciascuna parte.

Art. 86

Art. 86.

Affinche' un fabbricato sia ritenuto rurale, ed escluso per cio' dalla stima, giusta l'articolo 16 del Testo unico, non e' necessario che sia situato sul fonde cui serve.

Art. 87

Art. 87.

Sono accessori o dipendenze dei fabbricati rurali i pozzi, i cortili, le concimaie, le aie e simili, quando siano esclusivamente e stabilmente destinati agli usi propri dell'agricoltura.

Art. 88

Art. 88.

Non si comprendono fra gli accessori dei fabbricati rurali gli orti, le aie provvisorie, e in generale tutti quegli spazi che vengono occupati solo temporaneamente per deposito di concimi, o di attrezzi o di prodotti agricoli, oppure che non servono esclusivamente alla prima manipolazione dei prodotti stessi, ma neanche ad ulteriori usi o lavorazioni per fini industriali e commerciali.

Art. 89

Art. 89.

Alla superficie dei canali maestri per la condotta delle acque, contemplati dall'articolo 18 del Testo unico, non si attribuisce alcuna rendita in quanto i canali stessi servono alla irrigazione, allo scolo o ad altro interesse agricolo, di ragione pubblica o consorziale.

Si comprendono fra questi canali quelli che portano le acque di irrigazione dal punto di presa all'ultimo podere cui Servono, o nei quali immettono i canali di scolo delle singole proprieta'.

Art. 90

Art. 90.

Qualora nei casi di classamento per parificazione indicati nell'articolo 18 del Testo unico, non si avessero terreni contigui, la stima si fa mediante parificazione ai migliori fra i terreni piu' prossimi.

Art. 91

Art. 91.

Nell'eseguire il classamento delle singole particelle il perito deve avere gli opportuni riguardi a quelle circostanze particolari che, non essendo proprie della generalita' della classe, non possono contemplarsi nella determinazione della relativa tariffa, come nei casi indicati negli articoli 62, 64, 65, 66, 90, 97 e 103.

Art. 92

Art. 92.

Qualora si riscontrassero in parecchie particelle delle differenze di produttivita' e di condizioni troppo grandi e fuori dei limiti entro i quali sono circoscritte le classi di una qualita', o non fosse descritta nel prospetto di qualificazione e classificazione una qualita' corrispondente a quella che ad esse competerebbe, od anche si trovasse un numero troppo esiguo di particelle da collocare in una data qualita' o classe, i periti catastali, senza sospendere il classamento, propongono a all'Ufficio catastale, sentita la Commissione comunale, le opportune modificazioni al detto prospetto.

Frattanto i periti raccolgono gli elementi necessari per le eventuali modificazioni da portarsi al classamento delle particelle alle quali si riferiscono le loro proposte.

Art. 93

Art. 93.

In occasione del classamento si rettificano, in quanto occorra, la mappa, le intestazioni e ogni altro dato catastale, e si introducono le variazioni avvenute dopo il rilevamento.

Nella stessa occasione i periti catastali raccolgono, col concorso delle Commissioni comunali o dei loro delegati, tutti i dati e le notizie ritenute necessarie per la formazione delle tariffe, che non siano gia' state raccolte nel corso delle operazioni precedenti, e specialmente quelle relative alle deduzioni per fitti e canoni d'acqua, alle spese d'irrigazione, di difesa, di scolo, di bonifica, nonche' alle diverse condizioni alle quali sono soggette le singole particelle.

Art. 94

Art. 94.

L'assenza delle Commissioni comunali o dei loro delegati nelle operazioni di cui al presente capitolo, e l'assenza dei possessori alle operazioni di classamento, non sospenderanno il corso delle operazioni medesime.

Art. 95

Art. 95.

Le tariffe di estimo debbono rappresentare la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni di ciascuna qualita' e classe per unita' di superficie al 1° gennaio 1914. Debbono percio' riferirsi a sistemi di coltivazione ordinari e duraturi, secondo gli usi e le consuetudini locali, praticati senza straordinaria diligenza o trascuranza, e debbono fare astrazione dai vantaggi dipendenti dalla conversione dei frutti naturali in prodotti di maggior pregio mediante operazioni industriali.

Art. 96

Art. 96.

La parte dominicale del reddito alla quale devono riferirsi le tariffe di estimo, e' la porzione del prodotto annuo totale spettante al proprietario come tale, ossia la rendita padronale lorda, depurata di tutte le spese riferibili al capitale fondiario, e cioe': le spese di amministrazione, le quote annue di reintegrazione delle colture, le quote annue di manutenzione e di perpetuita' dei fabbricati, dei manufatti ed in generale di tutte le opere di sistemazione e di adattamento del terreno.

La rendita padronale lorda poi a sua volta si ricava dal prodotto annuo totale detraendone le spese di produzione e cioe':

a) le spese annue medie di riparazione, la quota di ammortamento e l'interesse della parte fissa del capitale di esercizio (animali da lavoro, macchine, strumenti e simili).

b) il valore delle materie prime, principali ed ausiliarie impiegate nella coltivazione (concimi, sementi, mangimi, lettimi, ecc.);

c) i compensi al lavoro sia intellettuale che manuale;

d) l'interesse della parte circolante del capitale di esercizio costituita dalle materie prime e dal numerario occorrenti per far fronte alle esigenze della coltivazione nel primo periodo dell'anno agrario, in attesa dei nuovi raccolti;

e) ed eventualmente le somme erogate in noli di macchine, strumenti e simili che non rientrassero nella composizione normale del capitale di esercizio secondo gli usi e le consuetudini locali.

Non si fanno deduzioni per decime, canoni enfiteutici o livellari, diritti di pascolo e di legnatico, debiti e pesi ipotecari, compensi e prestazioni in genere.

Art. 97

Art. 97.

Tra le spese di cui all'articolo precedente sono comprese quelle relative alle opere di difesa, scolo e bonifica, ed affitti o canoni d'acqua che sovente gravano in misura differente sulle particelle di una stessa qualita' e classe, o gravano soltanto su una parte di esse. Dette spese di regola non si conteggeranno nel determinare la tariffa di ciascuna qualita' e classe, ma si dedurranno dalla rendita unitaria delle qualita' e classi applicabili alle singole particelle per le quali dette spese si verificano, formando cosi' speciali tariffe derivate.

In modo analogo si conteggeranno le diminuzioni di reddito derivanti ai terreni soggetti a servitu' militari dagli oneri speciali imposti da tali servitu', e le spese di irrigazione, ogni qualvolta entro una stessa classe di uno stesso comune si verifichino, per gruppi diversi di particelle, spese sensibilmente differenti.

Art. 98

Art. 98.

Fra le spese, di cui all'art. 97, che i possessori devono sostenere per la irrigazione, si comprendono quelle che, o sotto forma di contributo consorziale o direttamente, stanno a loro carico per la manutenzione e l'espurgo dei canali di condotta principali e secondari, per la manutenzione dei relativi edifici o manufatti, e per la custodia e distribuzione delle acque.

Art. 99

Art. 99.

La misura della deduzione per le anzidette spese si determina in relazione a quelle che ordinariamente vengono sostenute dai principali possessori del comune o dei comuni limitrofi, senza riguardo al capitale impiegato nella condotta delle acque.

Art. 100

Art. 100.

Nel caso di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto, o concesse a canone, s'introduce nella stima la deduzione speciale di cui all'art. 97, da stabilirsi, come per le altre deduzioni, in una misura annua media proporzionata al costo delle acque.

A tale effetto, i possessori dei detti terreni sono tenuti a fornire ai periti catastali le notizie e gli elementi necessari per determinare la deduzione sopraindicata.

Art. 101

Art. 101.

Le spese per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, di cui all'art. 97, sono quelle che si sostengono dai possessori o isolatamente, o riuniti in consorzi, allo scopo di mantenere i fondi nell'ordinario stato di coltivazione, secondo il quale vengono inscritti e stimati in catasto, e cioe' le spese per la conservazione di argini privati o consorziali, per l'espurgo di fossi o canali di scolo e di bonifica, per l'esercizio di macchine idrovore, per la manutenzione di muri, repellenti, chiaviche ed altri manufatti.

Si comprendono quindi fra le dette spese quelle per le opere di fognatura, il contributo per le opere idrauliche di seconda categoria, ed in generale qualunque spesa o contributo che stia a carico dei possessori, allo scopo anzidetto.

Art. 102

Art. 102.

Nella formazione delle tariffe pero' si contemplano, fra le deduzioni da farsi per le spese indicate all'articolo precedente, soltanto quelle che riflettono tutte le particelle di una data classe, oppure quei gruppi di particelle, che si tengono distinti, entro la classe, con un simbolo speciale.

Art. 103

Art. 103.

Le spese dell'anzidetta categoria, che riflettendo solo poche particelle, non possono contemplarsi secondo il disposto dell'articolo precedente nella formazione della tariffa di ciascuna qualita' e classe, vengono prese in considerazione all'atto del classamento, attribuendo alle particelle stesse, ove l'entita' delle spese predette lo richieda, una classe inferiore.

Art. 104

Art. 104.

Fra le spese necessarie alla manutenzione dei manufatti ed in generale di tutte le opere di sistemazione e di adattamento del terreno, ricordate nell'art. 96, si comprendono quelle che sostengono i possessori, specialmente di alcuni terreni in colle o in monte, per muri di sostegno, palafitte, o altre opere indispensabili alla conservazione dei medesimi in un piano coltivabile, e per impedire o arrestare le frane, le irruzioni d'acque, e simili.

Art. 105

Art. 105.

La deduzione per manutenzione dei fabbricati rurali si applica soltanto a quelle qualita' di coltura, per le quali in via ordinaria essi occorrono.

Tale deduzione, limitatamente alle qualita' per le quali viene ammessa, si applica sia ai terreni forniti di casa rurale, sia a quelli che ne sono privi.

Art. 106

Art. 106.

La deduzione, di cui all'articolo precedente. si determina in base alla media della spesa necessaria per la manutenzione dei fabbricati rurali effettivamente esistenti nel territorio in condizioni normali, avuto riguardo alla estensione e alla qualita' dei terreni cui servono, e ai danni speciali cui possono andare soggetti per inondazioni, fenomeni vulcanici, frane e simili.

Essa viene fissata in una quota parte della rendita lorda.

Art. 107

Art. 107.

Non si fa alcuna deduzione per i danni che provengono da eruzioni vulcaniche, rotte di fiumi, corrosioni gravi, inghiamenti, lavine, frane o altri infortuni affatto straordinari,, ai quali si provvede secondo il disposto dell'art. 47 del Testo unico.

Art. 108

Art. 108.

Le spese di amministrazione da dedursi nella stima sono quelle relative alla custodia e alla vigilanza dei fondi e dei prodotti, alla direzione delle colture e dei lavori, e al trasporto dei prodotti stessi nei luoghi di custodia, in quanto siano a carico del proprietario; al riparto, ove occorra, dei prodotti fra il proprietario e il coltivatore, e alla esecuzione delle vendite.

La misura dell'anzidetta deduzione si determina in una quota parte della rendita lorda ed in proporzione alle diverse qualita' di coltivazione, istituendo all'uopo gli opportuni studi e assumendo in luogo i dati e le informazioni relative dai piu' esperti conoscitori delle aziende agrarie, dai principali possessori e dalle rappresentanze locali.

Art. 109

Art. 109.

Per la determinazione delle tariffe sono ammessi tutti i metodi di stima suggeriti in dottrina dall'estimo rurale per la determinazione della rendita fondiaria quale base del valore dei beni rustici, tenendo presente pero':

1° che di regola nelle stime ordinarie basta determinare la rendita fondiaria complessiva dei poderi, mentre lo stimatore catastale deve invece stabilire distintamente la tariffa di estimo di ciascuna qualita' e classe;

2° che la rendita fondiaria da prendersi a base del valore dei terreni e' calcolata al netto della imposta e delle sovrimposte, che sono comprese invece nelle tariffe di estimo;

3° che fra i differenti metodi di stima applicabili dovra' preferirsi in ogni caso il piu' semplice e speditivo.

Gli elementi e i dati estimativi necessari in relazione al metodo di stima prescelto per la determinazione delle tariffe, sono raccolti ed applicati dall'Ufficio catastale.

Di regola detti elementi e dati saranno raccolti soltanto per i comuni scelti come tipo di ciascun circolo censuario.

Art. 110

Art. 110.

L'Ufficio catastale, col piu' speditivo dei metodi di stima suggeriti in dottrina dall'estimo rurale per la determinazione della rendita fondiaria, applicabili al caso, determina le tariffe di estimo dei comuni tipo, e cioe' la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile al 1° gennaio 1914 da un ettaro di terreno di ogni qualita' e classe dei comuni scelti come tipo di ciascun circolo censuario.

Per gli altri comuni del circolo censuario determina, mediante appositi coefficienti, le tariffe di ogni qualita' e classe, paragonandole con quelle analoghe del comune tipo rispettivo, sulla base di scale di collegamento e di merito, predisposte durante le perlustrazioni in campagna.

Art. 111

Art. 111.

Allorche' le tariffe si determinano in base ai prezzi di affitto normali al 1° gennaio 1914, si deve tener presente che la rendita padronale lorda e' rappresentata dal prezzo d'affitto realizzabile quando le spese di produzione, di cui all'articolo 98, gravino per intero sul conduttore senza altri oneri a carico di esso. Cosicche', quando non si verifichi tale condizione il prezzo d'affitto deve subire speciali aggiunte o detrazioni per ricondurlo a rappresentare la rendita padronale lorda. Si portera' in diminuzione la parte delle spese di produzione accollata al proprietario, ed in aggiunta la parte delle spese relative al capitale fondiario, le onoranze, il costo delle prestazioni d'opera ecc., accollati all'affittuario, l'interesse dei depositi di garanzia o delle somme anticipate dal conduttore senza decorrenza di interessi a suo favore, ecc.

Dalla rendita padronale lorda si passa poi alla rendita imponibile deducendone le spese relative al capitale fondiario di cui agli articoli 98 e seguenti.

Art. 112

Art. 112.

Quando si debba ricorrere a stime analitiche, la quantita' dei prodotti si determina con riferimento alla media del decennio 1904-13 o di quel periodo di tempo piu' lungo necessario a comprendere le ordinarie vicende delle colture. La quantita' dei prodotti si espone al netto degli infortuni ordinari e cioe':

a) dai danni provenienti dagli infortuni atmosferici (grandine, siccita', borea e simili);

b) dai danni periodici o pressoche' periodici, derivanti ai terreni prossimi ai vulcani in attivita', dai fenomeni vulcanici e metereologici propri di quelle contrade;

c) dai danni provenienti dalle inondazioni che si verificano ad intervalli irregolari su zone di terreno che d'ordinario non vengono inondate quasi tutti gli anni, senza pero' danneggiare il fondo o la sua superficie coltivata in modo da alterarne sostanzialmente e stabilmente la qualita' e la forza produttiva, o da diminuirne la estensione.

Art. 113

Art. 113.

Il prodotto totale dei terreni di ciascuna qualita' e classe, che deve servire di base alla determinazione della rispettiva rendita imponibile da stabilirsi nella tariffa, e' costituito dal complesso dei prodotti naturali e propri del fondo, e cioe' che si ottengono spontaneamente dal fondo stesso, o immediatamente dalla sua coltivazione, oppure, nei casi indicati nell'art. 118, che risultano da una prima manipolazione dei prodotti naturali.

Non si tiene conto di qualsiasi vantaggio che il possessore del fondo puo' procurarsi convertendo con operazioni industriali i frutti naturali in prodotti di maggior pregio.

Art. 114

Art. 114.

La specie e la qualita' dei prodotti da determinarsi e' quella che d'ordinario si ottiene coi metodi di coltura, che sono piu' comunemente in uso nel territorio.

Non si ha percio' alcun riguardo alle diverse e non ordinarie produzioni, che si ottengono dai terreni di eguale natura coltivati con diligenza straordinaria e con metodi singolari, ne' alle produzioni troppo scarse di altri terreni dell'eguale natura, nei quali la coltivazione e' straordinariamente trascurata o cattiva.

Art. 115

Art. 115.

Per quelle coltivazioni, che fossero introdotte posteriormente al 1903 e alle quali percio' non fosse applicabile il criterio del decennio 1904-13, la quantita' media dei prodotti puo' riferirsi al minor periodo di tempo decorso dall'introduzione della coltivazione stessa, oppure anche ad un periodo posteriore, che, unito al precedente, non superi un decennio, secondo che risultera', piu' conveniente allo scopo di stabilire il prodotto medio normale.

Art. 116

Art. 116.

Il prodotto da attribuirsi ad ogni ettaro di terreno di una data classe e' il medio approssimativo, risultante sul complesso di tutte le particelle in essa comprese, avuto riguardo alle diversita' di estensione e di prodotto delle zone principali.

Art. 117

Art. 117.

Sempre quando si debba ricorrere a stime analitiche, i prezzi dei prodotti si calcolano sulla media del decennio 1904-13, se in quel periodo i prezzi medi annui oscillarono, ora in piu' ora in meno, senza una decisa tendenza al rialzo od al ribasso; e sulla media degli ultimi tre anni se la tendenza al rialzo od al ribasso si ebbe a manifestare.

Art. 118

Art. 118.

I prezzi del decennio 1904-13, in base ai quali deve farsi la valutazione di ciascun prodotto, quando si debba ricorrere a stime analitiche, vengono desunti, di regola, dalle mercuriali dei mercati ordinari di vendita, e, in mancanza delle mercuriali, dai registri di amministrazione degli enti morali o dei principali possessori, senza tener conto di quei maggiori vantaggi che possono derivare da speculazioni di commercio.

Per quei prodotti che non si vendono allo stato naturale, ma soltanto dopo una prima manipolazione, la valutazione si fa sulla base dei prezzi dei prodotti trasformati, deducendo da questi le spese della trasformazione, tenuto conto del capitale impiegato e di ogni altro coefficiente dei prezzi medesimi, in guisa da ricavarne il valore del prodotto allo stato naturale.

Nella determinazione dei prezzi anzidetti si ha riguardo alla spesa che puo' occorrere per il trasporto dei prodotti dai luoghi di custodia al mercato ordinario di vendita, dal quale i prezzi sono desunti.

I prezzi si esprimono in lire e quarti di lira.

Art. 119

Art. 119.

Anche la determinazione delle spese deve farsi cogli stessi criteri stabiliti per la determinazione del prodotto medio, e cioe' sulla base della media delle spese sostenute dalla generalita' dei possessori per ciascuna qualita' e classe, senza tener conto di quelle eccezionali, in piu' od in meno, derivanti da cure e diligenze straordinarie, o da cattiva amministrazione, non avendosi riguardo, giusta l'articolo 114, nemmeno alla maggior o minore produzione che ne consegue.

Cosi' pure la valutazione delle spese deve farsi con gli stessi criteri stabiliti per la valutazione dei prodotti all'articolo 117.

Art. 120

Art. 120.

In generale le spese di trasporto dei prodotti nei luoghi di custodia si computano tra le spese di produzione o di amministrazione a seconda dei casi, come agli articoli 108 e 121. In casi speciali si ha riguardo alle dette spese anche nella classificazione o nel classamento, di cui agli articoli 60 e 75. Della spesa occorrente per il trasporto dei prodotti dal comune, in cui se ne fa il raccolto, al mercato, donde si desumono i prezzi relativi, si tiene conto come all'art. 118.

Art. 121

Art. 121.

Per quei territori, dove e' in uso il sistema di colonia parziaria, le spese di produzione si ritengono consistere in quel la quota parte di ciascun prodotto, che comunemente viene accordata al colono in compenso delle sue prestazioni e delle spese che deve sostenere per tutti i lavori occorrenti ad ottenerlo, compreso il collocamento nei luoghi di custodia. Detratta questa quota dall'intiero prodotto, la residua parte spettante al possessore, valutata coi prezzi stabiliti come sopra, costituisce la rendita padronale lorda.

Qualora pero' il patto colonico ponga a carico del proprietario parte delle spese di produzione di cui all'art. 96, ed a carico del colono: onoranze, prestazioni d'opera gratuite od a prezzo ridotto, spese riferibili al capitale fondiario, ecc., la somma calcolata come al comma precedente, per essere ricondotta a rappresentare la rendita padronale lorda, deve diminuirsi della parte di spese di coltivazione posta a carico del proprietario, ed aumentarsi dei sopracitati oneri gravanti sul colono.

Art. 122

Art. 122.

La ripartizione dei prodotti fra colono e possessore deve farsi in base al sistema colonico piu' generalmente adottato in ciascun territorio, con riguardo alla entita' dei lavori e delle spese incombenti ai coloni per le varie coltivazioni ed i diversi prodotti, secondo le consuetudini e le condizioni locali.

Art. 123

Art. 123.

Con criteri analoghi si determina la parte padronale dei prodotti per quei territori, nei quali, quantunque non sia praticato un sistema di colonia propriamente detto, si usa pero' generalmente dai possessori di far coltivare per proprio conto i terreni, pagando le opere non con effettivo danaro, ne' con una quantita' determinata di generi, ma con la cessione ai lavoratori di una data parte del prodotto che effettivamente si raccoglie.

Art. 124

Art. 124.

Pei territori, o per singole qualita' di coltura, cui non siano applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, la valutazione delle spese di produzione si fa per analisi diretta.

Art. 125

Art. 125.

La tariffa dei terreni, di cui all'art. 62, che si coltivano soltanto a dati intervalli, lasciandoli in riposo per un certo numero di anni consecutivi, si forma sulla base del prodotto medio, che se ne ottiene negli anni in cui vengono coltivati, unito al prodotto naturale che mediamente essi danno durante gli anni di riposo, tenuto conto della spesa occorrente per rimetterli periodicamente a coltura, ed applicando, in questi casi, i criteri e le norme stabilite per i terreni soggetti alla ordinaria coltivazione.

Art. 126

Art. 126.

La tariffa media da applicarsi alle strade ferrate, alle tranvie in sede propria ed ai giardini o parchi aperti al pubblico, di proprieta' dei Comuni e delle Provincie (articolo 18 del Testo unico e legge 2 maggio 1932, n. 476) si determina facendo il rapporto fra la rendita netta totale attribuita agli altri terreni imponibili del comune e la superficie totale dei medesimi.

Art. 127

Art. 127.

Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, e allestita la tariffa, l'Ufficio generale del catasto provvede alla pubblicazione della mappa e degli atti relativi, nei quali sono riassunti i risultati della misura e della applicazione delle qualita' e delle classi alle singole particelle.

Art. 128

Art. 128.

La detta pubblicazione si eseguisce nella sede del comune amministrativo, sotto la sorveglianza dei periti catastali e della Commissione censuaria comunale, e con la assistenza immediata del segretario della medesima.

Se il segretario non e' in grado, per qualsiasi motivo, di compiere le funzioni di assistente alla pubblicazione, il Governatore, pel comune di Roma, ed il Podesta', per gli altri comuni, di concerto con la Commissione censuaria comunale e con l'Ufficio catastale, nomineranno un altro assistente, al quale potranno fissare una congrua retribuzione, salvo il disposto dell'art. 16.

Per i comuni molto estesi, l'Ufficio generale del catasto; sentito il Governatore, pel comune di Roma ed il Podesta', per gli altri comuni, potra' disporre che la pubblicazione si effettui contemporaneamente nel centro abitato sede dell'Ufficio comunale ed in altri centri abitati del comune. In questi casi, ed ai soli effetti della pubblicazione, il territorio comunale sara' ripartito in zone. In ciascun ufficio di pubblicazione saranno depositati ed ostensibili le mappe e gli atti relativi alla zona di territorio circostante. Per ogni ufficio di pubblicazione sara' nominato un assistente.

Art. 129

Art. 129.

Almeno un mese prima dal giorno in cui deve incominciare la pubblicazione, l'Amministrazione del catasto ne avvisa il Governatore, pel comune di Roma, ed il Podesta', per gli altri comuni, invitandoli a predisporre locali adatti, forniti dei necessari mobili e di quant'altro occorre.

Art. 130

Art. 130.

Prima del giorno suddetto, si trasmettono al Governatore, pel comune di Roma ed al Podesta', per gli altri comuni, affinche' ne facciano la consegna alle rispettive Commissioni censuarie comunali, le mappe e gli altri atti occorrenti, cioe':

a) la tavola censuaria, consistente in un registro, che contiene tutti i numeri di mappa, disposti in ordine progressivo, con l'indicazione, per ognuno, dell'estratto partitario nel quale e' inscritto;

b) gli estratti partitari della tavola suddetta, nei quali sono riassunti i numeri di mappa intestati a ciascun possessore, coi relativi dati catastali rilevati all'atto del classamento, e la rispettiva superficie;

c) la tariffa delle diverse qualita' e classi dei terreni, formata dall'Ufficio catastale.

Art. 131

Art. 131.

La Commissione comunale, ricevuti gli atti sopra indicati, li deposita nei locali a cio' predisposti dall'Autorita' comunale, ed entro 3 giorni dall'avuta comunicazione degli atti stessi, pubblica un manifesto, col quale:

a) notifica agli interessati i luoghi e le ore in cui gli atti stessi saranno ostensibili per 60 giorni successivi a quello fissato dall'Amministrazione del catasto per l'incominciamento della pubblicazione;

b) invita i possessori ad esaminarli, per riconoscere la regolarita' delle loro partite ed a presentare nei giorni indicati alla lettera a), i loro eventuali reclami od osservazioni, avvertendo che il termine e' perentorio;

c) invita altresi' i possessori a denunciare tutte le variazioni, sia topografiche, sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, le quali fossero avvenute posteriormente alle operazioni di classamento dei terreni.

Il termine di cui al paragrafo a), in casi eccezionali, puo', dall'Ufficio generale del catasto, essere prorogato fino ad altri 60 giorni.

Art. 132

Art. 132.

Il detto manifesto dev'essere pubblicato all'albo comunale, e rimanervi continuamente affisso durante il tempo accordato per la presentazione dei reclami.

Deve anche essere affisso nelle frazioni del comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali e se ne deve ripetere la pubblicazione in ogni giorno festivo e di mercato dello stesso periodo di tempo.

Art. 133

Art. 133.

I locali destinati per la pubblicazione del catasto devono restare aperti ogni giorno, compresi i festivi, non meno di 6 ore, da fissarsi dalla Commissione censuaria, con riguardo al maggior comodo dei possessori.

Tuttavia, nel caso di comuni in cui vi siano pochi possessori, o si verifichino altre circostanze particolari, la Commissione censuaria, previo consenso dell'autorita' comunale e dell'Amministrazione del catasto, puo' limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minor numero di ore, sempre pero' con riguardo al maggior comodo dei possessori.

Art. 134

Art. 134.

L'assistente alla pubblicazione deve fornire ai possessori o loro incaricati, senza alcun compenso, tutte le spiegazioni che richiedono, sia per la esatta intestazione delle loro ditte, sia per la ricognizione dei possessi sulla mappa e sui relativi atti, sia benanche riguardo al modo di compilare, per le partite riconosciute regolari, le corrispondenti dichiarazioni e di redigere, ove occorra, osservazioni o reclami.

Questi reclami devono essere numerati e inscritti in apposito protocollo a cura dell'assistente, il quale ne rilascia ricevuta.

Art. 135

Art. 135.

Le dichiarazioni relative alle partite che si riconoscono regolari, come pure le osservazioni ed i reclami, possono farsi dai possessori interessati o loro incaricati anche a voce all'assistente, il quale in tal caso deve eseguirne la compilazione, facendovi apporre la firma dai possessori stessi, o apponendovi la sua firma, in vece loro, ove siano illetterati.

Art. 136

Art. 136.

Se l'assistente, coadiuvando i possessori durante i loro esami o in qualche altro modo nel corso della pubblicazione, scopre errori ed omissioni nelle partite di altri possessori, ne prende nota per redigere le decorrenti osservazioni, o reclami d'ufficio, negli ultimi giorni che precedono la scadenza del termine fissato dall'art.
131-a) qualora, non vengano prodotti dagli stessi possessori.

Art. 137

Art. 137.

Spetta all'assistente di sorvegliare in modo attento e continuo l'ufficio di pubblicazione del catasto, affinche' la mappa e gli atti relativi non vengano dai possessori menomamente alterati, ne' in verun modo deturpati, foss'anche con semplici segni a matita.

Art. 138

Art. 138.

E' proibito all'assistente ed a chiunque altri di estrarre tipi o copie dalle mappe e dagli atti relativi.

Si eccettuano dal divieto soltanto gli estratti delle partite, dei quali e' data facolta' ai rispettivi possessori di trarre copia nell'ufficio, o di farsela allestire a cura dell'assistente. Questi pero' non puo' occuparsene nell'orario destinato per la pubblicazione, e non puo' autenticare la detta copia, ne' pretendere per l'opera sua un compenso maggiore di centesimi dieci per ogni numero di mappa inscritto nell'estratto, e di centesimi dieci per ogni foglio, che venga fornito dallo stesso assistente a proprie spese.

L'Ufficio catastale puo' esigere che l'assistente venga sostituito quando in qualunque modo non adempia al suo dovere o contravvenga alle disposizioni della legge e del presente regolamento, salvo il determinarne la responsabilita' per i relativi provvedimenti.

Art. 139

Art. 139.

La Commissione censuaria comunale ed i periti catastali vigilano che l'assistente adempia esattamente i doveri che gli incombono, e, occorrendo, provvedono al buon andamento della pubblicazione.

Il comune e' responsabile della custodia e della conservazione dei documenti pubblicati, ed e' tenuto a rinnovarli a sue spese nei casi di guasti, deturpazioni o smarrimenti non derivati da forza maggiore, salvo al medesimo il diritto di regresso verso coloro che vi avranno dato causa.

Art. 140

Art. 140.

Tutti i possessori direttamente o col mezzo di procuratori o incaricati, entro il termine di cui all'art. 131-a, sono autorizzati a presentare osservazioni e reclami alla Commissione censuaria comunale sulla intestazione, delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, nonche' sulla applicazione della qualita', della classe, della destinazione e sulle quote di ripartizione dell'estimo fra i compossessori, a titolo di promiscuita', di una stessa particella.

Pero' in questa sede il passaggio dei beni dal catasto rustico all'urbano o viceversa potra' essere domandato solo in quanto occorra per rendere conformi i dati pubblicati a quelli risultanti dal catasto urbano in vigore.

Il mandato puo' risultare anche da lettera con firma autenticata dall'Autorita' comunale, da unirsi al reclamo.

Art. 141

Art. 141.

Per ogni comune devono farsi reclami separati ancorche' riflettano la stessa ditta, e in ciascun reclamo devono essere indicati distintamente per ogni numero di mappa, o particella, il titolo e i motivi pei quali si reclama.

Art. 142

Art. 142.

Nel solo caso che il reclamo riguardi l'estensione, esso puo' farsi complessivamente per piu' numeri di mappa, sempreche' questi rappresentino poche particelle contigue e comprese in un solo perimetro.

Agli effetti del catasto pero' non possono formare oggetto di reclamo le piccole differenze di estensione, comprese nei limiti di tolleranza stabiliti dall'Ufficio generale del catasto.

Art. 143

Art. 143.

Nei reclami sulla estensione i possessori devono produrre i documenti, dai quali desumono che la superficie attribuita nel nuovo catasto alle particelle in quistione non e' esatta.

Tali documenti possono consistere in un atto legale di acquisto o di divisione, come pure in un tipo regolare firmato da un ingegnere, da un perito agrimensore, o da un geometra.

In questo caso le spese della verifica sono a carico dell'Amministrazione del catasto.

Art. 144

Art. 144.

Puo' domandarsi la verifica dell'estensione anche in mancanza di documenti giustificativi, ma il possessore reclamante deve sostenere la relativa spesa nel caso che la domanda risulti infondata.

A tale effetto la domanda dovra' essere accompagnata da ricevuta comprovante l'effettuato versamento di un deposito provvisorio, secondo le norme che saranno stabilite dall'Ufficio generale del catasto.

Art. 145

Art. 145.

I reclami sull'applicazione della classe, perche' possano essere presi in considerazione, devono indicare le particelle dello stesso comune, che in confronto con quella del ricorrente, quantunque della stessa qualita' e della stessa produttivita' e in eguali condizioni, nondimeno risultassero collocate in una classe diversa.

Art. 146

Art. 146.

Qualora durante la pubblicazione vengano presentati reclami, che in tutto o in parte non siano conformi alle disposizioni degli articoli precedenti, deve l'assistente, prima di iscriverli a protocollo, invitare i reclamanti a rettificarli, indicandone loro il modo, e avvisandoli che devono essere ripresentati prima che scada il termine fissato all'art. 131-a.

Art. 147

Art. 147.

La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami, e' l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto.

Coloro che durante la pubblicazione non presentano osservazioni o reclami, si ritengono avere pienamente accettato, per gli effetti del catasto, i dati inscritti nei rispettivi estratti delle partite e negli atti pubblicati.

Art. 148

Art. 148.

Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione, l'assistente chiude il protocollo dei reclami con analoga dichiarazione, in concorso della Commissione censuaria comunale, e fa poi constare sui relativi estratti delle partite il mancato intervento dei possessori, che non si sono presentati a riconoscerle.

Art. 149

Art. 149.

Chiusa la pubblicazione, completati e riordinati tutti gli atti che vi si riferiscono, questi si trasmettono ai rispettivi Uffici del catasto, i quali procedono all'esame delle osservazioni e dei reclami e alle relative verificazioni sopra luogo, allo scopo d'introdurre, ove occorrano, nelle mappe e negli altri atti catastali, le variazioni topografiche, le divisioni di proprieta' e le rettifiche domandate.

Art. 150

Art. 150.

In questa occasione le mappe coi relativi atti devono essere corrette e condotte a rappresentare lo stato della proprieta' al momento della visita, al quale uopo si rilevano e si introducono in catasto gli aumenti e le diminuzioni di cui agli articoli 43 e 45 del Testo unico.

Art. 151

Art. 151.

Contemporaneamente alle indicate operazioni i periti catastali eseguiscono le opportune verifiche, per fare le loro osservazioni sui reclami concernenti la qualita' e la classe dei terreni, e su quanto altro fosse emerso da esaminarsi, o da correggersi, in seguito alla pubblicazione della mappa e dei relativi atti.

Art. 152

Art. 152.

Fra le osservazioni che deve fare il perito, come all'articolo precedente, si comprendono le opportune proposte per correzioni o rettifiche di errori o imperfezioni di misura, classamento od altro, non avvertiti dagli interessati, che avesse a scoprire durante la pubblicazione od anche posteriormente, purche' non sia iniziata la regolare conservazione del catasto.

Art. 153

Art. 153.

Alle verificazioni sopra luogo, relative alla definizione dei reclami, deve assistere la Commissione censuaria comunale, o un suo delegato, affinche' possa mettersi in grado di decidere in prima istanza sui medesimi.

A tale uopo si prendono dal perito catastale gli opportuni concerti con la Commissione.

Art. 154

Art. 154.

Almeno tre giorni prima dell'incominciamento delle visite sopra luogo per l'esame dei reclami, il perito catastale fa pubblicare nel comune un manifesto, per avvisarne gl'interessati.

Successivamente, egli deve rendere avvertiti a domicilio i singoli possessori reclamanti, del giorno in cui avra' luogo la visita sopra i fondi che formano oggetto dei rispettivi reclami, invitandoli ad intervenirvi.

Art. 155

Art. 155.

Sugli elenchi dei reclamanti, compilati a cura del perito catastale, si fa constare dell'avviso dato a domicilio, come all'articolo precedente, mediante annotazione firmata dal messo incaricato della consegna.

Se, il possessore ha residenza o dimora nel comune, l'avviso viene dato nella casa di sua abitazione a lui stesso, o ad uno della famiglia, o a persona addetta al suo servizio.

In caso diverso, l'avviso viene dato all'agente, o al colono, o all'affittuario del fondo, o ad uno della loro famiglia, ed in mancanza di essi viene affisso all'albo comunale.

Art. 156

Art. 156.

Le visite locali per l'esame dei reclami si eseguiscono in concorso dei possessori reclamanti, o loro delegati, e anche senza di essi, se, malgrado l'invito, non intervengono, facendo pero' constare che l'avviso era stato loro dato nei modi prescritti dall'articolo precedente.

Art. 157

Art. 157.

Compiute le verifiche ed esaminati i reclami, il perito catastale comunica gli atti alla Commissione comunale affinche', nel termine perentorio di 30 giorni, decorribili dalla data del ricevimento, decida in prima istanza in merito ai reclami di cui all'art. 140 e trasmetta gli atti con le sue decisioni, all'Ufficio catastale.

Art. 158

Art. 158.

La Commissione censuaria comunale portera' a conoscenza degli interessati le sue decisioni, depositandole alla sede del Comune insieme agli originali dei reclami cui si riferiscono ed al parere dato dal perito catastale su ciascuno d essi. Le decisioni, i reclami ed i pareri pubblicati, potranno essere esaminati dagli interessati per trenta giorni, entro i quali avranno facolta' di ricorrere in appello alla Commissione censuaria provinciale contro le decisioni della Commissione censuaria comunale.

Dell'avvenuto deposito e del tempo concesso per esaminare gli atti e produrre i ricorsi in appello, sara' dato avviso dalla Commissione censuaria comunale con manifesto da pubblicarsi nei soliti modi entro tre giorni dalla data in cui le saranno restituiti integralmente dall'Ufficio catastale i reclami, le decisioni ed i pareri sovra indicati.

Dei ricorsi in appello, che dovranno essere numerati ed inscritti in apposito protocollo, sara' rilasciata la ricevuta, che e' l'unico titolo per comprovarne la tempestiva presentazione. Si riterra' che gli interessati i quali, entro i trenta giorni stabiliti, non abbiano presentato ricorso contro la decisione della Commissione censuaria comunale, la abbiano integralmente accettata.

Anche l'Ufficio catastale dovra' produrre i suoi eventuali ricorsi in appello ritirandone ricevuta nella stessa sede e negli stessi termini imposti ai possessori.

Art. 159

Art. 159.

Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione delle decisioni della Commissione censuaria comunale, l'assistente, in concorso con la Commissione predetta, chiude il protocollo dei reclami con analoga dichiarazione.

Chiusa la pubblicazione, gli atti pubblicati, i reclami prodotti, il protocollo relativo ed i tronconi delle ricevute rilasciate, si consegnano all'Ufficio catastale. Questo, a sua volta, o subito, o dopo corretti i suoi atti in base alle decisioni della Commissione censuaria comunale passate in giudicato, consegna alla Commissione censuaria provinciale i reclami in appello. Ai reclami predetti unira' i relativi reclami originali presentati in sede di pubblicazione, coi pareri dati su di essi dal perito catastale e con le decisioni prese nei loro riguardi dalla Commissione censuaria comunale.

Art. 160

Art. 160.

Nei trenta giorni successivi alla consegna di cui all'articolo precedente, la Commissione censuaria provinciale deve decidere in via definitiva sui reclami in appello, comunicare all'Ufficio catastale le decisioni prese, e restituirgli contemporaneamente gli atti ricevuti a mente dell'art. 159.

Art. 161

Art. 161.

In questa occasione, l'Amministrazione catastale, la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa, presentano alla Commissione censuaria centrale i loro eventuali reclami intorno ai criteri seguiti in singoli comuni, nell'applicazione di qualita' e classi.

Se dalla risoluzione di detti reclami dovessero dipendere le decisioni della Commissione provinciale su quelli relativi al classamento, la Commissione stessa sospende ogni decisione sopra questi ultimi, in attesa delle risoluzioni della Commissione Centrale.

Art. 162

Art. 162.

Le decisioni prese in via definitiva dalla Commissione provinciale sopra ciascun reclamo, vengono comunicate agli interessati durante le operazioni di attivazione del Nuovo catasto di cui al capitolo VIII.

A tal uopo con lo stesso manifesto di cui all'articolo 171, si avvertono i possessori ed enti interessati, che possono anche prendere cognizione delle decisioni che li riguardano emesse dalla Commissione censuaria provinciale sui reclami in appello, e che chiunque si creda gravato per violazione di legge o per questioni di massima, puo', entro il medesimo termine stabilito per l'attivazione, che e' improrogabile, ricorrere alla Commissione Centrale.

Il perito catastale incaricato dell'attivazione, di mano in mano che riceve i detti ricorsi, dichiara su ciascuno la data della presentazione, e li trasmette direttamente alla Commissione Centrale, la quale fara' comunicare ai ricorrenti le risoluzioni prese sui singoli ricorsi.

Art. 163

Art. 163.

In quanto la Commissione censuaria Centrale accolga i reclami di cui agli articoli 161 e 162, l'Ufficio generale del catasto, di conformita' alle decisioni della Commissione stessa, stabilisce i modi e i termini per le eventuali Operazioni di rettifica.

Art. 164

Art. 164.

Compiute le operazioni catastali di un distretto, od anche nei casi particolari di cui all'art. 51 del Testo unico, di un comune, secondo le norme stabilite nei capitoli IV e V, l'Ufficio generale del catasto provvede perche' siano comunicati alla Commissione censuaria provinciale i prospetti delle tariffe e notificati contemporaneamente alle Commissioni censuarie comunali quello del rispettivo comune, e quelli dei comuni limitrofi, nei quali siano compiute le operazioni catastali predette.

Art. 165

Art. 165.

I prospetti delle tariffe di ciascun comune e quelli delle tariffe dei comuni limitrofi, vengono trasmessi alla Commissione censuaria comunale insieme con un manifesto col quale si rende noto che i prospetti medesimi trovansi ostensibili nell'Ufficio comunale durante 30 giorni decorribili dalla data del manifesto stesso.

Il detto manifesto deve essere pubblicato immediatamente all'albo comunale.

Art. 166

Art. 166.

Le Commissioni comunali possono presentare, per mezzo dell'Ufficio catastale, entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione di cui all'art. 164, i loro reclami alla Commissione Centrale sulla qualificazione, classificazione e tariffa del proprio comune, tanto in via assoluta, quanto in via comparativa.

I reclami sulla tariffa dovranno indicare la quantita' dell'aumento o della diminuzione che si reputi giusta. Quelli in via assoluta possono farsi tanto con concetti ed elementi sintetici, quanto in base a minute di stima e calcoli analitici di qualunque specie. I reclami in via comparativa possono farsi confrontando il proprio territorio con quello di altri comuni, anche non limitrofi, purche' della stessa provincia.

Art. 167

Art. 167.

Spirato il termine di cui all'articolo precedente, l'Ufficio catastale consegna gradualmente alla Commissione censuaria provinciale i reclami prodotti in tempo debito dalle Commissioni censuarie dei comuni, compresi nella circoscrizione territoriale per la quale si intende di attivare separatamente il nuovo catasto, perche' li esamini e dia su ciascuno il proprio voto.

Della ultimata consegna sara' redatto processo verbale a firma del Presidente e del Segretario della Commissione censuaria provinciale e del Capo dell'Ufficio catastale o di un suo delegato.

Dal processo verbale risulteranno la data di consegna dell'ultimo reclamo tempestivo col quale la consegna medesima e finita, ed il giorno in cui scade il termine concesso alla Commissione censuaria provinciale dall'articolo 36 del Testo unico, per pronunziarsi sui reclami.

Art. 168

Art. 168.

Esaurito l'esame dei reclami prodotti tempestivamente, ed emesso su di ognuno il proprio voto, la Commissione provinciale consegnera' reclami e voti all'Ufficio catastale perche' li inoltri alla Commissione censuaria Centrale pel tramite dell'Ufficio generale del catasto. La consegna su indicata dovra' essere fatta non piu' tardi del trentesimo giorno dalla data di ricevimento dell'ultimo reclamo prodotto tempestivamente indicato nel processo verbale di cui al paragrafo precedente.

Se alla data prefissa la consegna non viene effettuata, l'Ufficio generale del catasto provoca dalla Commissione censuaria Centrale l'assegnazione alla Commissione censuaria provinciale di un termine perentorio, a norma dell'articolo 23 del Testo unico. Scaduto detto termine, l'Ufficio catastale ritira dalla Commissione censuaria provinciale i reclami, anche se mancanti del suo voto, gliene rilascia ricevuta, e li inoltra alla Commissione censuaria centrale pel tramite dell'Ufficio generale.

Art. 169

Art. 169.

La Commissione Centrale, sempreche' non sia stato possibile conservare le tariffe da essa stabilite in occasione della revisione generale degli estinti, perche' si rese necessaria di completarne il quadro o di formarlo di nuovo, esaminati gli atti e provocate su di essi le osservazioni e proposte dell'Ufficio generale del catasto, determina le nuove tariffe, ai sensi dell'articolo 36 del Testo unico, e le comunica all'Ufficio generale predetto per la loro applicazione agli effetti dell'imposta terreni.

Art. 170

Art. 170.

L'Ufficio generale del catasto, ricevute le tariffe stabilite, ai sensi dell'art. 169, provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del catasto, cioe':

a) la mappa particellare, nella quale ogni particella e' contraddistinta con proprio numero;

b) la tavola censuaria, di cui all'art. 130, debitamente completata, e coll'aggiunta, per ogni particella, della rendita imponibile;

c) gli estratti partitari di cui all'art. 130, corretti in seguito ai risultati della pubblicazione e della trattazione dei reclami e completati con l'aggiunta, per ogni particella, della rendita imponibile;

d) le decisioni della Commissione censuaria provinciale sui reclami in appello;

e) tutti gli altri atti che l'Ufficio generale stimera' necessari od utili per l'attivazione del catasto.

Art. 171

Art. 171.

L'Ufficio generale del catasto, con manifesto da pubblicarsi in ciascun comune mediante affissione nei modi soliti per gli atti ufficiali, invita i possessori:

a) a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del Nuovo catasto, delle variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, di cui al capitolo VI, e di quelle che, avvenute anteriormente, non fossero state denunciate agli uffici di pubblicazione;

b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto, quali sarebbero quelli di conteggio, scritturazione e simili, che si avessero a riscontrare negli atti catastali;

c) a prendere cognizione del giudizio pronunciato sui loro reclami dalla Commissione censuaria provinciale in sede di appello, e di ricorrere, ove lo credano, contro di esso alla Commissione censuaria Centrale per questione di massima o per violazione di legge.

Art. 172

Art. 172.

Nel suddetto manifesto si fissa un termine congruo, a giudizio dell'Ufficio generale del catasto, per la presentazione delle domande e dei ricorsi per questioni di massima o per violazione di legge di cui all'articolo precedente.

Il tempo utile per la presentazione dei ricorsi alla Commissione Centrale non potra' essere inferiore ai trenta giorni, come dispone l'articolo 38 del Testo unico.

Art. 173

Art. 173.

In seguito alle domande di cui all'art. 171, lett. a) e b), si introducono negli estratti partitari le variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, si correggono gli errori materiali di fatto che fossero occorsi, e si allestiscono gli atti di conservazione del Nuovo catasto e cioe':

a) la mappa particellare, nella quale ogni particella e' distinta con proprio numero;

b) la tavola censuaria, consistente in un registro che contiene tutti i numeri di mappa risultanti ad attivazione ultimata, disposti in ordine progressivo coi corrispondenti dati catastali e la rispettiva superficie e rendita imponibile;

c) il registro delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa dei singoli enti catastali che le appartengono, con la superficie e rendita imponibile corrispondenti, e nel quale dovranno poi essere tenute in evidenza le ulteriori mutazioni di proprieta';

d) la matricola dei possessori, in cui le ditte censuarie sono disposte in ordine alfabetico, coi dati necessari per la formazione dei ruoli dell'imposta fondiaria;

e) tutti gli altri atti, che l'Ufficio generale stimera' necessari o utili per la conservazione del catasto.

Art. 174

Art. 174.

Compiute per un intero distretto di imposte od anche, nei casi speciali di cui all'articolo 51 del Testo unico, per un solo comune le operazioni indicate nell'articolo precedente, si stabilisce con decreto Ministeriale l'epoca in cui comincia per ciascun distretto o comune, lo stadio della conservazione del nuovo catasto, cessano le operazioni intese a mantenere in corrente i catasti preesistenti, i quali fino a nuova disposizione saranno custoditi presso gli Uffici di conservazione del corrispondente nuovo catasto; e si formano, in base alle risultanze dei nuovi registri partitari, i ruoli per l'esazione dell'imposta, applicando l'aliquota del 10 per cento ai nuovi estimi calcolati in base alle tariffe comunicate dalla Commissione censuaria Centrale, ai sensi dell'articolo 169.

Art. 175

Art. 175.

La conservazione del catasto si fa per duplicato, e cioe' sopra due copie di atti identici, da tenersi presso i rispettivi Uffici speciali, che ne saranno incaricati.

Art. 176

Art. 176.

Le epoche e i modi per le lustrazioni periodiche del catasto sono stabiliti nel regolamento speciale di cui all'articolo 180.

Art. 177

Art. 177.

Nel caso che, ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico, si debbano introdurre in catasto nuovi enti, ai quali non si possano attribuire le qualita' e classi esistenti, si creano, per essi, speciali qualita' e classi.

Art. 178

Art. 178.

Nel caso di divisione di una particella, l'estimo si riparte in ragione di superficie, non ostante qualunque patto in contrario.

Art. 179

Art. 179.

Possono correggersi in ogni tempo gli errori materiali o di fatto che si riscontrassero nelle mappe o nelle scritture censuarie.

Art. 180

Art. 180.

Per l'esatta applicazione di quanto e' prescritto negli articoli precedenti ed in genere, per la conservazione del catasto, provvede il regolamento speciale approvato con R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76, e modificato col R. decreto 18 novembre 1929, n. 2335.

Art. 181

Art. 181.

Per conseguire la moderazione d'imposta consentita dall'articolo 47 del Testo unico, il possessore danneggiato deve, entro 30 giorni dall'accaduto infortunio, presentare all'Intendenza di Finanza della provincia, anche per mezzo dell'Ufficio distrettuale delle imposte, un ricorso, nel quale devono essere indicati, per ciascuna particella catastale, la quantita' e qualita' dei frutti perduti e l'ammontare del loro valore.

Art. 182

Art. 182.

L'Intendenza di Finanza, ricevuto il reclamo, ordina una verificazione sopra luogo, ed invita il possessore ad assistervi, perche' possa fornire i necessari schiarimenti, e fare le osservazioni che credera' del suo interesse.

Le spese di questa verificazione sono a carico del reclamante.

Art. 183

Art. 183.

L'Amministrazione delle Finanze, nel giudicare sul merito della domanda di moderazione d'imposta, avra' riguardo alla qualita' e classe attribuita in catasto ai terreni danneggiati.

Art. 184

Art. 184.

Gli sgravi e rimborsi a favore dei contribuenti che hanno ottenuto moderazione d'imposta, e il pagamento delle spese per parte del reclamante, si eseguiscono noi modi e con le norme stabilite dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 185

Art. 185.

Fra le spese della delimitazione delle private proprieta' che, ai termini dell'articolo 49 del Testo unico, sono a carico dei rispettivi possessori, non si comprendono quelle delle Commissioni censuarie e dei loro delegati.

Le spese occorrenti per la retribuzione dei periti dell'Amministrazione delegati alle operazioni di delimitazione, sono a carico dello Stato.

Art. 186

Art. 186.

Le somministrazioni che le provincie ed i comuni devono fare a termini dell'articolo 49 del Testo unico, sono determinate dagli Uffici del catasto.

Contro tale determinazione i comuni e le provincie possono reclamare al Ministro delle Finanze, il quale decide in via definitiva.

Gli Uffici tecnici del Catasto, per i quali il predetto articolo 49 del Testo unico pone a carico delle provincie i locali coi relativi mobili e il riscaldamento, sono quelli che occorre di istituire nel capoluogo ed in altri comuni della provincia per la direzione e per la vigilanza dei lavori catastali e per il concentramento del personale durante la sospensione dei lavori di campagna.

Se, per ragioni di economia, un solo Ufficio tecnico del Catasto viene istituito per piu' provincie, la spesa relativa si ripartisce annualmente tra le provincie interessate, in proporzione delle spese effettive sostenute nell'anno dall'Amministrazione del catasto, per le operazioni eseguite in ciascuna provincia.

Con analoghi criteri si provvede al riparto delle spese fra i comuni, se, per ragioni di economia, si reputi conveniente richiedere un solo ufficio per gli operatori catastali di piu' comuni contigui.

Art. 187

Art. 187.

Ove il Governatorato di Roma, le provincie ed i comuni trascurino di provvedere i locali coi relativi mobili ed il riscaldamento, o propongano locali disadatti od insufficienti, l'Amministrazione catastale assegnera' loro un termine perentorio, non inferiore a giorni 30, trascorso il quale sara' provveduto dall'Amministrazione stessa, d'accordo col Ministero dell'interno, pel Governatorato di Roma, e col Prefetto per le provincie ed i comuni, a spese dei rispettivi enti, e nei limiti dell'assoluta necessita'.

Art. 188

Art. 188.

Prima di Intraprendere i lavori in un comune, l'Ufficio catastale invita il Podesta' a stanziare nel bilancio comunale, tra le spese obbligatorie, i fondi occorrenti al pagamento delle spese che la legge pone a carico dei comuni.

Ove il comune non vi provveda in tempo debito, l'Ufficio Catastale promuove dal Prefetto della provincia le disposizioni occorrenti, affinche' la Giunta provinciale amministrativa faccia l'allocazione d'ufficio dei fondi stessi.

Al Governatorato di Roma, l'invito suddetto e' fatto al Governatore; e qualora questi non provveda in tempo utile, l'Ufficio catastale promuove dal Ministero dell'Interno, a mezzo di quello delle Finanze, le disposizioni per l'allocazione di ufficio dei fondi.

Art. 189

Art. 189.

Le spese incontrate dai comuni del compartimento ligure-piemontese per la formazione dei catasti comunali in conseguenza di precedenti leggi, saranno rimborsate, in quanto possano i catasti medesimi servire agli effetti delle leggi contenute nel Testo unico, nei limiti della somma che verra' per essi risparmiata allo Stato.

Art. 190

Art. 190.

Le domande delle provincie per acceleramento dei lavori del catasto, devono essere presentate al Ministro delle finanze, prima che i lavori stessi siano incominciati nel rispettivo territorio.

A tale effetto gli Uffici catastali, tre mesi prima di intraprendere i lavori in una provincia, ne danno avviso all'Amministrazione provinciale.

Art. 191

Art. 191.

L'anticipazione da farsi dalla provincia comprende la meta' di tutte le spese di materiale e di personale occorrenti nella provincia, e poste dalla legge a carico dello Stato. L'Ufficio generale del catasto fa, per ogni Provincia richiedente, un preventivo totale approssimativo delle spese necessarie, e determina la rata occorrente per il primo anno, e poi, di anno in anno, le rate degli esercizi successivi.

La maggiore o minore spesa incontrata in un esercizio, viene regolata nella previsione dell'esercizio seguente. Nell'ultimo anno si liquida la spesa totale definitiva che sara' rimborsata dal Governo entro due anni dall'applicazione del nuovo estimo.

Qualora nel corso delle operazioni si riconosca la necessita' di aumentare il preventivo, la provincia e' tenuta ad anticipare anche la meta' della maggiore spesa occorrente, salvo il disposto dell'art.
197.

Art. 192

Art. 192.

Quando la provincia richiedente non ha un catasto geometrico particellare con mappe servibili, l'Ufficio generale del catasto stabilisce, in via approssimativa, anche il termine entro il quale, in relazione ai fondi stanziati annualmente in bilancio, e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre provincie del Regno, la formazione del catasto potra' essere compiuta nella provincia medesima.

Art. 193

Art. 193.

L'Amministrazione provinciale richiedente delibera sul modo di provvedere al pagamento della meta' della spesa totale, sia mediante realizzazione di assegnamenti propri della provincia, sia mediante assunzione di mutui, sia con imposizione di centesimi addizionali.

Delibera inoltre ogni anno, cominciando dal primo, il relativo stanziamento della rata annuale da anticiparsi, la quale sara' compresa tra le spese obbligatorie straordinarie del bilancio.

Al pagamento delle rate annuali al Tesoro, si provvede mediate delegazioni sui ricevitori provinciali, divise per bimestre, alle scadenze delle imposte dirette.

Art. 194

Art. 194.

Quando l'Amministrazione provinciale richiedente abbia preso la deliberazione indicata nel precedente articolo, e, in caso di mutui, questi siano stati effettivamente stipulati, si da' principio alle operazioni catastali nella provincia.

La provincia che richiede l'acceleramento dei lavori catastali, ha l'obbligo di continuare le occorrenti anticipazioni fino al termine delle relative operazioni.

Art. 195

Art. 195.

Il termine dei 7 anni, entro i quali il ricensimento deve essere compiuto quando le Provincie richiedenti hanno un catasto geometrico particellare con mappe servibili decorre dal giorno della comunicazione al Ministero della deliberazione dell'Amministrazione provinciale, colla quale vengono presi i provvedimenti necessari per rendere la domanda efficace ai termini degli articoli precedenti.

Art. 196

Art. 196.

Il Ministro delle Finanze determina se le mappe di cui la provincia richiedente fosse provvista, sono da ritenersi presumibilmente e nel loro complesso, servibili agli effetti voluti dalla legge; ed ove lo sieno, si compilano i prospetti di qualificazione e classificazione e si procede all'aggiornamento delle mappe ed al classamento, giusta le norme stabilite dal capitolo IV.

Ove pero', in qualunque stadio delle operazioni, venisse a risultare la necessita' di straordinarie rettificazioni, all'infuori di quelle occorrenti per le variate qualita' e classi, e per non fatte lustrazioni o di estesi rifacimenti o completamenti, allo scopo di rendere le dette mappe servibili, le operazioni stesse saranno tuttavia proseguite, ma il maggior tempo per esse richiesto non si computa nei sette anni di che all'articolo precedente, e la provincia deve anticipare, con le norme degli articoli 191 e 193, meta' della maggiore spesa occorrente.

Art. 197

Art. 197.

Il maggior tempo e la maggiore spesa che fossero ravvisati necessari pel compimento delle operazioni, ai termini degli articoli 191 e 196, saranno notificati all'Amministrazione provinciale.

Entro 60 giorni da tale notificazione e' in facolta' della provincia o di rinunciare all'acceleramento o di ricorrere al Ministro delle Finanze, tanto sul tempo quanto sulla spesa. Il Ministro decide sentita la Commissione censuaria Centrale.

Art. 198

Art. 198.

Al rimborso delle somme anticipate dalle provincie, che recedono dall'acceleramento, nel caso previsto dall'articolo precedente, sara' dallo Stato provveduto nel termine di cinque anni, decorribili dal 1° luglio successivo alla data della deliberazione di recesso presa dall'Amministrazione provinciale interessata.

Art. 199

Art. 199.

I comuni potranno ottenere, a loro spese, e senza il pagamento di alcun diritto, copia delle nuove mappe catastali e dei dati relativi alla qualita' di coltura ed al possesso delle particelle in esse rappresentate, prima ancora della loro pubblicazione, ma dopo che siano state collaudate ai sensi dell'art. 206, e compatibilmente con le esigenze del servizio catastale.

L'Ufficio generale del catasto stabilira' le norme per il rilascio delle copie predette.

Art. 200

Art. 200.

I periti catastali hanno diritto, pel disimpegno delle loro funzioni, di esaminare gratuitamente i documenti e i registri esistenti nei pubblici Uffici, e di trarne copia, senza pagamento di tassa o compenso qualsiasi.

Art. 201

Art. 201.

Le Commissioni censuarie e tutte le persone delegate dall'Amministrazione catastale alla esecuzione delle operazioni del catasto, per avere accesso alle private proprieta' nell'adempimento dei loro uffici, devono essere munite di un certificato rispettivamente, del Prefetto, o del Governatore per il Governatorato di Roma, e del Podesta' per gli altri comuni, oppure del Capo dell'Ufficio catastale. Per i delegati della Commissione censuaria Centrale il certificato sara' rilasciato dal Presidente o dal Vice Presidente della Commissione medesima.

In caso di opposizione, devono farsi assistere dal Governatore, nel Governatorato di Roma, e dal Podesta', negli altri comuni.

Queste disposizioni e la sanzione della pena pecuniaria, da lire 10 a lire 100 portata dall'articolo 40 del Testo unico, pel caso di opposizione, devono essere pubblicate dal Prefetto con apposito avviso, prima che incomincino nella provincia le operazioni catastali.

Art. 202

Art. 202.

Qualora si verifichi la opposizione preveduta nell'articolo precedente viene redatto processo verbale, il quale e' trasmesso all'Intendenza di Finanza.

Nel caso indicato nel comma precedente ed in quello preveduto nell'articolo 26, l'Intendente di Finanza procede a termini delle disposizioni contenute nel capo V, titolo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 203

Art. 203.

La sorveglianza per assicurare la conservazione e la intangibilita' dei segnali trigonometrici e di ogni altro segnale permanente che interessi la formazione del catasto, e' affidata agli impiegati del catasto, e agli agenti della forza pubblica.

Tanto gli uni come gli altri, nel caso che avvengano manomissioni di segnali, denunciano i contravventori alla competente Autorita' giudiziaria, per i relativi procedimenti.

Art. 204

Art. 204.

Tutti i lavori per la formazione del nuovo catasto devono essere sottoposti a verificazione, per assicurarsi della loro regolarita' ed esattezza, secondo le norme che saranno stabilite dall'Ufficio generale del catasto. La verificazione deve essere affidata a persone diverse da quelle che hanno eseguiti i lavori o ne hanno avuto la direzione immediata.

I lavori riconosciuti difettosi si correggono a spese di coloro ai quali gli errori sono imputabili, tanto in conseguenza della errata esecuzione dei lavori stessi, quanto per la omessa o insufficiente direzione o vigilanza sugli operatori.

Art. 205

Art. 205.

Gli atti di verificazione e di controllo dei lavori catastali, sono compilati secondo le norme da stabilirsi dall'Ufficio generale del catasto, e nel caso previsto dal 2° comma del precedente articolo, debbono essere comunicati ai funzionari responsabili, insieme con la liquidazione delle spese di correzione o di rifacimenti dei lavori errati, per l'accettazione del debito.

Qualora il debito non venga accettato, i funzionari responsabili saranno sottoposti alla giurisdizione della Corte del Conti, la quale decide a termini dell'art. 83 della Legge di contabilita' generale dello Stato.

Art. 206

Art. 206.

Per gli operatori straordinari, a garanzia della responsabilita' di cui agli articoli precedenti, si fa sulla loro retribuzione una ritenuta da determinarsi dall'Ufficio generale del catasto e da restituirsi a lavori ultimati e riconosciuti regolari, nei modi e termini che saranno stabiliti dall'Ufficio generale stesso.

Nel caso di lavori errati sara' incamerata la somma occorrente per correzioni o rifacimenti, previa accettazione del debito. In mancanza di questa, decidera' la Corte dei Conti, come per il personale di ruolo, di cui all'articolo precedente.

Art. 207

Art. 207.

Quando i comuni e le Commissioni censuarie comunali non adempiano in tempo agli obblighi loro spettanti, ai sensi del Testo unico e del presente Regolamento, si procede, a spese dei comuni, dalla Amministrazione catastale, di concerto col Prefetto della provincia, oppure d'accordo col Ministro dell'Interno quando l'inadempienza riguarda il Governatorato di Roma.

Art. 208

Art. 208.

Per la uniforme ed esatta applicazione delle disposizioni del presente Regolamento relative alla formazione del catasto, saranno impartite dall'Ufficio generale del catasto le occorrenti istruzioni nei diversi stadi delle operazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

Il Ministro per le finanze:

Jung.