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Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena. (031U0787)

Art. 320


Art. 320

(Autorita' delle suore)

Le suore hanno sulle detenute ed internate l'autorita' riconosciuta da questo regolamento agli agenti di custodia. Nei casi preveduti dagli articoli 157 e 158 la superiora ha le facolta' attribuite al comandante o capoguardia. Quando abbia disposto l'applicazione di mezzi coercitivi, deve darne immediata notizia al direttore.

Quando lo ritiene necessario, la superiora puo' rivolgersi all'Autorita' dirigente, e, in mancanza di essa, al comandante o capoguardia, per avere l'aiuto degli agenti di custodia.

In ogni caso la superiora riferisce sui fatti avvenuti e sui provvedimenti nel modo indicato nel numero 2 dell'articolo precedente.