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Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena. (031U0787)

Art. 310


Art. 310

(Conferenze)

Nei giorni e nei modi stabiliti d'accordo con l'Autorita' dirigente, il cappellano tiene conferenze morali ed educative specialmente sui doveri verso Dio, verso lo Stato e verso la societa'.

A queste conferenze assistono tutti, o per turno, i detenuti o internati non soggetti ad isolamento continuo, salvo sempre, per quanto riguarda gli imputati, l'assenso della competente Autorita' giudiziaria.