Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena. (031U0787)
Art. 310
Art. 310
(Conferenze)
Nei giorni e nei modi stabiliti d'accordo con l'Autorita' dirigente, il cappellano tiene conferenze morali ed educative specialmente sui doveri verso Dio, verso lo Stato e verso la societa'.
A queste conferenze assistono tutti, o per turno, i detenuti o internati non soggetti ad isolamento continuo, salvo sempre, per quanto riguarda gli imputati, l'assenso della competente Autorita' giudiziaria.