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Norme regolamentari per l'applicazione del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, sulla fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti. (029U1427)

Preambolo
Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, recante norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca, conservati in recipienti;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



Agli effetti del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, e' fabbricante di prodotti alimentari della pesca conservati in scatole, o in altri recipienti, chi attenda, anche stagionalmente, alla suddetta lavorazione in appositi locali con speciali impianti e con l'impiego di mano d'opera industriale.

Sono prodotti alimentari della pesca conservati in scatole od in altri recipienti quelli per la cui conservazione il recipiente costituisce elemento essenziale.

Art. 2.



La denuncia da presentare al prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 1 della legge deve indicare:

a) le materie prime che si intendono lavorare, ed i sistemi di lavorazione;

b) la ubicazione della fabbrica e dei magazzini di deposito dell'azienda;

c) il numero medio delle persone impiegate, distinte per sesso e per eta';

d) la quantita' annua del prodotto che viene fabbricato;

e) il laboratorio chimico e batteriologico, autorizzato dallo Stato, al quale si intende richiedere le analisi annuali dei prodotti prescritte dall'art. 3 della legge.

La denuncia deve inoltre contenere la descrizione del macchinario impiegato e del sistema di chiusura dei recipienti adoperati per mettere in commercio il prodotto, ed essere corredata della pianta dei locali di lavorazione, con cenni sulla utilizzazione di ciascuno di essi.

Alla denuncia saranno unite le dichiarazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto. Copia di tali dichiarazioni sara' conservata presso il fabbricante.

Delle denuncie viene data comunicazione dal prefetto ai Ministeri dell'interno, dell'economia nazionale e delle finanze.

Art. 3.



La salubrita' dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito dei prodotti, prescritta dall'art. 2 della legge, deve risultare da una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comunale vistata dal podesta'.

Indipendentemente da tale dichiarazione, e' in facolta' dell'autorita' sanitaria di visitare, in qualunque tempo, la fabbrica per accertarsi che nei vari locali di lavorazione e di deposito siano mantenute le necessarie condizioni igieniche.

Se nella visita siano stati accertati inconvenienti da rimuovere, l'autorita' sanitaria ne fa rapporto al prefetto, il quale assegna al proprietario della fabbrica un termine perentorio per eliminarli, salvo i casi di urgenza.

Trascorso inutilmente detto termine, il prefetto, con decreto, ordina la chiusura della fabbrica. Del provvedimento e' data dal prefetto comunicazione ai Ministeri dell'interno, dell'economia nazionale e delle finanze.

All'interessato e' concesso un termine di trenta giorni per ricorrere contro il provvedimento al Ministero dell'interno, il quale decide in modo definitivo, sentiti i Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Cosi' nella dichiarazione dell'ufficiale sanitario come negli altri accertamenti sanitari si terranno presenti le norme del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530.

Art. 4.



L'immunita' del personale della fabbrica da malattie infettive e diffusive deve risultare da una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comunale, vistata dal podesta', da esibirsi all'atto della assunzione del personale medesimo e da conservarsi presso la Direzione dello stabilimento.

Verificandosi qualcuna di tali malattie in una persona gia' assunta in servizio, la medesima deve essere allontanata dalla fabbrica, e non potra' esservi riammessa, se non dietro presentazione d'un certificato dell'ufficiale sanitario, vistato dal podesta', il quale attesti la cessazione di ogni pericolo di contagio.

Agli effetti di cui sopra l'ufficiale sanitario puo', in qualunque tempo, procedere ad accertamenti sanitari circa il personale addetto al lavoro.

Per le misure da imporre al proprietario della fabbrica si seguiranno le norme stabilite nella seconda parte dell'art. 3.

Art. 5.



L'efficacia dei processi di sterilizzazione dei prodotti conservati in recipienti a chiusura ermetica (trattamento ad alta temperatura), nonche' dei processi intesi a garantire l'igienica preparazione e la buona conservazione dei prodotti, deve risultare da una dichiarazione del direttore di uno degli istituti indicati all'art. 6.

Gli uffici sanitari provinciali e comunali ed il Ministero dell'interno possono, in qualunque tempo, controllare l'efficacia dei suddetti processi.

Qualora si riscontrino irregolarita' si seguiranno le norme contenute nella seconda parte dell'art. 3.

Art. 6.



I laboratori chimici e batteriologici ai quali i produttori debbono rivolgersi per fare analizzare la propria produzione sono i laboratori di vigilanza igienica provinciali, autorizzati ai termini degli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2889, e la Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2126.

Nei casi di ricorso degli interessati contro i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 3 il Ministero dell'interno disporra' - ove del caso - una nuova analisi dei prodotti da parte del Laboratorio chimico batteriologico del Ministero stesso.

Art. 7.



L'analisi annuale obbligatoria dei prodotti, secondo l'articolo 3 della legge, dovra' essere compiuta entro un mese dalla data di inizio delle lavorazioni stagionali.

Art. 8.



Per i prodotti presentati per l'importazione definitiva il controllo spetta al veterinario governativo di confine e di porto e agli uffici doganali ed e' esercitato, per quanto riguarda la visita sanitaria, nei posti all'uopo designati dal Ministero dell'interno.

Nelle operazioni doganali, presso gli uffici doganali di confine e presso gli uffici di porto, non potra' emettersi bolletta di cauzione per la spedizione dei prodotti in esenzione da visite.

Per i prodotti presentati e dichiarati per esportazione, o per cabotaggio, il controllo spetta ugualmente agli uffici suddetti.

Art. 9.



Le scatole destinate a contenere i prodotti alimentari della pesca conservati debbono rispondere ai requisiti voluti dall'art. 125 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, modificato dal R. decreto 23 giugno 1904, n. 369.

Art. 10.



Circa l'impiego dell'aceto dovranno osservarsi le disposizioni degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361, restando pertanto l'obbligo di indicare sui recipienti la specie di aceto adoperato, quando non si tratti di aceto di puro vino.

L'obbligo di indicazione della specie ricorre in ogni caso relativamente all'impiego dell'olio.

Art. 11.



Ogni qualvolta nelle visite di controllo sorgano dubbi circa l'identita' del prodotto, nonche' circa la preparazione e la conservazione di esso e circa l'identita' e qualita' delle sostanze all'uopo adoperate, e' data facolta' di prelevare campioni dei prodotti dovunque questi si trovino. I campioni, in numero di 4, verranno chiusi in modo da impedire la manomissione ed assicurarne la integrita', e suggellati preferibilmente con ceralacca e col timbro dell'ufficio prelevatore, identificati con firma del funzionario o ufficiale o agente prelevatore.

L'interessato ha facolta' di apporre la firma e la timbratura propria.

Al medesimo sara' assegnato uno dei campioni. Gli altri campioni accompagnati dal verbale dell'operazione, se prelevati in visite fatte nell'interno del Regno, saranno trasmessi all'autorita' sanitaria competente; se prelevati, invece, in visite doganali, saranno trattenuti dal veterinario di confine.

Sara' cura di detta autorita' sanitaria o del veterinario di confine e di porto di trasmettere i campioni al laboratorio piu' vicino fra quelli indicati all'art. 6 del presente regolamento, e, nei casi di contestazione sull'identita' del prodotto, al Regio laboratorio centrale di idrobiologia in Roma.

In base ai risultati di dette visite l'autorita' prelevante procedera' alle eventuali denuncie all'autorita' giudiziaria.

Del risultato di tali visite sara' inoltre data comunicazione al Ministero dell'interno perche' - ove si tratti di merce fabbricata in Italia - siano prese le necessarie misure nei riguardi del fabbricante ai sensi degli articoli 3, 4 e 5.

Art. 12.



Le autorita' ferroviarie e marittime devono sempre consentire la visita e gli accertamenti ritenuti necessari dai funzionari, ufficiali ed agenti cui incombono tali verifiche, i quali del dissuggellamento e dell'apertura dei carri e degli imballaggi debbono compilare apposito verbale, firmato da tutti gli intervenuti, rilasciandone copia al vettore.

Art. 13.



Le merci confiscate dalle autorita' competenti subiranno il trattamento stabilito dalle vigenti disposizioni sanitarie.

Art. 14.



L'indicazione del peso netto deve riferirsi, fatta eccezione per i prodotti ammarinati, all'intiero contenuto del recipiente, restando assoggettata agli usi commerciali la definizione del rapporto quantitativo tra il prodotto principale indicato sul recipiente e le altre sostanze impiegate per condimento o per conservazione del prodotto stesso.

Per i prodotti ammarinati il peso netto deve riferirsi soltanto al prodotto principale indicato sul recipiente.

Art. 15.



Nei controlli circa l'indicazione del peso netto, per i recipienti contenenti tonno e' consentita una tolleranza del 6 per cento, per quelli contenenti prodotti ammarinati e' consentita una tolleranza del 2 per cento. Relativamente agli altri prodotti la tolleranza consentita e' del 5 per cento, fatta eccezione dei prodotti salati umidi, in barili o recipienti simili di legno, per i quali deve considerarsi tollerato il calo ammesso dall'uso commerciale.

Art. 16.



La constatazione del peso netto, oltre che dalle autorita' e dagli istituti precedentemente indicati, puo' essere eseguita anche dagli organi di polizia annonaria ed urbana.

Art. 17.



Per avvalersi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge gli interessati debbono fare apposita domanda al Ministero dell'economia nazionale, allegando copia del marchio da apporre sui recipienti, e fornendo la prova di aver fatto la prescritta dichiarazione di riserva del marchio stesso presso l'Ufficio della proprieta' intellettuale. Il Ministero dell'economia nazionale decide, sentito il Ministero dell'interno, ed, ove accolga la domanda, puo' dare alla autorizzazione una durata limitata, o renderla valevole solo per i prodotti da esportare verso determinati mercati.

Delle autorizzazioni di cui sopra il Ministero dell'economia nazionale da' comunicazione alla Prefettura del luogo ove e' situata la fabbrica.

Art. 18.



Le dichiarazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 4 della legge debbono essere direttamente apposte, nei modi indicati, sui recipienti, escludendo l'uso di targhe o di etichette.

L'obbligo delle dichiarazioni non riguarda i mezzi di imballaggio (casse, gabbie, sacchi, ecc.) usati esclusivamente pel trasporto.

Gli involucri di cui al penultimo comma del suddetto articolo ai quali sono applicabili le disposizioni sulle dichiarazioni obbligatorie, sono quelli nei quali il recipiente immediato sia costantemente avvolto e posto in vendita.

Art. 19.



E' consentito apporre sui recipienti direttamente o per mezzo di targhe o di etichette qualsiasi contrassegno od indicazione, sempre che questi ultimi non siano in contraddizione con le dichiarazioni e le denominazioni obbligatorie e salva l'osservanza del 4° comma dell'art. 4 della legge.

Art. 20.



Salvo le disposizioni speciali del presente decreto, l'incarico di vigilanza sulla osservanza delle norme contenute nella legge e nel regolamento medesimo spetta agli ufficiali ed agenti di polizia urbana ed agli ufficiali ed agenti della forza pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Martelli - Mosconi -
Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 74. - Ferzi.