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Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (025U2033)

Art. 1.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1984, N. 748))
((29))
AGGIORNAMENTO (29)


La L. 19 ottobre 1984, n. 748 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per i concimi CEE".