Norme per la riassunzione, da parte dell'Amministrazione della guerra, dei lavori di stabilita' e grande trasformazione dei fabbricati militari. (029U0960)
Art. 1.
A datare dal 1° luglio 1929 l'Amministrazione dei lavori pubblici provvedera' ai servizi di seguito indicati:
a) progetti, direzione, esecuzione, contabilita', e collaudo dei lavori relativi a nuove costruzioni di caserme e di edifici militari in genere, esclusi i lavori di stabilita' e di grande trasformazione dei fabbricati militari, la costruzione di opere di fortificazione con le relative strade, di depositi di esplosivi e di munizioni, di stabilimenti di produzione di materiale bellico, per i quali provvedera' il Genio militare;
b) pratiche di contenzioso per i lavori di cui alla prima parte della lettera a).