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Norme per la riassunzione, da parte dell'Amministrazione della guerra, dei lavori di stabilita' e grande trasformazione dei fabbricati militari. (029U0960)

Preambolo
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1931, col quale a datare dal 1° luglio 1926 vennero assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del Genio militare;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del Genio militare;
Visto il R. decreto n. 2653 in data 1° novembre 1928 recante disposizioni per l'applicazione del R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;
Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, riguardante il collocamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici di personale del Genio militare;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



A datare dal 1° luglio 1929 l'Amministrazione dei lavori pubblici provvedera' ai servizi di seguito indicati:

a) progetti, direzione, esecuzione, contabilita', e collaudo dei lavori relativi a nuove costruzioni di caserme e di edifici militari in genere, esclusi i lavori di stabilita' e di grande trasformazione dei fabbricati militari, la costruzione di opere di fortificazione con le relative strade, di depositi di esplosivi e di munizioni, di stabilimenti di produzione di materiale bellico, per i quali provvedera' il Genio militare;

b) pratiche di contenzioso per i lavori di cui alla prima parte della lettera a).

Art. 2.



I lavori di stabilita', e di grande trasformazione dei fabbricati militari, iniziati, appaltati od approvati dall'Amministrazione dei lavori pubblici anteriormente al 1° luglio 1929, saranno da essa proseguiti, provvedendo anche alla loro contabilizzazione ed al loro collaudo.

Cosi' pure le eventuali vertenze, che per i predetti lavori potessero sorgere con le imprese assuntrici, saranno definite dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 3.



Il Ministro per le finanze e' autorizzato di apportare con suo decreto negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 4.



Con separate norme sara' provveduto alla determinazione del personale del Genio militare che verra' restituito dal Ministero dei lavori pubblici a quello della guerra.

Art. 5.



Con la data del 1° luglio p. v. cessano di avere vigore tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 116. - Mancini.