Norme per la esecuzione della Convenzione finanziaria con (029U0851)
Art. 1.
Per l'esecuzione della seconda parte dell'art. 1 della Convenzione finanziaria sottoscritta in Roma. il di' 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, la Cassa depositi e prestiti cedera' al Tesoro dello Stato temporaneamente del consolidato 5 per cento pel valore nominale di un miliardo di lire, prelevandolo dalle sue consistenze patrimoniali.
Il Tesoro dello Stato restituira' alla Cassa dei depositi e prestiti l'ammontare cosi' ottenuto mediante consegna di titoli del consolidato 5 per cento o del Littorio in ragione di non meno di 100 milioni nominali di lire all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1929 1930.
Sui titoli cedutigli e fino alla loro restituzione, il Tesoro corrispondera' alla Cassa dei depositi e prestiti gli interessi annui del 5 per cento a partire da quelli con scadenza 1° luglio 1929.