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Norme per la esecuzione della Convenzione finanziaria con (029U0851)

Preambolo
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, che da' piena ed intera esecuzione al Trattato, ai quattro allegati annessi e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' dei poteri delegati con l'art. 3 della legge predetta;
la Santa Sede. Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



Per l'esecuzione della seconda parte dell'art. 1 della Convenzione finanziaria sottoscritta in Roma. il di' 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, la Cassa depositi e prestiti cedera' al Tesoro dello Stato temporaneamente del consolidato 5 per cento pel valore nominale di un miliardo di lire, prelevandolo dalle sue consistenze patrimoniali.

Il Tesoro dello Stato restituira' alla Cassa dei depositi e prestiti l'ammontare cosi' ottenuto mediante consegna di titoli del consolidato 5 per cento o del Littorio in ragione di non meno di 100 milioni nominali di lire all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1929 1930.

Sui titoli cedutigli e fino alla loro restituzione, il Tesoro corrispondera' alla Cassa dei depositi e prestiti gli interessi annui del 5 per cento a partire da quelli con scadenza 1° luglio 1929.

Art. 2.



Il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti, ai tini indicati nel precedente articolo, consegnera' alla Direzione generale del Debito pubblico il certificato nominativo di proprieta' della Cassa stessa e ad essa intestato portante il n. 160560. Tale certificato sara' tramutato, di ufficio, dalla Direzione generale del Debito pubblico in titoli al portatore di consolidato 5 per cento o del Littorio.

Il direttore generale del Debito pubblico ci autorizzato a compiere, anche in deroga alle norme vigenti, tutte le operazioni conseguenziali a questo tramutamento, alla custodia ed alla consegna dei titoli a chi di ragione.

La Direzione generale del Debito pubblico, ricevuti dal Tesoro i titoli al portatore da restituire alla Cassa dei depositi e prestiti, provvedera' a tramutarli di ufficio in certificati nominativi intestati alla Cassa medesima (fondo proprio), a cui essi saranno poscia consegnati.

Tutte le operazioni suindicate sono esenti da ogni imposta o tassa.

Art. 3.



In corrispondenza del titolo nominativo indicato nel primo comma dell'art. 2 il Tesoro consegnera' alla Cassa dei depositi e prestiti un certificato firmato dal Ministro per le finanze, attestante l'avvenuta operazione, e registrato alla Corte dei conti.

In base a dichiarazioni della Direzione generale del Debito pubblico indicanti l'ammontare nominale dei titoli presentati dal Tesoro per la restituzione alla Cassa dei depositi e prestiti, tale certificato sara' a mano a mano annotato di riduzione per un corrispondente ammontare, sino ad esaurimento, a cura della Direzione generale del Tesoro e col visto della Corte dei conti.

Art. 4.



Agli effetti del precedente art. 1, sono istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1929 30 fra le spese effettive straordinarie, i capitoli seguenti:

Cap. n. 244-bis - Assegnazione per l'acquisto di titoli del consolidato 5 per cento o del Littorio, per un importo nominale di 100 milioni di lire, da consegnarsi alla Cassa depositi e prestiti, in conto restituzione dei titoli temporaneamente ceduti allo Stato per l'esecuzione della Convenzione finanziaria dell'U febbraio 1929 con la Santa Sede (Legge 27 maggio 1929, n. 810) (1° delle dieci rate) L. 85,000,000.

Cap. n. 244-ter - Interessi da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti, in relazione a titoli consegnati allo Stato per l'esecuzione della Convenzione finanziaria dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede e non ancora restituiti (Legge 27 maggio 1929, n. 810) L. 50,000,000.

Analoghi capitoli saranno istituiti negli stati di previsione del Ministero predetto per gli esercizi 1930 31 e seguenti.

Il capitolo n. 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1929 30 «Rendita per la Santa Sede» con lo stanziamento di L. 3,225,000 e' soppresso.

Art. 5.



Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1928-29 sotto la rubrica «Spese diverse» e' istituito il capitolo n. 228 bis «Somma da versare alla Santa Sede ai sensi dell'art. 1 della Convenzione finanziaria approvata con la legge 27 maggio 1929, n. 810, L. 750,000,000».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1929 Anno VII

Atti del Governo, registro 285, foglio 14. - Mancini.