N NORME. red.it

Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Provincie. (029U0499)

Art. 21


Art. 21.


Le iscrizioni possono eseguirsi solo in confronto di colui che al tempo della presentazione della domanda risulta iscritto nel libro fondiario quale titolare del diritto riguardo al quale si chiede l'iscrizione, oppure che viene contemporaneamente intavolato o prenotato come tale.

((In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa l'annotazione, possono essere annotate anche prima dell'iscrizione del diritto al nome del successore)).