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Regolamento per la professione di geometra. (029U0274)

Art. 21.



Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degl'ingegneri e degli architetti, nonche' le disposizioni del R. decreto-legge 7 giugno 1928 n. 1431, per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sara' consentito di proseguire in tali prestazioni.