Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. (023U1395)
Art. 8.
Ferma la condizione di cui all'articolo 3, possono essere inscritti nell'albo, pure non possedendo il requisito di cui all'articolo 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti.