Riunione dei comuni di Pagnacco, Tavagnacco e Feletto Umberto in un unico Comune denominato «Tavagnacco» con sede municipale a Branco. (028U0838)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' dei poteri conferiti al Governo col. R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Pagnacco, Tavagnacco e Feletto Umberto, in provincia di Udine, sono riuniti in unico Comune denominato «Tavagnacco» con sede municipale a Branco. ((1))
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 230. - Casati.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 499 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comune di Pagnacco, aggregato a quello di Tavagnacco con regio decreto 29 marzo 1928, n. 838, e' ricostituito con la rispettiva circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del presente decreto.
Il D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 499 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comune di Pagnacco, aggregato a quello di Tavagnacco con regio decreto 29 marzo 1928, n. 838, e' ricostituito con la rispettiva circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del presente decreto.