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Riunione dei comuni di Pagnacco, Tavagnacco e Feletto Umberto in un unico Comune denominato «Tavagnacco» con sede municipale a Branco. (028U0838)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtu' dei poteri conferiti al Governo col. R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Pagnacco, Tavagnacco e Feletto Umberto, in provincia di Udine, sono riuniti in unico Comune denominato «Tavagnacco» con sede municipale a Branco. ((1))

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 230. - Casati.

AGGIORNAMENTO (1)


Il D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 499 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comune di Pagnacco, aggregato a quello di Tavagnacco con regio decreto 29 marzo 1928, n. 838, e' ricostituito con la rispettiva circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del presente decreto.