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Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione. (028U0577)

Art. 197

Art. 5 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615

Art. 197.

(Art. 5 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

Gli alunni di scuola privata o paterna, nel presentarsi alla inscrizione o agli esami presso le pubbliche scuole, debbono esibire la pagella in bianco per l'anno in corso e le pagelle degli anni precedenti o, in mancanza di queste, una dichiarazione dell'Ufficio di registro che attesti il versamento di una somma corrispondente a titolo di pagella scolastica.