N NORME. red.it

Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione. (028U0577)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti l'art. 5 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641, in virtu' del quale il Governo del Re fu autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme di carattere legislativo sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, nonche' quelle sulle stesse materie contenute in decreti emanati in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con facolta' di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie, posteriormente alla pubblicazione del precitato R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sule sue opere di integrazione, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Fedele.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1928 - Anno VI

Atti del Governo, registro 271, foglio 4. - Sirovich.

Testo Unico

Art. 1

Art. 1 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 1.

(Art. 1 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Presso ogni Provveditorato agli studi sono istituiti, per gli affari dell'istruzione elementare, un Consiglio scolastico ed un Consiglio di disciplina, ambedue presieduti dal Regio provveditore. ((19))
AGGIORNAMENTO (19)


Il Regio D.L. 26 settembre 1935, n. 1866, convertito senza modificazioni dalla L. 16 marzo 1936, n. 496, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) la soppressione del Consiglio scolastico previsto dal presente articolo.

Art. 2


Testo Unico-art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1866, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 496))

Art. 3


Testo Unico-art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1866, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 496))

Art. 4


Testo Unico-art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1866, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 496))

Art. 5

Art. 5 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 5.

(Art. 5 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il Consiglio di disciplina giudica della responsabilita' disciplinare dei maestri e dei direttori didattici comunali nei limiti di cui all'art. 152 e nei modi e con le formalita' stabilite dal regolamento.

Art. 6

Art. 6 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 2 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211; art. 3 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640

Art. 6.

(Art. 6 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 2 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211; art. 3 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640).

((Il Regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici sull'insegnamento pubblico e privato; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici e contro la punizione della censura; promuove ogni provvedimento utile alla istruzione elementare; dispone nei casi urgenti, per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole; nomina, d'accordo col prefetto competente, commissari scolastici con facolta' di indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi scolastici; approva, oltre a quelle indicate in disposizioni particolari, anche le deliberazioni comunali che abbiano per obbietto : a) la costituzione delle Commissioni di concorso per il personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari; b) le assegnazioni di sede agli insegnanti nominati in esito a concorso; c) l'iscrizione dei maestri nei ruoli; d) i congedi e le aspettative; e) le supplenze e le nomine provvisorie; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti)).

Art. 7

Art. 7 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 7.

(Art. 7 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'ufficio di Regio provveditore agli studi si puo' conferire, oltre che per promozione dal ruolo dell'Amministrazione scolastica locale ovvero per trasferimento o per promozione dal ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, anche, a scelta del ministro, a coloro che per dottrina, per esperienza e per autorita' morale, siano riconosciuti particolarmente idonei all'ufficio, fra i presidi e i professori di istituti medi di istruzione governativi, fra i funzionari amministrativi di gruppo A di qualsiasi grado dell'Amministrazione centrale e locale della pubblica istruzione, o fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Art. 8

Art. 8 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 8.

(Art. 8 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi e' posto l'Ufficio scolastico costituito di funzionari delle carriere amministrativa, di ragioneria e d'ordine.

Art. 9

Art. 9 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 9.

(Art. 9 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Alle spese per i locali e per l'arredamento dell'Ufficio scolastico provvedono le Provincie comprese nella giurisdizione del Provveditorato agli studi; alle spese predette lo Stato contribuisce nella misura di cui all'annessa tabella A.

Art. 10

Art. 10 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 3 e 4 R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286

Art. 10.

(Art. 10 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 3 e 4 R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286).

Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare con ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione provvedono al coordinamento del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.

E' pure loro compito l'attendere a studi ed indagini, su richiesta del direttore generale per l'istruzione elementare.

Essi vengono nominati mediante esame di concorso. Salva l'applicazione dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, possono pure essere nominati dal ministro, a scelta fra persone che abbiano la competenza, l'autorita' e le attitudini richieste per l'ufficio o che appartengano ai ruoli del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Il numero dei posti di ispettore centrale e' indicato nella tabella B.

Art. 11

Art. 11 e 12 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 11.

(Art. 11 e 12 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il territorio del Regio Provveditorato agli studi e' diviso, con decreto ministeriale, in circoscrizioni ispettive e, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici.

La circoscrizione ispettiva e' affidata a un Regio ispettore scolastico; il circolo didattico a un direttore didattico governativo.

Art. 12

Art. 13 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125; tabella n. 37 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 3 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 12.

(Art. 13 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125; tabella n. 37 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 3 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1667).

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi.

La sede del loro ufficio e' presso una delle scuole pubbliche del Comune capoluogo della circoscrizione o del circolo. Le spese di arredamento, di illuminazione e riscaldamento, di custodia e pulizia del locale di ufficio sono a carico del Comune.

Il numero dei posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo e' indicato nella tabella B.

Art. 13

Art. 14 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 13.

(Art. 14 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi ne affida la supplenza a quello dei direttori didattici della provincia che ritenga piu' idoneo.

Il direttore didattico, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dalla direzione del proprio circolo. Al medesimo sara' corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti agli ispettori scolastici di grado ottavo e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti.

((Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo di titolare, il provveditore agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri di ruolo della provincia ritenuto piu' idoneo in base ad una graduatoria formata secondo le norme stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza)).

Il maestro, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dall'insegnamento. Al medesimo, per la durata dell'incarico, sara' corrisposta una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti ai direttori didattici (grado nono) e l'ammontare degli, assegni da lui effettivamente percepiti.

Le retribuzioni di cui ai precedenti comma 2° e 4° non sono dovute quando si tratti di supplenza per ordinario congedo del titolare.

Le dette retribuzioni gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici.

Art. 14

Art. 15 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640

Art. 14.

(Art. 15 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640).

Il Regio ispettore scolastico nell'ambito della sua circoscrizione vigila sull'istruzione pubblica e privata; autorizza l'apertura di scuole o di istituti privati di istruzione elementare; provvede alla supplenza dei direttori assenti con incarico a direttori di sedi viciniori; rilascia i certificati di servizio ai maestri sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi; decide definitivamente sui ricorsi contro i provvedimenti dei direttori didattici riguardatati i congedi, le supplenze, l'assegnazione delle classi e contro i verbali di visita.
((8))
AGGIORNAMENTO (8)


Il Regio Decreto 17 marzo 1930, n. 727 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Oltre alle attribuzioni fissate dall'art. 14 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il Regio ispettore scolastico esercita anche le seguenti:
a) infligge la punizione della censura;
b) ordina la chiusura delle scuole private, aperte senza autorizzazione;
c) vigila sull'impiego dei sussidi per l'arredamento scolastico e provvede ai necessari collaudi".

Art. 15

Art. 16 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 15.

(Art. 16 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Gli ispettori scolastici non assegnati ad una circoscrizione ispettiva, sono dal Ministero posti a disposizione dei Regi provveditori agli studi.

Art. 16

Art. 17 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 16.

(Art. 17 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il direttore didattico governativo visita le scuole e compila i rapporti informativi sugli insegnanti; assegna, annualmente, i maestri alle varie classi disciplinando i turni di avvicendamento; provvede alla concessione dei congedi ed alla continuita' dell'insegnamento nei casi di assenza dei maestri; determina il calendario e l'orario delle scuole e fissa i giorni degli esami, nominando altresi' le Commissioni esaminatrici; propone nuovi ordinamenti, abbinamenti e sdoppiamenti di classi.

Art. 17

Art. 18 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 10 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209; art. 1 R. decreto 23 luglio 1926, n. 1598

Art. 17.

(Art. 18 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 10 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209; art. 1 R. decreto 23 luglio 1926, n. 1598).

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono nominati per concorso per titoli ed esami, da espletarsi secondo le disposizioni del regolamento.

Nell'indire i concorsi ai posti ispettivi e direttivi l'Amministrazione ha facolta' di determinare il numero dei posti stessi da riservare alle donne.

La tassa di ammissione al concorso e' di L. 50. ((5))

I direttori didattici senza insegnamento dei Comuni le cui scuole elementari passino all'amministrazione dei Regi Provveditorati agli studi, quando siano stati nominati a norma di legge, possono, all'atto del passaggio delle scuole, in seguito a loro domanda, essere assunti senza esami nel ruolo dei direttori didattici governativi. La decorrenza della nomina e' quella della data in cui le scuole dei Comuni furono assunte dai Provveditorati e nel ruolo i nuovi direttori sono inscritti subito dopo il direttore che per ultimo aveva ottenuto la nomina alla data predetta.

I direttori di cui al comma precedente che abbiano stipendio superiore a quello iniziale di direttore didattico governativo, compreso il supplemento di servizio attivo, conservano la differenza a titolo di assegno personale, che sara' assorbita nei successivi aumenti.

AGGIORNAMENTO (5)


Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363, convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 6) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:[...]
6° Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, stabilite con i numeri 91, 92, 93, 91, 95 e 96 della tabella, allegato A, alla legge sulle tasse delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e con le varianti disposte dal testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, articoli 17, 117 e 204 e tabella E".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° settembre 1929.

Art. 18

Art. 1, 2 e 4 R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834

Art. 18.

(Art. 1, 2 e 4 R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834).

Ai membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo nelle scuole elementari, a posti di ruolo nei Regi Istituti dei sordomuti e nelle Scuole di metodo per l'educazione materna e di insegnante e maestro istitutore dei ciechi e' corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, un compenso di L. 500 per il primo gruppo di candidati sino ai 10 e successivamente di L. 200 per ogni gruppo di 10 sino ai 50, di L. 100 per ogni gruppo di 10 sino ai 100, di L. 30 per ogni gruppo di 10 sino ai 150 e di L.20 per ogni ulteriore gruppo di 10.

Per le prove orali e' corrisposto a ciascun commissario, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un ulteriore compenso di L. 5 sino ai 250 esaminati, di L. 2 dai 251 ai 500 e di L. 1 dai 501 in poi.

Al pagamento dei compensi si provvede dopo l'approvazione della graduatoria con decreto ministeriale; ma ai commissari che la richiedano puo' essere accordata, al termine dei lavori, un'anticipazione non superiore ai due terzi dell'intero compenso loro spettante oltre il rimborso delle spese di viaggio.

I compensi di cui al comma primo sono ridotti di un terzo per i commissari che risiedano nella citta' nella quale hanno luogo gli esami.

Ai membri delle Commissioni di vigilanza per i concorsi e' corrisposta una diaria di L. 25.

I compensi di cui ai precedenti commi spettano a tutti i commissari, appartengano essi o non alla Amministrazione dello Stato.

Art. 19

Art. 24, 1° comma, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; articolo unico R. decreto 9 giugno 1927, n. 1232

Art. 19.

(Art. 24, 1° comma, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; articolo unico R. decreto 9 giugno 1927, n. 1232).

Ai direttori didattici governativi in prova, assunti per concorso, spetta durante il periodo di prova un assegno mensile pari allo stipendio di cui essi erano provvisti nel ruolo di provenienza, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.

Tale assegno non potra' tuttavia in nessun caso superare lo stipendio minimo stabilito per il grado di direttore didattico governativo.

Ferma restando la disposizione di cui al comma precedente, per i direttori didattici in prova, i quali, nelle more del concorso, abbiano lasciato l'ufficio di maestro, l'assegno sara' commisurato allo stipendio da essi goduto all'atto in cui cessarono di appartenere ai ruoli magistrali.

Art. 20

Art. 19 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 20.

(Art. 19 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

In ogni Comune, che conserva l'amministrazione delle scuole elementari, la direzione delle scuole deve essere affidata ad un direttore didattico comunale.

Esso sara' coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi con maestro proprio, od uno per ogni gruppo piu' numeroso di classi, purche' riunite in un medesimo edificio scolastico.

Se il numero delle classi con maestro proprio sia superiore a duecento, la direzione delle scuole elementari dovra' essere affidata a un direttore centrale.

Art. 21

Art. 9 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209

Art. 21.

(Art. 9 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

I Comuni, che amministrano direttamente un numero di scuole elementari non superiore a venti, hanno facolta' di chiedere di essere esonerati dall'obbligo loro imposto di provvedere con proprio personale alla direzione delle scuole. Sulla domanda, sentito il Regio provveditore agli studi, provvede il Ministero, che determina a quale circolo debbano essere aggregate le scuole del Comune richiedente agli effetti della direzione didattica di esse, e fissa la somma che il Comune deve versare annualmente all'Erario a titolo di concorso nelle spese di vigilanza.

Art. 22

Art. 20 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 22.

(Art. 20 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le attribuzioni dei direttori di cui all'art. 20 sono quelle affidate ai direttori didattici governativi. Ad essi si applicano le norme sullo stato giuridico dei maestri elementari.

Art. 23

Art. 21 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 23.

(Art. 21 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il regolamento scolastico del Comune stabilisce le norme per il funzionamento della direzione didattica e determina, occorrendo, il numero delle direzioni sezionali.

I direttori centrali e i direttori didattici comunali e sezionali sono nominati per concorso.

Condizione essenziale di ammissione al concorso e' il possesso del titolo di abilitazione all'ufficio. ((9))

Il regolamento scolastico comunale puo' stabilire che al concorso per direttore sezionale siano ammessi soltanto insegnanti del Comune e che, quando il numero delle classi elementari del Comune stesso non sia superiore a sessanta, al concorso per direttore didattico siano ugualmente ammessi soltanto i detti insegnanti.

AGGIORNAMENTO (9)


La L. 30 maggio 1930, n. 775 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Ai concorsi per posti di direttore didattico centrale nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari possono essere ammessi, oltre a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 23, comma 3°, del testo unico delle leggi e norme giuridiche sull'Istruzione elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e dall'art. 1 del R. decreto 18 ottobre 1928, n. 2422, anche coloro che, pur non essendo in possesso dei requisiti prescritti dai citati articoli:
a) siano forniti di laurea in lettere o filosofia o giurisprudenza, conseguita presso una Universita', oppure di diploma per l'insegnamento negli Istituti medi rilasciato dagli Istituti superiori di magistero, e di fatto insegnino come ordinari negli Istituti Regi o pareggiati di ogni ordine e grado;
b) oppure appartengano alla categoria A dei ruoli dell'Amministrazione scolastica regionale o centrale, con grado non inferiore all'ottavo;
c) oppure siano liberi docenti".

Art. 24

Art. 1 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641

Art. 24.

(Art. 1 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

E' data facolta' ai Comuni, che hanno non meno di sessanta classi con maestro proprio, di nominare il direttore centrale o il direttore didattico comunale, oltre che nei modi prescritti dall'articolo precedente, scegliendolo tra coloro che esercitano servizio ispettivo per l'istruzione elementare alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, o tra persone anche estranee ai ruoli dell'Amministrazione scolastica statale, fornite di abilitazione all'ufficio di direttore didattico o d'ispettore scolastico, o tra quelle fornite di laurea in lettere o in filosofia o di diploma per l'insegnamento negli Istituti medi rilasciati dagli Istituti superiori di magistero, anche se sprovviste del titolo di abilitazione all'ufficio suddetto, le quali tutte per la loro preparazione diano affidamento di saper degnamente esercitare le funzioni direttive. ((2))

La deliberazione di nomina diviene esecutiva dopo che sia intervenuta l'approvazione del ministro.

AGGIORNAMENTO (2)


Il Regio Decreto 18 ottobre 1928, n. 2422 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La facolta' di nomina dei direttori centrali e dei direttori didattici comunali, conferita dall'art. 24 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, e' estesa anche per le persone fornite di laurea in giurisprudenza, le quali non siano abilitate alla direzione didattica".

Art. 25

Art. 23 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 25.

(Art. 23 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Lo stipendio e le condizioni di carriera del direttore didattico e del direttore sezionale nelle scuole amministrate dai Comuni non possono essere inferiori a quelli stabiliti per i direttori didattici governativi.

Art. 26

Art. 24 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 26.

(Art. 24 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istruzione elementare si distingue in tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore.

Il grado preparatorio ha normalmente la durata di tre anni.

Il grado inferiore si compie in tre anni; il superiore almeno in due anni.

Le classi di grado superiore oltre la 5ª prendono il nome di classi integrative di avviamento professionale.

Art. 27

Art. 25 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 27.

(Art. 25 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado e' posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.

All'istruzione religiosa si provvede, nei giorni e nelle ore stabilite a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui idoneita' sia riconosciuta dal Regio provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico.

Per l'idoneita' cosi' dei maestri come delle altre persone ad impartire l'istruzione religiosa il Regio provveditore si attiene al conforme parere della competente autorita' ecclesiastica.

Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente.

Art. 28

Art. 26 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 28.

(Art. 26 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istruzione del grado preparatorio ha carattere ricreativo e tende a disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere del bambino.

Essa comprende, oltre alle preghiere piu' semplici:

1° canto e audizione musicale;

2° disegno spontaneo;

3° giuochi ginnastici;

4° facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori manuali; giardinaggio e allevamento di animali domestici;

5° rudimenti delle nozioni di piu' generale possesso e correzione di pregiudizi e superstizioni popolari.

Art. 29

Art. 27 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 29.

(Art. 27 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istruzione del grado inferiore comprende, oltre agli esercizi del grado preparatorio, tra i quali si da' particolare sviluppo al canto, al disegno in rapporto agli altri insegnamenti, ed alla ginnastica:
1° preghiere e nozioni fondamentali della dottrina cristiana; brevi e chiare sentenze e narrazioni di immediata significazione, ricavate dalle Scritture e segnatamente dai Vangeli; successivamente, racconti di storia sacra illustrazione del Pater;

2° letture e scritture;

3° insegnamento dell'aritmetica elementare e nozioni sul sistema metrico;

4° esercizi orali di traduzione dal dialetto; facili esercizi di esposizione per iscritto; recitazione di inni nazionali e di poesie;
5° nozioni varie, con sopraluoghi per la diretta esperienza del lavoro agricolo ed industriale; conoscenza di opere d'arte, ricordi e monumenti;

6° rudimenti di geografia.

Nei luoghi in cui non siano istituite classi del grado superiore, viene insegnata, altresi', la storia del Risorgimento nazionale fino ai nostri giorni.

Art. 30

Art. 28 R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185

Art. 30.

(Art. 28 R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

Il grado superiore, fino alla classe 5ª, comprende, oltre allo svolgimento sistematico delle materie del grado inferiore, con particolare estensione delle letture storiche di religione cattolica, avendo riguardo alla tradizione agiografica locale e nazionale:

1° lezioni sulla morale e sul dogma cattolico, sulla base dei dieci comandamenti e delle parabole del Vangelo; principi della vita religiosa e del culto; Sacramenti e rito secondo la credenza e la prassi cattolica;

2° lettura di libri utili ad orientare il fanciullo rispetto ai problemi della vita domestica e sociale;

3° storia e geografia, con particolare riguardo all'Italia; nozioni sommarie e letture circa la struttura geografica, ammnistrativa, agricola, industriale, commerciale, bancaria e le condizioni del mercato del lavoro dei paesi verso i quali sono orientati e si orientano le correnti migratorie permanenti e temporanee della regione;

4° nozioni e letture sull'ordinamento dello Stato, sulla amministrazione della giustizia e i doveri e i diritti dell'uomo e del cittadino, nozioni di economia;

5° calcoli elementari, geometrici e aritmetici;

6° elementi di scienze; formazione di raccolte con esemplari procurati nelle gite scolastiche; igiene;

7° disegno applicato;

8° educazione fisica.

Art. 31

Art. 29 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 31.

(Art. 29 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istruzione nelle classi superiori alla 5ª comprende, oltre a tutte le materie delle classi 4ª e 5ª, convenientemente approfondite con ampie letture, almeno tre corsi biennali di esercitazioni fra i seguenti: disegno applicato ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilita'.

Possono, a seconda delle esigenze locali, essere istituiti altri corsi di lezione approvati dal Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico.

Art. 32

Art. 30 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 32.

(Art. 30 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nelle scuole femminili si aggiunge per tutte le classi il lavoro donnesco, e, per le classi superiori, l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze.

Le scuole saranno dotate, a cura del patronato scolastico, degli opportuni mezzi meccanici per l'illustrazione visiva e fonica delle nozioni impartite, nei limiti e con i mezzi che saranno di volta in volta indicati con ordinanza ministeriale.

Art. 33

Art. 31, 1° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 33.

(Art. 31, 1° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

In tutte le scuole elementari del Regno l'insegnamento e' impartito nella lingua dello Stato.

Art. 34

Art. 32 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 34.

(Art. 32 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'anno scolastico ha la durata normale di dieci mesi.

Nei Comuni dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, i mesi di lezioni possono essere ridotti ad un numero inferiore, purche' il numero delle lezioni sia eguale a quello stabilito per le scuole a corso di dieci mesi.

Art. 35

Art. 33 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 35.

(Art. 33 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il direttore didattico determina all'inizio dell'anno il calendario scolastico e l'orario in rapporto alle speciali esigenze del suo circolo o di speciali zone di esso e lo comunica con sua ordinanza ai maestri dipendenti, dandone notizia al Regio ispettore scolastico.

Questi modifica il calendario e l'orario adottati quando non sia preveduto un numero di giorni di lezioni di almeno 180, comunque distribuite nell'anno scolastico, ovvero il calendario o l'orario gli risultino in contrasto con le esigenze di lavoro della maggior parte delle famiglie interessate.

Se, nel corso dell'anno, per impreviste condizioni di lavoro, sia opportuno utilizzare per le lezioni periodi di vacanza, il maestro ne fa proposta al direttore didattico per la necessaria autorizzazione.
In tale materia puo' anche provvedere di ufficio il Regio ispettore, ordinando le opportune modificazioni del calendario scolastico.

Art. 36

Art. 34 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 36.

(Art. 34 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Per le scuole con popolazione scolastica appartenente al ceto agricolo il direttore didattico stabilisce appositi calendari ed orari scolastici rispondenti alle pause del lavoro agricolo nelle varie zone del suo circolo; e per quelle frequentate da popolazione scolastica prevalentemente operaia orari confacenti con l'orario di lavoro consentito dalla legge ai minorenni.

Calendari ed orari scolastici speciali possono essere combinati laddove sia necessario per una popolazione scolastica mista, anche riducendo per ciascun gruppo di alunni la durata delle lezioni quotidiane.

Art. 37

Art. 35 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 37.

(Art. 35 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istruzione elementare del grado preparatorio e' impartita, secondo le disposizioni dell'art. 28, nella scuola materna.

Il Ministero della pubblica istruzione provvedera' a che gli istituti per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati, aperti da enti pubblici, comitati o privati, che non siano ordinati secondo la disposizione dell'art. 28 anzidetto, gradualmente si uniformino alle disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 38

Art 36 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 38.

(Art 36 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nulla e' innovato alle disposizioni di legge relative alla tutela e alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano il fine diretto o indiretto di provvedere al mantenimento di scuole materne.

Gl'istituti esistenti e non ancora eretti in ente morale, o che potranno sorgere col fine di mantenere scuole materne, debbono essere considerati come enti d'istruzione e di educazione, qualora non ne sia chiesto il giuridico riconoscimento come istituzioni pubbliche di beneficenza.

Tutti gli istituti indistintamente, di qualsiasi natura e denominazione, che mantengono scuole materne, sono sottoposti, per quanto riguarda l'istruzione del grado preparatorio, alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 39

( (Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 39.

(( (Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432). 1. Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali )).

AGGIORNAMENTO (34)


La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 16 giugno 1983 n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 22/06/1983 n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39 del R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, e dell'art. 41 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470 [...], nella parte in cui tali disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attivita' didattica della scuola statale del grado preparatorio".

Art. 40

Art. 38 testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 40.

(Art. 38 testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le nomine del personale insegnante in scuole materne, comunque istituite o mantenute, sono soggette all'approvazione del Regio provveditore agli studi.

Art. 41

Art. 39 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 41.

(Art. 39 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Sono istituite sei scuole magistrali con il fine di formare le insegnanti per le scuole del grado preparatorio. E' compresa in tale numero quella a tipo speciale istituita col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 781. (30)

Le convenzioni con gli Enti locali per la istituzione di dette scuole sono approvate con decreto Reale promosso dal Ministro per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.
((34))
AGGIORNAMENTO (30)


La L. 3 aprile 1958, n. 470, nel modificare l'art. 1, comma 1, del Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1286, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero delle scuole magistrali per la formazione delle insegnanti delle scuole materne, istituite con l'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, e' elevato ad otto, a decorrere dall'anno scolastico 1958-59".

AGGIORNAMENTO (34)


La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 16 giugno 1983 n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 22/06/1983 n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39 del R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, e dell'art. 41 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470 [...], nella parte in cui tali disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attivita' didattica della scuola statale del grado preparatorio".

Art. 42

Art. 40 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 42.

(Art. 40 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

((Il corso di studi negli istituti di cui all'articolo precedente ha la durata di anni tre. Vi si insegnano: 1° lingua e letteratura italiana; 2° storia, geografia e cultura fascista; 3° pedagogia; 4° matematica, computisteria e scienze naturali; 5° plastica e disegno; 6° igiene e puericoltura; 7° religione; 8° musica e canto; 9° economia domestica e lavori donneschi. Vi si compie inoltre il tirocinio e vi si tengono conferenze sul tirocinio. Apposite classi del grado preparatorio, in numero sufficiente per lo svolgimento di un efficace tirocinio, sono annesse a ciascuna delle scuole suddette)).
((13))
AGGIORNAMENTO (13)


Il Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1286 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni sopra indicate si applicheranno alla Regia scuola di metodo Montessori solo se e in quanto siano compatibili con quelle stabilite dal R. decreto 14 gennaio 1929, n. 190".

Art. 43

Art. 41 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 43.

(Art. 41 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

((Per l'iscrizione alla prima classe delle scuole magistrali e' necessario aver superato un esame di ammissione. Per essere ammesso a tale esame occorre aver conseguito da un triennio la licenza elementare o aver da un triennio superato l'esame di ammissione ad una scuola media. E' dispensato dall'esame chi abbia conseguito l'ammissione all'istituto magistrale superiore)).
((13))
AGGIORNAMENTO (13)


Il Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1286 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni sopra indicate si applicheranno alla Regia scuola di metodo Montessori solo se e in quanto siano compatibili con quelle stabilite dal R. decreto 14 gennaio 1929, n. 190".

Art. 44

Art. 43 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 12 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209

Art. 44.

(Art. 43 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 12 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e' stanziata annualmente la somma di L. 5,000,000 per l'incremento delle scuole materne.

Fino alla concorrenza di detta somma il Ministero provvede:

1° a mantenere e sussidiare le scuole presso le quali si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio;

2° ad assicurare nel modo migliore con sussidi e contributi il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne ed a promuoverne e diffonderne la istituzione.

Art. 45

Art. 44 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 45.

(Art. 44 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'organico delle scuole di metodo per l'educazione materna e' stabilito dalla tabella C annessa al presente testo unico.

Art. 46

Testo Unico-art. 46

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2024, N. 150))

Art. 47

Testo Unico-art. 47

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2024, N. 150))

Art. 48

Testo Unico-art. 48

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2024, N. 150))

Art. 49

Testo Unico-art. 49

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2024, N. 150))

Art. 50

Art. 45 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 50.

(Art. 45 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istruzione elementare e' data gratuitamente in tutti i Comuni.

Art. 51

Art. 46 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 51.

(Art. 46 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le scuole elementari si distinguono in scuole classificate, non classificate e sussidiate.

Art. 52

Art. 47, commi 1° e 2°, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 52.

(Art. 47, commi 1° e 2°, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Salve le eccezioni consentite da disposizioni speciali, provvedono all'amministrazione delle scuole elementari a norma delle leggi e dei regolamenti i Comuni capoluoghi di Provincia e i Comuni che a norma dell'art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, ebbero e conservano tale amministrazione; per tutti gli altri Comuni l'amministrazione delle scuole elementari spetta al Regio provveditore agli studi.

Al Regio provveditore agli studi spetta, altresi', di vigilare e di promuovere l'istruzione elementare nei Comuni autonomi compresi nel territorio della sua circoscrizione.

Art. 53

Art. 2 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 53.

(Art. 2 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

((Le deliberazioni comunali, aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare, non sono esecutive se non sono approvate dal Consiglio scolastico o dal Regio provveditore, secondo le rispettive competenze, ed inoltre dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa nei casi in cui tale approvazione sia richiesta dalla legge comunale e provinciale. Quando l'autorita' comunale non deliberi sulle operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dai regolamenti scolastici, oppure deliberi sulle operazioni stesse in modo non rispondente ai fini di legge, si sostituiscono ad essa il Consiglio scolastico o il Regio provveditore, secondo le rispettive competenze, promuovendo, ove occorrano, i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'art. 220 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 64 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in riforma della detta legge. Quando l'urgenza del caso lo richieda, nella ipotesi del presente articolo, il Regio provveditore ha facolta' di deliberare in luogo del Consiglio scolastico, sottoponendogli il relativo provvedimento, per la ratifica, nella sua prima adunanza)).

Art. 54

Art. 47, 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 54.

(Art. 47, 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'amministrazione delle scuole dei Comuni ai quali, in applicazione dell'art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, fu concessa l'autorizzazione di amministrare direttamente le scuole, e' riassunta dal Provveditorato se l'Amministrazione comunale ha trascurato l'adempimento della legge e dei regolamenti scolastici. In tal caso, il contributo che il Comune deve versare alla tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo seguente, e' liquidato computando a carico del Comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal Comune stesso in piu' del contributo precedente, durante il periodo di amministrazione diretta delle scuole.

Art. 55

Art. 48 e 157 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 18 e 19 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722

Art. 55.

(Art. 48 e 157 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 18 e 19 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

Al Comune che ha le scuole amministrate dal provveditore agli studi spetta:

a) pagare il contributo consolidato a norma della legge 4 giugno 1911, n. 487;

b) corrispondere un contributo suppletivo di L. 800 annue per ciascun posto di insegnante di scuole classificate e non classificate legalmente istituite;

c) corrispondere un contributo suppletivo di L. 400 annue per ciascun posto di scuole classificate legalmente istituite.

I contributi di cui alle lettere b) e c) sono soggetti a revisione quinquennale e sono stabiliti con Regi decreti su proposta del ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, in base ai posti esistenti all'inizio di ogni quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1924 e dal 1° aprile 1925;

d) fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti;

e) provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salva la disposizione dell'art. 86;

f) fornire l'alloggio gratuito agli insegnanti ai quali sia stato concesso anteriormente al 17 giugno 1911 ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici, ai sensi dell'art. 107.

Art. 56

Art. 2, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360

Art. 56.

(Art. 2, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360).

Le Intendenze di finanza ritireranno dai Comuni di cui all'articolo precedente, in relazione ai contributi indicati alle lettere b) e c) dello stesso articolo, le prescritte delegazioni quinquennali sulla sovrimposta alle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati, e, in difetto di tali cespiti, delegazioni sulle altre entrate comunali per le quali gli esattori abbiano l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In caso di insufficienza di disponibilita' sulle entrate di cui al precedente comma, le delegazioni possono essere rilasciate sui proventi del dazio consumo.

Art. 57

Art. 20 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722

Art. 57.

(Art. 20 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

I contributi dovuti dai Comuni ai sensi dell'art. 55 sono versati in apposito capitolo della parte ordinaria (entrate effettive) dello stato di previsione dell'entrata, e la spesa per stipendi e retribuzioni al personale insegnante e' integralmente stanziata nella parte ordinaria (spese effettive) dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica.

Art. 58

Art. 22 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 58.

(Art. 22 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le autorita' comunali non sono esonerate dall'obbligo di vigilare sulla scuola, limitatamente pero' alla presenza degli scolari, al loro buon contegno fuori della scuola ed alla assiduita' del maestro.

Le autorita' scolastiche governative debbono prendere nota delle informazioni date dalle autorita' comunali.

Art. 59

Art. 49 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 59.

(Art. 49 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Per le scuole amministrate dal Provveditorato il servizio di pagamento degli stipendi, assegni, indennita', e quello per il contributo al Monte pensioni per il personale insegnante e per i concorsi ad enti che mantengono scuole a sgravio vien fatto mediante contabilita' speciali secondo le norme stabilite con apposito regolamento da emanarsi dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze.

Col medesimo regolamento saranno anche date le disposizioni per l'erogazione di tutte le altre spese riguardanti la istruzione elementare.

Art. 60

Art. 21 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722

Art. 60.

(Art. 21 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

Al pagamento dei premi e sussidi alle varie istituzioni sussidiarie della scuola (asili infantili, patronati scolastici, biblioteche scolastiche, popolari e magistrali, e istituzioni ausiliarie della scuola in genere) viene provveduto normalmente mediante apertura di credito a favore dei provveditori agli studi.

Le dette aperture di credito sono disposte in base agli elenchi delle proposte dei provveditori, debitamente approvate dal Ministero della pubblica istruzione, e per l'ammontare risultante dal totale dei premi e sussidi autorizzati per ciascuna categoria di istituzioni e per ogni Provveditorato, anche se questo ammontare superi il limite fissato dall'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Copia degli elenchi, firmata in originale dal ministro per la pubblica istruzione, e' posta a corredo dei rendiconti che i provveditori debbono presentare a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 61

Art. 50 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 61.

(Art. 50 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

La vigilanza sul servizio contabile dei Provveditorati agli studi viene esercitata mediante ispezioni da compiersi da funzionari all'uopo delegati di volta in volta; d'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero delle finanze.

Art. 62

Art. 2 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; art. 3 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360

Art. 62.

(Art. 2 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; art. 3 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360).

Ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari spetta, a titolo di concorso dello Stato, una somma da liquidarsi annualmente in base:

a) alla spesa organica di ciascun Comune al 1° gennaio di ogni anno, accertata dal provveditore agli studi in corrispondenza al numero dei posti di insegnante legalmente istituiti per bisogni dell'istruzione riconosciuti dal Ministero e agli stipendi di cui alla tabella allegato F;

b) alle percentuali stabilite con la tabella allegato D.

L'importo dovuto a ciascuno dei Comuni predetti e' determinato applicando alla spesa organica di cui alla lettera a) la percentuale di cui alla lettera b), ed e' corrisposto in due rate semestrali.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360, per l'aumento del supplemento di servizio attivo a favore degli insegnanti dei Comuni anzidetti, resta a carico dei Comuni stessi.

Art. 63

Art. 52 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 63.

(Art. 52 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le scuole classificate sono istituite e mantenute dai Provveditorati agli studi o dai Comuni.

Art. 64

Art. 53 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 64.

(Art. 53 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ad eccezione di quelle previste nel successivo art. 69 sono classificate le scuole ordinate in classi distinte rette ciascuna da un proprio insegnante, ovvero abbinate o tenute in orario alternato da un solo insegnante.

Art. 65

Art. 54 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 65.

(Art. 54 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ogni scuola classificata non puo' avere piu' di 60 alunni.

Quando, per un mese almeno, questo numero sia oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, si provvede o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate, affidando la sezione in orario unico o alternato a norma dell'art. 67.

Dopo due anni di esperimento a ciascuna classe deve essere preposto un maestro apposito.

Art. 66

Art. 55 e 56 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 66.

(Art. 55 e 56 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le scuole classificate dei centri urbani e dei maggiori centri rurali sono costituite normalmente del corso inferiore e superiore.

Quelle dei minori centri rurali hanno, di regola, il solo corso inferiore.

La scuola classificata e' affidata di regola ad un insegnante di ruolo.

Art. 67

Art. 57 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 67.

(Art. 57 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Due scuole classificate possono essere affidate ad un solo insegnante in unico orario o in orario alternato con opportuno intervallo in modo che le ore di lezioni siano almeno tre in ciascuna scuola.

L'abbinamento o l'alternamento ha luogo anche se delle due scuole l'una appartenga al corso inferiore e l'altra al superiore. Nel caso di alternamento spetta all'insegnante il compenso di cui all'art.
155.

Lo Stato concorre proporzionalmente nel pagamento del compenso ai maestri dei Comuni autonomi.

Non puo' procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle gia' esistenti, se non in seguito a rapporto dell'ispettore scolastico, il quale deve verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall'art. 65.

Art. 68

Art. 58 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 68.

(Art. 58 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nei Comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti, e' data facolta' di affidare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimenti miste.

La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi.

Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore puo' essere promiscuo.

Art. 69

Art. 1 [59] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 69.

(Art. 1 [59] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Sono scuole non classificate tutte le scuole uniche-miste a piu' classi, comprendenti di regola il solo corso inferiore, rette da un solo insegnante, anche se istituite in capoluoghi di Comuni.

Esse sono istituite dai provveditori agli studi e gestite per delega dello Stato da Enti di cultura, aventi personalita' giuridica, che da un anno almeno attendano efficacemente al raggiungimento di scopi culturali e che diano affidamento di speciale competenza e capacita' nel campo scolastico elementare.

Art. 70

Art. 1 [60] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 70.

(Art. 1 [60] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

La scuola non classificata cessa di essere gestita per delega ed e' convertita in classificata, quando il numero degli alunni frequentanti sia da un biennio piu' di 60, nel qual caso deve essere sdoppiata ed affidata a due insegnanti.

Essa si chiude quando da un biennio il numero dei frequentanti e' inferiore a 15 e quello dei promossi inferiore a 10.

Art. 71

Art. 1 [61] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 71.

(Art. 1 [61] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche alle scuole dei Comuni autonomi.

Le scuole non classificate, nel territorio dei Comuni predetti, sono istituite dal Comune e gestite dagli Enti di cultura delegati, i quali per ogni scuola non classificata ricevono dai rispettivi Comuni la quota annua stabilita per ognuna di dette scuole dall'art. 79.

In detta somma pagata dal Comune per ogni scuola non classificata, lo Stato concorre col contributo percentuale di cui all'art. 62.

Art. 72

Art. 1 [62] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 72.

(Art. 1 [62] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Le deleghe agli Enti di cultura, indicati nell'art. 69 salvo il caso di surrogazione di cui all'art. 74, vengono conferite al principio di ogni quinquennio, con Regio decreto, su proposta del ministro per la pubblica istruzione, in seguito a parere conforme del Consiglio di Stato.

Il decreto suddetto indichera' la sfera d'azione territoriale di ogni ente delegato.

Gli enti prescelti in virtu' della delega curano l'andamento amministrativo, disciplinare e didattico delle scuole non classificate e delle scuole elementari e dei corsi per adulti, di cui all'art. 85.

Art. 73


Art. 73.

Art. 1. [63] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

La delega ottenuta dagli Enti culturali ha efficacia, in tutto o in parte, fino a contraria disposizione del Ministero.

Con un preavviso da darsi non piu' tardi del 15 gennaio dell'anno scolastico in corso, l'ente delegato puo' rinunziare, per l'anno scolastico successivo, in tutto o in parte, alla delega ricevuta.

Art. 74

Art. 1 [64] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 74.

(Art. 1 [64] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

In tutti i casi nei quali un ente delegato venga a cessare dalla gestione delle scuole per mancata conferma, per revoca o rinuncia totale o parziale alla delega, il ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di affidare la gestione delle scuole suddette ad uno degli altri enti delegati.

Puo' anche, per il quinquennio in corso, conferire la delega ad un nuovo Ente di cultura avente i requisiti di cui all'art. 69, promuovendo un Regio decreto da emettersi su parere conforme del Consiglio di Stato.

Art. 75

Art. 1 [65] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 75.

(Art. 1 [65] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

L'ente delegato, che cessa totalmente o parzialmente dalla gestione delle scuole conferita per delega, deve consegnare all'ente che lo sostituisce e ne rileva la gestione e la situazione patrimoniale, l'arredamento e il materiale relativo alle scuole la cui gestione viene a cessare e che risultera' costituito con i fondi forniti dallo Stato per la gestione stessa.

Art. 76

Art. 1 [66] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 76.

(Art. 1 [66] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Il ministro per la pubblica istruzione stabilisce, mediante sue ordinanze, le norme generali che regolano in linea tecnica ed amministrativa l'azione scolastica degli Enti delegati; assegna i fondi necessari allo svolgimento del loro programma d'azione; esercita la vigilanza sull'andamento generale del servizio loro affidato; ne approva i piani di lavoro e i rendiconti della spesa; pubblica una relazione annuale sull'azione svolta dagli enti stessi in conseguenza della delega.

Gli Enti delegati, allo scopo di prendere gli opportuni accordi intorno al servizio loro affidato, di riferire sull'andamento di esso, di proporre al Ministero eventuali modifiche alle norme generali di cui al comma precedente, partecipano, con un rappresentante per ciascuno di essi, ad un'adunanza che si tiene due volte l'anno, indetta e presieduta dal direttore generale per l'istruzione elementare.

Art. 77

Art. 1 [67] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 77.

(Art. 1 [67] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Il Ministero della pubblica istruzione, per mezzo di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, esercita la funzione di vigilanza stabilita al precedente articolo e mantiene le intese fra gli Enti delegati e le autorita' scolastiche, anche in relazione all'applicazione di quanto e' disposto circa la trasformazione in non classificate delle scuole uniche e la istituzione di nuove scuole non classificate.

A tal fine verra' trasportata annualmente nel capitolo delle ispezioni degli ispettori centrali nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 20.000 togliendola dallo stanziamento di cui al comma 2° dell'art. 80.

Per i servizi di organizzazione e direzione delle scuole affidate agli Enti delegati, di cui agli articoli 69 e 85, il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di comandare, presso i detti enti, di mano in mano che se ne presenti la necessita', Regi ispettori scolastici, direttori didattici e funzionari dei ruoli dipendenti, fino ad un numero massimo complessivo di 30.

Ad essi sara' conservata la sede per tutta la durata del comando.

Per la direzione tecnica locale delle scuole di qualsiasi tipo gli Enti delegati, assumendo a loro carico le spese di supplenza, possono, col consenso del Regio provveditore o dell'Amministrazione comunale se trattasi di Comuni autonomi, servirsi dell'opera di insegnanti elementari di ruolo, senza che per cio' la carriera di questi sia interrotta.

Art. 78

Art. 1 [68] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 78.

(Art. 1 [68] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Le scuole di qualsiasi tipo gestite dagli Enti delegati non sono sottratte alla vigilanza e all'ispezione delle competenti autorita' scolastiche governative e comunali.

Art. 79

Art. 1 [69] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 79.

(Art. 1 [69] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

((Per l'esercizio di ogni scuola non classificata gli Enti delegati ricevono una quota di L. 7300 annue pagabili a rate alle seguenti scadenze: due decimi, al momento dell'ordinanza del Regio provveditore agli studi o della deliberazione del Comune (se trattasi di scuole in territorio di Comune autonomo), con la quale si istituisce o si trasforma una scuola, nell'Anno in cui si prendono i suddetti provvedimenti: al 1° luglio negli anni seguenti; sei decimi, in tre pagamenti bimestrali a cominciare dal 15 novembre successivo al pagamento della prima rata; due decimi, dopo che con gli esami finali, risultanti dai relativi registri e verbali trasmessi agli Uffici scolastici regionali e alle Amministrazioni comunali, la scuola risulti regolarmente chiusa. Qualora una scuola non classificata si chiuda prima del termine dell'anno scolastico o non si apra, l'Ente delegato deve dare immediata denunzia al Regio provveditore, se trattasi di scuola in territorio dipendente dall'Amministrazione scolastica, o al Comune, se trattasi di scuola in territorio di Comune autonomo, e il Ministero, o il Comune, sospendera' per quella scuola il pagamento delle rate successive)).

Art. 80

Art 1 [70] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 80.

(Art 1 [70] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Con decreti del ministro per le finanze, in seguito a richiesta del ministro per la pubblica istruzione, viene trasportato in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, dagli stanziamenti per l'istruzione elementare, l'ammontare delle quote di cui all'articolo precedente.

Nello stato di previsione e' iscritta annualmente in apposito capitolo la somma di 8 milioni di lire per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85.

Art. 81

Art. 1 [71] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 81.

(Art. 1 [71] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Le eventuali economie sulla somma fissa concessa agli Enti delegati sul bilancio dello Stato per la gestione di ogni scuola non classificata, quali risultano dal conto finale riveduto dal Ministero, sono versate all'Erario.

Il ministro per le finanze provvede ad iscrivere nel bilancio della spesa per la pubblica istruzione una uguale somma destinata alla preparazione dei maestri per il migliore funzionamento delle scuole gestite dagli Enti delegati. Il Ministero della pubblica istruzione sovvenzionera' con detto fondo quelle iniziative che saranno prese, allo scopo, dagli Enti stessi.

Allo stesso capitolo dell'entrata, ed in conseguenza, allo stesso capitolo della spesa, saranno imputate le somme che enti pubblici e privati versino allo Stato con la specifica destinazione, di cui al precedente comma.

Art. 82

Art. 1 [72] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 82.

(Art. 1 [72] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Il maestro di scuola non classificata deve essere fornito del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. Gli e' corrisposta una retribuzione commisurata al numero delle lezioni impartite ed ai risultati didattici conseguiti nella scuola a lui affidata ed e' inscritto, a totale carico dell'ente da cui dipende, al Monte pensioni.

Art. 83

Art. 1 [73] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 83.

(Art. 1 [73] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Il servizio prestato dal maestro nella scuola non classificata e' riconosciuto, come durata e qualita', quale servizio di ruolo nelle scuole classificate agli effetti dell'ammissione ai concorsi, della valutazione dei titoli e dell'anzianita' della carriera, nel caso che il maestro divenga, in seguito, titolare di una scuola classificata.

Gli insegnanti delle scuole non classificate, che abbiano prestato almeno un quinquennio di servizio con qualifica di buono nelle scuole stesse, possono conseguire la nomina nelle scuole elementari classificate in seguito a concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi insieme con quello pubblico. La graduatoria del concorso interno ha valore per una meta' dei posti che siano o si rendano disponibili dopo che sia stato provveduto alla sistemazione degli insegnanti delle scuole classificate ai termini dell'art. 251.

Art. 84

Art. 1 [73] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 84.

(Art. 1 [73] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Agli insegnanti delle scuole elementari speciali istituite e mantenute dai Comuni sono estese le norme che regolano l'assunzione ed il riconoscimento del servizio degli insegnanti delle scuole non classificate.

Art. 85

Art. 1 [74] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 85.

(Art. 1 [74] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Gli Enti delegati hanno facolta' di provvedere, anche con calendario ed orari speciali, al funzionamento di scuole elementari serali, festive ed estive, nonche' al funzionamento di corsi integrativi di cultura e di avviamento in vantaggio di adulti privi del certificato di studi elementari.

Art. 86

Art 1 [75] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 86.

(Art 1 [75] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

((L'arredamento e il materiale didattico esistenti nelle scuole che vengono sclassificate si trasferiscono in uso agli Enti delegati, cui spetta l'obbligo della relativa manutenzione, rimanendo a carico di essi la fornitura dell'arredamento e del materiale didattico per le scuole non classificate che non provengono da sclassificazione. Per le scuole e i corsi per gli adulti provvedono gli stessi Enti con l'eventuale concorso dei Comuni, di proprietari di fondi, opifici, cantieri, ecc. e delle popolazioni interessate)).

Art. 87

Art. 1 [76] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 87.

(Art. 1 [76] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

((Se la scuola non classificata viene convertita in classificata, l'arredamento ed il materiale didattico, che risultino costituiti con i fondi dell'Ente delegato, sono trasferiti in proprieta' del Comune contro indennizzo)).

Art. 88

Art. 1 [77] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 88.

(Art. 1 [77] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Le assegnazioni di fondi per le scuole e per i corsi per adulti, di cui all'art. 85, avvengono mediante apertura di credito a favore dei presidenti degli Enti delegati.

Dette aperture di credito vengono concesse di volta in volta fino al limite massimo di L. 500,000 per ogni Ente delegato, secondo quanto stabiliscono le norme sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 89

Art. 1 [78] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 89.

(Art. 1 [78] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Gli Enti delegati godono della franchigia postale concessa ai Regi provveditori agli studi.

Art. 90

Art. 80 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 90.

(Art. 80 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le scuole sussidiate sono aperte da privati, con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi dove non esista alcun'altra scuola e sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato.

Art. 91

Art. 81 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 17 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722

Art. 91.

(Art. 81 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 17 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

Le scuole aperte con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi ai sensi dell'articolo precedente presso le parrocchie, presso le fattorie e gli altri stabilimenti agricoli, presso gli impianti e le opere industriali a carattere provvisorio o stabile e le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato, nei luoghi di maggior raduno dei pastori e dovunque per un congruo periodo di tempo si possono raccogliere fanciulli obbligati in numero inferiore a 15, possono essere sussidiate in base al numero degli alunni approvati all'esame per il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori.

Art. 92

Art. 82 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 92.

(Art. 82 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il sussidio di cui all'articolo precedente puo' essere concesso anche se il maestro non sia fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

Art. 93

Art. 83 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 17 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722

Art. 93.

(Art. 83 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 17 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

La misura del sussidio viene stabilita per le scuole esistenti fuori del territorio dei Comuni autonomi dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 94

Art. 84 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 94.

(Art. 84 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Classi integrative oltre la sesta e sino all'ottava, possono essere istituite sempre che il Comune, con l'eventuale concorso di altri enti, si impegni a dotare la scuola di mezzi didattici e di personale sussidiario per gli esercizi di avviamento professionale.

Gli alunni delle classi superiori alla quinta possono, quando il loro numero non renda opportuna la formazione di classi distinte, essere istruiti in unico orario e con unico programma di cultura generale integrativa, dal medesimo maestro. Sono pero' sempre distinti in gruppi o in classi, indipendentemente dall'anno di studio, per quanto concerne gli insegnamenti e gli esercizi di avviamento professionale.

Le scuole popolari professionali, di qualsiasi denominazione, che non facciano parte integrante di una scuola media professionale, possono essere dal Regio provveditore riconosciute equiparate alle scuole elementari integrative di classi superiori alla quinta e sino all'ottava. Tali scuole passano alla dipendenza didattica del Provveditorato.

Le somme stanziate nei bilanci delle Provincie e dei Comuni allo scopo di mantenere o sussidiare scuole di avviamento professionale si intendono vincolate.

Art. 95

Art. 3 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 95.

(Art. 3 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Scuole elementari tenute da Corporazioni, Associazioni ed Enti morali possono, mediante apposita convenzione, essere accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche o dei Comuni, a condizione che le medesime siano aperte al pubblico e mantenute in conformita' delle leggi e dei regolamenti e che agl'insegnanti sia corrisposto lo stipendio legale, escluso il supplemento di servizio attivo, o, se trattasi di scuole da considerarsi non classificate, la retribuzione di cui all'art. 82.

La convenzione, quando si tratti di scuole istituite in Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, e' approvata dal provveditore.

Art. 96

Art. 6 legge 25 maggio 1913, n. 517

Art. 96.

(Art. 6 legge 25 maggio 1913, n. 517).

Gli Istituti considerati nell'art. 1 della legge 25 maggio 1913, n. 517, pei quali non fosse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso, potranno, con le norme della legge medesima e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione, essere trasformati in corsi integrativi e di avviamento professionale, oppure in scuole di grado preparatorio o in scuole elementari di grado superiore e inferiore, o in assegno a favore delle scuole elementari locali ovvero in posti di studio da godersi in Istituti magistrali, e nel caso di Istituti femminili anche in altri Istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza Convitto.

I corsi elementari che cosi' venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai Comuni dalle leggi vigenti.

Art. 97

Art. 86 e 89 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 97.

(Art. 86 e 89 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I militari del Regio esercito in servizio, non provvisti di un certificato dal quale risulti che hanno adempiuto al loro obbligo scolastico, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.

L'autorita' militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.

Art. 98

Art. 87 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 98.

(Art. 87 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istituzione della scuola elementare obbligatoria per le disposizioni del precedente articolo e' estesa ai militari della Regia marina secondo le norme stabilite per decreto Reale su proposta dei ministri dell'istruzione e della marina.

Art. 99

Art. 88 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 99.

(Art. 88 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il regolamento stabilisce le norme esecutive per il funzionamento delle scuole, sotto il riguardo didattico e disciplinare, e determina i programmi da svolgersi e le dotazioni di materiale didattico occorrenti a ciascuna scuola.

Art. 100

Art. 90 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 100.

(Art. 90 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il corso elementare in queste scuole e' diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno.

Art. 101

Art. 91 e 92 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 101.

(Art. 91 e 92 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1967, N. 1215)).

Il certificato rilasciato dalla commissione di cui al comma precedente ha valore di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.

Art. 102

Art. 93 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 102.

(Art. 93 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ai militari, che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, puo' dall'autorita' militare essere concesso di frequentare le scuole magistrali o professionali che esistano nella sede del presidio.

Art. 103


Testo Unico-art. 103

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1967, N. 1215))

Art. 104

Art. 95 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 104.

(Art. 95 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ai maestri viene corrisposto il compenso annuo previsto dall'art.
155.

La spesa per tali compensi e' a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Art. 105

Art. 96 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 105.

(Art. 96 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Con decreto Reale, su proposta dei ministri della giustizia e dell'istruzione, saranno istituite o riordinate le scuole elementari nelle carceri e negli stabilimenti penitenziari.

Art. 106

Art. 97 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 106.

(Art. 97 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I cittadini, che abbiano i requisiti voluti dal presente testo unico per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo a presentare all'autorita' scolastica competente gli altri titoli comprovanti la capacita' legale e la moralita'. La maturita' classica e l'abilitazione tecnica tengono luogo di titolo di capacita'.

Art. 107

Art. 113 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, e art. 2 R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1106

Art. 107.

(Art. 113 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, e art. 2 R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1106).

Le spese per la costruzione e l'acquisto e per adattamento e riparazione degli edifici scolastici sono a carico dei Comuni.

Lo Stato facilita, ai Comuni le spese sopraindicate, assumendosi l'onere del pagamento degli interessi sui mutui e con la concessione di sussidi.

Per l'assegnazione dei relativi stanziamenti si applicheranno le seguenti norme:

a) dal Ministero della pubblica istruzione le somme stanziate saranno concesse ai singoli Comuni ed Enti, su parere dei Regi provveditori agli studi, e tenuti presenti i maggiori bisogni, in rapporto alle condizioni della istruzione e dei locali scolastici;

b) dal Ministero dei lavori pubblici le somme stanziate saranno ripartite fra l'Alto Commissariato di Napoli e i Provveditorati alle opere pubbliche, tenuto conto dei piani regolatori presentati da ciascuno di essi.

Negli edifici scolastici che si costruiscano in frazioni o borgate in cui esistano non piu' di due scuole e difettino case di abitazione civile, devono essere compresi gli alloggi gratuiti per gli insegnanti.

Art. 108

Art. 114 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 108.

(Art. 114 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Alla compilazione dei progetti e alla esecuzione delle opere nei piccoli Comuni, nelle frazioni e nelle borgate, potranno provvedere in luogo e per conto dei Comuni, oltre gli Enti statali autorizzati da leggi speciali, anche gli Enti delegati per la gestione di scuole non classificate, i quali si siano interessati della edilizia scolastica nelle zone loro assegnate.

Qualora detti Enti si sostituiscano ai Comuni, i pagamenti dei contributi dello Stato si effettuano con l'intervento degli Enti stessi, su delega dei Comuni.

Art. 109


Testo Unico-art. 109

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
((37))
AGGIORNAMENTO (37)


La L. 1 agosto 2002, n. 166 nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo al 30 giugno 2003.

Art. 110

Art. 116 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 110.

(Art. 116 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I Comuni che deliberino di contrarre mutui indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti e che intendano ottenere dallo Stato il concorso nel pagamento degli interessi, debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Regio Provveditorato agli studi, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

a) copia autentica del contratto di mutuo stipulato con l'istituto mutuante. In tali contratti deve essere stabilito il periodo di ammortamento del mutuo e la quota costante da versare dall'ente mutuatario. A garanzia dell'ammortamento dei mutui non puo' in nessun caso stabilirsi una garanzia reale sugli immobili per i quali si chiede il concorso dello Stato;

b) copia del verbale di deliberazione dell'Amministrazione del Comune con la quale si chiede il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi del mutuo e si assume l'obbligo di mantenere l'edificio in perpetuo ad uso scolastico e di cedere gratuitamente agli insegnanti l'uso degli alloggi costruiti a tale scopo.

Art. 111

Art. 117 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 111.

(Art. 117 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il concorso dello Stato per i mutui di cui al precedente articolo e' concesso agli enti mutuatari con decreto del ministro dell'istruzione. Nel decreto dev'essere determinata la quota annua costante corrispondente agli interessi relativi al mutuo da corrispondersi a titolo di concorso nella forma e misura stabilita per i mutui da contrarsi con la Cassa dei depositi e prestiti.

Il ministro per l'istruzione provvede all'emissione del decreto di liquidazione della rata annua di concorso per il pagamento degli interessi del mutuo, quando sia stato approvato il collaudo dei lavori e constatata la spesa complessiva sostenuta.

Il versamento di tale quota si inizia col 1° gennaio o col 1° luglio successivo a quello della liquidazione predetta.

Art. 112

Art. 118 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 112.

(Art. 118 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui o per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvede di ufficio, sentita la Cassa dei depositi e prestiti, nei riguardi della garanzia dei mutui, e secondo le norme stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Art. 113

Art. 119 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 113.

(Art. 119 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Gli Istituti di credito agrario e le Casse di risparmio sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti, a includere la costruzione dell'edificio scolastico rurale nelle imprese al cui finanziamento hanno facolta' di provvedere, contribuendo lo Stato, nei limiti degli stanziamenti, al pagamento degli interessi nella misura del 4 per cento.

Art. 114

Art. 121 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 114.

(Art. 121 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

((Ai Comuni e ad altri enti morali, che si occupano della istruzione elementare e della sistemazione della casa della scuola, possono essere concessi sussidi per costruzione, adattamento e restauro di locali scolastici, in sedi rurali, di non piu' che due aule con annessa gratuita abitazione per l'insegnante. Il sussidio e' concesso nella misura della meta' della spesa sostenuta, e, in ogni caso, non sara' superiore alla meta' di quella prevista. Per la parte di spesa residua i Comuni e gli enti possono ottenere mutui di favore. Per la costruzione e l'adattamento dei locali scolastici di piu' di due aule e senza abitazione per l'insegnante, puo' essere concesso il sussidio nella misura sopra indicata, ma in ogni caso non superiore alle 200.000 lire solo quando il Comune o l'ente non richieda il contributo degli interessi per la contrattazione del mutuo. Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale e' stanziata, per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi, la somma di L. 5.000.000 all'anno per venti esercizi finanziari a datare dal 1924-25. Le somme che allo scadere del triennio, giusta quanto e' disposto dall'articolo precedente, non siano state erogate, tornano disponibili agli effetti del bilancio per lo stesso scopo, e possono dal Ministero essere destinate per altre concessioni)).

Art. 115

Art. 1 [79] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 115.

(Art. 1 [79] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Ogni anno in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione e' stanziato, con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello per la pubblica istruzione, un apposito fondo destinato a sussidiare gli Enti delegati, di cui al paragrafo 3°, capo II del titolo II, per la costruzione di piccoli edifici scolastici rurali per le scuole non classificate, alle condizioni e con le modalita' stabilite con sua ordinanza dal ministro per la pubblica istruzione.

((L'ammontare di detto fondo sara' calcolato in ragione di L. 1300 per ogni scuola non classificata che funzioni nell'anno e che provenga da sclassificazioni ordinate dai Regi provveditori agli studi, a cominciare dall'esercizio finanziario 1926-27)).

Il sussidio per ogni edificio non puo' superare L. 25,000.

Le somme non erogate in un esercizio si accrescono allo stanziamento dell'esercizio successivo.

L'edificio sara' di proprieta' comunale e destinato in perpetuo ad esclusivo uso scolastico.

Art. 116

Art. 122 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 116.

(Art. 122 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Tutte le nomine degli insegnanti nelle scuole elementari, salvo in quelle speciali di cui all'art. 84 e in quelle non classificate, gestite dagli Enti delegati, sono deliberate in seguito a concorso per titoli ed esami.

A questa regola non e' lecito derogare se non nei casi nei quali sia impossibile provvedere alla nomina dell'insegnante per mancanza di graduatoria di concorso.

Qualunque nomina fatta senza concorso e' provvisoria e non puo' avere durata maggiore dell'anno scolastico, per il quale fu necessario in via eccezionale di provvedere; col chiudersi di questo, il maestro e' di fatto licenziato senza che occorra deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.

Art. 117

Art. 4 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 117.

(Art. 4 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Il concorso e' indetto per posti d'insegnante straordinario ogni due anni dal provveditore con avviso pubblicato nel mese di febbraio: il termine di presentazione della domanda e dei documenti scade il 31 marzo.

I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, bandiscono il concorso per posti d'insegnante straordinario; quelli, che si siano avvalsi della facolta' di cui all'articolo 138, lo bandiscono per posti d'insegnante in soprannumero. In ogni caso, il numero dei posti e' determinato in relazione alle vacanze verificatesi nei tre anni precedenti. Quando i tre quarti dei vincitori del precedente concorso abbiano ottenuto la nomina, il Comune apre un nuovo concorso con le stesse modalita', tenendo conto, nella previsione dei posti, del numero dei vincitori del precedente concorso ancora in attesa di nomina.

Se il Comune, quando siasi verificata la condizione di cui al comma precedente, non bandisce il concorso, vi si sostituisce il provveditore entro il termine di un mese dal giorno della accertata inadempienza.

In ogni caso, tra la data di pubblicazione dell'avviso di concorso ed il termine per la presentazione della domanda e dei documenti debbono trascorrere non meno di trenta giorni.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono pagare la tassa stabilita nell'annessa tabella E. I certificati di servizio sono soggetti alla tassa indicata nella stessa tabella. ((5))
AGGIORNAMENTO (5)


Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363, convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 6) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:[...]
6° Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, stabilite con i numeri 91, 92, 93, 91, 95 e 96 della tabella, allegato A, alla legge sulle tasse delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e con le varianti disposte dal testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, articoli 17, 117 e 204 e tabella E".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° settembre 1929.

Art. 118

Art. 3 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211

Art. 118.

(Art. 3 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211).

Per esigenze di servizio il ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di limitare con suo decreto, su proposta del provveditore agli studi che bandisce il concorso, l'ammissione ai concorsi magistrali, nelle regioni che comprendono nuove Provincie, ai soli maestri nativi della regione o delle regioni finitime o che, pur senza essere nativi del luogo, comprovino di conoscerne i costumi ed il dialetto.

Della limitazione, come del decreto che la dispone, deve esser fatta menzione nell'avviso di concorso.

Art. 119

Art. 124 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 119.

(Art. 124 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il concorso si svolge nella citta' sede del Regio Provveditorato o nel Comune, che ha bandito il concorso. Puo', pero', il Regio provveditore, nei concorsi indetti per le scuole da lui amministrate, tenuto conto del numero dei concorrenti e della loro provenienza, disporre che l'esame scritto sia tenuto anche negli altri capoluoghi di Provincia, compresi nell'ambito del Provveditorato, alle condizioni e con le garanzie stabilite dal regolamento.

Art. 120

Art. 125 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 120.

(Art. 125 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I Comuni possono delegare al Regio provveditore la pubblicazione del bando e lo svolgimento del concorso per le scuole da essi amministrate.

Nel caso previsto dal comma precedente e nei casi di sostituzione del Regio provveditore al Comune, i concorsi per le scuole comunali sono giudicati dalla stessa commissione di concorso per le scuole dipendenti dal Regio Provveditorato, a meno che non sia stato bandito nell'anno concorso regionale o, avuto riguardo al numero e alla ubicazione dei Comuni deleganti o inadempienti, il Regio provveditore non creda di costituire commissioni apposite per ogni Comune o per gruppi di Comuni. In questo caso di commissioni per gruppi di Comuni, i concorsi si svolgono in determinate sedi, indicate dal Regio provveditore.

In ogni caso, le spese per lo svolgimento di questi concorsi sono ripartite fra i Comuni in ragione del numero dei concorrenti.

Art. 121

Art. 126 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 121.

(Art. 126 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

((Gli esami di concorso consistono: a) nello svolgimento di un tema scritto, riguardante i programmi di studio per le scuole elementari ed il fondamento dottrinale dell'educazione, secondo la concezione fascista; b) in un esame orale)). ((12))

Alle prove orali sono ammessi soltanto i candidati approvati nell'esame scritto.

La valutazione dei titoli ha luogo nei riguardi dei soli concorrenti che hanno superato la prova orale. Speciale valutazione viene data al servizio militare prestato in reparti combattenti.

Il regolamento determina le materie degli esami orali, il minimo di voti per l'approvazione alle prove scritte e orali, i titoli valutabili nonche' le norme per tale valutazione e tutte le altre relative alle operazioni di concorso.

AGGIORNAMENTO (12)


Il Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la disposizione di cui al primo comma del presente articolo e' applicabile ai concorsi magistrali gia' banditi per il biennio 1933-1935 dai Regi provveditori agli studi nel termine fissato dall'art. 117, comma 1° del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 122

Art. 127 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 8 R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736

Art. 122.

(Art. 127 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 8 R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736).

Non possono partecipare ai concorsi:

a) le persone non fornite della legale abilitazione all'ufficio d'insegnante e non provviste di un attestato di moralita' da rilasciarsi, dopo dichiarazione del fine per cui e' chiesto, dal podesta' o dai podesta' dei Comuni, nei quali il candidato abbia dimorato negli ultimi due anni anteriori a quello in cui il concorso e' bandito;

b) le giovani e i giovani che non abbiano rispettivamente compiuto il 17° e il 18° anno di eta' o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso;

c) coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuta l'eta' di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai maestri delle scuole rurali, ai concorrenti di cui all'art. 248, a coloro che facciano gia' parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da Comuni e da Amministrazioni scolastiche, ai maestri ex combattenti ed alle maestre parenti di caduti, mutilati ed invalidi di guerra, a quelli che abbiano conseguito l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami e a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635; (16) ((23))

d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita', a meno che essi non dimostrino con speciale certificato medico legalizzato che quella causa sia venuta a cessare;

e) coloro che siano stati temporaneamente interdetti, durante il periodo di durata della interdizione;

f) coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni od a una pena qualunque per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi i casi di fatti commessi per colpa e quelli per agevolazione colposa, ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralita' pubblica e il buon costume, la integrita' e la sanita' della stirpe e contro la famiglia, oppure per furto, truffa, rapina, estorsione od usura; come pure coloro che siano stati condannati per delitti contro la fede pubblica per i quali sono contaminate pene non inferiori a sei mesi.

AGGIORNAMENTO (16)


Il Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1196 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica sara' applicata ai concorsi magistrali per titoli ed esami gia' indetti alla data di pubblicazione del Regio Decreto stesso.

AGGIORNAMENTO (23)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "L'art. 122, lettera c) del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e' modificato nel senso che sono ammessi ai concorsi per posti di maestro elementare, anche se eccedono il prescritto limite massimo di eta', oltre alle categorie indicate nella lettera c) dell'articolo citato, e salvo l'osservanza delle altre disposizioni emanate in materia, coloro che abbiano prestato servizio di provvisorio o supplente nelle scuole elementari statali, o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile, nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro eta' rispetto al limite predetto".

Art. 123

Art. 128 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736

Art. 123.

(Art. 128 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736).

La commissione giudicatrice e' nominata, a norma del regolamento, dal Regio provveditore agli studi o dal podesta', secondo che trattisi di concorsi banditi per le scuole regionali o comunali, entro un mese dalla data di scadenza del concorso.

Ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dal Regio provveditore e' corrisposto, per la prova scritta, un compenso di L. 2 per ogni candidato ammesso alla prova stessa, fino a 500 e, in aggiunta, un compenso di L. 1.50 per ogni candidato oltre i 500 fino a 1000 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 1000.

A ciascun commissario e' inoltre assegnato per le prove orali, la valutazione dei titoli e la compilazione della graduatoria, un ulteriore compenso di L. 1.50 per ogni candidato esaminato alla prova orale fino a 500 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 500.

A ciascuno dei membri delle commissioni di vigilanza, compreso il presidente, durante la prova scritta, e' assegnato un compenso di L.
25.

Ai commissari scelti fuori del Comune sede del Provveditorato sono dovute le diarie e indennita' di viaggio stabilite dalle leggi vigenti.

Ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dai Comuni sono corrisposti i compensi e le indennita' nella misura fissata dal regolamento comunale o con speciale deliberazione del podesta'.

Art. 124

Art. 129 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 6, 1° comma, R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736; art. 4 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211

Art. 124.

(Art. 129 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 6, 1° comma, R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736; art. 4 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211).

Le graduatorie di concorso sono approvate dal Regio provveditore agli studi.

Nel procedere a tale approvazione il Regio provveditore rettifica le graduatorie, di ufficio o su reclami eventualmente pervenutigli.

Le graduatorie dei concorsi banditi dal Regio provveditore agli studi per le scuole da esso amministrate hanno efficacia per un biennio e per tutti i posti che si rendono vacanti dal 1° agosto dell'anno in cui il concorso e' bandito fino al 31 luglio dell'anno in cui la graduatoria cessa di aver vigore.

Con le graduatorie stesse debbono essere coperti anche i posti resisi vacanti anteriormente al 1° agosto, quando ai medesimi non siasi potuto provvedere con le graduatorie del concorso precedente.
((Quando al 31 dicembre del secondo anno di validita' della graduatoria siano stati nominati a posti vacanti nella Regione meno della meta' dei vincitori del concorso, il Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico, puo' chiedere al Ministro che la validita' della graduatoria sia prorogata di un biennio. L'accoglimento della richiesta importa che per il biennio di proroga non si bandisca altro concorso)).

Se con la graduatoria di concorso non si possono coprire tutti i posti, si provvede, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento, con nomine di concorrenti che siano compresi nelle graduatorie di concorsi banditi da altri Regi Provveditorati e ne facciano domanda.

Art. 125

Articolo unico R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 66

Art. 125.

(Articolo unico R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 66).

E' data facolta' al ministro per la pubblica istruzione di sospender con suo motivato decreto, quando ne ravvisi la opportunita', l'applicazione in alcuni dei Regi Provveditorati agli studi del Regno delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 126

Art. 6, 2° comma, R. decreto 1° maggio 1925, n. 736

Art. 126.

(Art. 6, 2° comma, R. decreto 1° maggio 1925, n. 736).

Le graduatorie dei concorsi banditi dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari hanno efficacia fino a che siano con le stesse coperti tutti i posti messi a concorso.

I vincitori del nuovo concorso possono ottenere la nomina solo quando siano stati collocati tutti i vincitori del concorso precedente.

Art. 127

Art. 131 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 127.

(Art. 131 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

La nomina dei maestri delle scuole amministrate dal Regio Provveditorato e la loro assegnazione alle singole sedi e' fatta dal Regio provveditore agli studi, secondo l'ordine della graduatoria di concorso e tenendo conto delle esigenze della scuola e delle indicazioni degli stessi maestri, entro la seconda quindicina di settembre, conformemente alle norme del regolamento.

I maestri dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole sono nominati, entro lo stesso termine, dal podesta', il quale procede alle nomine, secondo l'ordine di merito della graduatoria.
Tali nomine non sono esecutive se non dopo l'approvazione del Regio provveditore, il quale procede direttamente alle nomine stesse, ove il Comune non vi abbia provveduto nel termine.

Quando la nomina avviene in corso d'anno scolastico, la assegnazione della sede ha carattere provvisorio. Ha pure tale carattere l'assegnazione del maestro a sede di nuova istituzione o resasi vacante dopo la pubblicazione dell'elenco, di cui all'art. 146 del presente testo unico. L'assegnazione definitiva ha luogo dopo attuati i trasferimenti.

Gli insegnanti sono, quindi, inscritti nei ruoli costituiti a norma dell'art. 130.

Art. 128

Art. 130 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 128.

(Art. 130 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ai mutilati e agli invalidi di guerra, dei quali e' prescritta dalle norme vigenti l'assunzione obbligatoria nelle pubbliche amministrazioni, e' conferito, quando siano riusciti vincitori nei concorsi magistrali, oltre ai posti loro spettanti in via normale per effetto della loro classificazione in graduatoria, il decimo dei posti che a norma del regolamento possono essere attribuiti ai maestri e che si devono coprire per il periodo di efficacia della graduatoria. A questo effetto su ogni dieci nomine ai posti suddetti, la decima spetta al mutilato o invalido che segua nella graduatoria l'ultimo dei concorrenti nominato.

Qualora pero' la nomina ad uno dei posti anzidetti spetti ad un mutilato o invalido di guerra per effetto della graduatoria secondo l'ordine di merito, non si fa luogo nei riguardi di quel posto all'applicazione del comma precedente.

Art. 129

Art. 27 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722

Art. 129.

(Art. 27 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

Il decimo delle nomine a posti di scuole femminili vacanti nei Comuni autonomi e' attribuito, con le norme dell'articolo precedente, alle vincitrici dei concorsi magistrali indipendentemente dall'ordine di graduatoria, le quali abbiano compiuto almeno un quinquennio di lodevole servizio in istituzioni sussidiarie o integrative della scuola, gestite dal Comune che bandisce il concorso o dal patronato scolastico in esso esistente.

Art. 130

Art. 132 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 6 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 130.

(Art. 132 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 6 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

I ruoli dei maestri dipendenti dai Regi Provveditorati sono distinti in due gradi: di maestri straordinari e di maestri ordinari.
Quest'ultimo grado e' distinto in classi secondo la misura dello stipendio.

I ruoli sono pubblicati entro il mese di dicembre di ciascun anno, con la situazione dei maestri al 1° ottobre precedente.

Le stesse disposizioni si applicano ai Comuni che amministrano direttamente le scuole, i quali hanno facolta' di disciplinare in modo diverso con apposite norme regolamentari la carriera dei maestri, purche' assegnino a questi stipendi iniziali e aumenti superiori di un decimo almeno a quelli legali.

Art. 131

Art. 133 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 131.

(Art. 133 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

La nomina dell'insegnante straordinario ha la durata di un triennio a titolo di prova. Compiuto il triennio, acquista carattere di stabilita', salvo che il maestro sia stato, prima della scadenza del triennio, licenziato per ragioni didattiche. La deliberazione di licenziamento deve essere notificata giudizialmente al maestro.

Il licenziamento dei maestri dei Comuni autonomi deve essere preceduto dal parere conforme del Regio provveditore agli studi, e la deliberazione deve contenere, a pena di nullita', questo parere motivato.

In tutti i casi, finche' non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso gerarchico eventualmente proposto dal maestro contro il suo licenziamento, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si puo' provvedere al posto che in via provvisoria.

Art. 132

Art. 134 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 199

Art. 132.

(Art. 134 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 199).

Il Regio provveditore ed il Comune possono in qualunque tempo, con deliberazione motivata, dispensare dal servizio l'insegnante per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita' o per insufficienza didattica comprovata da rapporti informativi delle autorita' ispettive e direttive, relativi all'ultimo triennio.

Il ministro della pubblica istruzione ha facolta' di dispensare dal servizio gli insegnanti delle pubbliche scuole elementari, con suo decreto, contro cui e' ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato per incompetenza o per violazione di legge, qualora il provvedimento sia necessario nell'interesse del servizio.

La dispensa, di cui al precedente comma, e' decretata previo parere della prima Commissione per i ricorsi dei maestri elementari. Per gli insegnanti dei Comuni autonomi e del Governatorato di Roma, sara' inteso anche il parere rispettivamente del podesta' e del governatore.

Art. 133

Art. 2 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641

Art. 133.

(Art. 2 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

E' dispensato dal servizio l'insegnante che per manifestazioni compiute nella scuola o fuori di essa non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo.

All'insegnante proposto per la dispensa dal servizio e' fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.

La dispensa e' deliberata, tanto per gli insegnanti dei ruoli regionali quanto per quelli dei ruoli comunali, dal Regio provveditore agli studi, sentito il parere del prefetto.

Per gli insegnanti dipendenti dal Governatorato di Roma, provvede il governatore.

Il titolo della dispensa deve risultare dalla relativa deliberazione, nella quale si deve inoltre far cenno del parere del prefetto.

Art. 134

Art. 135 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 134.

(Art. 135 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Gli insegnanti, i quali abbiano compiuto il 45° anno di servizio e il 65° anno di eta', cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti.

Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente, i maestri, che abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di eta' e 25 di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio quando dai rapporti informativi risulti che non prestano opera efficace nella scuola.

Le stesse norme valgono per i direttori comunali.
(24) (26) ((27))
AGGIORNAMENTO (24)


Il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 622 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere in servizio per gli anni scolastici 1945-46 e 1946-47 i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di eta' e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di eta' al 30 settembre 1946 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua".

AGGIORNAMENTO (26)


Il D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 550 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1947-48, i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di eta' e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di eta' al 30 settembre 1947 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua".

AGGIORNAMENTO (27)


La L. 21 aprile 1949, n. 223 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1948-49 i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di eta' e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di eta' al 30 settembre 1948 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua".

Art. 135

Art. 136 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640

Art. 135.

(Art. 136 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640).

Gli insegnanti elementari possono ottenere per giustificati motivi congedi per non oltre 15 giorni in ciascun anno scolastico.

Il congedo e' accordato dal direttore o dal podesta', secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale.

Decorsi i 15 giorni, l'insegnante puo' chiedere di essere collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia.

L'aspettativa e' concessa dal Regio provveditore o dal podesta' e non puo' durare piu' di un anno. Essa non da' diritto allo stipendio e non e' computabile agli effetti della anzianita' di servizio.

Art. 136

Art. 137 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 7 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125; art. 6 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640

Art. 136.

(Art. 137 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 7 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125; art. 6 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640).

L'insegnante puo' ottenere, per ragioni di salute, congedi per non oltre due mesi in ciascun anno scolastico.

Se l'assenza dalla scuola si prolunga per oltre 10 giorni l'insegnante e' tenuto ad esibire certificato medico.

Durante l'assenza per ragioni di salute il maestro ha diritto allo stipendio intero.

Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante che non e' in grado di riprendere servizio, puo' far domanda di essere collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non puo' eccedere i due anni; cessa col cessare della causa.

All'aspettativa per motivi di salute, quando sia stata concessa per la durata massima, non puo' seguire l'aspettativa per motivi di famiglia a meno che non concorrano circostanze gravi ed eccezionali, delle quali e' giudice insindacabile l'autorita' competente. Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Durante l'aspettativa il maestro ha diritto a meta' dello stipendio.

Durante l'assenza o l'aspettativa l'autorita' scolastica governativa o comunale puo' accertare, sempre che creda, la sussistenza del male mediante visita fiscale.

Salvo i casi di assoluta necessita', il maestro non puo' assentarsi dalla scuola prima di aver ottenuto il congedo o l'aspettativa.

Il congedo e' accordato dal direttore o dal podesta' secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale; l'aspettativa e' concessa dal R. provveditore o dal podesta'.
((20))
AGGIORNAMENTO (20)


Il Regio D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni dalla L. 3 gennaio 1939, n. 1, ha disposto (con l'art. 31, comma 4) che "Alle insegnanti di ruolo delle scuole elementari e a quelle delle Regie scuole magistrali e delle annesse classi del grado preparatorio il congedo previsto dall'art. 136 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e dall'art. 14 del R. decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1604, e' concesso per la durata di due mesi e mezzo quando dipenda da gravidanza e da puerperio".

Art. 137

Art. 8 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 137.

(Art. 8 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Alla continuita' dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o per aspettativa, si provvede per mezzo di supplenti, da nominarsi a norma del regolamento.

Art. 138

Art. 139 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 138.

(Art. 139 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I Comuni autonomi provvedono alle supplenze in modo analogo a quello indicato all'articolo precedente. Essi, pero', hanno facolta' di provvedere alle supplenze mediante un corpo di insegnanti in soprannumero, i quali possono anche essere adibiti ad altri servizi scolastici, e devono essere nominati per concorso, a norma dell'art.
116.

I maestri in soprannumero sono nominati titolari per anzianita' senza demeriti, di mano in mano che si rendano vacanti i posti relativi, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria dei titolari di prima nomina secondo gli organici comunali, o, in difetto di organici, ai posti di grado inferiore delle frazioni o borgate.

Art. 139

Art. 140 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 139.

(Art. 140 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I supplenti sono retribuiti, in proporzione del servizio prestato, a decimi dello stipendio spettante al maestro straordinario.

Nella stessa misura sono retribuiti i maestri provvisori.

Art. 140


Art. 140.

((Presso le Facolta' di magistero delle Universita' degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a destinare insegnanti di ruolo delle scuole elementari di Stato in numero complessivamente non superiore a sessanta, per frequentare il corso triennale di studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. Essi conservano la sede e il diritto allo stipendio e alle indennita' di carovita e di studi. Per la scelta di tali insegnanti, nel numero da determinarsi di volta in volta, il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli, secondo le norme che saranno fissate con regolamento)).

Art. 141

Art. 142 e 143 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 9 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 141.

(Art. 142 e 143 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 9 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

I maestri dipendenti dal R. Provveditorato possono essere trasferiti da uno ad altro ruolo regionale su loro domanda, col consenso del Regio provveditore da cui dipendono.

Il maestro trasferito non perde i diritti acquisiti, anche se si trova nel triennio di prova. Salvo che vi si oppongano esigenze di servizio, deve essere accolta la domanda dell'insegnante, che abbia espresso il desiderio di trasferirsi nella localita' di nascita o di residenza della famiglia o ad essa vicina, quando a tale sede non aspirino anche altri insegnanti, applicandosi in tal caso l'art. 144.

Per i trasferimenti, di cui al presente articolo, viene riservato un quinto dei posti vacanti.

Art. 142

Art. 144 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 142.

(Art. 144 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Gli insegnanti possono essere trasferiti da una ad altra sede di scuole amministrate dallo stesso Regio provveditore su domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o per motivi di servizio da indicarsi nel provvedimento. In quest'ultimo caso, quando il trasferimento avvenga in corso d'anno, l'assegnazione della sede ha carattere provvisorio; l'assegnazione della sede definitiva avra' luogo nel termine normale dei trasferimenti. ((8))
Gli insegnanti dei ruoli regionali possono, su loro domanda, essere trasferiti a posti vacanti nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, purche' vi consentano il Comune presso cui chiedono di essere trasferiti ed il Regio provveditore da cui dipendono.

AGGIORNAMENTO (8)


Il Regio Decreto 17 marzo 1930, n. 727 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Oltre che per i motivi indicati nell'art. 142 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, gli insegnanti possono essere trasferiti pure da una ad altra sede di scuole amministrate dallo stesso provveditore agli studi, col loro consenso, per speciali e comprovate esigenze dell'Opera nazionale Balilla".

Art. 143

Art. 5 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211

Art. 143.

(Art. 5 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211).

E' data facolta' al ministro per la pubblica istruzione di trasferire per motivi di servizio ad altra regione i maestri dei ruoli regionali.

L'assegnazione della sede e' fatta dal provveditore, alle cui dipendenze il maestro e' trasferito, ed ha carattere definitivo anche se deliberata in corso d'anno scolastico. I posti cosi' assegnati vanno in diminuzione di quelli riservati ai trasferimenti dall'ultimo comma dell'art. 141.

Art. 144

Art. 10 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 144.

(Art. 10 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Quando ad una stessa sede aspirano piu' insegnanti, della stessa o di diversa Amministrazione, il provveditore, nel disporre il trasferimento, tiene conto dei seguenti elementi in ordine di preferenza: ragioni di famiglia, ragioni di salute, anzianita' di ruolo e qualita' del servizio. A quest'ordine puo' il provveditore derogare quando concorrano eccezionali circostanze, che debbono risultare dal provvedimento.

L'insegnante, che debba essere destinato ad altra sede per soppressione di scuola, ha diritto alla preferenza, a meno che alla sede da lui richiesta aspirino altri maestri per gravi motivi di famiglia o di salute.

E' considerata come motivata da ragioni di famiglia la domanda di trasferimento presentata da un insegnante che appartenga ad associazioni o comunita' religiose, per la sede nella quale l'associazione o la comunita' svolga, per suo particolare compito, apprezzabile opera nel campo dell'assistenza scolastica, delle opere integrative della scuola e della beneficenza in genere.

I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, stabiliscono nel proprio regolamento i criteri, in base ai quali debbono essere deliberati, nel caso che intendano di procedervi e nel limite di cui all'ultimo comma dell'art. 141, i trasferimenti di maestri da altri Comuni o dai ruoli delle Amministrazioni scolastiche regionali.

Di regola non possono ottenere il trasferimento i maestri che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato anche una sola qualifica del servizio inferiore al buono o ai quali sia stata inflitta, nello stesso periodo di tempo, una punizione superiore alla censura.

Art. 145

Art. 146 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 145.

(Art. 146 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Gli insegnanti elementari dei Comuni che hanno l'amministrazione delle scuole non possono, di regola, essere trasferiti da una scuola ad altra situata in edificio diverso dello stesso Comune, se non per loro domanda o col loro consenso.

Al trasferimento da una scuola all'altra del centro o di una stessa frazione o borgata puo' tuttavia provvedersi di ufficio per deliberazione del podesta' soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali devono comunicarsi all'interessato.

Le deliberazioni di trasferimento di ufficio devono essere approvate dal Regio provveditore.

Gli insegnanti dei Comuni autonomi possono essere trasferiti, col consenso del Comune e del Regio provveditore, nei ruoli regionali.
Essi sono iscritti in conformita' della tabella allegato F nella classe di ruolo corrispondente al numero di anni di servizio prestati.

Art. 146

Art. 147, 1° e 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 146.

(Art. 147, 1° e 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

((Prima di procedere ai trasferimenti il Regio provveditore deve pubblicare l'elenco delle sedi vacanti comprendendovi quelle coperte in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 116, dell'art. 127, comma 3°, e dell'art. 142, comma 1°. Non si fa luogo al trasferimento d'insegnanti che siano stati destinati da meno di un triennio, alla sede in cui si trovano, salvo nei casi di trasferimento deliberato per speciali e comprovate esigenze delle Organizzazioni giovanili e in quelli previsti dal regolamento)).

Art. 147

Art. 147, 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 147.

(Art. 147, 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Salvo i casi di motivi di servizio, tutti i trasferimenti preveduti negli articoli precedenti debbono essere deliberati e partecipati agli interessati entro il mese di agosto, prima che si sia proceduto alle nomine di nuovi insegnanti.

Art. 148

Art. 148 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 148.

(Art. 148 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Da una classe di ruolo all'altra i maestri dipendenti dal Regio provveditore sono promossi per anzianita' senza demeriti.

La promozione puo' essere ritardata di un anno per scarso rendimento o per condotta morale censurabile o per punizioni inflitte, con deliberazione che ha carattere definitivo, presa dal Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico.

Nei Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole e sprovvisti di proprio regolamento, la deliberazione e' presa dal podesta' ed e' definitiva quando sia approvata dal Consiglio scolastico.

Art. 149

Art. 150 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 149.

(Art. 150 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Al maestro, che non abbia insegnato almeno 140 giorni con orario completo, viene computato solamente mezzo anno di servizio ai soli effetti dell'anzianita'.

Art. 150

Art. 151 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 11 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 150.

(Art. 151 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 11 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici, di fatti onde sia gravemente compromessa la loro reputazione e la loro moralita' come cittadini o come insegnanti o di aver fatto propaganda di principi contrari all'ordine morale e alle istituzioni dello Stato, possono, secondo la gravita' dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:

1° la censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

2° la sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni;

3° la sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni e non puo' essere maggiore di 6 mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio; e oltre a cio' questo tempo non e' computato negli anni di servizio;

4° il licenziamento, il quale importa la perdita di tutti i diritti derivanti dalla nomina;

5° la interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti del licenziamento, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che derivano al maestro dal suo diploma. Essa e' temporanea o perpetua: se temporanea non puo' essere minore di tre mesi.

In casi di lieve mancanza il direttore o il podesta' secondo che si tratti di maestri dei ruoli regionali o comunali, o qualunque altra autorita' scolastica superiore, possono infliggere ai maestri l'avvertimento per iscritto con esortazione a non piu' ricadere nella mancanza. Dell'avvertimento non si tiene nota nello stato di servizio del maestro e contro di esso non e' ammesso alcun ricorso.

Nei casi di punizione per assenze arbitrarie e indipendentemente dalla punizione stessa, il maestro e' tenuto a rimborsare la spesa per la supplenza e quella eventuale di visita fiscale.

Art. 151

Art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641

Art. 151.

(Art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

Le punizioni disciplinari indicate ai numeri 1° e 2° dell'articolo precedente sono inflitte dal provveditore o dal podesta' secondo che trattisi di maestri dei ruoli regionali o comunali, previa contestazione degli addebiti e udite le difese dell'insegnante.

Art. 152

Art. 152 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 152.

(Art. 152 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le punizioni disciplinari diverse da quelle indicate nell'articolo precedente sono inflitte, previo giudizio istituito innanzi al Consiglio di disciplina, nei modi e con le formalita' stabilite dal regolamento.

Le dimissioni dell'incolpato, tuttoche' accettate, non impediscono ne' interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possono dar luogo all'applicazione delle pene del licenziamento o della interdizione.

Art. 153

Art. 153 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 153.

(Art. 153 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

In caso di urgenza il provveditore o il podesta' d'accordo con l'ispettore, secondo che si tratti di maestri dei ruoli regionali o comunali, puo' sospendere dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe senza grave inconveniente continuarlo o che, per cause a lui imputabili, sia divenuto occasione di scandalo o di disordine nel Comune ove insegna.

Art. 154

Art. 156 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360

Art. 154.

(Art. 156 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360).

Gli stipendi ed il supplemento di servizio attivo degli insegnanti delle scuole elementari sono stabiliti dalla tabella allegato F.

Per il supplemento di servizio attivo valgono le disposizioni dell'art. 5, comma 2°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 155

Art. 158 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 155.

(Art. 158 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ai maestri ai quali sia affidato, in orario alternato, l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse e' corrisposta annualmente, oltre lo stipendio, la somma di L. 800.

Art. 156

Art. 159 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 156.

(Art. 159 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il maestro in soprannumero e' considerato, agli effetti dello stipendio, come straordinario e non consegue la nomina ad ordinario se non dopo un triennio dalla titolarita'.

Art. 157

Art. 160 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 157.

(Art. 160 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Al maestro che abbia precedente servizio d'insegnante e' computato, agli effetti della iscrizione nel ruolo, il servizio precedente per intero, se trattasi di servizio di titolare o di maestro in soprannumero, e per un terzo se trattasi di servizio di supplente o provvisorio, sempre che il servizio sia stato prestato in scuole elementari pubbliche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, o da Corporazioni, Associazioni ed Enti morali che mantengano scuole riconosciute a sgravio.

Questa norma si applica anche nel caso di maestri trasferiti da altro Comune.

Il computo del precedente servizio viene fatto sempre in base alla tabella allegato F.

Art. 158

Art. 1 e 2 R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1924

Art. 158.

(Art. 1 e 2 R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1924).

Con decorrenza dal 1° luglio 1926 sono estese ai maestri elementari delle scuole amministrate dai Regi provveditori agli studi le disposizioni degli articoli 43, 44, 45 e 46 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, 13 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e relative modificazioni e norme complementari riguardanti il computo del servizio in reparti combattenti per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi e le abbreviazioni ai medesimi effetti.

Con la stessa decorrenza sono altresi' estese ai maestri, di cui al comma precedente, le disposizioni dell'art. 13, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, concernente il computo del servizio militare nelle Colonie italiane, e dell'art. 16 del medesimo decreto concernente il computo del servizio prestato in qualita' di militari od assimilati nelle localita' e nei periodi indicati nell'art. 15 dello stesso decreto.

Per i maestri delle scuole amministrate dai Comuni valgono le norme del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2073, con la decorrenza ivi stabilita.

Art. 159

Art. 161 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 159.

(Art. 161 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nei Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole l'esattore comunale o consorziale e' obbligato a pagare puntualmente alla scadenza gli stipendi ai maestri elementari.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli deve anticipare le somme necessarie e ne percepisce, a carico del Comune, l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

Le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive ai pagamenti delle somme anticipate dall'esattore, s'intendono fatte in isconto di tale suo credito, sino alla concorrenza del medesimo e dei relativi interessi.

Art. 160

Art. 162 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 160.

(Art. 162 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nei Comuni di cui all'articolo precedente, considerati dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, quando il pagamento degli stipendi ai maestri elementari e ai direttori didattici sia ritardato dall'esattore, salvo per questo tutte le sanzioni stabilite dalle leggi vigenti, il prefetto, su domanda del maestro, ordina al tesoriere della Provincia di fare il pagamento del mandato.

La Provincia ripete dal Comune il rimborso, insieme all'interesse fissato dalle leggi vigenti, a mezzo di mandato di ufficio della Giunta provinciale amministrativa, e da' notificazione dell'eseguito pagamento al Ministero della pubblica istruzione.

A garanzia del credito della Provincia, il Ministero sospende il pagamento al Comune dei rimborsi per l'anno in corso, e per i successivi, fino alla completa estinzione del credito provinciale.

Art. 161

Art. 163 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 161.

(Art. 163 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ai Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole ed hanno un proprio regolamento scolastico per l'assegnazione delle pensioni, sono devolute le ritenute o le quote di contributo versate alle Casse pensioni governative e comunali, per gl'insegnanti elementari e i direttori didattici in servizio nelle scuole da essi amministrate, che ne facciano domanda.
((10))
AGGIORNAMENTO (10)


Il Regio D.L. 1 dicembre 1930, n. 1773, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 1931, n. 426, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 161 e 162 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, non si applicano agli insegnanti elementari ed ai direttori didattici assunti o riassunti in servizio:
a) dopo l'abrogazione dei regolamenti speciali di pensione, nei Comuni che tale abrogazione abbiano deliberata anteriormente al 1° luglio 1926;
b) dal 1° luglio 1926 in poi, nei Comuni nei quali l'abrogazione dei regolamenti speciali sia avvenuta in conseguenza del divieto di nuove iscrizioni sancito dall'ultimo comma dell'art. 10 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, esteso al Monte pensioni in forza dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293";
- (con l'art. 2, comma 1) che "Il precedente articolo si applica dalla data di pubblicazione del presente decreto a tutti gli insegnanti elementari e direttori didattici non ancora collocati a riposo alla data medesima, anche se siano state gia' presentate le domande, ai fini previsti dagli articoli 161 e 162 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577";
- (con l'art. 3, comma 1) che "Le domande per l'applicazione dell'art. 161 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, debbono, dagli insegnanti elementari e dai direttori didattici, essere presentate, a pena di decadenza, prima della cessazione del servizio".

Art. 162

Art. 164 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 162.

(Art. 164 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I Comuni di cui all'articolo precedente applicheranno ai maestri e ai direttori per tutti gli anni di servizio utili, comunque prestati alle dipendenze dei Comuni o dello Stato, quello dei propri regolamenti scolastici sulle pensioni che e' piu' favorevole.
((10))
AGGIORNAMENTO (10)


Il Regio D.L. 1 dicembre 1930, n. 1773, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 1931, n. 426, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 161 e 162 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, non si applicano agli insegnanti elementari ed ai direttori didattici assunti o riassunti in servizio:
a) dopo l'abrogazione dei regolamenti speciali di pensione, nei Comuni che tale abrogazione abbiano deliberata anteriormente al 1° luglio 1926;
b) dal 1° luglio 1926 in poi, nei Comuni nei quali l'abrogazione dei regolamenti speciali sia avvenuta in conseguenza del divieto di nuove iscrizioni sancito dall'ultimo comma dell'art. 10 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, esteso al Monte pensioni in forza dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il precedente articolo si applica dalla data di pubblicazione del presente decreto a tutti gli insegnanti elementari e direttori didattici non ancora collocati a riposo alla data medesima, anche se siano state gia' presentate le domande, ai fini previsti dagli articoli 161 e 162 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577".

Art. 163

Art. 165 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 163.

(Art. 165 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I Comuni possono stabilire sugli stipendi e sulle pensioni dei maestri e dei direttori, di cui all'art. 161, una ritenuta mensile straordinaria per il rimborso delle maggiori somme, che questi avrebbero dovuto versare per le pensioni secondo i regolamenti comunali.

Art. 164

Art. 154, commi da 1 a 5, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641

Art. 164.

(Art. 154, commi da 1 a 5, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

I provvedimenti dell'autorita' scolastica riguardanti le nomine provvisorie e le supplenze, i congedi e le aspettative, le assegnazioni di classi e i certificati di servizio dei maestri elementari sono definitivi.

Contro ogni altro provvedimento della stessa autorita' scolastica, riguardante lo stato giuridico ed economico dei maestri elementari, e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al ministro della pubblica istruzione.

COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1866, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 496.

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento e dalla interdizione e contro le punizioni inflitte dal podesta' a norma dell'art. 151 e' ammesso ricorso solo per motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.

Spetta al ministro di pronunciare senz'altro la irricevibilita' o inammissibilita' di ricorsi prodotti fuori termine o senza l'osservanza delle forme prescritte.
((31))
AGGIORNAMENTO (31)


Il D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1023 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione dei ricorsi gerarchici di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577".

Art. 165

Art. 155 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 165.

(Art. 155 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il termine per la presentazione del ricorso decorre, per le persone e per gli enti direttamente interessati, dal giorno della notificazione, ad essi fatta in forma amministrativa, della deliberazione dell'autorita' scolastica; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, la quale si compie mediante il deposito dell'atto per 15 giorni nell'Ufficio scolastico a disposizione degli interessati e mediante la simultanea pubblicazione di un avviso all'albo dell'ufficio stesso.

Il ricorso deve essere presentato al Regio provveditore agli studi, e sara' depositato e pubblicato nell'albo nei modi indicati nel comma precedente per l'affissione delle deliberazioni.

Il deposito e la pubblicazione all'albo hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli interessati.

Ai ricorsi che pervengono direttamente al Ministero non deve essere dato alcun seguito.
((31))
AGGIORNAMENTO (31)


Il D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1023 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione dei ricorsi gerarchici di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577".

Art. 166

Art. 15 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 166.

(Art. 15 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Contro i provvedimenti del Consiglio scolastico e del provveditore diversi da quelli contemplati dall'art. 164, quando non sia altrimenti stabilito, e' ammesso ricorso al ministro della pubblica istruzione, nel termine e nelle forme di cui agli articoli 164 e 165.

Art. 167


Art. 167.

Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche per i ricorsi contro gli atti del governatore di Roma, intendendosi a tali effetti sostituito al Regio provveditore agli studi il governatore e, quanto all'affissione, l'albo del Governatorato a quello dell'Ufficio scolastico.


Art. 168

Art. 1° R. decreto 12 agosto 1927, n. 1740

Art. 168.

(Art. 1° R. decreto 12 agosto 1927, n. 1740).

La prima Commissione per i ricorsi dei maestri elementari e' composta di sette membri nominati dal ministro per la pubblica istruzione come segue:

a) due professori scelti tra quelli universitari della facolta' di giurisprudenza e tra quelli degli Istituti superiori di magistero;

b) un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, nominato con l'assenso del ministro per la giustizia;

c) un avvocato erariale;

d) due funzionari dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

e) un direttore didattico comunale o un maestro elementare.

Il presidente della Commissione e' scelto dal ministro tra i membri di essa.

Per la validita' delle deliberazioni della Commissione si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 169

Art. 2 e 3 R. decreto 12 agosto 1927, n. 1740

Art. 169.

(Art. 2 e 3 R. decreto 12 agosto 1927, n. 1740).

Il presidente ed i membri della Commissione restano in ufficio per quattro anni e possono essere confermati.

Qualora per dimissioni o per altre cause uno dei componenti venga a mancare nel corso del quadriennio, la persona nominata in sostituzione dura in carica per il rimanente periodo del quadriennio.

Ai componenti della Commissione sono dovute le indennita' di viaggio, le diarie ed i gettoni di presenza nei casi e nella misura di cui ai Regi decreti 11 novembre 1923, numero 2395, 8 maggio 1924, n. 843, e 19 luglio 1924, n. 1368.

Art. 170

Art. 154, ultimo capoverso, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto 6 luglio 1923, n. 1753

Art. 170.

(Art. 154, ultimo capoverso, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto 6 luglio 1923, n. 1753).

Indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi, puo' il ministro in qualunque tempo, d'ufficio o su denunzia, annullare provvedimenti dell'autorita' scolastica locale e del governatore di Roma, contrari alle leggi ed ai regolamenti.

Art. 171

Art. 166 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 171.

(Art. 166 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di eta' e' obbligatoria.

Nessuno puo' essere iscritto alla prima classe elementare in qualita' di allievo regolare, se non ha raggiunto l'eta' di sei anni.

Art. 172

Art. 12 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 172.

(Art. 12 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

L'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari classificate, non classificate, o sussidiate, esistenti nella localita' in cui l'obbligato e' domiciliato o residente.

Qualora, con la frequenza delle scuole di cui al comma precedente, il fanciullo non abbia raggiunto il 14° anno, per tutto il tempo fino al compimento dell'eta' dell'obbligo e' tenuto a frequentare corsi, esercitazioni e simili di istruzione elementare, tenuti nella localita' da istituzioni di educazione e di cultura. In mancanza, e' consentito all'obbligato di continuare a frequentare l'ultima classe elementare esistente fino al raggiungimento del 14° anno.

Art. 173

Art. 168 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 173.

(Art. 168 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Rispondono dell'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, e i datori di lavoro.

Per gli esposti e gli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli istituti di beneficenza, rispondono i direttori degli istituti medesimi, e, quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, il capo di famiglia, che riceve il fanciullo dall'istituto.

Art. 174

Art. 169 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 174.

(Art. 169 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere per proprio conto all'istruzione dell'obbligato, ma in tal caso debbono provare con documenti la propria capacita' tecnica od economica a provvedervi.
Gli obbligati che non frequentino pubbliche scuole devono, al 14° anno, provare d'aver sostenuto l'esame di licenza dalla scuola complementare o da altra scuola post-elementare di ugual numero di anni, e sono tenuti a ripetere detto esame finche' non abbiano conseguito l'approvazione.

Dopo quattro sessioni di esame il candidato che non sia riuscito ad ottenere l'approvazione rimane esonerato dall'obbligo.

Art. 175


Testo Unico-art. 175

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1977, N. 517))

Art. 176

Art. 171 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 176.

(Art. 171 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Con decreti Reali di concerto tra il ministro della pubblica istruzione e il ministro dell'interno sara' determinato quali degli istituti che provvedono all'educazione dei ciechi e dei sordomuti debbano accogliere gli scolari obbligati in virtu' dell'articolo precedente, la misura dei contributi che lo Stato paghera' agli istituti privati che assumono tale cura, le trasformazioni da apportarsi agli statuti dei singoli istituti ed all'ordinamento didattico di essi, perche' possano rispondere ai nuovi compiti loro assegnati dalla legge.

Agli istituti di cui al comma precedente possono essere annessi speciali giardini d'infanzia.

Art. 177

Art. 172 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 177.

(Art. 172 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nel caso che i genitori provvedano privatamente all'istruzione dei ciechi o sordomuti obbligati, questi devono al 14° e rispettivamente al 16° anno di eta' sostenere un esame presso uno degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente.

Art. 178

Art. 173 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 178.

(Art. 173 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nessuno puo' essere nominato all'ufficio di direttore, di insegnante o di assistente nelle scuole previste dall'art. 176 ove non sia provveduto dello speciale titolo di abilitazione rilasciato da scuole all'uopo istituite.

Art. 179

Art. 174 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 179.

(Art. 174 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Agli effetti dell'articolo precedente e' istituita una scuola per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi il cui ordinamento e' stabilito per decreto Reale.

I posti necessari al funzionamento della scuola di metodo per la preparazione dei maestri dei sordomuti presso il Regio istituto dei sordomuti di Milano continuano ad essere conferiti mediante incarico con la retribuzione prevista nella tabella allegato G.

Art. 180

Art. 175 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 180.

(Art. 175 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ferme restando nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le assegnazioni a favore degli istituti per i sordomuti, e' assegnata annualmente, a cominciare dal 1° luglio 1924, la somma di due milioni di lire per gli scopi di cui appresso:

a) istituzione e mantenimento della Regia scuola per insegnanti e assistenti dei ciechi;

b) istituzione e mantenimento dei giardini d'infanzia per ciechi e sordomuti;

c) adattamento e miglioramento dei locali degli istituti dei ciechi e sordomuti;

d) acquisto di arredi e materiale scolastico per le scuole e giardini suddetti;

e) borse di studio a favore dei sordomuti;

f) per qualsiasi altra provvidenza a favore dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi e sordomuti.

Con decreto del ministro per le finanze su richiesta del ministro per la pubblica istruzione sara' provveduto alla iscrizione in bilancio della somma suddetta ed alla sua ripartizione.

Art. 181

Art. 176 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 181.

(Art. 176 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I Consigli di amministrazione dei singoli Regi istituti dei sordomuti hanno facolta' di provvedere, con personale incaricato, alla assistenza religiosa e sanitaria degli alunni, agli insegnamenti di educazione fisica e di arti e mestieri ed alle altre forme di educazione che, a giudizio del Ministero, siano ritenute indispensabili per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente titolo.

Art. 182

Art. 177 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 182.

(Art. 177 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il podesta' ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, almeno un mese prima della riapertura delle scuole, al Regio ispettore scolastico della circoscrizione l'elenco dei fanciulli che per ragione di eta' hanno obbligo scolastico, con l'indicazione del centro scolastico che presumibilmente deve accoglierli e il nome dei genitori o di chi ne tiene luogo.

L'ispettore promuove l'iscrizione degli obbligati e, iniziatosi l'anno scolastico, riscontra questo elenco col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, accertando chi siano gli inadempienti.

L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorita' scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

Art. 183

Art. 178 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 183.

(Art. 178 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Trascorso il mese dell'affissione di cui all'articolo precedente, il podesta' ammonisce la persona responsabile a norma dell'art. 173, invitandola ad ottemperare alla legge.

Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, incorre nell'ammenda stabilita dal successivo articolo 185.

Art. 184

Art. 179 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 184.

(Art. 179 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Durante il corso dell'anno scolastico, constatata l'assenza ingiustificata di fanciulli obbligati, i direttori o i maestri spediscono avvisi individuali raccomandati alle persone di cui all'art. 173.

Se l'avviso non avra' efficacia ne avvertiranno entro dieci giorni il podesta' che applichera' senz'altro indugio le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 185

Art. 180 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 185.

(Art. 180 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad un'ammenda su ordinanza del podesta'.

L'ammenda e' di lire 2; ma, applicata inutilmente due volte, puo' essere elevata fino al massimo di lire 50. L'ammenda puo' essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico.

Il contravventore e' sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini della legge comunale vigente. In caso diverso la contravvenzione e' denunziata al pretore, che procede nelle vie ordinarie.

Art. 186

Art. 181 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 186.

(Art. 181 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I datori di lavoro sono assoggettati ad una ammenda doppia di quella stabilita nell'articolo precedente per ogni fanciullo inadempiente all'obbligo scolastico, che sia occupato nella loro azienda.

Art. 187

Art. 182 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 187.

(Art. 182 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi e' sottoposta alla condizione che il richiedente stenda di suo pugno la domanda e apponga alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza che certifichera' il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e al foglio del permesso rilasciatogli.

Alla stessa condizione e' sottoposta la concessione della licenza di esercizio e rivendita per i nati dopo il 1890.

Ai nati dopo il 1917, che non abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico secondo il disposto del presente testo unico, e' inoltre vietata l'ammissione in qualita' di salariati agli uffici di pubbliche amministrazioni, o di enti morali.

Le assunzioni o concessioni fatte in contravvenzione al presente articolo devono essere revocate a semplice richiesta del Regio provveditore.

Art. 188

Art. 7 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640

Art. 188.

(Art. 7 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640).

Le attribuzioni demandate dagli articoli precedenti all'ispettore scolastico, ai direttori ed ai maestri sono, rispettivamente, attribuite, per quanto riguarda l'osservanza dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli che debbono frequentare le scuole non classificate, al personale incaricato a norma dell'art. 77 dei servizi di organizzazione e direzione delle scuole stesse ed ai maestri che vi insegnano.

Al personale medesimo incaricato dell'organizzazione e direzione delle scuole non classificate esistenti nelle nuove Provincie, spettano tutti i poteri che le leggi della cessata monarchia austro-ungarica attribuivano, nelle Provincie stesse, agli ispettori scolastici in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico e relative sanzioni.

Art. 189

Art. 13 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 189.

(Art. 13 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Alle classi seconda, terza, quinta, ed alle classi intermedie del corso integrativo gli alunni sono promossi mediante scrutinio; sono invece promossi alle classi quarta e sesta e prosciolti dall'obbligo mediante esami che hanno luogo nelle forme ed alle condizioni fissate dal regolamento.

Gli alunni, che nello scrutinio o negli esami non abbiano ottenuto la promozione, per aver dato insufficiente prova in non piu' di due materie, sono ammessi a sostenere su tali materie una nuova prova all'inizio del successivo anno scolastico, secondo le norme dettate dal regolamento.

Art. 190

Art. 184 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 190.

(Art. 184 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le pubbliche scuole elementari rilasciano i seguenti certificati:
certificato di promozione e di ammissione alle varie classi;

certificato di studi elementari inferiori alla fine della terza classe;

certificato di compimento alla fine della quinta classe;

certificato di adempimento dell'obbligo scolastico e di speciale idoneita' al lavoro, dopo l'ultimo anno di frequenza scolastica prescritta, con buon profitto negli esercizi di avviamento professionale.

Art. 191

Articolo unico, 1° e 2° comma, R. decreto 31 marzo 1927, n. 623

Art. 191.

(Articolo unico, e 2° comma, R. decreto 31 marzo 1927, n. 623).

Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna, per il conseguimento dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento o di adempimento dell'obbligo scolastico, oltre che per l'ammissione alle classi intermedie dei due gradi del corso elementare ed a quelle del corso integrativo di avviamento professionale, sono ammessi ad una prova d'esame che puo' essere integrata all'inizio del successivo anno scolastico alle condizioni e con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 189.

Per il conseguimento del certificato di compimento e di quello di adempimento dell'obbligo scolastico non e' richiesto il possesso del certificato di studi rispettivamente inferiore.

Art. 192

Articolo unico, 3° comma, R. decreto 31 marzo 1927, n. 623

Art. 192.

(Articolo unico, 3° comma, R. decreto 31 marzo 1927, n. 623).

Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte dal regolamento.

Art. 193

Art. 1 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615

Art. 193.

(Art. 1 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

I fanciulli che intendono frequentare le pubbliche scuole elementari o presentarsi agli esami come privatisti debbono fornirsi della pagella scolastica.

La pagella scolastica e' annuale e serve ad attestare la frequenza, il profitto durante l'anno scolastico e il risultato degli esami.

Art. 194

Art. 2 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615

Art. 194.

(Art. 2 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

Nessun fanciullo proveniente da scuola pubblica puo' essere inscritto ad una classe superiore alla prima se non esibisca, insieme con la pagella per il nuovo anno scolastico, anche quella relativa all'anno precedente.

Art. 195

Art. 3. R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615

Art. 195.

(Art. 3. R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

La pagella scolastica e' fornita dal Provveditorato generale dello Stato in tipo unico secondo il modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione. Essa e' posta in vendita al prezzo di L. 5 presso le rivendite di generi di privativa.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)


Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363, convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 5) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:[...]
5° Tassa sulle pagelle scolastiche, istituita con l'art. 195 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a partire dall'anno scolastico 1929-1930.

Art. 196

Art. 4 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615

Art. 196.

(Art. 4 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

Il maestro per ogni anno scolastico tiene nota nel giornale della scuola delle pagelle presentate e degli alunni inscritti o che si sono presentati agli esami come privatisti per gli opportuni controlli da parte del direttore didattico.

Art. 197

Art. 5 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615

Art. 197.

(Art. 5 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

Gli alunni di scuola privata o paterna, nel presentarsi alla inscrizione o agli esami presso le pubbliche scuole, debbono esibire la pagella in bianco per l'anno in corso e le pagelle degli anni precedenti o, in mancanza di queste, una dichiarazione dell'Ufficio di registro che attesti il versamento di una somma corrispondente a titolo di pagella scolastica.

Art. 198

Art. 6 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615

Art. 198.

(Art. 6 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore, a tutti gli effetti di legge, dei certificati corrispondenti, previsti dall'art. 190.

Art. 199

Art. 7 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615

Art. 199.

(Art. 7 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

Tra gli scopi del patronato scolastico e' anche quello di fornire gratuitamente o a prezzo ridotto le pagelle scolastiche ai fanciulli piu' bisognosi. In ogni caso i patronati avranno speciale riguardo alla condizione degli alunni che in numero superiore a due appartengono alla stessa famiglia.

Art. 200

Art. 8 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615

Art. 200.

(Art. 8 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

La pagella scolastica e' ritirata dal maestro all'atto della inscrizione dell'alunno e conservata a disposizione delle famiglie che possono chiederla per visione o in caso di trasferimento dell'alunno ad altra scuola. Chiuso il periodo degli esami la pagella, debitamente riempita con le notizie riguardanti gli esami stessi, e' riconsegnata all'interessato.

Art. 201

Art. 9 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615

Art. 201.

(Art. 9 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

In caso di smarrimento della pagella, l'interessato potra' richiedere al maestro dell'ultima classe da lui frequentata o a quella della classe da cui fu promosso, se privatista, un certificato in carta libera da cui risulti la sua regolare inscrizione alla classe stessa o la sua regolare promozione.

Art. 202

Art. 10 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615

Art. 202.

(Art. 10 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).

La violazione delle norme prescritte dagli articoli precedenti che risulti imputabile a colpa del direttore o del maestro e' punibile disciplinarmente come mancanza grave ai doveri d'ufficio.

Art. 203

Testo Unico-art. 203

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Art. 204

Testo Unico-art. 204

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Art. 205

Testo Unico-art. 205

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Art. 206

Testo Unico-art. 206

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Art. 207

Testo Unico-art. 207

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Art. 208

Testo Unico-art. 208

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Art. 209

Testo Unico-art. 209

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Art. 210

Testo Unico-art. 210

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Art. 211

Art. 195 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 211.

(Art. 195 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

E' fatto divieto ai maestri, ai direttori didattici governativi o comunali, agli ispettori scolastici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.

Nei riguardi dei contravventori sara' provveduto in via disciplinare.
((22))
AGGIORNAMENTO (22)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto".

Art. 212

Art. 196 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 212.

(Art. 196 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Qualora sia comprovato che, per l'adozione dei libri di testo, si sia fatto uso di indebite pressioni sul corpo insegnante o su insegnanti singoli e di mezzi illeciti di propaganda, i libri di testo in questione possono essere, con decisione motivata del ministro, radiati dall'elenco dei libri approvati. La radiazione puo' essere temporanea o definitiva.

Contro la decisione anzidetta e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di essa, e' ammesso ricorso allo stesso ministro che decide sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
((22))
AGGIORNAMENTO (22)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto".

Art. 213

Art. 197 e 198 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 213.

(Art. 197 e 198 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ai sensi del precedente articolo e' considerato come uso di indebite pressioni e di mezzi illeciti di propaganda da parte di un produttore o commerciante di libri di testo l'impiego retribuito di persone aventi funzioni d'insegnamento, direttive o ispettive nelle scuole elementari o che, comunque, siano addette ai servizi dell'istruzione elementare.

La corresponsione di un compenso o di una percentuale agli autori di libri non e' considerata quale retribuzione ai sensi del comma precedente.
((22))
AGGIORNAMENTO (22)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto".

Art. 214

Art. 1 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521

Art. 214.

(Art. 1 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521).

Ogni classe elementare, esclusa la prima, avra' una biblioteca scolastica per uso degli alunni.

La biblioteca scolastica e' di proprieta' del Comune ed e' posta sotto la diretta sorveglianza e responsabilita' di ciascun maestro.

Il servizio della biblioteca e' obbligatorio per i maestri, secondo le disposizioni che saranno date dalle competenti autorita' scolastiche.

Art. 215

Art. 2 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521

Art. 215.

(Art. 2 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521).

Per la istituzione, il mantenimento e l'incremento delle dette biblioteche, gli alunni di ciascuna classe saranno uniti in associazione e pagheranno, esclusi i poveri, un contributo di 10 centesimi per ogni mese di scuola nei Comuni urbani, e di 5 centesimi nei Comuni rurali.

Questi contributi, raccolti dal maestro della classe, saranno erogati esclusivamente in acquisto di libri o di altro materiale per la biblioteca, esclusi i mobili.

I libri da acquistare dovranno essere preventivamente approvati dal Regio ispettore scolastico.

Art. 216

Art. 3 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521

Art. 216.

(Art. 3 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521).

Un armadio o scaffale per la biblioteca scolastica fa parte del mobilio scolastico obbligatorio per il Comune.

Un solo scaffale potra' tuttavia servire per la biblioteca di piu' classi.

La lettura dei libri potra' essere fatta in sede, quando vi siano locali e mobili adatti, o mediante prestito a domicilio, sempreche' i genitori o tutori degli alunni prendano impegno scritto di restituire i libri in buono stato o di pagarne il valore, in caso di smarrimento o deterioramento.

La dichiarazione scritta di cui sopra e' esente da bollo.

Art. 217

Art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521

Art. 217.

(Art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521).

Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche scolastiche si provvedera':

a) con l'accennato contributo degli alunni delle pubbliche scuole elementari;

b) con sussidi sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti locali;

c) con doni e legati, in danaro o in libri, fatti ai Comuni per le dette biblioteche;

d) col prodotto di sottoscrizioni e collette fatte a profitto di esse.

Art. 218

Art. 199 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 14 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 218.

(Art. 199 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 14 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Per provvedere al servizio dell'assistenza scolastica a favore degli alunni iscritti nelle pubbliche scuole elementari e' istituito in ogni Comune il patronato scolastico. Nelle grandi citta' il patronato puo' essere diviso in sezioni rionali.

All'assistenza il patronato provvede nelle forme piu' pronte e piu' pratiche per assicurare l'istruzione e la frequenza degli alunni nella scuola, e preferibilmente con la istituzione della refezione scolastica, con la concessione di sussidi per vesti e calzature, con la distribuzione di libri, quaderni ed altri oggetti scolastici.

Inoltre il patronato viene in aiuto all'istruzione popolare col dotarla di mezzi meccanici di illustrazione didattica a norma dell'art. 32, col promuovere la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche e popolari, di ricreatori ed educatori, con l'istituire scuole speciali per la emigrazione e per altri bisogni locali, e con tutti gli altri mezzi ritenuti efficaci, secondo le condizioni dei luoghi, a completare l'opera della scuola.

Ai fini indicati dal suo statuto ogni patronato aggiungera' quello della propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Art. 219

Art. 200 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 219.

(Art. 200 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

((Il Patronato scolastico e' ente morale. Esso e' costituito da soci fondatori, benemeriti e annuali. Lo statuto stabilisce le norme per il funzionamento dell'istituto. Il Comune provvede all'ordinamento delle istituzioni ausiliarie della scuola elementare e alle nomine del personale addettovi, su parere conforme del locale Comitato dell'Opera nazionale Balilla)).

Art. 220


Testo Unico-art. 220

((IL REGIO DECRETO 12 LUGLIO 1934, N. 1312 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 221

Art. 202 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 221.

(Art. 202 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il patronato adempie ai suoi fini:

1° con i contributi dei soci;

2° con i sussidi dello Stato;

3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del Comune, della Provincia e di altri Enti, specialmente degli istituti di beneficenza;

4° con doni, legati ed altri eventuali proventi.

Le somme di cui al n. 3 sono versate all'amministrazione del patronato nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 222

Art. 203 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 222.

(Art. 203 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I Comuni hanno facolta' di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, sempreche' a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

I Comuni possono deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta.

Le autorita' di vigilanza e di tutela sui Comuni curano che le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanita' ed incolumita', salvi gl'impegni contrattuali esistenti.

Art. 223

Art. 204 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 223.

(Art. 204 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'autorita' tutoria non deve approvare qualsiasi nuova spesa facoltativa o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle inscritte nei bilanci al 31 dicembre 1923, salvo che non abbia per iscopo la sanita' ed incolumita' pubblica, quando in relazione alla medesima non sia aumentato del 5 per cento della spesa stessa il fondo destinato al patronato scolastico.

Le somme stanziate nei bilanci dei Comuni e delle Provincie al 2 febbraio 1924 per l'assistenza scolastica e per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non possono essere diminuite.

Art. 224


Testo Unico-art. 224

((IL REGIO DECRETO 12 LUGLIO 1934, N. 1312 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 225

Art. 206 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 225.

(Art. 206 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

((Il presidente del locale Comitato dell'Opera Balilla ha facolta' di istituire presso il Patronato scolastico un Economato avente il compito di facilitare alle famiglie e alle scuole del Comune l'acquisto del materiale, dei libri e dei generi di cancelleria. Il presidente del Comitato provinciale ha inoltre la facolta' di promuovere la istituzione degli economati presso i Patronati amministrati dai Comitati comunali, o di estendere ai Comuni della Provincia l'azione del Patronato del capoluogo. I provvedimenti di cui ai comma precedenti sono soggetti all'approvazione del presidente dell'Opera Balilla il quale ha inoltre facolta' di promuovere l'istituzione degli Economati presso tutti i Patronati del Regno, disciplinandone in modo uniforme il funzionamento)).

Art. 226

Art. 207 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 226.

(Art. 207 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

In ogni circolo di direzione didattica e' creato un circolo di mutualita' scolastica per l'educazione alla previdenza e alla reciproca assistenza degli scolari appartenenti alle scuole del circolo.

L'amministrazione delle istituzioni mutualistiche e' affidata a volontari dell'assistenza scolastica scelti dal direttore fra i piu' meritevoli dei maestri che offrano la loro opera allo scopo predetto.

All'amministrazione della mutualita' possono essere chiamati anche padri di soci, capaci e volenterosi.

Art. 227

Art. 208 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 227.

(Art. 208 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Per raggiungere i fini previsti dall'articolo precedente, ogni circolo di mutualita' scolastica provvede:

a) a dare aiuto ai soci malati e cure preventive ai soci gracili e predisposti;

b) a promuovere l'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive;

c) alla iscrizione dei soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, numero 521, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Art. 228

Art. 209 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 228.

(Art. 209 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Per i fini indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo la mutualita' ha carattere esclusivamente locale e si esercita secondo i modi piu' opportuni ed adatti alle condizioni dell'ambiente. Ove le soddisfatte esigenze locali lo consentano possono i circoli di mutualita' concorrere anche ad opere di carattere nazionale che rientrino nei fini stessi della istituzione. A tale uopo i circoli di mutualita' dei grandi Comuni e di una Provincia possono riunirsi in federazioni comunali o provinciali di' mutualita' scolastica, le quali possono anche costituirsi in ente morale per la mutualita' scolastica.

Ai circoli di mutualita' spetta il contributo di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, ed ai soci dei circoli di mutualita', iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, e' assegnata la quota di concorso di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge stessa.

Art. 229

Art. 210 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 229.

(Art. 210 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il regolamento detta le norme per la iscrizione alla mutualita', la costituzione dei circoli, delle federazioni, le contribuzioni, la erogazione dei sussidi, la gestione delle singole opere di assistenza, il controllo delle spese.

Il Ministero della pubblica istruzione puo' assegnare ogni anno, su proposta dei Regi provveditori agli studi, 30 medaglie al merito della assistenza scolastica, di cui 5 d'oro, 10 d'argento e 15 di bronzo, ai volontari piu' benemeriti della mutualita' scolastica.

Art. 230


Testo Unico-art. 230

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 104))

Art. 231

Art. 212 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 231.

(Art. 212 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Ciascun insegnante o direttore didattico versa alla Cassa dei depositi e prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.

Il prodotto e' impiegato a rendere piu' larga e proficua la educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi stabiliti con apposita legge.

Con decreto Reale sara' disposto il censimento periodico degli orfani dei maestri e dei direttori didattici, aventi l'eta' dai sei ai diciotto anni. e saranno dettate le norme per provvedere alle varie forme di assistenza in rapporto alla diversa condizione degli orfani e delle loro famiglie.

Art. 232

Art. 213 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 232.

(Art. 213 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nei vari Comuni del Regno sono nominati con Regio decreto ispettori onorari per le opere integrative della scuola.

Essi restano in ufficio un triennio, ma possono essere confermati.

Art. 233

Art. 214 e 215 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 233.

(Art. 214 e 215 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'ispettore onorario ha le seguenti attribuzioni:

1° presta il suo concorso morale in vantaggio delle opere integrative della scuola nelle zone in cui esse abbiano minore efficienza;

2° coordina le varie opere integrative, che mirano a fini analoghi, in modo che i mezzi della beneficenza pubblica ed i sussidi dello Stato e degli altri enti siano ripartiti fra le istituzioni piu' meritevoli;

3° esegue, per incarico delle autorita' scolastiche, inchieste sulle condizioni e il valore delle varie iniziative nel campo delle istituzioni prescolastiche, complementari o post-scolastiche;

4° promuove la compilazione di speciali guide tecniche per i maestri e di pubblicazioni adatte a collegare intimamente tutti gli altri sforzi diretti a mantenere e a consolidare l'efficacia educativa della scuola nazionale.

Gli ispettori onorari possono essere riuniti in gruppi tecnici distrettuali o nazionali, secondo la tabella allegato H.

Art. 234

Art. 216 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 234.

(Art. 216 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'ufficio e l'opera degli ispettori delle opere integrative della scuola non sono retribuiti ne' da indennita' ne' da gettoni di presenza.

Art. 235

Art. 225 e 226 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 235.

(Art. 225 e 226 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'amministrazione scolastica per tutti i Comuni, eccettuati i capoluoghi di Provincia, e' affidata al Regio Provveditorato.

Oltre i Comuni capoluoghi di Provincia possono assumere la diretta gestione delle proprie scuole anche quei Comuni che, ad insindacabile giudizio del ministro per la pubblica istruzione, risultino in tutto idonei ad amministrarle.

Art. 236

Art. 227 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 236.

(Art. 227 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

La quota di contributo, da consolidarsi a carico dei Comuni dei territori annessi di cui agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, i quali hanno le scuole elementari amministrate dal Regio provveditore agli studi, e' fissata nella misura di L. 2 per ogni abitante secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921. Detto contributo sara' versato a cominciare dal 1° gennaio 1924 da ciascun Comune con le modalita' ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

In tale contributo non sono comprese le somme dovute dai Comuni per effetto delle lettere b) e c) dell'art. 55 del presente testo unico.

Art. 237

Art. 237 e art. 229, 1° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 2, 1° comma, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2191

Art. 237.

(Art. 237 e art. 229, 1° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 2, 1° comma, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2191).

L'attestato di abilitazione, conseguito secondo gli ordinamenti del cessato regime, e' equipollente, agli effetti giuridici, all'abilitazione all'insegnamento elementare conseguita secondo gli ordinamenti del Regno.

I maestri che ottennero l'abilitazione all'insegnamento elementare in una lingua diversa dall'italiana non possono insegnare se non possiedano anche l'abilitazione all'insegnamento in lingua italiana.
Essi possono conseguire questa abilitazione superando i relativi esami che saranno indetti alla fine di ciascun anno scolastico con ordinanza del ministro per la pubblica istruzione.

Ai fini dell'attribuzione dello stipendio i maestri forniti dell'attestato di abilitazione, conseguito secondo gli ordinamenti del cessato regime, dopo due anni dall'attestato di maturita' si considerano come se avessero iniziato la carriera con la qualifica di ordinari.

Art. 238

Art. 236 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 238.

(Art. 236 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'attestato di maturita', conseguito presso un istituto magistrale secondo gli ordinamenti della cessata monarchia austro-ungarica, e' sufficiente soltanto per l'insegnamento a titolo provvisorio, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 239

Art. 2, 1° comma, R. decreto 22 febbraio 1925, n. 428

Art. 239.

(Art. 2, 1° comma, R. decreto 22 febbraio 1925, n. 428).

((Il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole popolari, conseguito dagli insegnanti elementari delle scuole della citta' di Fiume, secondo gli ordinamenti del Regno di Ungheria, e' considerato equipollente alla abilitazione all'insegnamento elementare conseguita secondo gli ordinamenti del Regno)).

Art. 240

Art. 3 R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2191

Art. 240.

(Art. 3 R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2191).

Per l'assegnazione alle scuole dei Comuni in cui si parla abitualmente una lingua diversa dall'italiana, saranno preferiti quei maestri che dimostrino di possedere una conoscenza sufficiente della lingua del paese.

Art. 241

Art. 240, 1° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 241.

(Art. 240, 1° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I benefici concessi a favore dei maestri combattenti nel Regio esercito e nella Regia marina non si applicano ai maestri, che abbiano prestato servizio nell'esercito austriaco e nella marina austriaca, agli effetti della carriera.

Art. 242

Art. 242 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 242.

(Art. 242 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nel conferimento dei posti di maestro nel territorio di confine delle nuove Provincie, a parita' di condizioni, e' titolo di preferenza l'aver prestato servizio magistrale nelle nuove Provincie e l'aver risieduto per almeno cinque anni nei territori annessi.

Art. 243

Art. 243 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 243.

(Art. 243 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Nulla e' innovato provvisoriamente per quanto concerne il trattamento economico agli insegnanti di religione.

Art. 244

Art. 245 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 244.

(Art. 245 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Il servizio provvisorio prestato nelle nuove Provincie anteriormente all'annessione e' computato per intero.

((Ai fini del precedente comma e' considerato servizio provvisorio anche quello prestato nelle scuole di Fiume anteriormente all'annessione nella qualita' di assistente e di supplente)). ((11))
AGGIORNAMENTO (11)


La L. 9 aprile 1931, n. 422 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo si applica con decorrenza dal 16 settembre 1930.

Art. 245

Art. 1° R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794

Art. 245.

(Art. 1° R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794).

Per provvedere al funzionamento delle scuole elementari nella provincia dell'Istria e' autorizzata la costruzione a cura del Ministero della pubblica istruzione di edifici scolastici, che saranno dati ai Comuni in uso con l'obbligo della custodia e manutenzione, secondo le norme vigenti per i locali scolastici.

Negli edifici per le scuole rurali in localita' ove difettino case di abitazione civile, sara' obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante, il quale sara' tenuto al pagamento del canone, che verra' determinato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 246

Art. 248, 2° e 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 246.

(Art. 248, 2° e 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

E' data facolta' al Governo del Re di modificare le disposizioni anteriori al 31 dicembre 1923 sulle tasse di iscrizione, di frequenza, di esami e di diplomi nelle scuole di metodo per l'educazione materna e nei corsi estivi, proporzionando o mettendo in relazione le tasse stesse con quelle stabilite dal R. decreto 6, maggio 1923, n. 1054, per gli alunni di scuole medie similari.

Tali disposizioni sono estese alle scuole di metodo per la istruzione dei ciechi e dei sordomuti.

Art. 247

Art. 251 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 247.

(Art. 251 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

L'indennita' mensile, corrisposta agli insegnanti elementari in base al decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed alle successive disposizioni di estensione e di proroga, e' ridotta di L. 780 annue.

L'indennita' di residenza, di cui al decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, e alla legge 20 agosto 1921, n. 1080, e' soppressa.

Art. 248

Art. 253 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 248.

(Art. 253 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Le maestre in servizio al 30 gennaio 1924 in scuole materne, comunque denominate e mantenute, possono, se munite del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, partecipare ai concorsi magistrali indetti dai Comuni o dai Regi provveditori agli studi senza che sia tenuto conto dei limiti di eta'.

Art. 249

Art 254 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 16 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 249.

(Art 254 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 16 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

II personale sfornito del titolo legale, in servizio al 30 gennaio 1924 in scuole materne, comunque denominate o mantenute, e' conservato nel posto che occupa, se abbia prestato opera lodevole da un decennio. ((6))

Coloro che abbiano un servizio di durata inferiore sono tenuti a fornirsi del titolo richiesto entro un quinquennio dal 30 gennaio 1924. ((6))

Durante un quinquennio dal 2 dicembre 1924 potranno essere ammesse all'esame nelle scuole di metodo o nelle scuole di cui alla lettera c) dell'art. 39, per conseguire il titolo legale di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, le maestre di asilo previste dal 2° comma del presente articolo, le quali da piu' di tre anni prestino lodevole servizio se pure sprovviste del titolo richiesto per l'iscrizione nelle scuole di metodo sopradette. ((6))

Entro lo stesso termine del quinquennio possono essere ammesse all'esame per il conseguimento del titolo legale, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente, coloro che abbiano superato l'eta' di 23 anni.

AGGIORNAMENTO (6)


Il Regio Decreto 17 marzo 1930, n. 290 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i termini per il conseguimento del titolo legale di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono prorogati al 31 ottobre 1931.

Art. 250

Art. 4 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208

Art. 250.

(Art. 4 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208).

Per un quinquennio, a decorrere dal 1° febbraio 1926, potranno essere ammessi alle prove finali per conseguire il titolo di abilitazione di cui all'art. 49 tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 47, anche se non siano stati iscritti ai corsi o non li abbiano frequentati.

Art. 251

Art. 5 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 251.

(Art. 5 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

La trasformazione di scuole classificate in non classificate, senza distinzione di scuole urbane e rurali, avverra' in ragione della meta' dei posti di ruolo che si rendano comunque disponibili ogni anno, tanto nei ruoli delle Amministrazioni scolastiche regionali quanto in quelli dei Comuni autonomi.

A tali posti verranno trasferiti i maestri di ruolo delle suddette scuole uniche: coloro fra questi che non abbiano fatto domanda per l'assegnazione ad una sede determinata verranno trasferiti per servizio. ((PERIODO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 28 GIUGNO 1928, N. 1768)).

Art. 252


Art. 252.

numar+

Art. 6. R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

I professori di scuole medie che al 23 ottobre 1926 erano comandati presso gli Enti delegati possono continuare nel loro incarico sempre che per ragioni di servizio il loro comando non venga revocato.

Art. 253

Art. 7 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 253.

(Art. 7 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Per il primo quinquennio dal 1926-27, gli Enti di cultura delegati che per la gestione delle scuole non classificate eserciteranno la loro azione nei territori per ciascuno di essi indicati, sono i seguenti:

1° la Societa' Umanitaria, per il Veneto e la Venezia Giulia;

2° l'Opera nazionale per l'Italia redenta, per la Venezia Tridentina;

3° il Gruppo di azione per le scuole del popolo, per la Lombardia;

4° il Gruppo di azione per le scuole rurali, per il Piemonte;

5° il Comitato ligure per l'educazione del popolo, per la Liguria;

6° l'Ente nazionale di cultura, per la Toscana e l'Emilia;

7° le Scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine, per il Lazio, gli Abruzzi, l'Umbria, le Marche;

8° il Consorzio nazionale emigrazione e lavoro, per la Campania e il Molise;

9° l'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, per la Calabria, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna;
10° l'Ente pugliese di cultura, per le Puglie.

Art. 254

Art. 1 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113

Art. 254.

(Art. 1 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113).

Le Amministrazioni scolastiche provinciali, per le gestioni tenute fino all'esercizio 1922-23 incluso, si intendono discaricate, ai soli effetti contabili, in base ai rendiconti compilati ed approvati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali, sui quali non sia sorta contestazione, ne' abbiano avuto luogo riserve.

Rimangono impregiudicate le responsabilita' di qualsiasi genere che, per fatti inerenti alle gestioni stesse, siano emerse o possano emergere, anche in seguito ai riscontri, indagini e verifiche di cui al successivo art. 257.

Resta fermo l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte del tesoriere nei riguardi dei fondi gestiti per conto delle Amministrazioni scolastiche provinciali.

Art. 255

Art. 2 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113

Art. 255.

(Art. 2 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113).

In luogo dei conti consuntivi non presentati dalle cessate Amministrazioni provinciali scolastiche, alla data del 22 dicembre 1926, i Provveditorati agli studi regionali formeranno per ciascun Ufficio scolastico soppresso un rendiconto unico cumulativo sino al 30 giugno 1923, tenendo distinti i risultati dei singoli esercizi.

Tale conto sara' sottoposto all'approvazione del Consiglio scolastico regionale, agli effetti di cui al precedente articolo.

Art. 256

Art. 3 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113

Art. 256.

(Art. 3 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113).

I rendiconti di cui ai precedenti articoli ed i relativi documenti saranno conservati a cura del Ministero dell'istruzione per un periodo di almeno dieci anni dalla fine dell'esercizio cui si riferiscono. Il ministro per l'istruzione, di concerto con quello per le finanze, sentita la Corte dei conti, determinera' quali documenti debbano essere conservati per un maggior numero di anni.

Art. 257

Art. 4 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113

Art. 257.

(Art. 4 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113).

Il ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, determinera', sentita la Corte dei conti, per quali delle contabilita' relative alle gestioni di cui ai precedenti articoli debba essere effettuato il riscontro della Corte stessa ai termini di legge.

Lo stesso ministro, di concerto con quello per le finanze, disporra' inoltre tutte le indagini e verifiche che riterra' del caso.

L'iniziativa delle indagini puo' essere presa anche dal ministro per le finanze.

Art. 258

Art. 120 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 258.

(Art. 120 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Per lo svolgimento del programma di costruzioni di cui agli articoli dal 107 al 113 le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a titolo di concorso dello Stato per il pagamento degli interessi relativi ai mutui per la costruzione degli edifici scolastici, sono per dieci anni, a decorrere dal 1° luglio 1924, progressivamente aumentate della somma costante di lire 1,000,000 in ciascun anno.

Art. 259

Art. 1 R. decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204

Art. 259.

(Art. 1 R. decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204).

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sara' stanziata, a far tempo dall'esercizio finanziario 1926-27 e progressivamente per i successivi esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29, la somma annua di L. 200,000 quale concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui da accordarsi per la costruzione degli edifici scolastici a completamento delle concessioni fatte ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, e del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704.

Art. 260

Art. 2 R. decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204

Art. 260.

(Art. 2 R. decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204).

I mutui suppletivi di cui al precedente articolo saranno accordati per opera di completamento e di sistemazione di edifici scolastici in corso di costruzione o per edifici scolastici da iniziare e per i quali gia' siano stati concessi mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Art. 261

Art. 2 R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173

Art. 261.

(Art. 2 R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173).

Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici, per la parte riguardante il Mezzogiorno e le Isole, i servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, diretti a facilitare la costruzione di edifici scolastici.

Il Ministero della pubblica istruzione comanda presso quello dei lavori pubblici il necessario personale tecnico e amministrativo.

Art. 262

Art. 2 R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794

Art. 262.

(Art. 2 R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794).

Per provvedere alle spese necessarie per la compilazione dei progetti, l'acquisto e la occupazione delle aree, la direzione dei lavori, i sopraluoghi per la sorveglianza ed il controllo, la costruzione e l'arredamento principale (banchi e cattedre) delle aule scolastiche, di cui all'art. 245, e' autorizzata sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione l'assegnazione di L. 1,250,000 all'anno per otto esercizi finanziari a decorrere da quello 1926-27.

Art. 263

Art. 18, 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 263.

(Art. 18, 3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Agli effetti dell'ammissione ai concorsi per i posti di ispettore scolastico e' riconosciuto il titolo di abilitazione all'ispettorato a coloro fra gli attuali direttori didattici governativi, che abbiano tenuto l'ufficio ispettivo in dipendenza del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771.

Art. 264

Art. 17 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125

Art. 264.

(Art. 17 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

Nel primo quinquennio dal 6 luglio 1926 sono ammessi ai concorsi per i posti di ispettore scolastico anche i direttori governativi e comunali sprovvisti del titolo di abilitazione all'ispettorato, purche' alla data del bando abbiano almeno cinque anni di lodevole servizio di direzione.

Il limite di eta' per questi concorrenti e' elevato a cinquant'anni.

Art. 265

Art. 2 legge 21 gennaio 1926, n. 98

Art. 265.

(Art. 2 legge 21 gennaio 1926, n. 98).

Nel primo concorso a posti di ispettore scolastico sara' considerato come insegnamento elementare precedentemente prestato il servizio reso in qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 266

Testo Unico-art. 266

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 5 FEBBRAIO 1934, N. 461))

Art. 267

Testo Unico-art. 267

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 5 FEBBRAIO 1934, N. 461))

Art. 268

Art. 257 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 268.

(Art. 257 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

I maestri elementari che, per effetto della riduzione di posti, attuata in dipendenza dell'applicazione del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, furono esonerati dal servizio, e, a norma dell'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1738, collocati in disponibilita' senza stipendio, saranno riassunti in servizio di mano in mano che si faranno vacanze, con lo stipendio e l'anzianita' che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilita'.

Art. 269

Art. 28 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722

Art. 269.

(Art. 28 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

I direttori di istituti di ciechi di cui all'art. 176, i quali al 14 ottobre 1925 esercitavano lodevolmente in detti istituti da almeno sette anni l'ufficio di direttori didattici, saranno riconosciuti idonei a tale ufficio.

Quelli che l'ufficio di direttori didattici non esercitavano da almeno sette anni, dovranno essere coadiuvati da un insegnante fornito del titolo speciale di abilitazione, o provvedersi essi medesimi del titolo suddetto.

Art. 270

Art. 29 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722

Art. 270.

(Art. 29 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

Gli insegnanti e gli assistenti, di cui all'art. 178, i quali al 14 ottobre 1925 erano in servizio presso gl'istituti dei ciechi da almeno sette anni, sono provvisoriamente conservati in ufficio e potranno essere confermati in via definitiva, anche senza titolo speciale, se dopo un triennio di prova risulti, dalle relazioni dei direttori degli istituti ed in seguito ad eventuali ispezioni, che abbiano lodevolmente applicati i nuovi programmi.

Gli altri insegnanti ed assistenti, che alla stessa data avevano meno di sette anni di servizio, ma piu' di uno, purche' forniti del diploma di maestro elementare, sono conservati in ufficio per un triennio, durante il quale devono fornirsi del titolo speciale.

Art. 271

Art. 30 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722

Art. 271.

(Art. 30 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

I direttori, gli insegnanti e gli assistenti degli istituti dei sordomuti prescelti ai sensi dell'art. 176, che, sprovvisti di titoli, al 14 ottobre 1925 avessero prestato da piu' di 5 anni lodevole servizio e fossero in condizione di poterlo validamente prestare, saranno conservati nelle rispettive funzioni per altri tre anni, dopo il quale periodo in seguito ai risultati favorevoli di apposita ispezione, si intenderanno definitivamente confermati.

I direttori, gli insegnanti e gli assistenti sprovvisti di titolo che non avessero alla data predetta compiuto 5 anni di lodevole servizio, sono mantenuti ai loro posti per un quinquennio, durante il quale potranno fornirsi del titolo richiesto.

Art. 272

Art. 260 e 229, 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 272.

(Art. 260 e 229, 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

A cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte le prime classi delle scuole elementari alloglotte l'insegnamento e' impartito in lingua italiana.

Nell'anno scolastico 1924-25, anche nelle seconde classi di dette scuole si insegnera' in italiano.

Negli anni scolastici successivi, si procedera' analogamente per le altre classi fino a che, in un numero di anni uguale a quello dell'intero corso, in tutte le classi si insegnera' in italiano.

Fino a che non sia avvenuta la sostituzione della lingua di insegnamento a norma dei commi precedenti, nessun maestro, salvo casi di necessita', puo' insegnare in lingua diversa dall'italiana se non sia ad essa regolarmente abilitato.

Art. 273

Articolo unico R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 71

Art. 273.

(Articolo unico R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 71).

Nelle scuole elementari che non siano state ancora trasformate a norma dell'articolo precedente la promozione alla classe superiore non si consegue se non superando una prova di lingua italiana.

A tal uopo verranno impartite entro l'orario normale non meno di cinque ore settimanali di insegnamento di lingua italiana, secondo le modalita' fissate dal Regio provveditore agli studi.

Questi, ove non sia possibile provvedere altrimenti, avra' facolta' di assumere per lo scopo anzidetto maestri provvisori ai quali puo' affidare tale insegnamento anche in piu' scuole di diverse localita'.

Agli insegnanti di cui al comma precedente il cui servizio sia riconosciuto lodevole; e' assegnata la retribuzione stabilita dall'art. 155, oltre il rimborso delle spese di viaggio o dell'indennita' chilometrica su strada ordinaria qualora l'insegnamento sia prestato fuori della loro sede scolastica.

Art. 274

Art. 232 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432

Art. 274.

(Art. 232 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

Sono mantenuti come insegnanti nelle scuole civiche, comunque trasformate, i maestri specializzati forniti della abilitazione di gruppo, conseguita secondo le norme del cessato regime.

Art. 275

Art. 264 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 2 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667

Art. 275.

(Art. 264 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 2 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

Fino a contraria disposizione continuano ad aver vigore nella Venezia Tridentina e Giulia e a Zara le norme della cessata monarchia austro-ungarica riguardanti la determinazione e l'applicazione delle penalita' per le violazioni dell'obbligo scolastico, restando tuttavia salva la esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria per quanto concerne ogni esecuzione coercitiva delle penalita' medesime.

Nella procedura, relativa alle dette penalita', ai dirigenti scolastici ed ai Consigli scolastici distrettuali, si intenderanno sostituiti rispettivamente i direttori didattici e gli ispettori scolastici.

Art. 276

Art. 33 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722

Art. 276.

(Art. 33 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).

Per il periodo di un quinquennio, a far data dal 1° luglio 1925, il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio nelle nuove Provincie potra' essere conseguito in speciali corsi di preparazione organizzati da enti morali a cio' autorizzati dal Ministero.

Tali corsi di preparazione avranno una durata non minore di due anni e si svolgeranno per un periodo non minore di tre mesi in ciascun anno di studio.

Essi saranno organizzati come i corsi estivi di cui alla lettera b) dell'art. 39 del presente testo unico, salvo speciali insegnamenti determinati dalle peculiari condizioni linguistiche e di ambiente delle nuove Provincie.

Ai corsi potranno essere ammesse, oltre che le insegnanti elementari regolarmente abilitate e le persone fornite dei titoli di cui all'art. 43, anche le maestre giardiniere abilitate secondo la legislazione del cessato regime e cioe' fornite del titolo conseguito in conformita' delle norme dello statuto di organizzazione degli istituti magistrali, approvato con l'ordinanza ministeriale austro-ungarica 31 luglio 1886, n. 6031 (art. 8, paragrafi 90 a 101).

Testo Unico-Tabelle


Tabelle annesse al testo unico.

Tabella A (art. 9).

CONCORSO ALLE SPESE

PER I LOCALI DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI.


a) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali
dei Provveditorati di Roma, Napoli, Milano, Torino,
Venezia, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Genova,
Ancona, Trieste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 10,000
b) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali
dei Provveditorati di Aquila, Cosenza, Cagliari . . . » 6,000
c) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali
dei Provveditorati di Trento, Perugia, Potenza,
Campobasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4,000



Tabella B (articoli 10 e 12).



PERSONALE ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.

Numero dei posti

Ispettori centrali (grado 6°) . . . . . . . . . . . . . . n. 6
Ispettori scolastici (grado 7°, 8° e 9°) . . . . . . . . » 260
Direttori didattici governativi (grado 10°) . . . . . . . » 1710




Tabella C (art. 45).

ORGANICO DELLE SCUOLE DI METODO PER L'EDUCAZIONE MATERNA.



1° Una direttrice, incaricata dell'insegnamento d'igiene e
pedagogia infantile (posto di ruolo);

2° Un insegnante di religione, lingua italiana, storia e
geografia (posto di ruolo);

3° Un insegnante di plastica e disegno (posto di ruolo);

4° Un insegnante di canto (per incarico);

5° Un insegnante di matematica e scienze naturali (per incarico);

6° Una insegnante di economia domestica e lavori donneschi (per
incarico);

7° Una o piu' insegnanti di classi preparatorie infantili (posti
di ruolo).

N.B. - Al personale suddetto spettano gli stipendi e le retribuzioni qui appresso indicate:

1° Direttrice: stipendio iniziale e aumenti periodici stabiliti
dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , per il settimo grado del personale appartenente al gruppo A;

2° Insegnante di religione, italiano, storia e geografia;

3° Insegnante di plastica e disegno:

straordinario: stipendio stabilito dal citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , per l'undecimo grado del personale appartenente al gruppo A;

ordinario di 2ª classe: fino a 10 anni, stipendio stabilito per il decimo grado del personale appartenente al gruppo A;

ordinario di 1ª classe: con piu' di 15 anni, stipendio stabilito per il nono grado del personale appartenente al gruppo A;

4°, 5°, 6° Insegnante di canto, insegnante di matematica e
scienze naturali, insegnante di economia domestica e lavori donneschi: retribuzione per ore, come pei supplenti di scuola media compresi nella lettera b) della tabella 6, annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1654 ;

7° Insegnante di classi preparatorie infantili:

straordinario: stipendio stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , per il dodicesimo grado del personale appartenente al gruppo B;

ordinario di 2ª classe: fino a 11 anni, stipendio stabilito per
l'undecimo grado del personale appartenente al gruppo B;

ordinario di 1ª classe: con piu' di 11 anni, stipendio
stabilito per il decimo grado del personale appartenente al gruppo B.




Tabella D (art. 62).

TABELLA della percentuale per ogni 100 lire di spesa organica legale dovuta ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, per concorsi e rimborsi scolastici a carico dello Stato.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella E (art. 117).

TASSE PER I CONCORSI MAGISTRALI E PER I CERTIFICATI DI SERVIZIO.



Tassa di ammissione ai concorsi per posti di maestri elementari
dei ruoli dipendenti dal Regio provveditorato. . . . . . . L. 25
(Le Amministrazioni comunali, provinciali e di altri enti morali
hanno facolta' di imporre, a loro profitto, tasse di ammissione ai concorsi da esse indetti, in misura non superiore a quella suindicata).

Tassa per ogni certificato di servizio rilasciato ai
maestri elementari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10

((5))

Tabella F (articoli 62e 154).

STIPENDI DEGLI INSEGNANTI.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella G (art 179).

PERSONALE DELLA REGIA SCUOLA MAGISTRALE DI METODO.


Direttore (retribuzione L. 2500 annue) . . . . . . . . . . . . 1
Insegnante di pedagogia e didattica speciale (retribuzione
L. 2000 annue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Insegnante di anatomia fisiologica ed igiene (retribuzione
L. 2000 annue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Assistente di tirocinio o segretario della scuola
(retribuzione L. 1500 annue) . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Bidello custode (retribuzione L. 800 annue) . . . . . . . . . 1
----
Totale . . . 5
----


Tabella H (art. 233).

GRUPPI TECNICI.


1° Assistenza all'infanzia, educazione delle madri, asili d'infanzia di iniziativa privata.

2° Scuole libere di economia domestica e corsi di propaganda di igiene, pubblicazioni periodiche di igiene della casa e della scuola; propaganda per la pulizia nella scuola e nei pubblici edifici; lotta per mezzo della scuola contro l'alcoolismo e le altre malattie sociali.

3° Opere di assistenza educativa agli anormali; educazione speciale dei minorati; biblioteche per i ciechi.

4° Opere di assistenza educativa ai minorenni traviati e ai minorenni condannati con pena sospesa; pubblicazioni per la rieducazione morale dei carcerati; istruzioni e libri per la preparazione dei maestri dei luoghi di pena.

5° Iniziative varie per il consolidamento della cultura degli ex allievi delle scuole primarie e popolari, scuole speciali e d'iniziativa privata; propaganda per la cultura professionale dei giovani operai; viaggi d'istruzione; ricreatori; scuole all'aperto; dopo-scuola; riorganizzazioni varie per migliorare i rapporti della scuola con le famiglie; opere di cultura, specialmente professionale, promosse da organizzazioni di mutilati.

6° Biblioteche popolari; valorizzazione delle tradizioni popolari e della letteratura e arte di popolo; studi etnografici; mostre etnografiche.

7° Iniziative per il miglioramento degli arredi scolastici e del materiale didattico; iniziative per la decorazione della scuola e le illustrazioni di libri scolastici e per i fanciulli; educazione musicale del popolo; discoteche ed in genere conservazione del tesoro musicale delle varie regioni italiane; biblioteche musicali popolari; teatri popolari.

8° Cinematografia educativa: proiezioni luminose e valorizzazione scientifica mediante la visione; formazione di fototeche per uso delle scuole del popolo.

9° Attivita' scientifica varia per la differenziazione educativa delle varie regioni d'Italia; pubblicazione di guide popolari per la migliore conoscenza dei tesori artistici e delle bellezze naturali delle varie regioni italiane; sport scolastico e pubblicazioni relative.

10° Educazione fisica del popolo in rapporto allo spirito nazionale e militare.

11° Iniziative per l'educazione economica del popolo; propaganda al risparmio e alla mutualita'; cooperative scolastiche; casse scolastiche; propaganda per la diffusione del credito agrario nel Mezzogiorno d'Italia.

12° Educazione agraria; lezioni e corsi speciali di cultura agraria nelle scuole per gli adulti; propaganda per l'incremento della ricchezza nazionale agricola; igiene del contadino; istituzioni speciali, colonie-scuola per i giovani lavoratori; scuole di avviamento agricolo.

13° Educazione dei marinai e dei pescatori; letteratura popolare relativa alla vita marinara; propaganda delle glorie marinare italiane; scuole speciali per il popolo delle marine.

14° Valorizzazione delle piccole industrie mediante istruzione speciale dentro e fuori le scuole.

15° Corsi di perfezionamento per maestri; concorsi a premio fra
maestri; biblioteche magistrali.

16° Patronati ed opere di assistenza dipendenti da essi; colonie montane e marine di fondazione privata.

17° Assistenza educativa agli emigranti e finanziamento dei gruppi di azione per l'istruzione e l'assistenza agli emigranti; iniziative di associazioni nazionali per la difesa dell'italianita' all'estero.

18° Pubblicazioni varie sulle opere integrative della scuola.




Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
Fedele.

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AGGIORNAMENTO (5)


Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363 , convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 6) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:[...]
6° Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, stabilite con i numeri 91, 92, 93, 91, 95 e 96 della tabella, allegato A, alla legge sulle tasse delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e con le varianti disposte dal testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, articoli 17 , 117 e 204 e tabella E".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° settembre 1929.