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Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814)

Art. 1.



Presso ogni sede provinciale dell'A. C. I. sono istituiti tre registri:

1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti;

2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;

3° il registro per le trattrici agricole.

Ogni registro puo' constare di piu' volumi, distinti con numero progressivo.

((I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili)).