Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814)
Art. 21.
Gli Uffici provinciali dell'A. C. I. sono tenuti a consentire alle autorita' militari, senza alcun corrispettivo, l'ispezione dei pubblici registri automobilistici, per tutto quanto possa occorrere, a giudizio delle autorita' militari stesse, ai fini di eventuali requisizioni.