Modificazioni ed aggiunte al vigente regolamento sulla Sanita' marittima. (025U2288)
Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 43 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduto il regolamento per la Sanita' marittima, approvato con il R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i Regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 11 gennaio 1923, n. 167;
Veduto il parere del Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Agli articoli 28, 29 e 33 del regolamento approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i Regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 11 gennaio 1923, n. 167, sono sostituiti i seguenti:
Art. 28. - Nessuno puo' imbarcare come medico di bordo se non sia fornito dell'autorizzazione a viaggiare con tale qualifica.
L'autorizzazione e' concessa dal Ministero dell'interno ai medici i quali abbiano sostenuto con esito favorevole speciali esami di idoneita', che avranno luogo, oltre che in Roma, nei principali porti del Regno, che saranno designati dallo stesso Ministero.
Le sessioni di esami sono indette a cura del Ministero dell'interno ogni due anni o entro minor tempo quando cio' sia richiesto dalle esigenze del servizio sanitario della marina mercantile.
Lo stesso Ministero dell'interno chiama a far parte per ciascuna Commissione esaminatrice un rappresentante della Direzione generale della marina mercantile e uno del Commissariato generale dell'emigrazione.
Art. 29. - Per l'ammissione agli esami anzidetti, gli aspiranti alla autorizzazione per medico di bordo debbono presentare, nei modi e termini che verranno indicati per ciascuna sessione, i documenti che seguono:
1° atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data nella quale l'esame viene bandito, il quarantesimo anno di eta';
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia conseguito nel Regno o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una universita' del Regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea deve essere stato conseguito da almeno due anni compiuti;
4° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi;
5° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
6° certificato di iscrizione in un ordine dei medici chirurgi del Regno;
7° certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che l'aspirante non e' affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di esercitare le funzioni di medico di bordo.
Art. 33. - I medici di bordo sono tenuti a prestare l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave; tale assistenza e' gratuita per le persone componenti l'equipaggio, per i passeggieri di 3ª classe, per gli emigranti e per gli impiegati dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio; tuttavia, i medici di bordo potranno essere autorizzati a percepire un onorario per le prestazioni richieste dagli altri passeggieri di classe nei casi e nella misura che saranno indicati dal Ministero dell'interno, di concerto con quelli degli affari esteri e delle comunicazioni.
I medici di bordo autorizzati hanno, inoltre, qualita' e competenza di ufficiale sanitario governativo per la tutela della igiene e sanita' a bordo, durante la intera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione.
Art. 2.
Al capo IV del regolamento per la sanita' marittima, approvato con il R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 29.-bis. - Per i medici della Regia marina e del Regio esercito, i quali abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, siano essi in servizio attivo oppure no, l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, di cui all'articolo 28, puo' essere concessa dal Ministero dell'interno a seguito di speciali esami integrativi in ostetricia e in pediatria, che saranno indetti in apposite sessioni a cura del Ministero stesso ed ai quali detti sanitari potranno essere ammessi in deroga del limite di eta', di cui al n. 1 dell'art. 29.
Per l'ammissione agli esami anzidetti i medici della Regia marina e del Regio esercito dovranno presentare, nei modi e termini indicati per ciascuna sessione, i documenti che saranno richiesti dal Ministero dell'interno.
Potranno essere esonerati da tali esami quelli fra gli aspiranti che dimostrino con i titoli presentati di avere prestato per almeno sei mesi regolare servizio in un reparto ospedaliero o clinico per ciascuna delle specialita' di ostetricia e pediatria.
Art. 29.-ter. - Qualora, a norma delle disposizioni vigenti, occorra per il servizio igienico e sanitario di bordo un secondo ed eventualmente un terzo medico, e' data facolta' ai Prefetti delle Provincie marittime, ove concorrano speciali condizioni di necessita' e di urgenza, di consentire che, in aggiunta al sanitario autorizzato, vengano imbarcati medici sprovvisti della autorizzazione, da scegliersi fra quei sanitari che il Ministero iscrive in apposito elenco, a seguito della produzione dei seguenti documenti:
1° certificato di cittadinanza italiana;
2° diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, conseguito nel Regno o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una universita' del Regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea deve essere stato conseguito da almeno due anni compiuti;
3° certificato di iscrizione in un Ordine dei medici e chirurgi del Regno;
4° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, di data non anteriore a due mesi;
5° certificato penale di data non anteriore a due mesi;
6° certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che l'aspirante non e' affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di esercitare le funzioni di medico di bordo.
Non sara' concessa dal Ministero la iscrizione in detto elenco a quei sanitari che non dimostrino, coi titoli presentati, di avere una sufficiente cultura nelle discipline igieniche e provata abilita' nell'esercizio pratico della medicina, della chirurgia e della ostetricia.
Qualora dall'esame del certificato di cui al n. 6, risultino necessari nuovi accertamenti, questi sono compiuti con le formalita' indicate al comma 5 dell'art. 37-bis.
Ai detti sanitari competono i doveri prescritti dalle vigenti disposizioni per i medici autorizzati e sono applicabili le disposizioni relative ai medici di bordo autorizzati, contenute nei successivi articoli 33, 37-bis (secondo e ultimo comma) e 37-ter (eccettuata la lettera B).
Art. 37.-bis. - Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni generali o parziali delle autorizzazioni ad imbarcare quale medico di bordo.
A tale fine i sanitari autorizzati hanno l'obbligo di notificare al Ministero dell'interno ogni cambiamento della loro residenza.
Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare al Ministero dell'interno il decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, unitamente ai certificati di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'art. 29.
Il Ministero, qualora dall'esame dei documenti risultino le condizioni di idoneita' fisica, psichica e morale indicate nell'art. 29 e quelle relative ai viaggi compiuti di cui all'art 37-ter, restituisce il decreto di autorizzazione con un visto, attestante la eseguita revisione.
Ove dall'esame del certificato di cui al n. 7 dell'art. 29 risultino necessari nuovi accertamenti, questi sono compiuti da una Commissione all'uopo nominata di volta in volta e per ciascuna Provincia dal Ministero dell'interno, composta dal medico provinciale che la presiede, da un ufficiale medico di grado superiore del Regio esercito o della Regia marina, e dal presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici e chirurgi o da un medico suo delegato, componente del Consiglio dell'Ordine stesso.
Le spese che possono occorrere per la convocazione della Commissione sono a carico del sanitario interessato, che versa in deposito preventivo alla competente sezione di Tesoreria provinciale la somma che il Ministero dell'interno indica, per il tramite del Prefetto.
In ogni tempo il Ministero dell'interno puo' fare obbligo al titolare della autorizzazione ad imbarcare quale medico di bordo, di sottoporsi a speciale visita di revisione, per accertare se esso possieda i requisiti fisici e psichici prescritti, da eseguirsi con le modalita' indicate nei comma precedenti, nonche' di dimostrare il possesso dei requisiti morali prescritti. Tale visita di revisione potra' essere ordinata dal Ministero dell'interno anche quando ne riceva motivata proposta da parte del Ministero degli affari esteri (Commissariato generale dell'emigrazione).
Art. 37.-ter. - Indipendentemente dai motivi disciplinari di cui all'art. 36, l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo:
A) Viene revocata dal Ministero dell'interno:
1° ogni volta che in seguito a revisione ordinaria o straordinaria risultino minorate nel sanitario autorizzato la idoneita' fisica o quella psichica indicate nel n. 7 dell'art. 29;
2° quando sia intervenuta condanna penale che abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.
B) Puo' essere revocata quando nel quinquennio intercedente fra una revisione e l'altra il sanitario autorizzato non abbia compiuto, con le funzioni di medico di bordo, almeno cinque viaggi. Tale circostanza deve risultare dai visti di andata e di ritorno ovvero di sola andata o di solo ritorno, secondo i casi, che il sanitario ha l'obbligo di fare apporre dalle competenti Capitanerie di porto sul proprio decreto di autorizzazione.
C) Viene sospesa:
1° quando il sanitario autorizzato non si sottoponga, senza giustificato motivo, alla visita individuale o alla revisione collettiva di cui all'art. 37-bis;
2° quando il sanitario autorizzato venga sottoposto a giudizio per delitto.
La sospensione o la revoca sono adottate dal Ministero dell'interno con proprio decreto motivato, da notificarsi all'interessato in via amministrativa.
Il provvedimento del Ministero e' definitivo.
Art. 37.-quater. - Il capitano della nave che abbia imbarcato per il servizio igienico-sanitario uno o piu' medici di bordo, e' tenuto ad annotare, motivandoli, nel giornale nautico e per ciascuno dei sanitari, gli eventuali addebiti da lui rilevati nei loro confronti.
In tal caso l'estratto del giornale nautico, per la parte anzidetta, e' sottoposto a visione del medico di bordo interessato, il quale dovra' firmarlo, e, al termine del viaggio, verra' consegnato dal capitano alla competente Capitaneria di porto.
La Capitaneria trasmettera' detto documento al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanita' pubblica) unitamente alle deduzioni che i sanitari interessati ritengano di formulare.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 novembre 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Federzoni - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 179. - Granata.