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Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie. (025U2578)

Art. 12

Art. 13 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 12


(Art. 13 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Intervenuta la decisione favorevole della giunta provinciale amministrativa, quando sia stata fatta opposizione, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento, da parte di un ventesimo almeno degli elettori del comune, ovvero di un terzo almeno dei consiglieri in carica, la deliberazione del consiglio comunale e' sottoposta anche al voto degli elettori del comune, convocati con manifesto della giunta municipale da pubblicarsi almeno 15 giorni prima della convocazione.

L'elettore vota pel si o pel no sulla questione della assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del consiglio comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non puo' essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovra' esser trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione.

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte delle provincie non e' mai soggetta a votazione di referendum.