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Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie. (025U2578)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del decreto stesso con quelle della legge 29 marzo 1903, n. 103, sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, e del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 253; nonche' l'art. 8 della legge 18 giugno 1925. n. 1094, che estende tale facolta' alle disposizioni emanate successivamente;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Federzoni.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1926.

Atti del Governo, registro 246, foglio 22. - Coop.

Testo Unico

Art. 1

Art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie.

Art. 1


(Art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

I comuni possono assumere, nei modi stabiliti dal presente testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile;

2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;
3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;

4° costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica;

5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale;

6° impianto ed esercizio di farmacie;

7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case;

((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201));

9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;

10° ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201));

11° ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201));

12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;

13° fabbrica e vendita del ghiaccio;

14° costruzione ed esercizio di asili notturni;

15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;

16° produzione e distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi;

17° ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201));

18° essiccatoi di granturco e relativi depositi;

19° stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

Uguale facolta' e' attribuita alle provincie per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale.
L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle provincie sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico, intendendosi sostituiti agli organi del Comune quelli della provincia ed equiparate le provincie ai Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri.

Art. 2

Art. 2 della legge 29 marzo 1903, a. 103, e art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 2


(Art. 2 della legge 29 marzo 1903, a. 103, e art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo cio' che e' disposto dall'art. 15, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni del presente testo unico.

Quando pero' si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potra' essere costituita un'azienda sola che provveda a piu' servizi tenendo contabilita' separate.

Le aziende speciali hanno la capacita' di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Esse sono soggette alla vigilanza del Consiglio comunale, che puo' sempre esaminarne l'andamento.

Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato, salvo il disposto dell'articolo seguente lettere a) e d), e detratto quanto si ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo della azienda stessa, ed anche a ridurre le tariffe dei servizi, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati alla cassa del comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.

Alle perdite, che eventualmente si verifichino, si fa fronte col fondo di riserva costituito come alla lettera d) dell'articolo seguente ed, in caso di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale, salvi gli effetti dell'art. 19.

Agli ampliamenti ed ai miglioramenti dell'azienda si potra' eccezionalmente provvedere anche col fondo di ammortamento e con le riserve.

Art. 3

Art. 3 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 3


(Art. 3 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Ciascuna azienda e' retta da un regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo contabile e tecnico dell'azienda, determina:

a) i requisiti per la nomina a direttore, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una compartecipazione agli utili e in quale misura;

b) le norme per l'assunzione in servizio e per il licenziamento del personale, escluso qualsiasi onere di pensioni a carico diretto dell'ente o dell'azienda;

c) l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidita' degli operai;

d) le norme per la ripartizione degli utili fra comune, direttore, personale e per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle attivita' patrimoniali;

e) le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni.

Art. 4

Art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 4


(Art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

La direzione dell'azienda e' affidata al direttore, che deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento speciale.

Il direttore e', di regola, nominato in seguito a pubblico concorso dalla commissione di cui all'articolo seguente, con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Egli e' nominato per il termine di tre anni, puo' essere confermato di triennio in triennio e non puo' essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dalla commissione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il direttore potra' essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovra' essere proposta dalla commissione a voti unanimi e approvata dal consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e puo' stare in giudizio quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda; per qualsiasi altra lite deve essere autorizzato dalla commissione amministratrice.

Art. 5

Art. 5 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 5

(Art. 5 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Per ciascuna azienda e' istituita una commissione, nominata dal consiglio comunale e composta di persone che abbiano le qualita' per essere elette consiglieri comunali e siano fornite di competenza tecnica od amministrativa; non piu' dei due quinti dei commissari puo' appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale.

La commissione deve essere composta di un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il presidente.

La nomina del presidente e' fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri.

((Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Alle elezioni il consiglio comunale o il consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento sono stati eletti il sindaco e la giunta, oppure il presidente e la giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive. La commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale o un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni)).

Art. 6

Art. 6 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 6


(Art. 6 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

La commissione delibera annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, il bilancio preventivo e provvede alla presentazione dei conti al consiglio comunale.

Essa provvede inoltre a tutte le opere e spese, agli appalti e a quanto altro occorra pel funzionamento dell'azienda con le norme che saranno stabilite dal regolamento per la esecuzione del presente testo unico.

La commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalita' prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennita' ed i salari e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati.

Ogni azienda dovra' allegare al bilancio di previsione di ciascun esercizio la tabella numerica del personale e dei relativi stipendi e salari, la quale sara' approvata di volta in volta insieme col bilancio.

Art. 7

Art. 7 del Regio decreto 30 dicembre 1923. n. 3047

Art. 7


(Art. 7 del Regio decreto 30 dicembre 1923. n. 3047).

Per l'accertamento delle responsabilita' amministrative e contabili degli amministratori, del direttore e degli impiegati delle aziende speciali si applicano le norme della legge comunale e provinciale.

Art. 8

Art. 8 della legge 29 marzo 1903, n. 103

Art. 8


(Art. 8 della legge 29 marzo 1903, n. 103).

Il servizio di cassa delle aziende e' fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilita' separate.

Soltanto in casi eccezionali di servizi di grande importanza e di tal natura da non potersi convenientemente disimpegnare dal tesoriere comunale, si puo' nel regolamento stabilire la nomina di un tesoriere speciale, con adeguata cauzione da prestarsi nelle forme stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e da approvarsi dal consiglio di prefettura.

Art. 9


Art. 9


(Art. 9 della legge 29 marzo 1903, n. 103)

Non possono essere nominati direttori ne' impiegati dell'azienda i consiglieri comunali, ne' i loro parenti fino al terzo grado; ne' possono essere eletti consiglieri comunali i direttori od impiegati dell'azienda prima che sia decorso un anno almeno dal giorno in cui gli uni o gli altri hanno cessato di rivestire la qualita' o ricoprire l'impiego rispettivo.

Art. 10

Art. 10 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 10


(Art. 10 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, in conformita' delle disposizioni del presente testo unico deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli articoli 190 e 259 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.

Art. 11

Art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 11


(Art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

La deliberazione, cosi istruita, e' sottoposta d'urgenza alla giunta provinciale amministrativa, la quale esamina la proposta risultante dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, specialmente nei riguardi finanziari ed economici, e decide sull'ammissibilita' della medesima.

Art. 12

Art. 13 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 12


(Art. 13 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Intervenuta la decisione favorevole della giunta provinciale amministrativa, quando sia stata fatta opposizione, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento, da parte di un ventesimo almeno degli elettori del comune, ovvero di un terzo almeno dei consiglieri in carica, la deliberazione del consiglio comunale e' sottoposta anche al voto degli elettori del comune, convocati con manifesto della giunta municipale da pubblicarsi almeno 15 giorni prima della convocazione.

L'elettore vota pel si o pel no sulla questione della assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del consiglio comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non puo' essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovra' esser trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione.

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte delle provincie non e' mai soggetta a votazione di referendum.

Art. 13

Art. 14 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 13


(Art. 14 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Approvata la proposta, il consiglio comunale con apposita deliberazione formula il regolamento speciale dell'azienda, di cui al precedente art: 3.

Art. 14

Art. 15 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 14


(Art. 15 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Il regolamento speciale dell'azienda e' esaminato, nel termine di trenta giorni, dalla giunta provinciale amministrativa, in seguito alla cui deliberazione il prefetto lo rende esecutorio.

I regolamenti speciali delle aziende dei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa soltanto nel caso che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Art. 15


Art. 15


(Art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103. e 13 del Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 3047)

Sono di regola esercitati in economia i servizi di cui ai numeri 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 19 dell'art. 1, nonche' tutti gli altri servizi per la cui tenue importanza in rapporto a quella del comune, o perche' non aventi carattere prevalentemente industriale, non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e col procedimento stabilito per la costituzione dell'azienda speciale.

L'esercizio in economia deve essere deliberato nei modi stabiliti dall'articolo 10 e la deliberazione nonche' il regolamento che disciplina il servizio debbono essere approvati dalla giunta provinciale amministrativa.

Pei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri la deliberazione relativa ed il regolamento che disciplina il servizio non sono soggetti alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, a meno che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, relativi alla deliberazione per l'esercizio in economia dei servizi e al regolamento speciale, e' ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.

Art. 16

Art. 17 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 14 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 16


(Art. 17 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 14 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

I bilanci delle aziende e le deliberazioni della commissione amministratrice per nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno son comunicati all'amministrazione del comune.

Nel termine di 15 giorni il consiglio comunale puo' formulare le proprie osservazioni che saranno comunicate, a cura del sindaco, alla commissione amministratrice. Ove questa, non creda di uniformarsi ai rilievi del consiglio, il bilancio e le deliberazioni suindicate sono sottoposte alle definitive determinazioni della giunta provinciale amministrativa, cui sono soggette anche quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Per le aziende provinciali provvede definitivamente il consiglio della provincia.

I conti delle aziende sono sottoposti dalla commissione amministratrice, con speciale relazione, alle deliberazioni del consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 317 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con Regio decreto' 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 17

Art. 15 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 17


(Art. 15 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Debbono essere di volta in volta trasmessi in copia al sottoprefetto le deliberazioni e gli atti di cui il medesimo faccia richiesta.

Il sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, puo' annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti generali od il regolamento speciale dell'azienda.

Contro il provvedimento del sottoprefetto e' ammesso, entro il termine di quindici giorni, ricorso al prefetto, che provvede definitivamente.

Il prefetto puo' annullare, nel termine di giorni trenta dalla data di cui al secondo comma e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, anche le deliberazioni che importino una evidente lesione degli interessi dell'azienda. In tal caso contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.

Art. 18

Art. 19 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 18


(Art. 19 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

La commissione amministratrice puo' essere sciolta d'ufficio, per deliberazione motivata del consiglio comunale, approvata dalla giunta provinciale amministrativa.

Il consiglio comunale non puo' essere chiamato a deliberare sullo scioglimento della commissione amministratrice se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

Per la validita' della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Qualora in due successive convocazioni il consiglio comunale non potesse deliberare sulla proposta di scioglimento della commissione pel mancato intervento dei due terzi dei consiglieri, ovvero quando, accertate le responsabilita', dei componenti la commissione ai termini dell'art. 7, od essendosi reso impossibile il funzionamento dell'azienda per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti stessi, il consiglio comunale ometta di deliberare, la commissione puo' sempre essere sciolta dal prefetto, previo parere della giunta provinciale amministrativa.

In caso di scioglimento della commissione amministratrice da parte del consiglio comunale, questo procede alla nomina della nuova commissione nel termine di un mese. Nell'intervallo le attribuzioni della commissione sono esercitate dalla giunta municipale.

Quando lo scioglimento sia decretato dal prefetto, questi invia un suo commissario per esercitare temporaneamente le attribuzioni della commissione amministratrice. Anche in questo caso il consiglio comunale procede alla nomina della nuova commissione nel termine di un mese.

Art. 19

Art. 20 della legge 29 marzo 1903, n. 103, eart. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253

Art. 19


(Art. 20 della legge 29 marzo 1903, n. 103, eart. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253).

Quando il prefetto abbia fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo per il bilancio comunale, oppure proceda con gravi e persistenti irregolarita', ordina un'inchiesta.

Gli atti dell'inchiesta sono sottoposti alla giunta provinciale amministrativa, e, quando questa riconosca doversi procedere alla revoca, il prefetto emette il relativo decreto.

Con apposito regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'art. 31, saranno stabiliti i modi e i termini per la liquidazione dell'azienda.

Qualora le condizioni dell'azienda o i risultati dell'inchiesta non siano tali da rendere necessaria la revoca, potranno tuttavia, sul conforme parere della giunta provinciale amministrativa, essere prescritte le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda.

Art. 20

Art. 21 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 17 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n 3047

Art. 20


(Art. 21 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 17 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n 3047).

Lo scioglimento del consiglio comunale non trae seco quello della commissione amministratrice di un'azienda, se cio' non e' espressamente dichiarato nel relativo decreto Reale.

Quando sia sciolto il consiglio comunale, tua non la commissione amministratrice, la presidenza di questa commissione e' assunta dal commissario Regio.

Quando sia sciolta anche la commissione amministratrice ne adempie le funzioni il commissario Regio.

Le attribuzioni indicate nel secondo e terzo comma sono demandate, nel caso di scioglimento del consiglio provinciale, rispettivamente, al presidente della commissione straordinaria od alla commissione stessa.

Art. 21

Art. 22 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 18 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 21


(Art. 22 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 18 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio dei servizi che siano di comune interesse, e per l'acquisto e l'approvvigionamento di quanto occorre per l'esercizio dei servizi direttamente assunti, possono costituirsi consorzi fra comuni, fra provincie, e fra provincie e comuni, anche se questi appartengono a provincie diverse.

A tal uopo, dopo le deliberazioni prese nelle forme dell'articolo 10 e dopo la procedura di cui al successivo art 11, i singoli consigli nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi enti hanno nell'azienda, un congruo numero di propri rappresentanti.

Si costituisce in tal modo un'assemblea consorziale, la quale formula, ai sensi dell'art. 13, il regolamento speciale per la futura azienda consorziale. In esso, oltre a tutto cio' che e' disposto dall'art. 3, sono stabilite la sede dell'amministrazione e le quote di cointeressenza dei vari comuni.

Nel caso di consorzio fra provincie e comuni le deliberazioni dei comuni facenti parte del consorzio, relative all'assunzione diretta del servizio, non sono in nessun caso soggette alla votazione di referendum.

Art. 22

Art. 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 22


(Art. 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

In quanto non sia diversamente disposto dal presente testo unico, alle aziende consorziali si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.

L'assemblea consorziale nomina la commissione amministratrice della azienda, ai termini dell'art. 5.

Tutte le attribuzioni che, per i servizi assunti da un solo comune o da una sola provincia, sono attribuite al consiglio comunale o provinciale, sono invece per le aziende costituite fra comuni, o fra provincie, o fra comuni e provincie deferite all'assemblea consorziale, compresa la facolta' di sciogliere la commissione amministratrice di cui all'articolo 18.

Art. 23

Art. 24 della legge 29 marzo 1903, n. 103

Art. 23


(Art. 24 della legge 29 marzo 1903, n. 103).

Un regolamento generale da emanarsi per decreto Reale determinera' le ulteriori norme per la costituzione, amministrazione e vigilanza delle aziende consorziali, nonche' per i riscatti di precedenti concessioni cui nell'interesse delle medesime fosse necessario di procedere, osservando sempre le clausole e condizioni prescritte dal successivo art. 21.

Art. 24

Art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del R. decreto 4 febbraio 1923, n 253

Art. 24

(Art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del R. decreto 4 febbraio 1923, n 253).

I comuni possono valersi delle facolta' consentite dall'articolo 1° pei servizi che siano gia' affidati all'industria privata quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta.
Tuttavia i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando sieno passati 20 anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.

Qualora i comuni non facciano uso delle facolta' di riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e cosi' in seguito di cinque in cinque anni.(1)

Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno.

Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennita', nella quale si tenga conto dei seguenti termini:

a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprieta' di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;

b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonche' importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;

c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualita' eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purche' un tale numero di anni non superi mai quello di venti.

L'importo di tali annualita' si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto e depurato dell'interesse del capitale, rappresentato da cio' che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui alle lettere a) e b) di questo articolo.

L'ammontare dell'indennita' puo' essere determinato d'accordo fra le parti con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno e' nominato dal consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione e' posto il comune.((3))

Avverso la decisione di tale collegio, cosi' il Comune come il concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri, i quali saranno nominati dal primo presidente della corte d'appello e decideranno come amichevoli compositori.((3))

I comuni, che esercitano la facolta' del riscatto, debbono sostituirsi nei contratti attivi e passivi del concessionario in corso coi terzi per l'esecuzione dell'industria o del servizio e col personale addetto al servizio stesso, purche' i contratti siano stati stipulati ed il personale sia stato assunto prima del preavviso di cui al terzo alinea del presente articolo. Tuttavia degli oneri derivanti dai detti contratti sara' tenuto conto nella determinazione dell'indennita' di riscatto.

Le disposizioni di questo articolo, salvo cio' che si riferisce ai termini del riscatto, non sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della concessione sieno stabilite da contratto, purche' stipulato sei mesi prima della promulgazione della legge 29 marzo 1903, n. 103.

AGGIORNAMENTO (1)


La L. 31 ottobre 1941, n. 1200 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I Comuni e le Provincie che, durante lo stato di guerra, abbiano acquisito o verranno ad acquisire, ai sensi dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925-III, n. 2578, della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, o in base a disposizioni contrattuali, il diritto al riscatto di servizi affidati all'industria privata, potranno esercitare tale diritto, in deroga alle disposizioni del secondo comma del precitato articolo o a qualsiasi disposizione contrattuale, entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra".

AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 9 maggio - 13 giugno 2018, n. 123 (in G.U. 1ª s.s. 20/06/2018, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennita' di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici".

Art. 25

Art. 26 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 25


(Art. 26 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Quando i comuni vogliano far uso della facolta' di riscatto, la deliberazione del consiglio comunale e il progetto di massima di cui all'articolo 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennita' da corrispondersi ai concessionari.

Quando, dopo la decisione favorevole della giunta provinciale amministrativa, l'indennita' di riscatto sia determinata d'accordo o dagli arbitri in misura maggiore di quella presumibile posta a base del piano di massima, si deve provvedere nuovamente in conformita', degli articoli 10 e 11.

Art. 26

Art. 27 della legge 29 marzo 1903, n. 103

Art. 26


(Art. 27 della legge 29 marzo 1903, n. 103).

I comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'articolo 1°, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facolta' del riscatto, con tali condizioni e termini che non sieno, pei comuni medesimi, piu' onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.

Art. 27

Art. 28 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253

Art. 27


(Art. 28 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253).

Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti alle condizioni stabilite dal titolo IV del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 191 della legge comunale e provinciale.

I mutui devono essere deliberati dal consiglio comunale con le forme volute dalla legge comunale e l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'articolo 11, vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo

Art. 28

Art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 28


(Art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

L'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non e' di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e' con le garanzie stabilite dal presente testo unico ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo.

Per l'autorizzazione all'eccedenza del limite legale della sovrimposta si applicano le norme della legge comunale e provinciale, fermo il disposto del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419.

Art. 29

Art. 22 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

Art. 29


(Art. 22 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Per i servizi gia' esercitati direttamente dalle provincie queste debbono entro un anno dalla pubblicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, deliberare circa il modo di esercizio.

Art. 30

R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1032

Art. 30 (R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1032).

Finche' non saranno istituite le sottoprefetture nei capoluoghi di provincia, le attribuzioni affidate ai sottoprefetti dal presente testo unico per i comuni del primo circondario continueranno ad essere esercitate dai prefetti.

Contro i provvedimenti emanati dai prefetti a norma del comma precedente e' ammesso il ricorso previsto all'ultima parte dell'art.
17.

Art. 31

Art. 31 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253

Art. 31


(Art. 31 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253).

E' data al Governo del Re la facolta' di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente testo unico sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

Il Ministro per l'interno

Federzoni.