Istituzione di un Ente autonomo denominato «Fiera campionaria siciliana», in Palermo. (025U1902)
Art. 7
Art. 7
La Giunta esecutiva scelta in seno al Consiglio generale e' composta da un presidente, un vice presidente, un segretario generale e quattro membri.
I componenti la Giunta esecutiva devono essere prescelti fra i consiglieri appartenenti alla categoria a) dell'art. 5.
La Giunta esecutiva rappresenta il Consiglio generale e provvede, occorrendo, alla esecuzione dei suoi deliberati, nonche' alla gestione e al funzionamento dell'Ente e delle organizzazioni collaterali.
Essa e' assistita da un segretario che e' pure segretario del Consiglio e da un tesoriere.