Istituzione di un Ente autonomo denominato «Fiera campionaria siciliana», in Palermo. (025U1902)
Preambolo
Vista la domanda con cui il presidente del Comitato per la Fiera campionaria siciliana, chiede che la iniziativa suddetta, venga eretta in Ente morale e ne sia approvato il relativo statuto organico;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' costituito con sede in Palermo un Ente autonomo denominato «Fiera campionaria siciliana».
Esso ha per iscopo di provvedere all'attuazione di mostre campionarie e temporanee o di altra forma di esposizioni al fine di agevolare lo sviluppo ed il progresso, anche nel campo agricolo, delle industrie e dei commerci di Sicilia.
Art. 2.
Il patrimonio dell'Ente e' costituito dai residui attivi della prima fiera svoltasi a Palermo dal 31 maggio al 14 giugno 1925, e dai contributi di Enti pubblici e di privati.
Art. 3.
L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi pei quali e' costituito nei modi e con i mezzi indicati nello statuto allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, ed approvato dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 15 ottobre 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 57. - Granata.
Statuto
Art. 1
Statuto dell'Ente autonomo «Fiera campionaria siciliana».
Art. 1
Sotto gli auspici della «Lega commerciale» e' costituito, con sede in Palermo, un Ente denominato «Fiera campionaria siciliana».
Ha per fine di provvedere all'attuazione di mostre campionarie e temporanee o di altra forma di esposizioni in prosecuzione della iniziativa attuata, e cio' allo scopo di agevolare, spingere, facilitare e far conoscere lo sviluppo e il progresso, anche nel campo agricolo, delle industrie e dei commerci di Sicilia. Potra' pure estendere la sua attivita' alle fiere ed ai mercati periodici per generi alimentari.
L'Ente ha la durata di anni venti e potra' essere prorogata per deliberazione del Consiglio generale.
Art. 2
Art. 2
Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
a) dalle attivita' risultanti dall'inventario di liquidazione del Comitato organizzatore della prima Fiera campionaria siciliana conferito all'Ente;
b) dalle oblazioni che risultano fatte a favore dell'Ente dal Collegio degli oblatori in L. 35,000;
c) dalla quotaparte delle attivita' nette di esercizio secondo quanto dispone l'art. 10 del presente statuto;
d) dai versamenti ed oblazioni che potranno venir fatti dagli Enti pubblici e privati e da private persone.
Art. 3
Art. 3
Alle spese del funzionamento dell'Ente si provvede:
a) colle quote di noleggio dei posteggi e con il ricavato di ogni altra iniziativa e concessione relativa alla Fiera;
b) con i contributi annuali dello Stato, Provincia e Comuni ed altri Enti;
c) con donazioni, elargizioni e proventi derivanti dalla attivita' svolta dall'Ente e con ogni altra forma di contributo ammesso dalle leggi vigenti;
d) cogli interessi attivi del patrimonio.
Art. 4
Art. 4
Nell'Ente e' un Consiglio generale e una Giunta esecutiva.
Art. 5
Art. 5
Fanno parte del Consiglio generale:
a) tutti gli oblatori che hanno contribuito alla costituzione dell'attuale patrimonio sociale;
b) un designato dal Governo;
c) un rappresentante del Comune;
d) un designato dalla Camera di commercio;
e) un rappresentante di ogni Ente che versi non meno di L. 30,000 nell'esercizio.
Essi non hanno voto deliberativo.
Art. 6
Art. 6
Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, ne approva le direttive e i provvedimenti all'uopo necessari.
Il Consiglio generale si riunira' al 28 febbraio e al 30 settembre di ogni anno.
Le funzioni di consigliere sono gratuite.
Art. 7
Art. 7
La Giunta esecutiva scelta in seno al Consiglio generale e' composta da un presidente, un vice presidente, un segretario generale e quattro membri.
I componenti la Giunta esecutiva devono essere prescelti fra i consiglieri appartenenti alla categoria a) dell'art. 5.
La Giunta esecutiva rappresenta il Consiglio generale e provvede, occorrendo, alla esecuzione dei suoi deliberati, nonche' alla gestione e al funzionamento dell'Ente e delle organizzazioni collaterali.
Essa e' assistita da un segretario che e' pure segretario del Consiglio e da un tesoriere.
Art. 8
Art. 8
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede le sedute della Giunta e del Consiglio generale, provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni, fa parte di diritto di tutte le Commissioni elette nel seno dell'Ente, sottoscrive gli atti e i bilanci e compie tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.
In caso di sua assenza o di impedimento ne fanno a turno le veci il vice presidente od un consigliere all'uopo delegato dal presidente.
Art. 9
Art. 9
Entro tre mesi dalla chiusura della Fiera il Consiglio generale sara' convocato per approvare i bilanci di cui sara' rilasciata copia autentica agli Enti rappresentanti in seno al Consiglio stesso, in quanto risultino oblatori per l'esercizio a cui si riferisce il bilancio.
Il Consiglio generale nomina tre revisori della contabilita' ai quali potra' essere corrisposto un emolumento.
L'esercizio finanziario dell'Ente Fiera campionaria siciliana va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 10
Art. 10
Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute per il 50 % ad aumento patrimonio; il 30 % per la costituzione della riserva; il 20 % a disposizione della Giunta per eventuali spese e gratificazioni.
Art. 11
Art. 11
L'Ente potra' anche sciogliersi con deliberazione del Consiglio generale e con i voti di almeno tre quarti dei consiglieri.
In tal caso, come nel caso di cessazione, le eventuali attivita' andranno anzitutto a rimborso totale delle somme versate dai primi attuali oblatori, poi a totale o proporzionale rimborso in contributo delle somme versate dagli oblatori successivi e ogni eccedenza eventuale sara' erogata a giudizio del Consiglio generale in beneficio di istituti o di iniziative di carattere industriale, commerciale e agricolo.
Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo.