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Soppressione del Regio istituto internazionale e coloniale italiano di Torino, ed istituzione in sua vece della «Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale» di Torino ed approvazione dello statuto relativo. (025U0769)

Art. 4


Art. 4.

La Fondazione ha la sede e la sua amministrazione nella citta' di Torino. L'amministrazione e' affidata ad un Consiglio composto:

1° dei delegati dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, delle colonie e del comune di Torino;

2° dei delegati degli Enti che contribuiscano con una somma non inferiore a L. 5000 annue alla costituzione o all'accrescimento del fondo per il conferimento delle borse.

I componenti il Consiglio rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Le cariche sono gratuite. Si fa luogo esclusivamente al rimborso delle spese e delle altre indennita' nella misura stabilita per i funzionari dello Stato, per i membri non residenti in Torino.