Soppressione del Regio istituto internazionale e coloniale italiano di Torino, ed istituzione in sua vece della «Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale» di Torino ed approvazione dello statuto relativo. (025U0769)
Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 21 novembre 1867, n. 4051, col quale e' costituito in Ente morale il Regio istituto internazionale italiano in Torino;
Veduti i Regi decreti 7 agosto 1899, n. 5, parte prima; 7 agosto 1909, n. 616; 24 gennaio 1918, n. 303, coi quali furono approvati gli statuti del Regio istituto internazionale e coloniale italiano di Torino;
Veduto il parere espresso dal Consiglio di Stato (sezione II) nell'adunanza dell'8 novembre 1922;
Vedute le proposte del Consiglio di amministrazione del Regio istituto internazionale e coloniale di Torino;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quelli per l'istruzione pubblica e per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Il Regio istituto internazionale e coloniale italiano di Torino e' soppresso a decorrere dal 1° ottobre 1924 ed in sua sostituzione e' costituita la «Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale» in Torino.
Art. 2.
E' approvato lo statuto della «Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale» in Torino, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Fedele - Lanza Di Scalea.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 250. - Granata.
Statuto
Art. 1
Statuto della Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale di Torino.
Art. 1.
In sostituzione del Regio istituto internazionale e coloniale di Torino e' costituito il nuovo Ente col nome di «Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale».
L'Ente e' posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero degli affari esteri.
Art. 2
Art. 2.
Il patrimonio della Fondazione e' costituito dal capitale proveniente dalla liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dai crediti e redditi del soppresso Regio istituto internazionale e coloniale di Torino recuperati ed esatti.
Questo patrimonio, libero da pesi e da passivita', il cui ammontare complessivo e' di lire italiane 1,243,134.60 gia' investito in consolidato italiano 5% per il capitale nominale di L. 1,385,700 e per la rendita annua di L. 69,285, sara' convertito in un certificato di rendita italiana consolidato 5% intestato alla «Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale» di Torino, con l'annotazione della provenienza.
Art. 3
Art. 3.
La Fondazione ha il fine di erogare le rendite del suo patrimonio esclusivamente in borse di studio da conferirsi a giovani meritevoli, italiani e figli di italiani, che, compiuti gli studi secondari all'estero, intraprendono quelli superiori in Italia e preferibilmente in Torino ed a giovani italiani che, compiuti con buon esito gli studi superiori in Italia, vogliano perfezionarsi o far pratica all'estero o nelle Colonie, con vantaggio della coltura nazionale e dell'espansione economica italiana.
Art. 4
Art. 4.
La Fondazione ha la sede e la sua amministrazione nella citta' di Torino. L'amministrazione e' affidata ad un Consiglio composto:
1° dei delegati dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, delle colonie e del comune di Torino;
2° dei delegati degli Enti che contribuiscano con una somma non inferiore a L. 5000 annue alla costituzione o all'accrescimento del fondo per il conferimento delle borse.
I componenti il Consiglio rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
Le cariche sono gratuite. Si fa luogo esclusivamente al rimborso delle spese e delle altre indennita' nella misura stabilita per i funzionari dello Stato, per i membri non residenti in Torino.
Art. 5
Art. 5.
Il Consiglio nomina, fra i suoi membri residenti in Torino, un presidente ed un vice presidente. Il presidente, o in sua assenza il vice presidente, ha la rappresentanza legale dell'Ente e da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.
Art. 6
Art. 6.
Il Consiglio provvede:
a) all'amministrazione del patrimonio e delle rendite dell'Ente;
b) al conferimento delle borse di studio all'interno e all'estero.
Art. 7
Art. 7.
L'anno finanziario ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Ogni anno il Consiglio invia al Ministero degli affari esteri, per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo, quello patrimoniale ed una relazione sull'attivita' della Fondazione.
Art. 8
Art. 8.
Le borse di studio all'interno e all'estero sono conferite sempre per concorso. Il loro numero, il loro ammontare, la durata del loro conferimento, nonche' le norme per la loro assegnazione sono stabiliti dal Consiglio volta per volta nell'avviso del concorso, il quale dovra' essere approvato dal Ministero degli affari esteri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sui bollettini ufficiali dei Ministeri degli esteri, della pubblica istruzione e delle colonie. Una delle borse per l'estero messe a concorso sara' riservata ai giovani nati in Torino.
Ove per mancanza di concorrenti, o per qualsiasi altra ragione, le borse non possono essere conferite, il loro importo sara' devoluto ad incremento del patrimonio della Fondazione.
Gli atti e le graduatorie dei concorsi per il conferimento delle borse di studio debbono essere approvati dal Ministero degli affari esteri prima di divenire esecutivi.
Art. 9
Art. 9.
I giovani ai quali sono conferite le borse debbono alla fine di ogni anno dimostrare la serieta' degli studi compiuti e il profitto conseguito, con attestati o certificati rilasciati dai Regi consoli, se si tratta di borse all'estero, o dai capi degl'istituti d'istruzione superiore se si tratta di borse all'interno.
Il Consiglio, esaminati gli attestati e le notizie ricevute, delibera che debba mantenersi o revocarsi la concessione delle borse.
Art. 10
Art. 10.
La Fondazione ha facolta' di accettare, previa autorizzazione del Ministero degli esteri, lasciti, donazioni, contributi, sussidi ed altre elargizioni devoluti a suo favore da Enti, istituzioni, associazioni, societa' e da privati, anche se residenti all'estero, purche' non siano sottoposti a condizioni od a limitazioni contrarie al suo scopo e possano esser destinati all'accrescimento del suo patrimonio o del fondo per il conferimento delle borse.
Art. 11
Art. 11.
E' data facolta' agli Enti, alle istituzioni, associazioni, societa' ed ai privati di cui al precedente articolo, e con le limitazioni di cui all'articolo stesso, di intitolare o dare la denominazione al fondo ed alle borse che potranno essere istituite con le loro donazioni o il loro concorso finanziario; di designare per quali studi o per quale perfezionamento siano da conferire le borse medesime; di indicare altresi' in quali categorie dovranno essere scelti i giovani cui dovranno esser conferite, a condizione pero' che la donazione o il concorso finanziario abbia tale entita' da consentire il raggiungimento del fine indicato.
Agli effetti del presente articolo la scelta di tali giovani potra' cadere anche su elementi coloniali.
Art. 12
Art. 12.
Spetta al Ministero degli affari esteri la sorveglianza ed il controllo sulla condotta e sul profitto dei giovani, per tutta la durata della concessione della borsa all'estero ed all'interno.
Art. 13
Art. 13.
Il servizio di cassa e di contabilita' della Fondazione e' affidata ad un istituto di credito della citta' di Torino; l'ufficio di segreteria ad un impiegato retribuito, nominato dal Consiglio.
Il segretario assistera' alle sedute del Consiglio per la redazione dei verbali.
Art. 14
Art. 14.
Il Ministero degli affari esteri, sentito quello della pubblica istruzione, delle colonie ed il Consiglio di amministrazione, ha facolta' di emanare le norme necessarie per disciplinare l'amministrazione dell'Ente ed in genere tutto quanto sia richiesto per l'attuazione del presente statuto.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
Mussolini.
Il Ministro per la pubblica istruzione:
Fedele.
Il Ministro per le colonie:
P. Lanza Di Scalea.