N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di P. S. (009U0666)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n, 693 e il relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 20 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Regolamento

Art. 1


REGOLAMENTO

per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza.

Art. 1.

Il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza si distingue in due categorie:

a) ufficiali di pubblica sicurezza;

b) impiegati d'ordine.

Appartengono alla prima gli ispettori generali, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari ed i delegati.

Appartengono alla seconda gli archivisti e gli ufficiali d'ordine.

Art. 2


Art. 2.

Gli ispettori generali dipendono esclusivamente dal Ministero.

Tutti gli altri ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono alla dipendenza del Ministero e subordinatamente dei prefetti e sottoprefetti o questori.

Art. 3


Art. 3.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano, il prefetto puo' estendere la giurisdizione dei delegati distaccati ad altri Comuni vicini a quello di loro residenza.

Art. 4


Art. 4.

Nelle citta' capoluogo di Provincia, sedi di questura, sono istituiti, alla dipendenza del questore, uffici di commissariato e delegazioni suburbane, il cui numero sara' stabilito con decreto Ministeriale.

Art. 5


Art. 5.

In caso di assenza o di impedimento del questore e del vice questore la rappresentanza del questore spetta al commissario piu' anziano, salvo che il Ministero, nell'interesse del servizio, su proposta del prefetto, non deleghi altro funzionario.

Art. 6


Art. 6.

Gli affari di ogni ufficio di pubblica sicurezza sono ripartiti come appresso:

Divisione I. - Gabinetto.

Divisione II. - Polizia giudiziaria.

Divisione III. - Polizia amministrativa.

Archivio - Protocollo generale - Copisteria e spedizione.

Art. 7


Art. 7.

Oltre alle spese di affitto per i locali degli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, sono a carico della Provincia anche le spese di affitto per i locali dei dipendenti commissariati e delegazioni suburbane.

Sono a carico dello Stato le spese di affitto dei locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza.

Art. 8


Art. 8.

I locali per gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, nonche' quelli pei commissariati di pubblica sicurezza e delegazioni suburbane, dovranno essere riconosciuti adatti allo scopo cui sono destinali da apposita Commissione composta dal prefetto, presidente, o da chi lo rappresenti, dal medico provinciale, dal questore o da un commissario di pubblica sicurezza, e da due membri nominati dalla Deputazione provinciale.

Un delegato di pubblica sicurezza avra' le funzioni di segretario.

Nel caso di dissenso circa la scelta dei locali, o circa la misura della spesa, decidera' definitivamente il Ministero.

Art. 9


Art. 9.

Il fondo stanziato in bilancio per le spese di ufficio sara' ripatito con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 10


Art. 10.

((Oltre i requisiti richiesti dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per essere ammessi al concorso, per la nomina a volontario nella carriera di ufficiale di P. S., occorre aver conseguita la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso una delle Universita' o uno degli istituti superiori Regi o liberi del Regno. Per essere ammesso al concorso per la carriera d'ordine P. S., occorre aver conseguita l'ammissione ai licei classico o scientifico o al corso superiore degli istituti tecnici, di cui all'art. 68 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o a quello dell'istituto magistrale, secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o essere in possesso del diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale o di scuola di avviamento professionale, di cui alla legge 22 aprile 1932, n. 490, o delle soppresse scuole tecniche o complementari o aver conseguito l'ammissione agli istituti industriali giusta l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, numero 2523)).

Art. 11


Art. 11.

Non potranno essere ammessi ai concorsi, tanto per le carriere di vice commissario e di delegato di pubblica sicurezza, quanto per la carriera di applicato nella stessa amministrazione, coloro che avranno superata l'eta' di anni trenta.

Non potranno essere ammessi ai concorsi per le carriere di delegato e di vice commissario coloro che non abbiano compiuta l'eta' di anni venti.

Art. 12


Art. 12.

L'attitudine fisica all'impiego cui si aspira dovra' sempre risultare da apposita visita di un medico militare all'uopo richiesto dal prefetto.

Gli aspiranti ai posti di vice commissario e delegato dovranno inoltre raggiungere la statura minima di metri 1.64, ed essere esenti da difetti fisici.

Art. 13


Art. 13.

Pubblicato il decreto che indice l'esame di concorso, le domande per l'ammissione, corredate da tutti i documenti prescritti, saranno dirette al Ministero per mezzo del prefetto della Provincia dove risiedono gli aspiranti, entro il termine stabilito dal suddetto decreto, che non potra' essere minore di giorni trenta.

Art. 14


Art. 14.

Per gli esami di ammissione ai posti di vice commissario o di delegato nell'Amministrazione di pubblica sicurezza sara' nominata, di volta in volta, una Commissione composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, e da due membri, aventi grado di direttore capo di divisione, o ispettore generale amministrativo, o di pubblica sicurezza.

Per gli esami di ammissione ai posti di applicato la Commissione sara' composta da un direttore capo di divisione, che la presiede, da un capo sezione e da un archivista capo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Un funzionario amministrativo, addetto alla Direzione generale della pubblica sicurezza, espletera' le funzioni di segretario.

Art. 15


Art. 15.

Gli esami saranno scritti ed orali.

Per gli esami di ammissione ai posti di vice commissario e di delegato di pubblica sicurezza le prove scritte si daranno in quattro giorni.

Per gli esami di ammissione ai posti di applicato di pubblica sicurezza le prove scritte saranno date in due giorni.

Le prove scritte non potranno durare piu' di otto ore al giorno.

La prova orale non potra' durare oltre un'ora per ciascun candidato.

Tanto le prove scritte quanto quella orale verseranno sulle materie indicate nel decreto che indice l'esame di concorso.

Art. 16


Art. 16.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Potra' il Ministero stabilire che le prove scritte abbiano pure luogo in altri capoluoghi di Provincia.

In questo caso si costituiranno nelle singole sedi di esame dei Comitati di vigilanza presieduti da un membro della Commissione esaminatrice e composti da un consigliere di prefettura e da un commissario di pubblica sicurezza, designati dal prefetto.

Negli esami di ammissione ai posti di applicato, invece dell'archivista capo, assumera' la presidenza del Comitato di vigilanza il consigliere di prefettura

Qualora si riconosca l'opportunita' di stabilire diverse sedi di esame

eccedenti nel complesso il numero dei membri della Commissione esaminatrice, il Ministero deleghera' a presiedere i Comitati di vigilanza anche dei funzionari estranei alla predetta Commissione, ma aventi grado non inferiore a capo sezione.

Un delegato di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto, avra' le funzioni di segretario.

Art. 17


Art. 17.

Se le prove scritte si debbono fare in Roma soltanto, la Commissione esaminatrice riunita determina in ciascun giorno su quale delle materie indicate nel programma debba cadere l'esperimento e formula il tema.

Se le prove scritte debbono farsi in sedi diverse, la Commissione esaminatrice riunita determina l'ordine in cui debbono tenersi le prove e formula i temi; ogni tema sara' redatto in tanti esemplari quante sono le sedi di esame e ciascun esemplare, chiuso in piego suggellato, sara' consegnato direttamente, o trasmesso per mezzo dei prefetti, al presidente del Comitato di vigilanza di ciascuna sede.

Non piu' tardi delle 10 antimeridiane di ciascun giorno, il presidente della Commissione esaminatrice, o il presidente dei singoli Comitati di vigilanza, fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, fa collocare i candidati in modo che non possano comunicare fra loro e da' lettura del tema.

Quando l'esame si faccia in piu' sedi, il presidente dovra' aprire la busta contenente il tema, senza romperne i suggelli e dopo averne fatto constatare l'integrita'.

Art. 18


Art. 18.

((Alla votazione riportata da ciascun candidato nella prova orale del concorso, per la nomina a volontario nella carriera degli ufficiali di P. S. sara' aggiunto, sempre che detta votazione non sia inferiore a sei decimi, giusta il disposto dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, un punto di merito per ogni lingua estera, oltre quella dichiarata obbligatoria nel programma per l'esame di concorso, che il candidato dimostri di conoscere in modo da poterla scrivere e parlare correttamente. Ai candidati, che avranno raggiunta la votazione suaccennata e che sostengano lodevolmente l'esame di telegrafia o stenografia, o fotografia sara' dalla Commissione aggiunto un altro quinto di punto per ciascuna di queste materie. La prova orale degli aspiranti al posto di alunno d'ordine in prova non si intendera' superata se gli aspiranti stessi non avranno dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di saper correttamente e celeremente adoperare la macchina da scrivere. Per le prove non obbligatorie, di cui e' cenno nel presente articolo, potranno essere aggregati alle Commissioni, ove queste lo ritengano necessario, dei membri aggiunti, i quali pero' non faranno parte delle Commissioni stesse per le altre materie)).

Art. 19


Art. 19.

I posti di applicato di terza classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, non riservati per legge ai sotto ufficiali dell'esercito o dell'armata, si conferiscono:

a) per un terzo alle guardie di citta' che abbiano prestato tre anni di lodevole servizio alla data del decreto che indica l'esame;

b) per due terzi agli altri aspiranti.

Art. 20


Art. 20.

Qualora gli aspiranti estranei all'Amministrazione non riuscissiro a guadagnare tutti i posti a loro assegnati nel decreto che indice l'esame, i rimanenti posti saranno occupati dalle guardie di citta' che abbiano raggiunto i punti necessari per conseguire la idoneita'.

Analogamente si procedera' a vantaggio degli estranei all'Amministrazione, se le guardie di citta' vincitrici del concorso non saranno sufficienti a coprire il numero dei posti a loro riservati nel decreto che indice l'esame.

Art. 21


Art. 21.

I vincitori dei concorsi agli impieghi nell'Amministrazione della pubblica sicurezza saranno nominati alunni.

Le guardie di citta' dichiarate vincitrici del concorso ai posti di applicato di pubblica sicurezza, conseguiranno senz'altro la nomina a mano a mano che vi saranno posti disponibili, ed avranno la precedenza sugli estranei all'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Art. 22


Art. 22.

L'alunnato e' di regola gratuito, ma il Ministero potra' accordare una indennita' mensile che sara' di L. 100 per gli alunni vice commissari o delegati, di L. 75 per gli alunni applicati.

Tale indennita' potra' essere concessa soltanto a coloro che fossero destinati a prestar servizio in residenza diversa dalla propria o da quella della loro famiglia.

La relativa spesa sara' prelevata sulle economie che si verificheranno nel bilancio del Ministero dell'interno sul capitolo stipendi al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 23


Art. 23.

Gli alunni vice commissari e delegati dovranno fare un tirocinio non minore di sei mesi, dei quali, almeno i primi tre, presso la scuola di polizia scientifica in Roma, e gli altri in uffici di pubblica sicurezza.
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 417 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' sospesa, durante l'attuale periodo di guerra e fino a sei mesi dopo, l'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 27 e 28 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666".

Art. 24


Art. 24.

Al termine del corso di polizia scientifica, gli alunni dovranno sostenere un esame teorico pratico sulle materie contenute nel programma, annesso al presente regolamento (Allegato A).

Per conseguire l'idoneita', in detto esame occorre avere riportato i sette decimi dei punti complessivi o non meno di sei decimi in ciascuna materia.
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 417 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' sospesa, durante l'attuale periodo di guerra e fino a sei mesi dopo, l'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 27 e 28 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666".

Art. 25


Art. 25.

Coloro i quali non avranno ottenuta l'idoneita' continueranno lo alunnato presso gli uffici di pubblica sicurezza, ma non potranno conseguire la nomina effettiva se non avranno ottenuta la detta idoneita' in un secondo esame, al quale verranno chiamati quando il Ministero lo reputera' opportuno.

Tale secondo esame dovra' pero' effettuarsi sempre prima che si proceda alla nomina a delegato o a vice commissario degli alunni entrati in carriera per effetto del medesimo concorso.
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 417 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' sospesa, durante l'attuale periodo di guerra e fino a sei mesi dopo, l'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 27 e 28 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666".

Art. 26


Art. 26.

Trascorso il periodo di esperimento, i prefetti riferiranno se gli alunni abbiano dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari ad un buon funzionario di pubblica sicurezza, e se abbiano inoltre prestato lodevole servizio e serbata ottima condotta.

Art. 27


Art. 27.

Gli alunni che avranno superato il primo ed il secondo esame. teorico pratico, e che dai prefetti saranno stati dichiarati idonei, al avranno diritto alla nomina a vice commissario o a delegato di pubblica sicurezza di quarta classe, secondo la graduatoria di ammissione e man mano che si verificheranno delle vacanze.
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 417 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' sospesa, durante l'attuale periodo di guerra e fino a sei mesi dopo, l'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 27 e 28 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666".

Art. 28


Art. 28.

Quelli che non avranno superato ne' il primo ne' il secondo esame teorico pratico presso la scuola di polizia scientifica, e quelli che dal Consiglio di amministrazione e disciplina non siano stati riconosciuti in possesso di tutti i titoli e requisiti necessari per la nomina a vice commissario o delegato, saranno definitivamente licenziati.
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 maggio 1941, n. 417 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' sospesa, durante l'attuale periodo di guerra e fino a sei mesi dopo, l'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 27 e 28 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666".

Art. 29


Art. 29.

Gli alunni applicati faranno il loro tirocinio presso gli uffici di pubblica sicurezza per un periodo non inferiore a sei mesi.

Non conseguiranno la nomina ad applicato di terza classe coloro che dal Consiglio di amministrazione e disciplina non saranno riconosciuti idonei per difetto di diligenza, di attitudine o per cattiva condotta.

In tal caso l'esperimento sara' prorogato per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, trascorso il quale, coloro che non abbiano ottenuto la suddetta dichiarazione di idoneita', saranno definitivamente licenziati.

Art. 30


Art. 30.

Le nomine, tanto degli ufficiali, quanto degli impiegati di pubblica sicurezza, sono fatte con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno.

Art. 31


Art. 31.

Alle vacanze che si verificheranno nel personale dei vice commissari si potra' provvedere anche nominando in piu' altrettanti delegati.

Art. 32


Art. 32.

Il giuramento da prestarsi dai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, prima di essere ammessi in ufficio, sara' ricevuto dal prefetto o dal sotto prefetto da cui dipendono.

Art. 33


Art. 33.

Le promozioni sono di grado o di classe.

Sono promozioni di grado quelle ai posti di ispettore generale, questore, vice questore e commissario di quarta classe.

Sono egualmente promozioni di grado quelle ai posti di archivista capo e di archivista di seconda classe.

Art. 34


Art. 34.

Le promozioni a' grado di commissario di quarta classe si conferiscono:

a) in ragione di un quinto dei posti che si rendono vacanti per titolo di merito distinto, in seguilo ad esame di concorso;

b) in ragione di quattro quinti dei posti medesimi per titolo di anzianita', in seguito ad esame di idoneita'.

Il ministro determinera' il numero dei posti da mettersi a concorso che non puo' superare quello di un quinto dei posti che si resero vacanti nel biennio precedente all'anno del concorso.

Art. 35


Art. 35.

Per gli esami di promozione al grado di commissario sara', di volta in volta, nominata una Commissione composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un professore di Universita', da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, da un capo divisione del Ministero dell'interno o da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Un funzionario amministrativo, addetto alla Direzione generale di pubblica sicurezza, esercitera' le funzioni di segretario.

Art. 36


Art. 36.

I programmi per gli esami di merito distinto e di idoneita' sono annessi al presente regolamento. (Allegato B e C).

Le prove sono scritte ed orali e si danno in Roma; per ciascuna prova ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione riunita determina quale fra le materie indicate nel programma debba trattarsi in quel giorno, e ne formula il tema.

Art. 37


Art. 37.

Nell'esame di merito distinto le prove scritte sono cinque teoriche ed una pratica.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti debbono avere riportati otto decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale devono ottenere almeno otto decimi sul numero complessivo dei punti.

Per ogni lingua estera, che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente, la Commissione aggiunge cinque punti alla somma complessiva di quelli riportati negli esami.

Il giudizio sulla capacita' a parlare la lingua estera e sul componimento scritto per ciascuna delle lingue, sara' dato dalla Commissione col concorso di un professore della materia.

Sono ammessi alla prova orale, per gli effetti dell'art. 16 del regolamento generale, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo Stato degli impiegati, 24 novembre 1908, n. 756, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 38


Art. 38.

Nell'esame di idoneita' le prove sono tre, due teoriche ed una pratica.

Sono ammessi alla prova orale coloro che abbiano riportati sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati devono conseguire almeno sette decimi sul numero complessivo dei punti.

Art. 39


Art. 39.

Le promozioni al grado di archivista si conferiscono, mediante esame di idoneita', innanzi al una Commissione composta nel modo indicato nell'art. 14.

L'esame avra' luogo in Roma e versera' sulle materie contenute nel programma, annesso al presente regolamento. (Allegato D).

Le prove scritte saranno due: una teorica ed una pratica.

Tanto nelle scritte, quanto nella orale, ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Per essere e ammessi alla prova orale occorro aver riportato almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Al detto esame saranno chiamati gli applicati di prima classe, e potranno essere chiamati, ove se ne riconosca la necessita', in tutto o in parte quelli di seconda classe, in guisa pero' che tutti coloro che hanno una stessa anzianita' di carriera vi siano simultaneamente ammessi.

Art. 40


Art. 40.

La graduatoria degli applicati, che avranno superato l'esame, sara' compilata collocando tutti gli impiegati di prima classe e poi quelli di seconda; gli uni e gli altti in ragione dei punti riportati.

A parita' di punti si terra' conto dell'anzianita' di ruolo, alla data del decreto che indice l'esame.

Ai fini della graduatoria suddetta saranno considerati di seconda classe gli applicati che avessero conseguita la promozione alla prima classe, dopo la pubblicazione del decreto che indice l'esame.

Art. 41


Art. 41.

I funzionari ed impiegati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che non risiedano a Roma, e che partecipino ai suddetti esami, avranno diritto all'indennita' di missione, a norma del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, dal giorno precedente a quello in cui furono invitati a trovarsi in Roma, fino al giorno successivo a quello in cui avranno dato gli esami.

Perderanno pero' il diritto a tale indennita' coloro che saranno esclusi dagli esami, a mente dell'art. 5 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo Stato degli impiegati civili, e coloro che, avendo preso parte a qualunque delle prove, non si presenteranno alle prove successive senza giustificato motivo.

Art. 42


Art. 42.

Le promozioni di classe, escluse quelle degli ispettori generali e questori, le quali si conseguono per titolo di anzianita', sono conferite, salvo il disposto degli articoli 46 e 47, o per merito o per anzianita' nelle seguenti proporzioni:

1° per i commissari: in ragione di tre quarti per merito e di un quarto per anzianita';

2° pei vice commissari e pei delegati: in ragione di due terzi per merito e di un terzo per anzianita';

3° per gli archivisti: in ragione di due terzi per merito e di un terzo per anzianita';

4° per gli applicati: in ragione di un terzo per merito e di due terzi per anzianita'.

Art. 43


Art. 43.

Non ostante il risultato degli esami il ministro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, puo', in seguito al parere del Consiglio di amministrazione e disciplina del personale, ritardare la promozione di grado agli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza che nel frattempo fossero stati colpiti da punizione disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

Nel decreto sara' determinato il periodo di tempo pel quale la promozione dovra' essere ritardata.

Il provvedimento del ministro e' definitivo.

Art. 44


Art. 44.

L'esclusione dalla promozione di classe, a titolo di semplice anzianita', pronunciata dal ministro, in seguito al voto motivato dal Consiglio di amministrazione o disciplina, e' temporanea e dura fino a quando l'ufficiale od impiegato, che ne e' colpito, non avra' dato prove convincenti di essersi emendato.

I motivi della preterizione saranno comunicati all'interessato.

Art. 45


Art. 45.

I reclami degli ufficiali ed impiegati preteriti nelle promozioni di classe, tanto per titolo di merito, quanto per titolo di semplice anzianita', dovranno essere presentati entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto con cui siano stati promossi gli ufficiali od impiegati che li seguono nel ruolo, e saranno sottoposti al Consiglio d'amministrazione e disciplina con le nuove informazioni che dovranno essere assunte.

Il Consiglio esaminera' se il reclamo debba essere respinto, ovvero, se il ricorrente abbia acquistato titoli per la promozione nell'intervallo corso dalla precedente deliberazione, ovvero, infine, se la precedente sua deliberazione debba essere modificata, nel quale caso l'anzianita' del ricorrente sara' quella che gli sarebbe spettata se avesse ottenuta la promozione quando fu preterito.

Il provvedimento del ministro e' definitivo.

Art. 46


Art. 46.

Ogni ufficiale di pubblica sicurezza, eccetto gli ispettori generali, i questori, i vice questori ed i commissari di 1ª classe, il quale siasi esposto ed abbia effettivamente corso grave pericolo di vita per arrestare malfattori o per tutelare l'ordine pubblico, o per salvare la vita di cittadini, potra' ottenere una promozione straordinaria alla classe o al grado immediatamente superiore, purche' abbia tutti gli altri requisiti di capacita', istruzione, condotta ed attitudine al posto cui dovrebbe essere promosso.

Tali requisiti e meriti d'entita' eccezionale, precisa, e ben determinata, dovanno essere riconosciuti da apposita Commissione provinciale, che sara' convocata ogniqualvolta il prefetto ne avra' riconosciuta la opportunita'. Essa sara' presieduta dal prefetto e composta dal presidente del tribunale civile e penale, dal procuratore del Re, dal giudice istruttore presso lo stesso tribunale e dal capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Sulla deliberazione della Commissione provinciale dovra' essere inteso il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina.

Le deliberazioni della Commissione provinciale ed il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina saranno motivate.

Le proposte saranno sottoposte al ministro e le sue decisioni sono definitive.

Art. 47


Art. 47.

Il ministro potra' pure, con decreto motivato e sentito il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, conferire promozioni straordinarie alla classe o al grado immediatamente superiore a quegli ufficiali che si siano distinti in modo affatto speciale nel compiere qualche servizio d'importanza assolutamente eccezionale.

In questi casi non e' richiesta la deliberazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo precedente.

Art. 48


Art. 48.

Nessuna proposta o domanda per promozione straordinaria potra' essere accolta dopo decorsi sei mesi dal fatto pel quale si invoca.

Art. 49


Art. 49.

Le note informative degli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza sono compilate secondo i modelli stabiliti dal Ministero.

Devono comprendere le notizie riguardanti le qualita' fisiche, morali, ed intellettuali degli ufficiali ed impiegati, nonche' quelle riguardanti il servizio cui sono addetti, il modo con cui lo disimpegnano, l'attitudine eventualmente addimostrata alle funzioni del grado superiore.

Esse riguarderanno il periodo di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, e dovranno essere inviate al Ministero non piu' tardi del 31 gennaio dell'anno susseguente.

Art. 50


Art. 50.

Le note informative sono compilate:

1° dal commissario preposto all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza per tutti i funzionari od impiegati che prestano servizio
in detto ufficio.

Nei commissariati, sezioni di questura, le informazioni sono date dai commissari preposti alle sezioni stesse per tutti i funzionari ed impiegati ad essi addetti; e sono confermate o modificate dal questore;

2° dal sottoprefetto per tutti i funzionari ed impiegati dell'ufficio di pubblica sicurezza circondariale e per tutti i funzionari di pubblica sicurezza distaccati nel circondario;

3° dal questore per tutti i funzionari che prestano servizio nell'ufficio centrale di questura e per tutti i funzionari di pubblica sicurezza distaccati nel primo circondario.

Per gli impiegati d'ordine, addetti all'ufficio centrale di questura, le informazioni sono date dall'archivista capo o da chi ne fa le veci, e sono confermate o modificate dal questore;

4° dal prefetto per il questore, pel commissario preposto all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza, e per i funzionari distaccati nel primo circondario, quando il capoluogo della Provincia non sia sede di questura.

Noi casi in cui agli uffici di pubblica sicurezza distaccati siano assegnati piu' funzionari ed anche l'impiegato d'ordine, le note informative sono compilate dal funzionario preposto all'ufficio, tanto per gli ufficiali, quanto per gli impiegati dipendenti.

Tali informazioni saranno confermate o modificate rispettivamente dal sottoprefetto o dal questore.

Tutte le note informative vengono controllate dal prefetto.

Art. 51


Art. 51.

Noi casi in cui gli ufficiali od impiegati dell'Amministrazione di pubblica sicurezza siano comandati a prestare servizio ad altri uffici, le note informative che li riguardano saranno compilate dai rispettivi capi di servizio dai quali dipendono e controllate dai capi dell'Amministrazione.

Art. 52


Art. 52.

Nel caso in cui l'ufficiale od impiegato di pubblica sicurezza presti servizio in un ufficio da meno di sei mesi, le note informative saranno compilate e controllate nei modi prescritti, tanto dalle autorita' alla cui dipendenza si trovavano anteriormente, quanto da quelle da cui dipendono al momento dell'invio dei moduli prescritti.

Art. 53


Art. 53.

I prefetti ed eventualmente i capi delle altre amministrazioni, dopo aver controllate le note informative dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza dipendenti, comunicheranno a ciascuno di essi le notizie riguardanti la loro operosita', diligenza, disciplina e condotta morale.

La dichiarazione di ricevuta di tale comunicazione dovra' allegarsi al rispettivo foglio informativo, assieme alle osservazioni e chiarimenti che l'impiegato credesse produrre.

Art. 54


Art. 54.

La censura e' pronunciata dal prefetto, il quale deve inviare immediatamente al Ministero il relativo decreto e le giustificazioni addotte dal funzionario od impiegato punito.

La censura puo' essere pronunciata anche dal direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 55


Art. 55.

I prefetti porsono accordare agli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza congedi che, nel complesso, non eccedano la durata di un mese per ciascun anno.

Art. 56


Art. 56.

Quando gli ufficiali di pubblica sicurezza sono inviati a prestare servizio in localita' distanti non meno di cinque chilometri da quello ove e' la sede del loro ufficio, saranno considerati o in trasferta o in missione.

Sono considerati in trasferta gli ufficiali inviati in localita' che distino non piu' di quindici chilometri.

Se la localita' e' situata oltre i quindici chilometri, si dovranno considerare in missione.

Le suddette distanze saranno calcolate in base alle vigenti tavole poliometriche.

Art. 57


Art. 57.

Gli ufficiali ed impiegati inviati a prestare servizio temporaneo, fuori della propia residenza, in altri uffici di pubblica sicurezza, saranno sempre considerati in missione.

Art. 58


Art. 58.

La misura dell'indennita' di trasferta e' fissata in lire sette al giorno pei funzionari retribuiti con stipendio non superiore a lire duemila, ed in lire nove per tutti gli altri. Colle dette indennita' restano compensate anche le spese di viaggio. ((1))

La misura dell'indennita' di missione sara' calcolata in base ai RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, 25 agosto 1863, n. 1416 e 23 maggio 1907, n. 428.

AGGIORNAMENTO (1)


Il Decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2074 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "La misura delle indennita' di trasferta pei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 58 del regolamento approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666, e' fissata in ragione di due terzi di quella giornaliera di missione ad essi spettante.
In niun caso pero', l'indennita' predetta potra' essere inferiore a lire dodici. Con essa restano compensate anche le spese di viaggio".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica avra' vigore fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sara' pubblicata la pace.

Art. 59


Art. 59.

L'indennita' di viaggio, dovuta ai funzionari od impiegati inviati in missione, sara' calcolata in ragione di L. 0.15 al chilometro, quando essi si siano serviti della bicicletta.

Art. 60


Art. 60.

Pei servizi di vigilanza sui treni verra' corrisposto ai funzionari un compenso di lire tre per ogni dodici ore di servizio.

Art. 61


Art. 61.

Le trasferte non possono essere ordinate che per giustificate ragioni di servizio e dovranno essere disposte dai prefetti, dai sottoprefetti e dai questori.

Le missioni sono disposte dal Ministero.

Per eccezionali urgenze di servizio le missioni possono essere ordinate anche dai prefetti, che dovranno riferirne subito al Ministero per la ratifica.

Art. 62


Art. 62.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza non potranno recarsi ne' in trasferta, ne' in missione, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Se l'attendere l'autorizzazione potra' recar danno al servizio che e' urgente di compiere, l'ufficiale di pubblica sicurezza, sotto la propria responsabilita', potra' recarsi, in trasferta, dandone pero' immediato avviso al prefetto, sottoprefetto o questore, e chiedendo la ratifica.

La ratifica non dovra' essere concessa quando non sia stata riconosciuta l'impossibilita' per l'urgenza, di chiedere e di attendere la prescritta preventiva autorizzazione.

Art. 63


Art. 63.

Le tabelle di indennita' di trasferta o di missione non potranno essere ammesse a liquidazione se non siano corredate dall'autorizzazione scritta o dalla ratifica, di cui all'articolo precedente.

Art. 64


Art. 64.

Gli ispettori generali eseguono, d'ordine del ministro, ispezioni agli uffici di pubblica sicurezza allo scopo di verificare:

a) il modo con cui procedono, in ciascuno ufficio, i diversi servizi, o i risultati ottenuti, sia per la prevenzione dei reati, sia per le ricerche e per l'arresto dei delinquenti, sia per il mantenimento dell'ordine pubblico;

b) l'idoneita', l'operosita' ed il contegno dei funzionari di ogni grado;

c) il modo con cui sono tenuti gli uffici;

d) le condizioni statiche, igieniche e di decenza dei locali destinati ad uffici di pubblica sicurezza ed alle caserme delle guardie di citta'.

Delle ispezioni di ciascun ufficio l'ispettore generale dovra' compilare una relazione particolareggiata, tacendo quelle proposte che credera' necessarie per il buon andamento del servizio di ciascuna sua parte, non tralasciando di segnalare quei funzionari, i quali si distinguono in modo speciale nell'adempimento dei loro doveri, rendendosi meritevoli della fiducia dei cittadini e della considerazione dei superiori.

Potranno inoltre gli ispettori generali essere inviati in qualsiasi Comune del Regno in cui reati di eccezionale gravita' e l'ordine pubblico e la pubblica incolumita', gravemente minacciati, richiedano la direzione e l'intervento di un funzionario superiore, ed essere incaricati dal ministro di eseguire inchieste attinenti ai servizi dipendenti dal Ministero dell'interno.

Ad essi potra' anche essere affidata temporaneamente la reggenza di qualche ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 65


Art. 65.

Il questore e' autorita' di pubblica sicurezza del primo circondario.

Egli esercita quindi, per autorita' propria, tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza, che, negli altri circondari, spettano ai sottoprefetti.

Il questore coadiuva inoltra il prefetto nell'esercizio delle funzioni che sono al medesimo attribuite in materia di pubblica sicurezza negli altri circondari della Provincia.

Art. 66


Art. 66.

Nelle citta' capoluogo di Provincia, che non sono sedi di questura, all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza e' preposto un commissario.

Un commissario e' parimente preposto a ciascun ufficio divisionale ed agli uffici di commissariato di questura.

Agli uffici circondariali di pubblica sicurezza di maggiore importanza, potra' pure essere preposto un commissario alla dipendenza del sottoprefetto.

Art. 67


Art. 67.

Il commissario veglia al buon andamento dei servizi che dirige alla condotta ed alla disciplina del personale dipendente e propone i provvedimenti che reputa necessari per quanto riguarda il servizio e il personale, con rapporti speciali diretti al prefetto, al questore o al sottoprefetto.

Come ufficiale di polizia giudiziaria deve mantenersi in continua relazione con l'autorita' giudiziaria per comunicare ad essa ogni fatto od indizio relativo all'accertamento dei reati, ed alla scoperta degli autori e dei complici, e riceverne le istruzioni.

Art. 68


Art. 68.

Il vice commissario coadiuva il commissario nell'esercizio di tutte le sue funzioni, e ne fa le veci nei casi di assenza o d'impedimento.

Agli uffici circondariali di pubblica sicurezza puo' essere preposto un vice commissario alla dipendenza del sottoprefetto.

Art. 69


Art. 69.

Tanto il commissario, quanto il vice commissario, nel caso di operazioni e servizi di speciale importanza, debbono, non solo impartire tutte le istruzioni necessarie a renderne sicura la riuscita, ma dirigerne personalmente la esecuzione, specialmente quando si tratti di dimostrazioni, assembramenti minacciosi, tumulti, riferendone subito al rispettivo capo d'ufficio.

Art. 70


Art. 70.

I delegati prestano servizio negli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, alla dipendenza dei commissari e dei vice commissari, nel numero che sara' stabilito, per ciascun ufficio, da apposita tabella.

Art. 71


Art. 71.

Alla direzione degli uffici distaccati non possono essere preposti, di regola, so non quei delegati che abbiano almeno tre anni di servizio e che siano riconosciuti in possesso di requisiti ottimi e delle attitudini necessarie.

Qualora speciali esigenze di servizio lo richiedano, potranno anche esservi preposti commissari o vice commissari.

Art. 72


Art. 72.

Nella composizione dei privati dissidi, a richiesta delle parti interessate, l'ufficiale di pubblica sicurezza deve restringersi a chiarire la questione di fatto e i principi di diritto che ne debbono governare la soluzione, senza imporre il suo giudizio a chi non voglia accettarlo, e adottando, in questo caso, o una misura conservatoria di soddisfazione di ambo le parti, o un temperamento di equita' che valga a prevenire possibili inconvenienti.

Art. 73


Art. 73.

I verbali, di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, se richiesti dalle parti interessate, dovranno essere stesi su carta da bollo.

Art. 74


Art. 74.

Le richieste degli ufficiali di pubblica sicurezza all'arma dei Reali carabinieri devono farsi in iscritto e contenere le seguenti indicazioni:

1° il grado dell'ufficiale richiedente;

2° la richiesta;

3° il comandante a cui e' diretta la richiesta:

4° l'oggetto della richiesta;

5° la data e la firma.

Qualora, per l'urgenza, non fesse possibile la immediata estensione della richiesta in iscritto, puo' la medesima anche essere verbale, con l'obbligo, a chi la fa, di redigerla in iscritto al piu' presto possibile.

La richiesta e' indirizzata al comandante dai carabinieri reali del luogo in cui occorre sia eseguita.

Art. 75


Art. 75.

Qualunque difetto di forma nelle richieste di cui all'articolo precedente, non da' facolta' ai carabinieri di rifiutarsi alla esecuzione delle medesime; essi hanno pero' il diritto di reclamare in seguito e richiedere la riforma della richiesta.

Se il comandante l'arma dei carabinieri reali, per ragioni di altri urgenti servizi, si trovi nell'impossibilita' di aderire, a tempo debito, in tutto od in parte, alla richiesta, deve prontamente avvertirne per iscritto l'ufficiale di pubblica sicurezza da cui la richiesta e' partita.

Art. 76


Art. 76.

La richiesta per il concorso della truppa, a sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, deve essere fatta dall'ufficiale di pubblica sicurezza, secondo le norme stabilite nel Regio decreto 5 gennaio 1899 (appendice al regolamento sul servizio territoriale: «Impiego della truppa in servizio di pubblica sicurezza»).

Art. 77


Art. 77.

Quando occorra procedere allo scioglimento di una riunione pubblica, o di un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, spetta all'ufficiale di pubblica sicurezza presente di fare le formali intimazioni prescritte dalla legge.

Art. 78


Art. 78.

I funzionari di pubblica sicurezza dovranno essere sempre in grado di far uso della sciarpa tricolore in qualunque circostanza di servizio.

Essa dovra' avere la larghezza di dodici centimetri.

Art. 79


Art. 79.

Gli impiegati d'ordine attendono alla tenuta dell'archivio, del protocollo, dei registri e delle rubriche, nonche' alla copiatura dei processi verbali, delle denuncie, delle statistiche e del carteggio di ufficio.

Art. 80


Art. 80.

Gli impiegati d'ordine non possono essere trasferiti se non abbiano prestato, per due anni almeno, servizio nelle residenze cui sono assegnati, salvo che il trasferimento non si renda necessario per ragioni di servizio o per gravi motivi di salute, accertati da un medico militare.

Art. 81


Art. 81.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))

Art. 82


Art. 82.

Le guardie particolari, di cui all'art. 44 del testo unico predetto, devono provare di avere i requisiti seguenti:

1° essere maggiori d'eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

2° saper leggere e scrivere;

3° non essere stati condannati per delitti portanti pene restrittive della liberta' personale oltre ad un anno, o per reati contro la proprieta', qualunque sia la pena;

4° essere persone oneste e dabbene.

Art. 83


Art. 83.

Le guardie particolari riceveranno dal prefetto un decreto di approvazione, nel quale saranno indicate le proprieta', della cui custodia sono incaricate.

A tergo del decreto dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni o contravvenzioni, pel cui accertamento le guardie sono specialmente preposte.

Art. 84


Art. 84.

I prefetti possono revocare i decreti di nomina alle guardie particolari, qualora venga a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.

Art. 85


Art. 85.

Il pretore, dopo la prestazione del giuramento prescritto dal citato art. 44 del testo unico, stende, in calce al decreto del prefetto, una dichiarazione sottoscritta del tenore seguente:

«Il pretore di . . . . . . . . . . . . . dichiara che N. N. ha prestato addi' . . . . . . . . . . . . il giuramento».

Art. 86


Art. 86.

Le guardie suddette possono vestire quella divisa uniforme che, sulla domanda dei privati, sia stata dal prefetto approvata.

La divisa deve essere pero' tale da non potersi confondere con quella dell'esercito e di ogni altro corpo armato a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Art. 87


Art. 87.

Per portare armi, le guardie particolari dovranno munirsi della prescritta licenza, a termine della legge di pubblica sicurezza.

Art. 88


Art. 88.

Non potranno essere destinati a prestar servizio nella capitale del Regno se non quei funzionari che siano qualificati ottimi o che abbiano dato costantemente prova di esemplare condotta, d'intelligenza e di speciale abilita' nei servizi di polizia.

Art. 89


Art. 89.

Gli ufficiali delle guardie di citta' e delle guardie municipali, per essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, a termini dell'art. 48 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, devono avere i seguenti requisiti:

1° eta' non superiore ai 45 anni;

2° non essere stati puniti, in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina;

3° essere dotati di coltura, attitudine e capacita' sufficienti pel posto cui aspirano;

4° essere di buona condotta;

5° aver sostenuto, con esito lodevole, l'esame di ammissione, di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 90


Art. 90.

Gli uscieri di questura che ne facciano domanda, potranno esser iscritti nella categoria degli agenti sedentari.

Quelli che non saranno nominati agenti sedentari, potranno continuare a prestar servizio nella loro attuale posizione, e ad essi saranno applicabili le punizioni disciplinari stabilite per gli impiegati di pubblica sicurezza.

Le punizioni della revocazione e della destituzione saranno pronunciate, a carico degli uscieri, con decreto Ministeriale.

Nel ruolo degli agenti sedentari, istituiti nel corpo delle guardie di citta', saranno lasciati tanti posti vacanti quanti sono gli uscieri che rimarranno in servizio, onde provvedere al pagamento dello stipendio dovuto a questi ultimi.

Art. 91


Art. 91.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maesta':

Il ministro segretario di Stato per l'interno

presidente del Consiglio dei ministri

Giolitti.


Regolamento-Allegato A


Allegato A.

PROGRAMMA dell'esame teorico pratico per gli alunni vice commissari e delegati dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

1. Antropologia e psicologia applicate alle funzioni di polizia.

2. Metodi d'investigazione di polizia giudiziaria.

3. Metodi di segnalamento.

4. Fotografia giudiziaria.

5. Polizia amministrativa applicata.

6. Diritto e procedura penale applicata alle operazioni di polizia giudiziaria.

Visto, d'ordine di Sua Maesta':

Il ministro segretario di Stato per l'interno

presidente del Consiglio dei ministri

GIOLITTI.


Regolamento-Allegato B


Allegato B.

((Programma dell'esame di concorso per merito distinto al grado di commissario di pubblica sicurezza: Prove scritte: 1. Diritto civile; 2. Diritto e procedura penale; 3. Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo; 4. Leggi e regolamenti concernenti i servizi di P. S. (prova pratica). Prove orali: 1. Diritto civile; 2. Diritto commerciale; 3. Diritto e procedura penale; 4. Economia politica corporativa e nozioni di statistica; 5. Leggi organiche amministrative e leggi e regolamenti concernenti i servizi di P. S. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 aprile 1941-XIX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1941-XIX Atti del Governo, registro 433, foglio 119. - MANCINI))

Regolamento-Allegato C


Allegato C.

PROGRAMMA dell'esame d'idoneita' al grado di commissario di pubblica sicurezza.

Prove scritte:

1. Codice civile (Disposizioni preliminari e libro 1°).

2. Codice penale e procedura penale.

3. Leggi e regolamenti concernenti i servizi di pubblica sicurezza. (Prova pratica).

Prove orali:

1. Elementi di diritto civile e commerciale.

2. Diritto amministrativo e costituzionale.

3. Nozioni di economia politica e di diritto internazionale pubblico.

4. Leggi organiche amministrative e leggi e regolamenti concernenti i servizi di pubblica sicurezza.

Visto, d'ordine di Sua Maesta':

Il ministro segretario di Stato per l'interno

presidente del Consiglio dei ministri

GIOLITTI.


Regolamento-Allegato D


Allegato D.

PROGRAMMA dell'esame d'idoneita' al grado di archivista di pubblica sicurezza.

Prove scritte:

1° Statuto fondamentale del Regno - Diritti civili e politici dei cittadini e loro guarentigie - Ordinamento generale amministrativo del Regno - Diritti, doveri e responsabilita' dei pubblici ufficiali.

2. Ordinamento degli uffici di pubblica sicurezza, secondo le istruzioni annesse alla circolare ministeriale 1° giugno 1903, numero 9048 -1. (Prova pratica).

Prove orali:

1. Nozioni di diritto penale.

2. Nozioni sulle principali leggi e regolamenti concernenti i servizi di pubblica sicurezza.

3. Ordinamento degli archivi di pubblica sicurezza.

Visto, d'ordine di Sua Maesta':

Il ministro segretario di Stato per l'interno

presidente del Consiglio dei ministri

GIOLITTI.