Sospensione, durante l'attuale periodo di guerra e fino a sei mesi dopo, dell'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 27 e 28 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666. (041U0417)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))