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Che approva l'annesso statuto per il premio «Ulisse Dini». (0800521R)

Art. 5


Art. 5.

Il «Premio Ulisse Dini» e', di regola, indivisibile.

Esso puo' esser diviso soltanto fra due concorrenti e solo nel caso che la Commissione giudicatrice giudichi ciascuno dei due concorrenti meritevole del premio e non possa in alcun modo decidersi per alcuno di essi.

Se la Commissione ritiene che nessuno dei concorrenti sia degno del premio, il concorso si rinnuova nell'anno seguente, ammettendo al concorso i candidati che soddisfano alle condizioni dell'art. 3 nel triennio che si chiude coll'anno stesso, questo compreso (cioe' con un anno in piu' del triennio precedente, e col primo anno di questo in meno) fermi poi restando le epoche ed i premi dei concorsi successivi.

Se anche nel secondo concorso la Commissione non giudicasse alcuno dei concorrenti degno del premio, la somma corrispondente andra' ad aumentare il capitale della dotazione.