Che approva l'annesso statuto per il premio «Ulisse Dini». (0800521R)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il risultato della sottoscrizione, aperta ad iniziativa della Facolta' di scienze fisiche, matematiche e naturali della R.
Universita' di Pisa, per tributare onoranze ad Ulisse Dini, in occasione del 40° anniversario della sua nomina a professore in quella Universita';
Veduta la deliberazione presa dalla detta Facolta' nell'adunanza del 25 marzo 1908, di destinare la somma raccolta alla istituzione di un premio triennale da intitolarsi al nome dell'illustre professore;
Veduta la deliberazione della Commissione amministrativa della pia eredita' «Lavagna», in data 29 aprile 1908, con la quale essa accetta di assumere l'amministrazione della nuova fondazione;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il premio «Ulisse Dini» e' eretto in ente morale e ne e' approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Rava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Statuto
Art. 1
Statuto per il premio «Ulisse Dini».
Art. 1.
E' istituita presso la R. Universita' di Pisa una fondazione «Ulisse Dini».
Il capitale di detta fondazione e' di L. 10,500, raccolte per sottoscrizione nella ricorrenza del 40° anniversario della nomina del prof. Ulisse Dini a professore nella R. Universita' di Pisa, e delle ulteriori somme che per donazioni, lasciti od in altro modo qualunque ed in qualsiasi tempo vengano assegnate al premio stesso, e sara' impiegato in una cartella intestata di rendita pubblica.
Art. 2
Art. 2.
Il reddito del capitale suddetto e' destinato, dedotte le spese e le imposte, alla fondazione di un premio triennale che si dira' «Premio Ulisse Dini» non inferiore a L. 1000 da conferirsi a lavori, manoscritti o stampati, riferentisi alle matematiche pure o ad una delle discipline seguenti: fisica matematica, meccanica celeste o superiore, geodesia teoretica, sotto le condizioni dell'art. 3.
Il primo triennio comincia col 1° gennaio 1908 e va fino al 31 dicembre 1919.
Gli eventuali avanzi andranno ad aumentare il capitale della dotazione.
Art. 3
Art. 3.
Possono concorrere al «Premio Ulisse Dini»:
a) i giovani che nel triennio hanno ottenuto la laurea in matematica nella R. Universita' di Pisa, dopo aver fatto almeno un anno di studio;
b) i giovani laureati nel triennio in altre Universita' italiane od estere, i quali, dopo la laurea, abbiano seguito, almeno per un anno, dei corsi del secondo biennio di matematica nella R.
Universita' di Pisa;
c) i giovani, anche non laureati, che siano studenti nella R.
Universita' di Pisa nell'ultimo anno del triennio.
Art. 4
Art. 4.
Il concorso si chiude al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio.
L'esame dei documenti presentati dai concorrenti per l'ammissione al concorso ed il giudizio sui lavori presentati sono deferiti ad una Commissione di tre o cinque membri, eletti dalla Facolta' di scienze della R. Universita' di Pisa tra i professori di matematica pura e delle altre discipline ammesse al concorso, della Facolta' stessa.
Le deliberazioni della Commissione giudicatrice sono prese a maggioranza e sono, per quel che riguarda il giudizio sui titoli scientifici dei concorrenti, inappellabili.
Per cio' che riguarda la regolarita' degli atti della Commissione e dell'intero concorso, il giudizio e' rimesso al rettore, il quale pero' non potra' procedere all'annullamento di un concorso, se non dopo di avere sentito il parere della Facolta' di scienze. Contro le decisioni del lettore e' ammesso il ricorso a S. E. il ministro della pubblica istruzione.
Art. 5
Art. 5.
Il «Premio Ulisse Dini» e', di regola, indivisibile.
Esso puo' esser diviso soltanto fra due concorrenti e solo nel caso che la Commissione giudicatrice giudichi ciascuno dei due concorrenti meritevole del premio e non possa in alcun modo decidersi per alcuno di essi.
Se la Commissione ritiene che nessuno dei concorrenti sia degno del premio, il concorso si rinnuova nell'anno seguente, ammettendo al concorso i candidati che soddisfano alle condizioni dell'art. 3 nel triennio che si chiude coll'anno stesso, questo compreso (cioe' con un anno in piu' del triennio precedente, e col primo anno di questo in meno) fermi poi restando le epoche ed i premi dei concorsi successivi.
Se anche nel secondo concorso la Commissione non giudicasse alcuno dei concorrenti degno del premio, la somma corrispondente andra' ad aumentare il capitale della dotazione.
Art. 6
Art. 6.
Un candidato che abbia vinto il premio non puo' presentarsi al concorso una seconda volta.
Art. 7
Art. 7.
Il premio «Ulisse Dini» e' amministrato dalla Commissione amministratrice della eredita' Lavagna.
Il servizio di segreteria e cassa sara' fatto dalla segreteria e dall'economato della R. Universita' di Pisa, esclusa l'assunzione di personale straordinario.
Nel regolamento potra' essere stabilito di dare un compenso per questo servizio.
Art. 8
Art. 8.
Qualunque modificazione al presente statuto deve ottenere il consenso dei 4/5 dei professori ordinari e straordinari, effettivamente insegnanti, della Facolta' di scienze della R.
Universita' di Pisa.
Art. 9
Art. 9.
Con apposito regolamento, da approvarsi dalla Facolta', saranno stabilite tutte le altre modalita' relative al concorso ed al conferimento del premio.
Art. 10
Art. 10.
Al primo concorso, che si chiudera' il 31 dicembre 1910, possono prender parte anche i giovani laureati entro l'anno 1907, i quali soddisfino alle altre condizioni volute dall'art. 3.
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro della pubblica istruzione
Rava.