Che istituisce in Cesena una R. scuola professionale femminile. (0800362R)
Art. 4.
Possono essere ammesse alla scuola le giovani che hanno soddisfatto all'obbligo dell'istruzione elementare.
E' permesso il passaggio alla scuola di allieve regolarmente inscritte ad altra scuola di egual grado e natura dipendenti dal Ministero.
Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione.