N NORME. red.it

Che istituisce in Cesena una R. scuola professionale femminile. (0800362R)

Preambolo
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Cesena in data 23 aprile e 15 giugno 1908, e della Congregazione di carita' di Cesena in data 11 febbraio e 28 aprile 1908;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



E' istituita in Cesena, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una R. scuola professionale femminile.

Art. 2.



Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 3000;
il comune di Cesena con L. 1500;

la Congregazione di carita' di Cesena con L. 1000 nell'anno finanziario 1908 e con L. 1500 negli anni successivi.

Il Comune di Cesena fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento e alla fornitura dell'acqua.

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti e da privati e gli altri eventuali proventi.

Art. 3.



La scuola e' diurna.

Il corso della scuola ha la durata di tre anni.

Le migliori alunne licenziate potranno seguire uno speciale corso annuale di perfezionamento, porgendo assistenza alle maestre di laboratorio. A queste alunne potra' a titolo di premio assegnarsi una parte degli utili dei laboratori, nelle proporzioni e con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento.

Nella scuola si impartiscono i seguenti insegnamenti:

Lingua italiana, storia e geografia, aritmetica e geometria elementare, calligrafia, disegno geometrico ed ornamentale, economia domestica.

Ad essa saranno annessi laboratori di confezione di biancheria, stiro, rammendo, maglieria, tessitura, ed uno speciale laboratorio per i giocattoli.

Con deliberazione del Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni.

Art. 4.



Possono essere ammesse alla scuola le giovani che hanno soddisfatto all'obbligo dell'istruzione elementare.

E' permesso il passaggio alla scuola di allieve regolarmente inscritte ad altra scuola di egual grado e natura dipendenti dal Ministero.

Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione.

Art. 5.



L'amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di due delegati del Ministero e di un delegato di ciascuno degli altri enti indicati all'art.
2. La direttrice fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 300, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 6.



Il presidente della Giunta di vigilanza e' nominato dal ministro e scelto fra i componenti della Giunta.

Questa si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda e dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la meta' piu' uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi senza motivi giustificati.

Art. 7.



La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo e sorveglia l'andamento didattico della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sara', a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilita', che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) da' parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento delle alunne licenziate;

k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 8.



La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta alla direttrice di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero, la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 9.



La direttrice, gli insegnanti e le maestre di laboratorio sono scelti in seguito a concorso aperto dal ministro, ovvero su proposta della Giunta di vigilanza. Potranno pero', udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro, siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. La direttrice potra' anche essere scelta dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La Giunta di vigilanza ha facolta' di delegare un suo rappresentante a far parte della Commissione giudicatrice dei concorsi per i posti vacanti nella scuola.

La direttrice, gli insegnanti e le maestre di laboratorio scelti nei modi sopra indicati, sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non puo' avere durata minore di due anni, ne' maggiore di cinque. Trascorso detto periodo gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualita' e le attitudini necessarie.

La nomina degli straordinari sara' fatta con decreto Ministeriale; la promozione a ordinario con decreto Reale.

Per gli insegnamenti di carattere complementare il Ministero potra' provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i requisiti richiesti.

Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei. Il personale amministrativo e quello di servizio sono nominati dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 10.



La direttrice coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, e vigila sotto la sua responsabilita' che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformita' delle disposizioni del regolamento.

Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti, in caso di brevi assenze.

Nei casi di assenze prolungate ne informa la Giunta di vigilanza ed il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Gli insegnanti e le maestre di laboratorio esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza della direttrice ed hanno la responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad esse affidato.

Art. 11.



Il servizio di Cassa della scuola sara' possibilmente fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 12.



Con regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addi' 19 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.