Che promuove il porto di Pescara-Castellammare dalla 4ª alla 3ª classe della 2ª categoria. (008U0074)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le istanze 5 giugno 1903 e 31 agosto 1904, con le quali i sindaci dei comuni di Pescara e di Castellammare Adriatico hanno chiesto che il porto-canale di Pescara, attualmente inscritto nella 4ª classe della 2ª categoria, sia inscritto nella 3ª classe;
Visto l'elenco degli enti interessati, redatto dall'ufficio del genio civile di Chieti in data 9 gennaio 1907;
Ritenuto che, a norma dell'art. 10 della vigente legge portuale 2 aprile 1885, testo unico, n. 3095, sono stati interpellati gli enti interessati compresi nell'elenco suddetto;
Sentiti i pareri del Consiglio dell'industria e del commercio, del Consiglio superiore di marina, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Vista la istanza 30 gennaio 1908 dei detti sindaci, con la quale si chiede che il porto venga denominato Pescara-Castellammare;
Visto il testo unico di legge sui porti 2 aprile 1885, n. 3095, ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il porto di Pescara-Castellammare e' promosso dalla 4ª alla 3ª classe della 2ª categoria, ed e' approvato l'elenco 9 gennaio 1907, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, degli enti interessati nelle spese per il porto anzidetto, con le rispettive aliquote di contributo, nell'elenco medesimo indicate. ((1))
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 febbraio 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Bertolini.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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AGGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 23 giugno 1912, n. 795 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "e' stato promosso il porto di Pescara-Castellammare dalla 3ª alla 2ª classe (II serie) della II categoria fermo restando l'elenco 9 gennaio 1907 approvato con R. decreto 27 febbraio 1908, n. 74, degli enti interessati nelle spese per il porto stesso con la rispettiva aliquota di contributo nell'elenco medesimo indicata".