Che istituisce una scuola d'arte e mestieri ad Arezzo. (0800269R)
Preambolo
Visto il R. decreto del 1° agosto 1899, n. 279, che concerne la R. scuola d'arti e mestieri di Arezzo;
Viste le deliberazioni 1° ottobre 1907 del Consiglio provinciale di Arezzo, del 16 gennaio e 5 novembre stesso anno del Consiglio comunale di Arezzo, del 21 settembre 1907, della Camera di commercio di Arezzo, del 17 novembre 1907 della Confraternita dei laici, e 12 stesso mese ed anno della Societa' di mutuo soccorso della stessa citta';
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Riconosciuta l'opportunita' di riordinare l'istituto per renderlo piu' adatto alle cresciute esigenze delle industrie locali;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 21.
Il Ministero potra' derogare dalle norme stabilite al primo comma dell'art. 14 per gli insegnanti, i capi officina e inservienti attualmente in ufficio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1908.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cocco - Ortu.
Visto, il guardasigilli: Orlando.
Art. 1.
La scuola di arti e mestieri, istituita in Arezzo con decreto Ministeriale del di' 11 maggio 1882, e' posta alla dipendenza del R.
Ministero di agricoltura, industria e commercio, col nome di R. scuola di arti e mestieri.
Essa ha per scopo l'insegnamento delle arti industriali e decorative, fornendo l'istruzione essenzialmente pratica a coloro i quali si dedicano ai lavori in legno, in ferro, in pietra, in muratura, a tutti gli altri lavori che a tali arti si riferiscono, ed alla elettrotecnica.
Art. 2.
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono gli enti che ne furono i fondatori, cioe':
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 6000;
la provincia di Arezzo, id. L. 532.94;
il comune di Arezzo, id. L. 1302.73;
la Camera di commercio di Arezzo, id. L. 864.56;
la Fraternita' dei laici di Arezzo, id. L. 532.94;
la Societa' di mutuo soccorso fra gli operai e le operaie di Arezzo, id. L. 236.83;
che sommano a L. 9470.00.
Il comune di Arezzo fornisce inoltre gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione.
Art. 3.
Sono pure destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti, e da privati.
Art. 4.
La scuola e' serale o domenicale; ma possono esservi istituiti corsi diurni su proposta della Giunta di vigilanza, approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
L'anno scolastico comincia col 1° di ottobre e termina col 30 giugno.
Art. 5.
Il corso si compie in un triennio. La scuola e' divisa nelle seguenti sezioni:
1. Dei fabbri e fabbri meccanici.
2. Dei falegnami e intagliatori.
3. Degli scalpellini e muratori.
4. Degli elettricisti.
Vi si impartiscono i seguenti insegnamenti: disegno ornamentale - disegno geometrico a mano libera e coll'uso degli strumenti - disegno industriale, modellazioni - lingua italiana - storia, geografia, diritti e doveri - geometria - aritmetica pratica - nozioni elementari di Contabilita' - nozioni di meccanica e di costruzioni - nozioni di elettrotecnica.
Vi si insegna la pratica dell'arte del fabbro e fabbro meccanico, del falegname e intagliatore, dello scalpellino, in appositi laboratori.
Potranno essere aggiunti alla scuola altri insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori con decreto Ministeriale, su proposta della Giunta di vigilanza e dietro accordi cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.
Vi si impartiscono i seguenti insegnamenti: disegno ornamentale - disegno geometrico a mano libera e coll'uso degli strumenti - disegno industriale, modellazioni - lingua italiana - storia, geografia, diritti e doveri - geometria - aritmetica pratica - nozioni elementari di Contabilita' - nozioni di meccanica e di costruzioni - nozioni di elettrotecnica.
Vi si insegna la pratica dell'arte del fabbro e fabbro meccanico, del falegname e intagliatore, dello scalpellino, in appositi laboratori.
Potranno essere aggiunti alla scuola altri insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori con decreto Ministeriale, su proposta della Giunta di vigilanza e dietro accordi cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.
Art. 6.
Alla scuola possono essere ammessi i giovani forniti del certificato di maturita' (promozione della IV classe elementare).
Nelle domeniche s'impartisce l'insegnamento del disegno, specialmente a quegli operai che, abitando lontano dalla citta', non possono frequentare la scuola serale.
E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente iscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.
Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.
Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione.
Art. 7.
A coloro che, dopo aver frequentato tutto il corso della scuola, superino gli esami finali dell'ultimo anno, sara' rilasciato un certificato di licenza.
Art. 8.
L'amministrazione della scuola e' affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati nell'art.
2. Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.
Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola, per una somma annua non inferiore alle lire cinquecento, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando continuera' quel loro contributo.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola, per una somma annua non inferiore alle lire cinquecento, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando continuera' quel loro contributo.
I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 9.
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta, questa elegge nel suo seno il vice presidente ed il segretario. Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza.
Art. 10.
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola.
Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente ogni volta che il bisogno lo richieda, o per la domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la meta' piu' uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Decadono dall'ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.
Art. 11.
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) compila il conto consuntivo che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme con i documenti giustificativi appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio, dopo l'approvazione ministeriale, sara' a cura della Giunta comunicate agli altri enti contribuenti;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero, e vigila sotto la sua responsabilita', che non siano superati, senza preventiva approvazione ministeriale, gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) da' parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;
g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;
h) presenta al Ministero, alla fine di ogni anno scolastico, una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi, di premi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;
l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.
Art. 12.
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa che, per queste funzioni, corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione preventiva di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza. Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti pei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari e i libri di testo.
Art. 13.
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro sulla proposta della Giunta di vigilanza.
Art. 14.
Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro.
Il direttore potra' poi essere scelto dal ministro fra il personale insegnante.
Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della Giunta di vigilanza.
Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio, scelti in seguito a concorso, sono nominati con decreto Ministeriale, incaricati in via di esperimento per due anni; i medesimi sono poi nominati incaricati definitivi se nel detto periodo di tempo avranno fatta buona prova.
Per le vacanze, che si verificassero nel corso dell'anno scolastico, il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per gli insegnamenti di carattere completare, il Ministero potra' derogare alla regola del concorco e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persona che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado, e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento. Il personale amministrativo e di servizio e' nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.
Art. 15.
E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Ministeriale.
Affinche' i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre che gli interessati ne facciano damanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono ordinati con decreto Ministeriale.
Art. 16.
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, cura, sotto la sua responsabilita', che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformita' delle disposizioni del regolamento; provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede, d'accordo col presidente della Giunta, alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine in caso di brevi assenze.
Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.
Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
Art. 17.
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Il Collegio degli insegnanti che sara' presieduto dal direttore, o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento e gli orari, fa le proposte per libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli alunni a norma del regolamento di cui all'art. 19.
Il Collegio degli insegnanti si riunisce inoltre una volta al mese per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.
Art. 18.
Il servizio di cassa sara' fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
Art. 19.
Con un regolamento da approvarsi dal Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori; il riparto degli utili di quelle e di questi e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
Art. 20.
Il presente statuto potra' essere modificato con decreto Reale sopra proposta del Ministero sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Disposizione transitoria.