Che istituisce una scuola d'arte e mestieri ad Arezzo. (0800269R)
Art. 21.
Il Ministero potra' derogare dalle norme stabilite al primo comma dell'art. 14 per gli insegnanti, i capi officina e inservienti attualmente in ufficio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1908.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cocco - Ortu.
Visto, il guardasigilli: Orlando.