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Che erige in ente morale la «Biblioteca filosofica» di Firenze e ne approva l'annesso statuto. (0800012R)

Art. 5


Art. 5.

E' ufficio del Consiglio direttivo:

1° di amministrare le rendite della fondazione;

2° di impiegare e di investire qualunque avanzo delle sue rendite e capitali in qualsiasi modo pervenutigli;

3° di compilare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, o di sottoporlo, dopo approvato, all'esame del Consiglio provinciale scolastico;

4° di provvedere alla erogazione delle rendite secondo lo scopo e lo spirito della fondazione;

5° di deliberare a tale fine, quei regolamenti interni che credera' opportuni.