Che erige in ente morale la «Biblioteca filosofica» di Firenze e ne approva l'annesso statuto. (0800012R)
Art. 5
Art. 5.
E' ufficio del Consiglio direttivo:
1° di amministrare le rendite della fondazione;
2° di impiegare e di investire qualunque avanzo delle sue rendite e capitali in qualsiasi modo pervenutigli;
3° di compilare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, o di sottoporlo, dopo approvato, all'esame del Consiglio provinciale scolastico;
4° di provvedere alla erogazione delle rendite secondo lo scopo e lo spirito della fondazione;
5° di deliberare a tale fine, quei regolamenti interni che credera' opportuni.