N NORME. red.it

Che istituisce in Roma una scuola media di studi applicati al commercio. (0200152R)

Art. 13.



Agli enti locali contribuenti e' riservata la facolta', oltre quanto e' stabilito dall'art. 2, di mandare proprii rappresentanti agli esami, di promuovere conferenze col Ministero di agricoltura, industria e commercio per questioni relative allo andamento didattico ed amministrativo della scuola; di avere annualmente copia della relazione del direttore sui risultati di essa e copia del conto consuntivo dopo che sara' stato approvato dal Ministero.