Che istituisce in Roma una scuola media di studi applicati al commercio. (0200152R)
Preambolo
Visto il regio decreto in data 8 settembre 1878, n. 4498 (serie 2ª), che determina le attribuzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Roma, in data 2 maggio 1902;
Vista la deliberazione presa dalla camera di commercio ed arti di Roma nella sua adunanza dell'11 aprile 1902;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' istituita in Roma col concorso del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, del comune e della camera di commercio di Roma una scuola media di studi applicati al commercio, con lo scopo di avviare i giovani all'esercizio pratico del commercio e delle professioni attinenti ad esso.
Art. 2.
La spesa annua per il mantenimento della scuola e' stabilita in lire 50,000 ed e' sostenuta per lire 27,000 annue dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per lire 8,000 annue dal comune di Roma e per lire 15,000 annue dalla camera di commercio di Roma.
Oltre che alle spese di mantenimento, la somma suddetta di lire 50,000 sara' destinata a provvedere alle spese d' impianto della scuola nei primi tre anni, alla fine dei quali i corsi di essa avranno completo sviluppo.
Gli altri enti che contribuissero nelle spese della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 6,000 avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella commissione di vigilanza di cui all'articolo seguente.
Art. 3.
La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale esercitera' la sorveglianza sull'andamento di essa mediante una commissione di vigilanza, composta di due delegati del Ministero e di un delegato di ciascuno degli enti contribuenti, di cui le attribuzioni saranno stabilite dal regolamento.
E' riservata al Ministero la facolta' di far eseguire ispezioni straordinarie.
Art. 4.
Il corso della scuola si compie in quattro anni e comprende gli insegnamenti che seguono:
1° Italiano - Diritti e doveri - Istituzioni commerciali.
2° Storia d' Italia e geografia commerciale.
3° Diritto commerciale - Legislazione commerciale ed industriale interna ed internazionale - Usi commerciali.
4° Economia politica applicata - Legislazione doganale interna ed internazionale - Trattati di commercio e di navigazione, e convenzioni internazionali di carattere economico.
5° Trasporti e legislazione relativa - Tariffe ferroviarie e marittime - Servizi marittimi sovvenzionati.
6° Computisteria e calcolo mercantile.
7° Banco modello - Funzionamento pratico di aziende commerciali e bancarie - Operazioni di banca, borsa e commercio.
8° Chimica e merceologia - Analisi e saggi delle merci - Adulterazioni e sofisticazioni - Studio degli imballaggi.
9° Lingua francese.
10° Lingua tedesca.
11° Lingua inglese.
12° Nozioni d' igiene.
L'insegnamento delle lingue estere e' obbligatorio per il francese e per il tedesco o l'inglese a scelta dell'allievo.
Art. 5.
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilira' la ripartizione degli insegnamenti fra i vari anni di corso e ne determinera' i programmi e gli orari.
Agli insegnamenti di cui all'articolo precedente altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.
Art. 6.
Al primo anno di corso della scuola sono soltanto ammessi:
1° senza esame:
a) i licenziati dalle regie scuole tecniche;
b) i licenziati dalle scuole inferiori di commercio, poste sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
2° con esame complementare:
i licenziati dalla terza ginnasiale.
Agli anni successivi sono inscritti solo gli allievi della scuola, i quali abbiano superato l'esame di promozione dall'anno precedente.
Non sono ammessi uditori.
Art. 7.
Agli allievi che abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza e' conferito dal ministro di agricoltura, industria e commercio il diploma di licenza commerciale.
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio sara' rappresentato dai propri delegati tanto negli esami di promozione quanto in quelli di licenza.
Art. 8.
La direzione amministrativa, disciplinare e didattica della scuola e' affidata ad un direttore sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale approvera' il bilancio preventivo entro il mese di giugno di ogni anno.
Dal Ministero predetto dovra' essere pure approvato il conto consuntivo da presentarsi non piu' tardi del mese di agosto di ogni anno.
Il direttore sara' coadiuvato, per quanto riguarda la direzione didattica della scuola, dal collegio dei professori.
Art. 9.
Tutti i professori ed incaricati fanno parte del collegio dei professori che sara' presieduto dal direttore della scuola.
Il collegio delibera sulle questioni attinenti agli studi, all'ordine e alla disciplina della scuola.
Spetta al direttore della scuola di dare esecuzione alle deliberazioni del collegio dei professori, dopo che siano state approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Art. 10.
Il direttore della scuola ed il personale insegnante ed amministrativo sono nominati con decreto ministeriale in seguito a pubblico concorso, fatta eccezione dei professori incaricati, che saranno scelti dal ministro d'agricoltura, industria e commercio fra le persone notoriamente competenti nelle materie riguardanti i relativi insegnamenti.
Il personale di servizio e' pure nominato dal ministro predetto.
Potra' la direzione della scuola essere affidata, temporaneamente con decreto ministeriale, ad uno dei professori della scuola.
Art. 11.
Il personale insegnante ed amministrativo della scuola sara', con le norme che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 14, inscritto alla cassa di previdenza che fosse istituita per le scuole industriali e commerciali dipendenti o sussidiate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Il personale inserviente, sara' assicurato alla cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio.
La scuola contribuira' all'assicurazione con una quota di contributo annuo, che sara' determinata dal regolamento, di cui all'art. 14.
Art. 12.
Alla scuola sono annessi un museo merceologico ed un laboratorio chimico per le esercitazioni pratiche degli allievi nelle analisi e nei saggi delle merci.
L' istruzione pratica degli allievi sara' completata con visite ad opifici industriali ed aziende commerciali.
Art. 13.
Agli enti locali contribuenti e' riservata la facolta', oltre quanto e' stabilito dall'art. 2, di mandare proprii rappresentanti agli esami, di promuovere conferenze col Ministero di agricoltura, industria e commercio per questioni relative allo andamento didattico ed amministrativo della scuola; di avere annualmente copia della relazione del direttore sui risultati di essa e copia del conto consuntivo dopo che sara' stato approvato dal Ministero.
Art. 14.
Con regolamento da approvarsi con decreto ministeriale saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto e le disposizioni tutte riguardanti l'ordinamento ed il funzionamento della scuola.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 maggio 1902.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 9 giugno 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 135. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu.
G. Zanardelli.
G. Baccelli.