Che riordina la stazione enologica sperimentale di Asti. (0200041R)
Art. 7
Art. 7.
Per il mantenimento della stazione, oltre il Governo con lire 7,500 annue, il comune d'Asti con lire 5,000, la cassa di risparmio d'Asti, con lire 1,000 e la provincia con lire 200, potranno concorrere altri comuni ed enti morali.
Gli enti forniscono i locali che occorrono alla stazione, provvedendo altresi' alla loro manutenzione e conservazione.
Le macchine di cui potra' occorrere il deposito governativo di macchine agrarie annesso alla stazione, per le esperienze della stazione medesima, saranno, come pel passato, fornite dal Governo compatibilmente alle condizioni del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.