N NORME. red.it

Che riordina la stazione enologica sperimentale di Asti. (0200041R)

Preambolo
Visto il regio decreto 18 gennaio 1872, che istituisce la stazione enologica sperimentale di Asti;
Visto il regio decreto 4 aprile 1886, n. 3834, che approva gli organici delle stazioni di prova agrarie e speciali;
Vista la legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª);
Vista la deliberazione 30 novembre 1901, del consiglio comunale di Asti;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



La stazione enologica sperimentale di Asti, istituita con regio decreto 18 gennaio 1872, e' riordinata conforme lo statuto annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 5 marzo 1902.

Reg. 2. Atti del Governo a f. 3. F. Rostagno.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu.

G. Baccelli.

Statuto

Art. 1


STATUTO

della Regia Stazione enologica sperimentale d'Asti

Art. 1.

La stazione enologica sperimentale d'Asti, istituita con regio decreto 18 gennaio 1872, e' retta dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, sara' mantenuta a spese del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dal municipio d'Asti e da altri comuni ed enti morali.

Essa avra' per iscopo principale:

a) l'analisi dell'uva nei diversi periodi della sua maturazione e le ricerche sulle malattie dalle quali puo' trovarsi affetta;

b) le ricerche chimiche e microscopiche sui fenomeni della fermentazione;

c) l'analisi chimica della vite e le ricerche sulle malattie che la colpiscono;

d) l'analisi della natura fisica e chimica del suolo destinato alla coltivazione delle viti e le ricerche intorno ai concimi piu' adatti alle varie specie, alle varie posizioni, ai vari luoghi delle medesime, ed ai diversi prodotti del suolo;

e) l'analisi del mosto e del vino nei suoi rapporti di composizione, di falsificazione e di malattia;

f) le ricerche sui migliori sistemi di fabbricazione e di conservazione del vino, e l'esame delle macchine, degli strumenti e degli altri arnesi a tale scopo destinati;

g) la diffusione mediante scritti dei risultati delle fatte esperienze;

h) tenere corrispondenza coi nostri delegati esteri e colle camere di commercio, per ottenere dai medesimi una relazione dettagliata trimestrale sulla nostra esportazione, nonche' indicazioni sui prodotti piu' preferiti dai consumatori delle piazze estere ed i prezzi relativi;

i) tenere conferenze sulla fillossera e sul modo di combatterla;

l) dare lezioni pratiche d'agricoltura ed enologia;

m) instituire, se sara' possibile, in alcuni comuni, campi e vigneti di esperimento per coltura di vitigni, di cereali e di piante da foraggio;

n) tenersi in relazione coi proprietari di questa zona vinicola, promuovere esperienze nei diversi comuni consorziati e rispondere alle arie domande che le venissero fatte;

o) fare sul sito ispezioni, ricerche ed analisi di terreni, di piante e di vini a spese dei richiedenti.

Art. 2


Art. 2.

Il personale della stazione si comporra' di un direttore, di un assistente agronomo ed un assistente chimico.

Potranno essere ammessi alla stazione come praticanti gratuiti uno o piu' allievi laureati in chimica od in agraria, da scegliersi dal consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.

La nomina del direttore e degli assistenti sara' fatta conforme le norme stabilite dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141.

Lo stipendio tanto del direttore, quanto degli assistenti e' determinato con speciale organico.

La nomina del personale subalterno, il quale non ha diritto ne' agli aumenti sessennali, ne' a pensione, sara' fatta dal consiglio d'amministrazione.

Art. 3


Art. 3.

La stazione terra' ogni anno nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, nei giorni e luoghi da designarsi dal consiglio d'amministrazione, lezioni pratiche, trattando delle operazioni di cantina, dei metodi per la preparazione dei buoni tipi di vini corrispondenti alle esigenze dei mercati esteri, e per la buona conservazione dei medesimi.

A queste lezioni saranno specialmente invitati gli operai che prestano l'opera loro nelle cantine, allettandoli con premi e rilasciando diplomi di abili operai di cantina, quali diplomi e premi verranno dati alla fine delle lezioni a coloro che sapranno meglio rispondere alle domande, che loro verranno fatte da apposita commissione.

Art. 4


Art. 4.

La stazione nella restante parte dell'anno terra' lezioni pratiche d'agricoltura e viticoltura nei capoluoghi di mandamento e nei comuni di maggiore importanza, compresi nel territorio degli enti contribuenti al mantenimento della stazione.

Art. 5


Art. 5.

La stazione e' retta dal consiglio d'amministrazione composto di nove membri, due nominati dal comune d'Asti, due dai comuni consorziati od enti morali che concorrono nella spesa di mantenimento della regia stazione con una somma annua non inferiore a lire 35, uno dalla cassa di risparmio d'Asti, uno dal comizio agrario d'Asti e due dal Governo.

Il direttore della stazione e' membro nato.

I membri del consiglio durano in carica tre anni, si rinnovano per estrazione a sorte nei primi due anni e poscia per anzianita' e sono sempre rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il segretario.

Art. 6


Art. 6.

Sara' in facolta' del consiglio d'amministrazione, in caso di bisogno, d' incaricare per le conferenze e per le lezioni pratiche qualche professore agronomo per coadiuvare il personale della stazione, sotto l'immediata dipendenza del direttore.

Verra' all'uopo sul bilancio della stazione stanziato apposito fondo.

Art. 7


Art. 7.

Per il mantenimento della stazione, oltre il Governo con lire 7,500 annue, il comune d'Asti con lire 5,000, la cassa di risparmio d'Asti, con lire 1,000 e la provincia con lire 200, potranno concorrere altri comuni ed enti morali.

Gli enti forniscono i locali che occorrono alla stazione, provvedendo altresi' alla loro manutenzione e conservazione.

Le macchine di cui potra' occorrere il deposito governativo di macchine agrarie annesso alla stazione, per le esperienze della stazione medesima, saranno, come pel passato, fornite dal Governo compatibilmente alle condizioni del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 8


Art. 8.

Il consiglio d'amministrazione, tenuto conto di quanto sara' ritenuto necessario per lo svolgimento della stazione, forma ogni anno il bilancio preventivo e rivede il consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci sono inviati al Ministero per l'approvazione.

Il consiglio d'amministrazione vigilera' sull'andamento della stazione.

Art. 9


Art. 9.

Il direttore della stazione, previa approvazione del Ministero d'agricoltura, stabilisce il programma delle ricerche scientifiche da instituirsi durante l'anno nel laboratorio, come le esperienze da eseguirsi nei terreni sperimentali, ne sorveglia l'esecuzione e provvedera' per le conferenze e per le lezioni da tenersi dal personale della stazione medesima.

Art. 10


Art. 10.

Oltre alle ricerche fatte per propria iniziativa, la stazione sperimentale eseguira', per conto dei privati e dietro compenso prestabilito da apposita tariffa, ricerche meritevoli di studi analitici e sperimentali, che possano interessare l' industria vinicola ed analisi tanto di vini quanto di terreni, concimi, fosfati, solfati ecc., e di sostanze alimentari.

Art. 11


Art. 11.

La tariffa accennata nell'articolo precedente, da stabilirsi dal consiglio d'amministrazione su proposta del direttore, sara' sottoposta all'approvazione del Ministero.

Art. 12


Art. 12.

Il pagamento della tassa dovra' farsi anticipatamente nelle mani del direttore o della persona da lui delegata, sotto la sua responsabilita', il quale rilasciera' apposita ricevuta.

Compiuta l'analisi si rimettera' al richiedente un certificato contenente i risultati delle analisi ed esperienze eseguite.

Art. 13


Art. 13.

Saranno eseguite gratuitamente le ricerche e le analisi di indole agraria od enologica di cui la stazione fosse richiesta:

a) dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

b) dal Municipio d'Asti.

I comuni e gli enti che contribuiscono con almeno lire 35 annue al mantenimento della stazione hanno facolta' di richiedere l'esecuzione gratuita di analisi e di ricerche di interesse generale enologico e agrario.

Tali richieste saranno esaminate e discusse dal consiglio d'amministrazione della stazione, il quale, udito l'avviso del direttore, disporra' l'esecuzione di quelle valutate di singolare utilita'.

Saranno escluse le analisi gratuite per conto dei privati.

Art. 14


Art. 14.

Il direttore rendera' conto al consiglio d'amministrazione dell'ammontare delle tasse percepite, le quali verranno erogate a beneficio della stazione e andranno in aumento delle entrate di essa.

Art. 15


Art. 15.

Il direttore assume la responsabilita' delle analisi eseguite nel laboratorio della stazione: i documenti pero', che ne portano i risultati, saranno firmati dall'operatore e controfirmati dal direttore.

Art. 16


Art. 16.

Il direttore pubblichera', nel modo che sara' trovato piu' conveniente dal consiglio d'amministrazione, le ricerche scientifiche iniziate durante l'anno ed una succinta relazione delle analisi eseguite.

Art. 17


Art. 17.

La corrispondenza relativa alla stazione e' tenuta dal direttore, il quale esegue le deliberazioni prese dal consiglio d'amministrazione.

Art. 18


Art. 18.

La stazione e' aperta continuamente tutto l'anno secondo l'orario che verra' per ogni stagione fissato dal consiglio di amministrazione; il personale tecnico ha pero' diritto a giorni trenta di vacanza ogni anno da scegliersi in una o piu' riprese, in modo da non interrompere il regolare andamento dei lavori.

Art. 19


Art. 19.

Il personale sara' distolto dalla stazione il meno possibile, e sui temporanei incarichi che dal Governo potranno essere affidati al personale stesso, sara' preventivamente sentito l'avviso del consiglio d'amministrazione, qualora l' incarico stesso richieda un'assenza maggiore di 10 giorni.

In ogni caso si dovra' sempre tener presente che il regolare andamento dei lavori dell' istituto non soffra interruzione.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
G. BACCELLI.