Che erige in ente morale l' istituto agrario siciliano Val di Savoia in Catania, e ne approva lo statuto. (9600061R)
Art. 2
Art. 2.
I mezzi di cui dispone l' istituto pel conseguimento dei suoi fini sono:
1° il patrimonio lasciato allo stesso dal pio fondatore, e consistente nei cespiti seguenti:
a) tenute Cattivelli, Salto del Lupo, Bevaio Timponazzo, Macchione, Maddauso, Tenuta Grande, Vignazzi, Albiata, Tenutella, Poggio Santa Lania, Santa Lania dell'ex-feudo Armicci, ex-feudo Cugno Mezzano, ex feudo Luogo Grande, latifondo di Nesima;
b) casa palazzata in Catania sita in via E. V.;
c) canoni sopra gli ex-feudi Raffadali, Burgio, Tardelli, Cugno di Troina;
d) otto titoli di consolidato 5 per cento nominativi, per l'annua rendita di lire 45,200; tre titoli di rendita provvisoria dovuta dal comune di Catania, ed oggi assunta dallo Stato per la rendita di lire 1017.27; sette cartelle di consolidato 5 per cento al latore per la rendita di lire 2050;
e) rendite dovute dai signori Antonino Mazza e barone di Donna Fugata;
f) capitale di lire 280,500 dovuto dal signor Beneventano;
g) quota degli eredi del signor D. Claudio Arezzo ed altri cespiti e capitali;
2° le contribuzioni scolastiche, le entrate dei convitti, del podere ed altre entrate varie;
3° gli eventuali lasciti e sovvenzioni.