Che erige in ente morale l' istituto agrario siciliano Val di Savoia in Catania, e ne approva lo statuto. (9600061R)
Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testamento olografo 21 settembre 1880 e successivi codicilli di Giuseppe Gravina Crujllas, principe di Valle di Savoia;
Veduto il Nostro decreto 1° dicembre 1889 che autorizzava il comune di Catania ad accettare l'eredita' lasciatagli dal predetto testatore per la costituzione di un istituto agrario siciliano;
Sentito il parere del comitato per l'istruzione agraria;
Udito l'avviso del consiglio di Stato;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
L' istituto agrario siciliano Val di Savoia e' eretto in ente morale.
Art. 2.
E' approvato per l'istituto agrario predetto lo statuto organico annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 febbraio 1896.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 9 marzo 1896.
Reg. 205. Atti del Governo a f. 33. G. Cappiello
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.
A. Barazzuoli.
Statuto
Art. 1
STATUTO ORGANICO dell'istituto agrario siciliano Valdisavoia
Art. 1.
L'istituto fondato dal sig. Giuseppe Gravina Cruyllas principe di Valdisavoja, con suo testamento del 21 settembre 1880 e codicilli del 7 dicembre 1880, 24 gennaio 1881, 8 settembre 1881, 22 settembre 1881, 9 settembre 1883, s'intitola: Istituto agrario siciliano Valdisavoja.
Suo scopo e' il progresso ed il miglioramento dell'agricoltura nella provincia di Catania.
Esso e' sopratutto una scuola pratica e di esperienza; e comprende uno o piu' campi sperimentali, con annessi laboratori, e due distinte sezioni:
1° una sezione d' istruzione inferiore, principalmente gratuita, pei contadini;
2° una sezione superiore con pagamento di tasse scolastiche, per coloro, sopratutto proprietari, che abbiano compiuto gli studi secondari nel modo sotto indicato.
Alla sezione inferiore e' annesso un convitto con posti (gratuiti, semigratuiti ed a pagamento) a preferenza pei contadini della provincia di Catania.
Alla sezione superiore potra' essere annesso un convitto a pagamento per i giovani che frequenteranno i corsi qualora si abbia un numero di convittori tale da coprire le spese.
In armonia con quanto precede, l' istituto concorrera' entro i limiti del suo bilancio con altri mezzi pratici, oltre l' istruzione agricola, per esempio con conferenze anche in diversi centri della provincia, al progresso ed al miglioramento dell'agricoltura.
Art. 2
Art. 2.
I mezzi di cui dispone l' istituto pel conseguimento dei suoi fini sono:
1° il patrimonio lasciato allo stesso dal pio fondatore, e consistente nei cespiti seguenti:
a) tenute Cattivelli, Salto del Lupo, Bevaio Timponazzo, Macchione, Maddauso, Tenuta Grande, Vignazzi, Albiata, Tenutella, Poggio Santa Lania, Santa Lania dell'ex-feudo Armicci, ex-feudo Cugno Mezzano, ex feudo Luogo Grande, latifondo di Nesima;
b) casa palazzata in Catania sita in via E. V.;
c) canoni sopra gli ex-feudi Raffadali, Burgio, Tardelli, Cugno di Troina;
d) otto titoli di consolidato 5 per cento nominativi, per l'annua rendita di lire 45,200; tre titoli di rendita provvisoria dovuta dal comune di Catania, ed oggi assunta dallo Stato per la rendita di lire 1017.27; sette cartelle di consolidato 5 per cento al latore per la rendita di lire 2050;
e) rendite dovute dai signori Antonino Mazza e barone di Donna Fugata;
f) capitale di lire 280,500 dovuto dal signor Beneventano;
g) quota degli eredi del signor D. Claudio Arezzo ed altri cespiti e capitali;
2° le contribuzioni scolastiche, le entrate dei convitti, del podere ed altre entrate varie;
3° gli eventuali lasciti e sovvenzioni.
Art. 3
Art. 3.
L' istituto e' amministrato da una commissione composta, secondo il testatore, nel modo seguente:
1° Arcivescovo di Catania, presidente;
2° Prefetto della provincia;
3° Sindaco della citta';
4° Professore di agraria nella regia universita' di Catania;
5° Professore di botanica, id.;
6° Professore di economia politica, id.;
7° Professore di meccanica razionale e geodesia teoretica, id.;
8° Professore di fisica sperimentale, id.;
9° Professore di geologia e mineralogia, id.;
10° Professore di fisico-chimica, id.;
11° Professore di chimica generale, id.
La commissione potra' aggregarsi, sia con voce virile che consultiva, quante altre persone della materia giudichera' opportuno al buono andamento dello istituto, purche' non eccedano il numero di tre.
Art. 4
Art. 4.
La commissione amministrativa viene convocata dal presidente in riunioni ordinarie una volta al mese, da ottobre a luglio: ed in riunioni straordinarie quante volte occorra, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta almeno da due membri.
Art. 5
Art. 5.
Qualora le cattedre universitarie, i titolari delle quali conformemente alla volonta' del testatore formano parte della commissione amministrativa vengano scisse in due o piu', sara' membro della commissione stessa l'insegnante del ramo di scienza piu' affine all' indole dell' istituto.
Art. 6
Art. 6.
Il presidente della commissione ha le seguenti attribuzioni:
1° spedire gli atti per la convocazione della commissione amministrativa;
2° presiedere e dirigere le adunanze;
3° curare la esecuzione delle deliberazioni prese;
4° dirigere la corrispondenza ufficiale e sottoscriverla;
5° sorvegliare l'andamento degli affari: rappresentare in giudizio la commissione amministrativa e stipulare in nome di essa i contratti dalla medesima deliberati;
6° procedere alle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del cassiere;
7° vigilare che il cassiere presenti puntualmente i conti ai termini di legge, promuovendo in caso di ritardo i provvedimenti necessari;
8° prendere in caso d'urgenza tutte le misure conservatrici, ancorche' di competenza della commissione amministrativa, salvo a darne conoscenza alla medesima nella prima seduta;
9° sorvegliare il buono andamento degli studi nelle due sezioni dell' istituto.
Art. 7
Art. 7.
In caso di assenza o d'impedimento il presidente e' sostituito dal membro piu' anziano della commissione.
Art. 8
Art. 8.
Le deliberazioni vengono prese in prima convocazione con l'intervento di meta' piu' uno dei componenti la commissione amministrativa ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, purche' non minore di 3.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti.
Art. 9
Art. 9.
E' vietato ai membri della commissione amministrativa di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro congiunti od affini sino al 4° grado; come anche di prender parte direttamente od indirettamente ai contratti di locazione, di riscossione, di appalti, ecc., che si riferiscano ai beni da essa amministrati.
Art. 10
Art. 10.
I processi verbali redatti dal segretario sono sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alla seduta. Quando alcuno degli intervenuti ricusa di firmare se ne fa menzione.
Art. 11
Art. 11.
Il personale di amministrazione e di servizio e le norme per l'amministrazione, per l'esazione e per i pagamenti, saranno fissati da uno speciale regolamento che dovra' essere approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Art. 12
Art. 12.
La sede dell' istituto per gl' insegnamenti della sezione superiore e per l'amministrazione e' in Catania.
Gli esperimenti, onde all'art. 1, le ricerche e le esercitazioni si faranno in un podere delle vicinanze di Catania, possibilmente nel fondo Nesima, facente parte del patrimonio dell'istituto. Nel podere sara' costrutto il convitto per la sezione inferiore. Conformemente alla volonta' del fondatore in questo convitto sara' eretta una chiesuola o cappella con altare dedicato a Santa Barbara, in cui un cappellano aggregato allo stabilimento celebrera' una messa quotidiana perpetua.
Esso cappellano al tempo istesso istruira' i fanciulli o giovani allievi nella religione cristiana cattolica romana.
Art. 13
Art. 13.
Il personale didattico dell' istituto comprendera': un direttore dell' istituto e del podere sperimentale, quel numero di professori ordinari, straordinari, assistenti e maestri d'arte che sara' deliberato dalla commissione amministrativa in conformita' del bisogno ed in armonia col bilancio, un direttore del convitto, il cappellano, uno o piu' maestri per gli alunni del convitto medesimo.
La prima pianta organica del personale e le norme per le variazioni da introdursi secondo il bisogno saranno comprese nel regolamento di cui all'art. 11.
Art. 14
Art. 14.
Nella sezione inferiore i giovani saranno istruiti e addestrati nei lavori campestri. Essi riceveranno insegnamenti rudimentali di lingua italiana, aritmetica, contabilita' agraria, agraria con prenozioni di storia naturale, e quelle altre nozioni relative ai lavori agrari che essi faranno nel podere sperimentale. Saranno anche loro impartiti brevi elementi di geografia e storia patria, e saranno istruiti nella morale e religione.
Nella sezione superiore saranno dati i seguenti insegnamenti: agraria, chimica agraria, zooiatria e zootecnia, economia e legislazione agraria, contabilita' agraria, patologia vegetale e quegli altri sopra le culture o industrie agrarie che le prove le quali si faranno nel podere e la esperienza consiglieranno.
Potranno inoltre, nei limiti compatibili col bilancio, essere istituiti insegnamenti di parassitologia animale, di geologia e meteorologia agraria.
Codesti insegnamenti potranno essere riuniti e divisi, resi perfino temporanei, e soppressi secondo il. bisogno.
Art. 15
Art. 15.
I laboratori dell'istituto potranno essere adibiti al servizio del pubblico per tutte le ricerche inerenti all'agricoltura, nei modi e nelle forme che saranno stabilite dalla commissione amministrativa in apposito regolamento, previo parere del consiglio dei professori.
Art. 16
Art. 16.
I professori ordinari e straordinari dell'istituto saranno nominati per un quinquennio od a vita: sia per invito della commissione amministrativa sia per concorso. La commissione amministrativa non potra' invitare se non un professore ordinario insegnante la stessa materia od altra strettamente affine a quella alla quale si deve provvedere, in una universita' del Regno, od in un istituto superiore legalmente equiparato alle universita'.
I professori nominati per un quinquennio, trascorso questo tempo di lodevole servizio, saranno riconfermati a vita.
Art. 17
Art. 17.
Il concorso sara' bandito per titoli dalla commissione amministrativa seguendo le norme dei concorsi pei professori universitari.
I titoli dei concorrenti saranno deferiti all'esame di una commissione di tre membri scelti fra i professori ordinari delle universita' od istituti superiori legalmente equiparati, insegnanti la stessa materia o materie strettamente affini.
Uno almeno di questi tre membri deve essere insegnante della stessa materia alla quale si deve provvedere; gli altri o della stessa materia, o, quando cio' non sia possibile, di materie strettamente affini.
Art. 18
Art. 18.
I professori ordinari e straordinari non sono revocabili che per gravi ragioni morali e didattiche. Per gravi ragioni morali non sono revocabili se non dietro il parere di una commissione composta del rettore dell'universita' di Catania e di due consiglieri di corte d'appello da nominarsi dal primo presidente della corte d'appello di Catania: e per ragioni didattiche solo dietro il parere conforme ed unanime di una commissione costituita colle stesse norme della commissione giudicatrice del concorso.
Dette commissioni potranno venir convocate solo in seguito a deliberazione motivata dalla commissione amministrativa presa a maggioranza di tre quarti dei componenti.
Art. 19
Art. 19.
I professori incaricati sono nominati dalla commissione amministrativa sentito il parere del consiglio dei professori ordinari e straordinari scadono di anno in anno e sono confermabili.
Art. 20
Art. 20.
Il direttore del convitto viene nominato direttamente dalla commissione amministrativa per un triennio ed e' confermabile a vita.
Il cappellano e' nominato dalla commissione su proposta del presidente del quale sara' in diretta dipendenza.
I maestri d'arte sono nominati dalla commissione amministrativa sentito il parere del consiglio dei professori; durano in carica un triennio e s'intendono confermati se non hanno ricevuto regolare disdetta con un anno di preavviso.
Gli assistenti sono nominati dalla commissione amministrativa su proposta del direttore dell' istituto, il quale avra' presi gli opportuni accordi col professore della materia. Durano in carica per uno o due anni e sono confermabili.
Art. 21
Art. 21.
Il direttore dell'istituto ne e' il capo immediato:
1° egli presiede il consiglio didattico e lo consulta in tutti i casi gravi di misure disciplinari da applicarsi tanto agli alunni, quanto al personale di servizio;
2° presiede all' amministrazione delle varie aziende annesse al podere sperimentale, coadiuvato in cio' dagli insegnanti alla cui diretta dipendenza si trovano tali aziende;
3° prepara, sentito il parere del consiglio dei professori, il bilancio annuale dell' istituto e del podere sperimentale, il quale bilancio verra' sottoposto alla commissione amministrativa.
4° propone le nomine del personale amministrativo e di servizio dell'istituto, dopo presi gli opportuni accordi mcoi professori alla cui dipendenza immediata detto personale si trova;
5° ha facolta' di sospendere il personale amministrativo o di servizio da lui dipendente, in caso di gravi mancanze disciplinari, coll'obbligo di riferirne alla commissione amministrativa;
6° presenta alla fine dell'anno scolastico una relazione sull'andamento dell' istituto alla commissione amministrativa;
7° fa parte della commissione amministrativa con voce consultiva per tutte le questioni didattiche a quelle tutte riflettenti l'andamento del podere sperimentale.
Art. 22
Art. 22.
Il consiglio didattico dei professori e' composto:
a) dai professori ordinari;
b) dai professori straordinari;
c) dai professori incaricati;
d) dal direttore del convitto.
I professori incaricati non potranno prendere parte alle sedute nelle quali verranno discusse le loro nomine e conferme.
Il direttore del convitto prendera' parte solo alle adunanze relative all'andamento del convitto.
Art. 23
Art. 23.
Il consiglio dei professori:
1° esamina ed approva i programmi degli insegnamenti, coordinandoli fra loro;
2° compila gli orari;
3° infligge agli studenti, ove occorra, le pene disciplinari che saranno stabilite dal regolamento;
4° giudica delle istanze degli studenti, le quali gli verranno a tal uopo rimesse dal direttore;
5° propone gl' incarichi;
6° da' il parere sulle esperienze agrarie che si dovranno intraprendere pel miglioramento dell'agricoltura locale.
Art. 24
Art. 24.
Il direttore del convitto ne ha la direzione e la responsabilita' immediata, vigila costantemente gli alunni, salvo quando sieno temporaneamente soggetti alla vigilanza di altre persone dell'istituto, ne cura l'educazione morale e civile; ed ha quella parte dell' insegnamento che gli sara' affidato dalla commissione amministrativa.
Art. 25
Art. 25.
Sono attribuzioni dei singoli insegnanti:
1° impartire le lezioni e dirigere le esercitazioni pratiche secondo gli orari stabiliti dal consiglio didattico;
2° cooperare alle ricerche sperimentali che si intraprendono nell'istituto nell' interesse dell'agricoltura;
3° dirigere i laboratori-poderi od aziende agrarie di qualunque specie ai quali sono preposti, in relazione alla natura del loro insegnamento;
4° i professori che hanno la direzione dei poderi ed aziende agrarie, devono inoltre aver cura della relativa contabilita' speciale.
Art. 26
Art. 26.
Sono attribuzioni dei maestri d'arte:
1° coadiuvare gli insegnanti, alla cui dipendenza si trovano, nelle esercitazioni pratiche degli alunni;
2° coadiuvare gli insegnanti nella tenuta della contabilita' delle singole aziende;
3° sorvegliare gli alunni pel tempo nel quale essi sono adibiti ai lavori pratici
4° impartire loro le nozioni elementari necessarie all'esercizio della propria arte.
Art. 27
Art. 27.
Sono attribuzioni degli assistenti: Coadiuvare i relativi professori nell' insegnamento che viene da loro impartito e nelle ricerche sperimentali che si intraprenderanno nell'istituto pel miglioramento dell'agricoltura.
Art. 28
Art. 28.
Il direttore del convitto, il cappellano, i maestri d'arte e gli assistenti, in caso di gravi mancanze d'ordine morale, possono venire revocati con deliberazione motivata dalla commissione, presa a maggioranza di tre quarti dei voti.
I maestri d'arte e gli assistenti possono, per gravi mancanze disciplinari, venire revocati sulla proposta del direttore dell'istituto, previo il parere del consiglio dei professori.
Art. 29
Art. 29.
Il corso ordinario per la sezione inferiore e' triennale. E' facoltativo un quarto anno complementare.
Art. 30
Art. 30.
Per essere ammessi al corso inferiore, gli alunni devono:
1° avere un'eta' compresa tra i 12 ed i 16 anni
2° avere ottenuta almeno la promozione al 3° corso elementare, o sottoporsi ad un esame equivalente.
Art. 31
Art. 31.
Nella sezione inferiore sara' ammesso ogni anno quel numero di alunni richiesto dai lavori campestri e compatibile col bilancio.
La commissione amministrativa determinera' detto numero ripartendolo nelle tre categorie di alunni a posto gratuito, o semi-gratuito, o a pagamento.
Art. 32
Art. 32.
Il trattamento degli alunni nel convitto, tenuto conto del fine e delle condizioni dell'istituto, sara' conforme alla condizione di uomini destinati ai lavori campestri.
Art. 33
Art. 33.
Gli alunni del convitto assisteranno alla messa tutte le domeniche e feste riconosciute dallo Stato.
Art. 34
Art. 34.
Nel primo anno del corso inferiore nessuna compartecipazione negli utili del podere della scuola verra' corrisposta agli alunni per il lavoro da essi eseguito nel podere medesimo: nel secondo e nel terzo anno potranno essere ammessi a partecipare agli utili nel modo e nelle forme da stabilirsi nel regolamento.
Art. 35
Art. 35.
Ai giovani che avranno compiuto i tre anni di convitto e superato l'esame finale, verra' rilasciato un corrispondente certificato.
Art. 36
Art. 36.
Il corso di studi per la sezione superiore sara' triennale.
Art. 37
Art. 37.
Nella sezione superiore vi potranno essere studenti e uditori, e questi sia per tutti gl'insegnamenti, sia per insegnamenti singoli.
Per l'ammissione in qualita' di studenti si richiede la licenza liceale o d'istituto tecnico di qualunque sezione, o la licenza del corso superiore delle scuole speciali d'agricoltura, o l' ammissione a qualunque corso universitario.
Per l'ammissione in qualita' di uditori si richiede l'eta' superiore ai 16 anni.
Quegli studenti, i quali non avessero frequentato in qualita' di studenti o di uditori all' universita', e superato i relativi esami, i corsi di botanica, zoologia, mineralogia e geologia, fisica e chimica generale, sono obbligati ad inscriversi ai corsi medesimi e frequentarli come studenti o come uditori riportandone certificato di approvazione.
La commissione amministrativa tenendo conto degli orari di detti insegnamenti e delle esigenze degli altri, propri dell'istituto, stabilira' il tempo in cui essi dovranno essere frequentati lungo il corso dell'istituto.
Art. 38
Art. 38.
Nella sezione superiore vi saranno esami per le singole materie nei diversi anni e di licenza alla fine del corso.
Art. 39
Art. 39.
La commissione amministrativa e' incaricata della redazione del regolamento nel quale saranno precisati i rapporti del Ministero con l'istituto.
Art. 40
Art. 40.
L'istituto cominciera', a funzionare col rispettivo primo corso delle due sezioni: in seguito si andra' gradatamente completando.
Il personale verra' anche esso gradatamente nominato, a misura che lo richiedono i bisogni dell' insegnamento.
Roma, addi' 27 febbraio 1896.
Visto d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
A. BARAZZUOLI.