Che erige in ente morale la scuola elementare di Popiglio, istituita da Giovan Pietro Coli in Piteglio (Firenze) e ne approva lo statuto. (9400411R)
Art. 21
Art. 21.
Oltre al verificarsi dei casi prescritti dal presente statuto, decadono dalla carica gli amministratori che senza giustificati motivi non intervengono a tre sedute consecutive: ed il consiglio, sia d'ufficio, come in seguito a reclamo avanzato da chicchessia puo' pronunziare la decadenza e provvedere al rimpiazzo.