N NORME. red.it

Che erige in ente morale la scuola elementare di Popiglio, istituita da Giovan Pietro Coli in Piteglio (Firenze) e ne approva lo statuto. (9400411R)

Preambolo
Considerato che l'istituzione ha i mezzi sufficienti ad una esistenza sicura;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il regio decreto in data 20 maggio 1877, mediante il quale il comune di Piteglio, in provincia di Firenze, fu autorizzato ad accettare il legato disposto da Giovan Pietro Coli per la istituzione di una scuola elementare in Popiglio;
Veduto che il comune di Piteglio chiede che siffatta istituzione sia eretta in ente morale e ne sia approvato lo statuto organico;
Esaminato il proposto statuto organico approvato dal consiglio scolastico di Firenze;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



La scuola elementare di Popiglio, istituita da Giovan Pietro Coli, nel comune di Piteglio, e' eretta in ente morale.

Art. 2.



E' approvato per la scuola stessa lo statuto organico annesso al presente decreto e firmato dal Nostro ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addi' 8 ottobre 1894.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi' 5 novembre 1894.

Reg. 196. Atti del Governo a f. 117. T. Pacini.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.

G. Baccelli.

Statuto

Art. 1


STATUTO

per la scuola Coli in Popiglio

Art. 1.

E' istituito in Popiglio comune di Piteglio una scuola elementare che si governa colle norme seguenti nel presente statuto.

Ad essa scuola potranno intervenire senza distinzione tutti i fanciulli che a forma delle veglianti leggi sulla pubblica istruzione possederanno le qualita' richieste per frequentarla.

Art. 2


Art. 2.

La sede della scuola e' stabilita nella casa a tale uopo destinata dal benemerito fondatore Giovan Pietro Coli, in memoria del quale verra' sulla porta d'ingresso affissa una tabella colla seguente iscrizione «Scuola Coli».

Art. 3


Art. 3.

La scuola stara' aperta nei mesi e nei giorni stabiliti dal calendario scolastico della provincia, e comprendera' due lezioni quotidiane della complessiva durata di ore quattro, che verranno date dalle ore 9 alle 11 antimeridiane e dalle 2 alle 4 pomeridiane dal principio dell'anno scolastico a tutto il mese di marzo, e dalle ore 8 alle 11 antimeridiane e dalle 4 alle 6 pomeridiane dal primo aprile al termine dell'anno scolastico.

Art. 4


Art. 4.

L'insegnamento nella scuola verra' dato per le classi terza, quarta e quinta elementari, e comprende il catechismo e la storia sacra, i doveri dell'uomo e del cittadino, la lingua italiana, la geografia, l'aritmetica, e la geometria, la calligrafia, la storia, i principi di disegno lineare, di fisica, e di meccanica, e di storia naturale, l'agricoltura e la ginnastica.

Art. 5


Art. 5.

Al termine dell'anno scolastico si daranno gli esami di promozione, e si faranno gli esperimenti per constatare il progresso fatto dagli alunni durante l'anno. Queste prove saranno pubbliche, ed oltre alla rappresentanza del legato Coli, dovranno esservi particolarmente invitati ad assistervi il sindaco del comune, i sopraintendenti alle scuole, il parroco e le persone piu' notevoli del paese.

Art. 6


Art. 6.

Per tutto cio' che riguarda l'insegnamento e la disciplina nella scuola i diritti e i doveri nascenti dalla nomina dell'insegnante, la scuola stessa e' posta sotto la tutela delle leggi dello Stato, e sotto la diretta sorveglianza dell'autorita' scolastica, salvo le modalita' prescritte dal presente statuto.

Art. 7


Art. 7.

Lo stipendio del maestro verra' stabilito dal consiglio d'amministrazione, il quale serbato a parte uno stanziamento per le spese d'amministrazione e mantenimenti, non che pel pagamento delle tasse, e per gli eventuali bisogni, potra' disporre di ogni rimanente rendita fino ad oggi costituita, e che potra' costituirsi fino all'epoca in cui la scuola comincera' a funzionare.

Se pero' la scuola resta per qualsivoglia causa momentaneamente priva di insegnante, e ad intervalli piu' o meno lunghi, le rate di stipendio cosi' economizzate andranno in aumento al capitale, e la rendita che ne deriva potra' disporsi a vantaggio dell'insegnante stesso lino a tanto che non abbia questi raggiunto almeno il minimo dello stipendio assegnato dalle leggi dello Stato ai maestri di grado superiore.

Art. 8


Art. 8.

Oltre allo stipendio da stabilirsi come all'articolo precedente, e da pagarsi a rate mensili posticipate l'insegnante avra' l'alloggio gratuito nella casa Coli, e il godimento del terreno ed agi annessi, non che dei mobili lasciati dal fondatore, e che oggi fanno parte della dotazione della scuola.

Art. 9


Art. 9.

L'amministrazione della scuola Coli e' affidata ad un consiglio, che ne avra' la legale rappresentanza. Esso e' composto di un presidente e di tre membri, uno dei quali viene dal consiglio stesso incaricato a fare le funzioni di segretario.

Art. 10


Art. 10.

Il servizio di cassa verra' affidato ad un tesoriere scelto tra le persone che non abbiano vincoli di stretta parentela, od affinita' coi membri del consiglio d'amministrazione. Esso prima di assumere l'ufficio dovra' prestare idonea cauzione in quella misura che verra' determinata.

Art. 11


Art. 11.

Il presidente e' nominato dal consiglio a maggioranza dei voti dei membri che lo compongono.

Il segretario anche esso nominato dal consiglio puo' essere rinominato di anno in anno.

Il tesoriere dura in carica cinque anni e viene esso pure nominato dal consiglio.

Art. 12


Art. 12.

Le cariche di presidente, di consigliere e di segretario sono gratuite. Il consiglio puo' solo stanziare al tesoriere una lieve ricompensa, che sia proporzionata alle condizioni economiche dell'istituzione, quando non si possa ottenere colle dovute guarentigie un servizio gratuito.

Art. 13


Art. 13.

Salve le eccezioni indicate all'art. 19, e purche' posseggano le altre qualita' prescritte dal presente statuto, faranno parte del consiglio d'amministrazione, secondo le tavole testamentarie di fondazione:

1° Il maggior nato tra i discendenti in linea mascolina della fu Maria Coli del fu Domizio, maritata a Giuseppe del fu Agostino Pacini;

2° Il maggior nato tra i discendenti in linea mascolina della fu Assunta Coli, maritata a Filippo del fu Francesco Ghini;

3° Il maggior nato tra i discendenti in linea mascolina della fu Luisa Coli, maritata a Domenico Pupilli;

4° Il maggior nato tra i discendenti in linea mascolina della fu Maria Aurora Coli del fu Bartolomeo, maritata al fu Luca Zei.

Art. 14


Art. 14.

Se alcuno fra i chiamati come sopra a far parte del consiglio d'amministrazione non possa per ragioni d'impedimento, o non voglia assumere la carica, subentrera' il maggior nato tra i rimanenti nella medesima discendenza mascolina.

Art. 15


Art. 15.

Qualora in alcuna delle dette discendenze vengano a mancare i discendenti maschi, oppure non possano, o non vogliano far parte del consiglio, subentrera' il maggior nato delle altre discendenze: e se nell'insieme di queste non si trovassero elementi sufficienti per comporre il consiglio d'amministrazione, come nel caso che la linea mascolina di dette discendenze venga ad estinguersi, allora il diritto verra' esteso, salva sempre la preferenza ai chiamati rimasti nelle suindicate discendenze:

1° Ai figli maschi e loro discendenti nella sola linea mascolina del fu Samuele Benedetti;

2° Ai figli maschi delle linee femminine discendenti dalle predette quattro linee mascoline di che all'art. 13, rispettando sempre nelle stesse forme e regole, il turno per le linee mascoline stabilite allo stesso art. 13.

Art. 16


Art. 16.

Venendo in progresso di tempo ad estinguersi tutte le discendenze, di che nei precedenti articoli, i membri del consiglio d'amministrazione verranno in numero di cinque nominati dal consiglio comunale, e scelti tra le persone piu' meritevoli del paese di Popiglio che rivestano le qualita' volute, e non abbiano alcuno degli impedimenti accennati all'art. 19.

Al verificarsi della previsione in questo articolo saranno arrecate allo statuto organico della scuola le modificazioni occorrenti.

Art. 17


Art. 17.

Quando il consiglio d'amministrazione costituito come agli art. 13, 14 e 15 lo creda utile o necessario nell'interesse del servizio potra' (avutane licenza dal consiglio provinciale scolastico) aumentare di un supplente il numero dei suoi membri scegliendolo sempre secondo le date forme e regole di preferenza nelle discendenze sopra indicate.

Art. 18


Art. 18.

Salve sempre le eccezioni stabilite dall'articolo seguente, per esser chiamati a far parte del consiglio e' inoltre necessario:

1° Aver compiuto il 21° anno di eta';

2° Saper leggere e scrivere;

3° Essere cittadini dello Stato e godere dei diritti civili nel Regno;

4° Avere l'abituale residenza nel comune ove e' posta la scuola.

Art. 19


Art. 19.

Non possono far parte del consiglio d'amministrazione:

1° Coloro che non sono elettori, e coloro che a forma dell'art. 30 della legge comunale e provinciale, non sono eleggibili a consiglieri comunali;

2° Il sindaco del comune e i funzionari dello Stato che debbono invigilare sull'andamento dell'istituzione e gli impiegati dei loro uffici;

3° Coloro che hanno il maneggio dei denari della fondazione, e che non abbiano reso conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

4° Chi abbia lite vertente col legato o sia del medesimo liquido debitore moroso;

5° Coloro finalmente che per questa, o per altre simili istituzioni, siano stati dichiarati responsabili delle irregolarita' commesse e dei danni alle medesime arrecati, e non abbiano soddisfatto agli obblighi per cio' contratti.

Art. 20


Art. 20.

Quando nelle discendenze chiamate a far parte del consiglio si trovi ugualmente il numero dei membri ad esso assegnato, non potranno contemporaneamente appartenere alla stessa amministrazione gli ascedenti e i discendenti, i fratelli, il suocero e il genero.

Art. 21


Art. 21.

Oltre al verificarsi dei casi prescritti dal presente statuto, decadono dalla carica gli amministratori che senza giustificati motivi non intervengono a tre sedute consecutive: ed il consiglio, sia d'ufficio, come in seguito a reclamo avanzato da chicchessia puo' pronunziare la decadenza e provvedere al rimpiazzo.

Art. 22


Art. 22.

La nomina dei membri del consiglio quando questo e' costituito, spetta, salvo il caso previsto dall'art. 16, al consiglio stesso, ed avverra' in qualunque tempo occorra surrogare consiglieri che per qualsiasi motivo avranno cessato di far parte.

Se il consiglio non e' costituito la nomina dei respettivi membri verra' fatta dal sindaco, o dall'incaricato di reggere l'amministrazione provvisoria in seguito a scioglimento del consiglio d'amministrazione. In questo caso il consiglio stesso deve pero' verificare la regolarita' delle nomine come sopra avvenute, e confermare la propria costituzione.

Art. 23


Art. 23.

Insorgendo nella nomina dei membri del consiglio questioni di preferenza fra due dipendenti della famiglia Coli essi potranno, delle decisioni pronunziate a termini dell'art. 22, reclamare al tribunale civile.

Art. 24


Art. 24.

Il presidente quale capo del consiglio d'amministrazione invigila anche coll'aiuto dei consiglieri sull'andamento generale della scuola, cura l'osservanza dell'orario prescritto e informa l'autorita' scolastica di quanto puo' alla medesima interessare. Cura l'esatta osservanza del presente statuto. Convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, e propone le materie da trattarsi nelle adunanze del medesimo.

Cura la spedizione all'autorita' di tutti gli atti e documenti, che dalle leggi e dal presente statuto sono prescritti e mette in esecuzione i provvedimenti e le deliberazioni prese dal consiglio.

Firma tutti gli atti nell'interesse dell'istituzione e la rappresenta in tutte le operazioni nelle quali e' necessario il suo legale intervento.

Compie in fine tutti gli atti che gli sono affidati dalle leggi e dal presente statuto come legale rappresentante del legato.

In caso di assenza del presidente ne fa le veci il consigliere anziano, o quello che puo' essere appositamente delegato dal presidente.

Art. 25


Art. 25.

Il consiglio d'amministrazione si aduna in sessione ordinaria due volte l'anno, una nel mese di settembre e una nel mese di marzo.

Le adunanze straordinarie puo' tenerle nel corso dell'anno, ogniqualvolta vi sia bisogno pel disbrigo degli affari.

Art. 26


Art. 26.

Nel mese di settembre approva il bilancio preventivo dell'anno avvenire e nel mese di marzo approva il consuntivo reso dal tesoriere per la gestione dell'anno precedente e constata le variazioni od aggiunte fatte all'inventario.

Art. 27


Art. 27.

Nell'una e nell'altra sessione, come nelle adunanze straordinarie, ordina l'apertura del concorso per la nomina dell'insegnante secondo le norme stabilite dalle leggi sulla pubblica istruzione e procede alla relativa nomina.

Delibera intorno al licenziamento del maestro alla scadenza dei termini regolati dalla legge, serbate intatte le formalita' che la legge stessa prescrive a garanzia degli insegnanti.

Procede in conformita' delle leggi, e quando ricorra il caso, al licenziamento d'ufficio dell'insegnante, o alla pronunzia di altre misure disciplinari contro il medesimo.

Delibera intorno alle spese per la manutenzione dei beni mobili, ed immobili, e per la provvista di attrezzi od arredi in servizio della scuola o dell'amministrazione.

Ordina la costituzione di nuova rendita intestata al legato, quando si verifichino degli avanzi.

Determina ed approva la cauzione da prestarsi dal tesoriere.

Compie infine tutti gli atti e provvedimenti che sieno necessari per l'esecuzione del presente statuto, e pel buon andamento dell'istituzione.

Art. 28


Art. 28.

Nessuna deliberazione s'intende approvata, se non e' presa alla maggioranza assoluta dei votanti e quando non vi sia l'intervento almeno di tre membri compreso il segretario.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario, e firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 29


Art. 29.

Il tesoriere cura 1'incasso delle rendite del legato, paga le tasse e gli oneri che gravano sul medesimo, estingue i mandati di pagamento che siano corredati delle volute giustificazioni, e sieno firmati dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario, eseguisce ogni altra operazione o servizio di cassa, che gli venga legalmente ordinato; e dentro il mese di febbraio rimette il conto consuntivo accompagnato da tutti gli occorrenti documenti giustificativi.

Art. 30


Art. 30.

Chi fa parte del consiglio d'amministrazione non puo' intervenire in alcun atto o provvedimento concernente interessi suoi, o dei parenti od affini sino al quarto grado, ovvero fatti anche estranei, ma nei quali egli possa avere una certa influenza per esservi indirettamente interessato.

Non puo' nemmeno concorrere direttamente od indirettamente nell'esecuzione, nel compimento, o nella risoluzione di atti, provvedimenti e contratti riguardanti l'istituzione, nei quali il suo interesse particolare possa trovarsi in opposizione a quello dell'istituzione stessa. Questa disposizione si applica anche alle persone indicate al n. 2 dell'art. 19.

Art. 31


Art. 31.

Gli amministratori che senza legale autorizzazione abbiano ordinato spese o contratto impegni di qualunque genere, oppure per atti contro la legge e le disposizioni del presente statuto, abbiano per grave colpa arrecato danno alla condizione economica dell'istituzione, saranno in proprio responsabili del danno prodotto.

Art. 32


Art. 32.

Per l'esecuzione del presente statuto il consiglio d'amministrazione terra' la sua residenza nella casa Coli, e deve avere un archivio nel quale si terranno i seguenti registri:

Registro di protocollo nel quale saranno registrate le corrispondenze ufficiali in arrivo e in partenza, e ogni altro atto relativo alla gestione amministrativa, economica e contabile;

Registro cronologico delle deliberazioni.

L'amministrazione deve inoltre tenere:

Un esatto inventario di tutti i beni mobili e immobili;

Un elenco delle carte, titoli e documenti relativi ai beni che compongono lo stato patrimoniale attivo e passivo dell'istituzione;

L'archivio con tutte le carte e i documenti e' affidato alla custodia del segretario, che ne avra' la piena responsabilita'.

Art. 33


Art. 33.

L'inventario colle note di variazione e' autenticato e sottoscritto dal presidente e dal segretario, e deve spedirsi al consiglio provinciale scolastico appena venga approvato dal consiglio, e non piu' tardi del mese di marzo. Deve pure riscontrarsi per la verifica ad ogni mutamento di amministrazione, o cambiamento del presidente o segretario di essa.

Art. 34


Art. 34.

Il tesoriere non puo' tenere in cassa una somma superiore alle lire 500, ogni eccedenza che si verifichi durante l'anno dovra' depositarla alla cassa postale sopra un libretto intestato al legato Coli.

Art. 35


Art. 35.

L'approvazione del conto consuntivo di cui all'art. 26 deve essere accompagnata da opportuna relazione che dimostri lo stato economico dell'istituzione e faccia constare delle variazioni avvenute nello stato patrimoniale nonche' dei provvedimenti presi nel corso dell'anno.

Art. 36


Art. 36.

Il decreto di approvazione del conto emanato dal consiglio provinciale scolastico verra' trascritto con apposito verbale nel registro delle deliberazioni, e comunicato per copia al tesoriere.
Contro il decreto di approvazione del conto ciascuna delle parti potra' ricorrere in appello al Ministero della pubblica istruzione, colle forme di procedura stabilite per l'approvazione dei conti d'istituti d'istruzione.

Art. 37


Art. 37.

Le adunanze del consiglio in via straordinaria verranno indette sia per invito del presidente, sia per ordine dell'autorita', sia finalmente per domanda fatta da due membri almeno del consiglio d'amministrazione.

Art. 38


Art. 38.

L'invito ad intervenire alle adunanze contenente gli oggetti da trattare, deve esser firmato dal presidente, e notificato ai membri del consiglio almeno 24 ore avanti il giorno stabilito per l'adunanza.

Art. 39


Art. 39.

Le votazioni in seno al consiglio possono farsi per appello nominale o per alzata e seduta: devono pero' sempre aver luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 40


Art. 40.

La scuola e' regolata dalle discipline vigenti per le scuole del Regno; dipende dall'autorita' scolastica provinciale a termine dell'art. 13 del regolamento 3 novembre 1877, sull'amministrazione scolastica provinciale, ed e' vigilata dal comune per le facolta' ad esso attribuite dall'art. 106 della legge comunale e provinciale.

Art. 41


Art. 41.

Occorrendo stabilire la responsabilita' degli amministratori per atti dannosi all'istituzione, come per determinare l'ammontare della somma, di cui siano per avventura chiamati a render conto, si procedera' secondo le regole stabilite per altre consimili ed analoghe istituzioni.

Art. 42


Art. 42.

Quando tra i concorrenti al posto di maestro vi sia un discendente delle famiglie chiamate a dirigere ed amministrare l'istituzione, esso deve ad ogni altro preferirsi, qualora possegga i titoli e le qualita' richieste per l'insegnamento. Se i discendenti che concorrono siano piu' di uno, si dara' la preferenza seguendo l'ordine precisamente stabilito agli art. 13 e 15.

Art. 43


Art. 43.

Il maestro non potra', senza regolare permesso, assentarsi dalla scuola nelle ore e nei giorni destinati all'insegnamento.

Quando per speciali circostanze abbia bisogno di cambiare i giorni e le ore di lezione, o per reale grave impedimento non possa recarsi a scuola deve per tempo renderne avvisato il presidente del consiglio che puo' anche apporre un decreto quando sia per derivarne un danno alla scuola, e non si abbiano giusti motivi per giustificare la variazione o l'assenza.

Art. 44


Art. 44.

Quando il maestro abbia bisogno di assentarsi dalla scuola per un tempo che non sia superiore ai tre giorni, deve preventivamente ottenere il relativo permesso dal presidente del consiglio d'amministrazione, e dal consiglio stesso, quando l'assenza sia maggiore di tre giorni.

In quest'ultimo caso il consiglio provvedera' alla supplenza e potra' a quest'effetto richiedere che il maestro concorra col proprio stipendio a farne la spesa.

Art. 45


Art. 45.

Il licenziamento d'ufficio dell'insegnante, e le altre pene disciplinari contro il maestro possono solo pronunziarsi nei voluti termini e forme di legge; ma il presidente puo' sospendere in via provvisoria l'insegnante medesimo, quando si avverino le condizioni previste dall'art. 184, del vigente regolamento sulle scuole elementari.

Art. 46


Art. 46.

Divenuto esecutivo il presente statuto, il sindaco, regolandosi colle norme del medesimo stabilite procedera' alla nomina dei membri che debbono far parte del consiglio d'amministrazione, e rendera' pubblica si' fatta nomina, onde abbia modo di ricorrere chiunque possa avervi interesse.

Art. 47


Art. 47.

Non piu' tardi di dieci giorni successivi partecipera' la nomina alle persone elette e le invitera' all'adunanza che dovra' tenersi dopo trascorsi 15 giorni da quello in cui la detta nomina resultera' notificata al pubblico.

Art. 48


Art. 48.

Nel giorno dell'adunanza il sindaco insediera' il consiglio d'amministrazione, al quale consegnera', o fara' consegnare tutte le carte e documenti relativi al legato Coli.

Il consiglio per mezzo di verbale dara' atto al sindaco della consegna dei documenti, decidera' sui reclami che potranno essere avanzati contro alcuno dei suoi membri, e dopo opportuno esame sulla regolarita' della nomina approvera' la propria costituzione, passera' quindi alla nomina del presidente, del segretario e del tesoriere determinando la cauzione che questo ultimo dovra' prestare.

Art. 49


Art. 49.

Quando le nomine di cui all'articolo precedente siano state approvate dal consiglio provinciale scolastico, il consiglio d'amministrazione attendera' al disbrigo degli affari in corso, procedera' alla compilazione dell'inventario, e fara' eseguire al tesoriere la consegna di tutti i titoli di rendita del legato, e di tutti i documenti necessari per la gestione.

Art. 50


Art. 50.

La rendita ricavata dalle cartelle del debito pubblico fino all'epoca della costituzione del consiglio verra' subito, salvo la riserva prevista all'art. 7, investita in nuovi titoli di rendita sul debito pubblico intestati al legato Coli.

Art. 51


Art. 51.

Per tutto cio' che non e' regolato dal presente statuto, si prendera' norma dalle leggi generali dello Stato, in quanto possono essere applicabili ai casi non espressamente previsti.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro della pubblica istruzione
G. BACCELLI.