Che approva gli uniti regolamenti per la esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (091U0099)
Art. 21
Art. 21.
La Congregazione di carita' e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza devono avere un archivio, nel quale saranno tenuti i seguenti registri:
a) registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali, in arrivo ed in partenza, e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa economica e contabile;
b) rubrica alfabetica divisa per materie, per agevolare la ricerca degli atti;
c) registro cronologico delle deliberazioni.
I regolamenti interni, tenute ferme le norme ordinarie della responsabilita', devono indicare l'impiegato particolarmente responsabile verso l'amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio.
I documenti esistenti in archivio, e specialmente i titoli e i documenti relativi alla provenienza e consistenza del patrimonio, non possono essere esportati se non per causa legittima, fattane annotazione nei registri, ed osservate le formalita' prescritte dal regolamento interno.
L'impiegato incaricato, a norma del regolamento interno, di ricevere gli atti soggetti a tassa di registro, deve tenere, sotto la particolare sua responsabilita' il repertorio degli atti soggetti a registrazione, prescritto dalla legge 14 luglio 1887, n. 4702 sul registro e bollo.