N NORME. red.it

Che approva gli uniti regolamenti per la esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (091U0099)

Preambolo
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;
Udito il parere del Consiglio di Stato del 3 febbraio 1891;
Udito il Consiglio dei Ministri;
UMBERTO I. Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.



Sono approvati gli uniti regolamenti che saranno visti e sottoscritti, d'Ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, per la esecuzione della legge 17 luglio 1890 n, 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1891.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Regolamento amministrativo

Art. 1


REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.

Spetta al Ministero dell'Interno, in sede amministrativa, di promuovere per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la dichiarazione se un'opera pia od altro ente morale abbia i caratteri d'istituzione pubblica di beneficenza agli effetti dell'art. 1° della Legge 17 luglio 1890.

Salve le disposizioni della Legge predetta, le istituzioni pubbliche di beneficenza sono pure sottoposte alle leggi speciali che regolano talune peculiari forme di erogazione.

Le particolari norme dirette a regolarle sono, in tali casi, determinate per decreto reale, d'accordo fra il Ministero dell'interno ed i Ministeri interessati, sentito, ove sia d'uopo, il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2


Art. 2.

Sono istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le Opere pie riconosciute tali al momento dell'attuazione della legge 17 luglio 1890, salvo i ricorsi al Ministero dell'Interno, il quale, raccolte le opportune informazioni e le proposte della Giunta Provinciale Amministrativa, provvede con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3


Art. 3.

Per poter determinare, in caso di dubbio o di contestazione, se una istituzione appartenga ad alcuna di quelle indicate dall'art. 2° della legge gli amministratori o rappresentanti di essa devono fornire al Prefetto della provincia le occorrenti informazioni, corredate dagli atti di fondazione o da altri titoli che valgano a determinarne il carattere.

Il Prefetto, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, inviera' gli atti al Ministero dell'Interno, al quale spetta di provvedere.

Art. 4


Art. 4.

Il diritto di sorveglianza attribuito all'autorita' politica dall'ultimo comma del citato articolo 2 della legge, comprende la facolta' di procedere ad ispezione od esame degli atti compiuti dalle istituzioni o comitati, di revocarli od annullarli, secondo i casi, nelle forme prescritte dall'art. 52 lettera C della legge e di fare quant'altro risultasse necessario od opportuno per impedire che si abusi della pubblica fiducia.

A questo fine gli amministratori o rappresentanti dei comitati o delle istituzioni suddette debbono comunicare al Prefetto della provincia copia dell'atto di loro costituzione ed il programma delle operazioni che si propongono di compiere, indicando il periodo di tempo nel quale intendono darvi esecuzione.

Le collette o questue pubbliche promosse dai detti comitati sono sottoposte alle norme sancite dall'art. 84 della legge 30 giugno 1889 N. 6144 sulla pubblica sicurezza.

Art. 5


Art. 5.

La congregazione di carita' deve essere costituita in ogni comune, ancorche' non abbia beni da amministrare, per l'adempimento dei doveri che le incombono a norma di legge.

Essa dovra' segnatamente promuovere i provvedimenti diretti a fornire di rappresentanza legale i derelitti che ne siano privi, procurare loro assistenza e provvedere ai loro bisogni in caso d'urgenza.

Allorche' venga dimesso un ricoverato che, per effetto di tale dimissione rimanga privo di legale rappresentanza, i Direttori degli stabilimenti indicati nell'art. 262 del Codice Civile devono darne avviso per iscritto alla competente congregazione di carita' ed al Procuratore del Re, perche' vi sia provveduto a norma di legge.

Art. 6


Art. 6.

Il numero de'componenti le congregazioni di carita', compreso il presidente, che il Consiglio comunale puo' eleggere scegliendoli fra i propri membri, non puo' essere piu' della meta' di quelli che in ragione di popolazione competono al comune.

La nomina del Presidente ha luogo mediante votazione separata.

Nelle nomine dei componenti le congregazioni di carita' e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dopo due votazioni libere, si procede per ballottaggio.

I membri delle congregazioni di carita' che diventino incompatibili per essere stati nominati od eletti ad alcuno degli uffici preveduti negli articoli 6 e 11 lettera b della legge, hanno diritto di optare entro 15 giorni da quello in cui e' divenuta esecutiva la loro nomina od elezione.

Art. 7


Art. 7.

Il numero dei componenti la Congregazione di carita' non puo' mutare se le variazioni di popolazione residente nel comune non siansi mantenute costanti per un quinquennio, giusta i registri di anagrafe regolarmente tenuti, e non trovino altresi' la riconferma in un precedente o susseguente censimento generale.

Nel caso che il numero dei membri della congregazione di carita' debba essere aumentato, se ne completa il numero; nel caso che debba essere diminuito cessano di diritto i meno anziani; ma in questo esso non e' ad essi applicabile la interruzione di cui all'art. 10 della legge.

Avvenendo riunioni di comuni si procedera' dal nuovo Consiglio comunale alla costituzione dell'intera Congregazione di carita'.

Art. 8


Art. 8.

Per gli effetti voluti dell'art. 5 della legge, la Congregazione di carita' deve pubblicare in copia, entro otto giorni dalla data, a norma dell'art. 34 della legge, la deliberazione di nomina all'amministratore aggiunto ed inviarne copia, nello stesso termine, al Sindaco del comune ed al Prefetto della provincia insieme all'atto del quale risulta la liberalita' ed alla domanda, qualora vi sia, del benefattore, diretta ad ottenere per se' o per la persona da esso designata il diritto di far parte della Congregazione.

Colle stesse norme si procede per l'ammissione del fondatore o rappresentante d'una istituzione concentrata nella Congregazione.

Quando vengano a mancare, in tutto od in parte, le condizioni per le quali fu deliberata l'ammissione a far parte della Congregazione di carita', l'ammissione medesima deve essere revocata.

La revoca deliberata dalla Congregazione di carita' dev'essere notificata agli interessati coi motivi che la determinarono. Gli interessati hanno 15 giorni di tempo utile per presentare le loro deduzioni. Trascorsi non meno di 15 giorni dalla notificazione, la revoca sara' sottoposta al Consiglio comunale per la sua approvazione, ma non diverra' operativa se non abbia pure conseguita l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 9


Art. 9.

Per l'applicazione dei capoversi dell'art. 5 della legge non e' richiesta nel benefattore o fondatore la qualita' di cittadino.

Rimangono ferme pero' le altre incompatibilita' e le esclusioni enumerate nelle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 11.

Art. 10


Art. 10.

L'incompatibilita' per gli impiegati addetti all'amministrazione comunale di cui all'art. 11 lett. b) della legge si applica agli stipendiati addetti ad un ufficio amministrativo del comune nel quale esiste la istituzione.

Non si applica quindi al personale insegnante nelle scuole comunali, ai medici condotti e ad ogni altro stipendiato che non esercita nel comune alcuna funzione amministrativa.

Art. 11


Art. 11.

Le Congregazioni di carita' possono, per l'esercizio di parte delle loro attribuzioni, valersi dell'opera di persone o Comitati ed incaricarli dell'erogazione dei sussidi, dell'assistenza e della visita dei poveri. Possono pure nominare collettori fiduciari.

Le norme circa la costituzione, la nomina, il numero e le attribudzioni di detti Comitati sono determinate nel rispettivo regolamento interno di amministrazione della Congregazione, tenuto conto delle esigenze locali, della importanza della popolazione del comune, della distribuzione di essa nel territorio e di quanto prescrive l'ultimo comma dell'art. 11 della legge. La direzione e la responsabilita' delle operazioni compiute dai Comitati spettano sempre alla Congregazione.

Le funzioni dei componenti i singoli Comitati sono gratuite. Non spetta alcun rimborso di spese ove non siano state autorizzate preventivamente, o siano riconosciute indispensabili all'adempimento del mandato.

Art. 12


Art. 12.

Nei regolamenti interni sara' anche indicato il modo con cui i Comitati di erogazione e di assistenza dovranno giustificare l'adempimento del loro mandato, tenute presenti, per quanto e' possibile, le eseguenti norme:

Nelle singole erogazioni di beneficenza e nelle distribuzioni di sussidi, soccorsi, elemosine, ecc., i Comitati si atterranno alle prescrizioni dei testatori e degli oblatori. Le erogazioni dovranno risultare da un elenco nel quale deve essere indicata, per ognuna di esse, la somma erogata, il giorno e le circostanze in cui la erogazione ebbe luogo.

I particolari regolamenti determineranno per quali somme ed in quali circostanze l'erogazione debba essere provata mediante documento.

Se le erogazioni consistono in medicinali, le ordinazioni si faranno, di regola, mediante ricette firmate da un medico e vidimate da un membro della Congregazione di carita' o del Comitato e porteranno le indicazioni di tempo, luogo e persona che saranno richieste nel regolamento.

Le Congregazioni forniscono ai Comitati i fondi necessari, mediante mandati di anticipazione.

Art. 13


Art. 13.

L'atto di autorizzazione maritale prescritto dall'art. 12 della legge sara' prodotto dalla Congregazione di carita', dall'Amministrazione dell'Istituto di beneficenza o dal Sindaco all'ufficio di Prefettura pel circondario capoluogo di provincia ed a quello di Sotto Prefettura per gli altri circondari, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'atto di nomina.

L'ufficio di Prefettura o Sotto Prefettura ne segna tosto ricevute, e quando riconosca che l'atto presentatogli non e' regolare, lo invia all'amministrazione mittente, dichiarando sospesi gli effetti della nomina fino all'avvenuta regolarizzazione dell'atto. I motivi della sospensione sono notificati alla donna maritata, la quale e' tenuta a porsi in regola entro il termine di due mesi, sotto pena di decadenza.

Art. 14


Art. 14.

La revoca dell'autorizzazione maritale deve essere notificata per atto d'usciere alla Congregazione di carita' od all'Amministrazione dell'istituto della quale la donna fa parte.

La notificazione di quest'atto produce l'immediata decadenza, e da essa decorrono gli effetti giuridici della revoca, la quale deve tosto essere comunicata all'autorita' politica del circondario.

Ove l'autorizzazione non risulti da atto pubblico, deve essere provata mediante atto scritto; autenticato nelle sottoscrizioni da un notaio o da altro pubblico ufficiale, od anche dal Sindaco o dal Presidente della Congregazione di carita'.

Art. 15


Art. 15.

La rinnovazione ordinaria dei membri elettivi della Congregazione di carita' e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, ha luogo nella sessione di autunno, ed ha effetto al primo gennaio di ciascun anno; le surrogazioni straordinarie sono deliberate subito che siasi verificata la vacanza ed hanno effetto appena sia stata resa esecutiva la deliberazione.

L'anno principiato si ha per intero; i componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.

Per le Congregazioni di carita' la scadenza durante i primi tre anni e' determinata dalla sorte, poscia dall'anzianita' di nomina.

Art. 16


Art. 16.

Gli amministratori nominati a tempo rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio.

Nei casi di decadenza, morte, o dimissione d'alcuno de'componenti la Congregazione di carita' o le amministrazioni d'istituzioni pubbliche di beneficenza, deve tosto procedersi alla nomina del successore, e qualora competa al Consiglio comunale, mediante convocazione straordinaria.

Art. 17


Art. 17.

L'interruzione per la rielezione, a'termini dell'art. 10 della legge, deve avere la durata della rinnovazione periodica normale. E quindi per le Congregazioni di carita' e' di un anno.

Per le amministrazioni diverse dalla Congregazione di carita', l'eccezione alla regola dell'interruzione, a norma dell'ultimo inciso di detto articolo, s'intende applicabile, ancorche' non espressa, quando l'interruzione non sia conciliabile col sistema ond'e' ordinata la rappresentanza della istituzione,

Art. 18


Art. 18.

Verificandosi il caso di incompatibilita' di cui all'art. 14 dalla legge, va escluso l'amministratore meno anziano; a pari anzianita' di nomina, il piu' giovine; il nuovo eletto, da quello che gia' e' in ufficio, e fra gli eletti contemporaneamente, quello che ottenne minor numero di voti da chi ne ebbe di piu'; ed a parita' di suffragi il giovane dal provetto, la sorella dal fratello, la moglie dal marito, la nuora od il genero dal suocero o dalla suocera.

Art. 19


Art. 19.

Le amministrazioni che per gli atti di fondazione non sono costituite in forma collegiale, ma da uno o due amministratori soltanto, quando non vi si oppongano i rispettivi statuti, debbono provvedere, nella revisione degli statuti medesimi, al modo di assicurare la regolarita' degli atti della loro amministrazione, ed alla designazione di uno o piu' amministratori supplenti, pei casi di mancanza, assenza od impedimento dell'amministratore od amministratori normali.

Agli amministratori supplenti sono applicabili le disposizioni degli articoli 9 a 17 inclusivi, 29, 30 e 34 della legge.

Art. 20


Art. 20.

La dichiarazione delle incompatibilita' previste dalla legge e' fatta dal Prefetto della provincia, udito il Consiglio di Prefettura.
Essa fa decadere dall'ufficio la persona contro la quale viene emessa ed alla quale deve essere notificata.

La persona colpita d'incompatibilita' che continui nell'ufficio assunto non ostante la dichiarazione notificata, sara' a cura dell'Amministrazione o del Sindaco del comune, ovvero del Prefetto o Sottoprefetto, denunziata al Procuratore del Re presso il tribunale civile per l'applicazione della relativa penalita' pecuniaria, salve le sanzioni del codice penale nei casi di reato e salvo l'esperimento dell'azione popolare di cui all'art. 82 n. 1 della legge stessa.

Art. 21


Art. 21.

La Congregazione di carita' e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza devono avere un archivio, nel quale saranno tenuti i seguenti registri:

a) registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali, in arrivo ed in partenza, e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa economica e contabile;

b) rubrica alfabetica divisa per materie, per agevolare la ricerca degli atti;

c) registro cronologico delle deliberazioni.

I regolamenti interni, tenute ferme le norme ordinarie della responsabilita', devono indicare l'impiegato particolarmente responsabile verso l'amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio.

I documenti esistenti in archivio, e specialmente i titoli e i documenti relativi alla provenienza e consistenza del patrimonio, non possono essere esportati se non per causa legittima, fattane annotazione nei registri, ed osservate le formalita' prescritte dal regolamento interno.

L'impiegato incaricato, a norma del regolamento interno, di ricevere gli atti soggetti a tassa di registro, deve tenere, sotto la particolare sua responsabilita' il repertorio degli atti soggetti a registrazione, prescritto dalla legge 14 luglio 1887, n. 4702 sul registro e bollo.

Art. 22


Art. 22.

Le amministrazioni stesse devono tenere un esatto elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio della istituzione.

Per le istituzioni concentrate nella Congregazione di carita' con separazione di patrimonio, e per quelle riunite in gruppi, l'elenco deve essere speciale a ciascuna istituzione.

Art. 23


Art. 23.

Le amministrazioni devono inoltre tenere un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che costituiscono il patrimonio di ciascuna istituzione da esse rappresentate, secondo le norme stabilite dal regolamento generale di contabilita' prescritto all'art. 104 della legge.

Art. 24


Art. 24.

Sia l'elenco dei titoli sia l'inventario dei beni devono esser tenuti al corrente.

L'inventario e' redatto in due esemplari: uno da conservarsi nell'archivio della Congregazione od istituzione, l'altro da comunicare al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa, al quale debbono pure essere comunicate nel mese di febbraio le variazioni annuali dell'inventario giusta l'art. 19 della legge.

Cli inventari e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario od impiegato incaricato della loro compilazione e vengono riscontrati, in contraddittorio, in occasione di ogni mutamento totale di amministrazione o di mutamento del Presidente di essa.

Tanto l'inventario che le variazioni annuali conservati nell'archivio dell'amministrazione, rimangono a disposizione del Sindaco il quale ha facolta' di procurarsene copia a propria cura e spese del comune.

Art. 25


Art. 25.

L'amministrazione d'un istituto di beneficenza di nuova fondazione, entro due mesi dalla data del Regio Decreto di costituzione in ente morale, deve inviare al Prefetto, per la Giunta provinciale, la copia dell'inventario, secondo le norme prescritte nel precedente articolo

Art. 26


Art. 26.

Il bilancio prescritto dall'art. 20 della legge sara' da ciascuna amministrazione compilata con riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, e colla scorta de'bilanci e de'conti dei precedenti esercizi Esso e' deliberato entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono determinati dal regolamento generale di contabilita'.

Nella compilazione del bilancio le amministrazioni devono tener conto delle decisioni dell'autorita' tutoria di cui all'art. 39 e delle disposizioni ministeriali emanate in applicazione dell'articolo 45 della legge, concernenti la riduzione delle spese di amministrazione e di personale.

I ricorsi al Re in via amministrativa contro le decisioni dell'Autorita' o contro le disposizioni del Ministero, non dispensano le amministrazioni ricorrenti dall'obbligo di uniformarsi, fino ai definitivi provvedimenti, alle decisioni e disposizioni impugnate, tanto nello stanziamento de'fondi in bilancio che nella corrispondente erogazione delle spese.

Il ricorso in sede contenziosa al Consiglio di Stato e' regolato dalle disposizioni della legge sulle istituzioni di beneficenza e sul Consiglio di Stato.

Art. 27


Art. 27.

Nel compilare i bilanci le Amministrazioni devono indicare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposti tanto all'entrata che all'uscita, comparativamente ai bilanci del precedente esercizio e devono dar ragione delle entrate e delle spese nuove.

Art. 28


Art. 28.

Quando un'Amministrazione abbia il governo di piu' istituti eretti in corpo morale ed aventi patrimonio e reddito distinto, deve formare un bilancio per ciascuno di essi.

Pero' le istituzioni concentrate nella Congregazione di carita' o riunite in gruppi a sensi dell'art. 61 della legge, mantenendo separati i redditi per la speciale erogazione della beneficenza particolare a ciascuno di esse, possono formare un bilancio unico, coll'indicazione separata delle entrate ed uscite rispettive, secondo la forma stabilita dal regolamento generale di contabilita'.

Art. 29


Art. 29.

I bilanci preventivi delle istituzioni mantenute col concorso dello Stato sono trasmessi, ne'modi e termini stabiliti, invece che al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa, al Ministero dell'Interno, col mezzo della Prefettura, per la prescritta approvazione.

Non costituiscono concorso dello Stato per gli effetti dell'articolo 43 della legge, le somme od assegni, ancorche' continuativi, a carico del bilancio dello Stato per titolo correspettivo.

Art. 30


Art. 30.

I bilanci degli istituti preveduti nel precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Interno, ancorche' il Concorso sia stanziato nel bilancio di altri Ministeri.

In questo caso, i detti bilanci debbono essere preventivamente comunicati ai Ministeri medesimi per le loro osservazioni.

Art. 31


Art. 31.

Sono delegate ai Prefetti le attribuzioni riservate al Ministero dell'Interno per gli istituti sovvenzionati a carico dello Stato quando il concorso non ecceda lire 5000 all'anno, e sempre che si tratti di assegno stanziato nel bilancio del Ministero stesso.

Simile delegazione puo' essere fatta, quando il concorso gravi sul bilancio di altri Ministeri, coll'annuenza de' medesimi.

Art. 32


Art. 32.

Sono tesorieri o cassieri propri di una istituzione quelli che gerarchicamente ne dipendono e sono considerati come impiegati della medesima, ricevano o no uno stipendio od un aggio.

Sono assuntori del servizio di Tesoreria o di cassa quegli enti morali o quei privati che assumono il servizio di tesoreria in forza di contratto, con o senza retribuzione.

Le istituzioni di beneficenza possono essere, dalla Giunta provinciale amministrativa, autorizzate ad avere un tesoriere o cassiere proprio soltanto nei casi di dimostrata convenienza.

Ma se il tesoriere o cassiere nominato sia gia' addetto in tale qualita' ad un'altra istituzione di beneficienza, prima di assumere l'ufficio deve ottenere il consenso di quest'ultima, la quale puo' negarlo quando lo reputi pregiudizievole al servizio. In caso di dissenso decide la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 33


Art. 33.

Quando di servizio di cassa non sia affidato ad un istituto di credito, o ed una cassa pubblica, il servizio di riscossione va di regola con giunto a quello di cassa.

La separazione non sara' ammessa se non quando la Giunta provinciale amministrativa ne abbia riconosciuta la necessita' imposta dalla natura ovvero dall'importanza delle riscossioni.

Art. 34


Art. 34.

La deliberazione per la nomina del cassiere o tesoriere o per il conferimento del servizio di cassa ad un istituto o ad una persona che assuma contrattualmente il servizio di cassa e di riscossione, ai termini dell'art. 22 della legge, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e qualita' della cauzione che sara' da esso prestata, secondo le norme del regolamento generale di contabilita'.

Quando il servizio di riscossione e di cassa sia affidato all'esattore comunale, questi deve prestare, ove sia necessario, un supplemento di cauzione ragguagliato alle maggiori somme delle quali gli viene affidato il maneggio per conto dell'istituto pubblico di beneficenza.

Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti.

Art. 35


Art. 35.

tesoriere, assuntore, ed esattore non possono esercitare l'ufficio prima che la nomina sia stata approvata dalla Giunta provinciale e finche' non abbiano prestata la cauzione.

Qualora sia richiesto supplemento di cauzione ai termini dell'articolo 38 del regolamento di contabilita', il tesoriere assuntore od esaltatore che non lo presti nel termine prefissogli, decade dall'ufficio. Ove trattisi di esattore comunale, provvede il Prefetto a norma di legge.

Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti, ai quali pero' la Giunta provinciale amministrativa potra' accordare un termine prorogabile fino a sei mesi per prestare la cauzione.

Art. 36


Art. 36.

Le deliberazioni di nomina o surrogazione dei tesorieri o riscuotitori retribuiti e quelle relative alla prestazione ed allo svincolo della cauzione devono essere tosto comunicate al Prefetto, per l'approvazione tutoria di cui all'art. 86, lettera g della legge.

Art. 37


Art. 37.

Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione o allo svincolo delle cauzioni sono a carico di chi le ha prestate, salvo l'eccezione prescritta dall'art. 45 del regolamento di contabilita'.

Art. 38


Art. 38.

Con istruzioni concordate fra il Ministero dell'Interno e quello delle Poste e Telegrafi potra' essere consentito che le Congregazioni di carita' e le altre istituzioni di beneficenza affidino alle Casse postali il servizio di cassa e di riscossione della rendita pubblica di compendio del loro patrimonio, quando si verifichino le seguenti condizioni:

a) Che l'entrata ordinaria non risulti superiore alle lire 2000 annue;

b) Che per l'indole e lo scopo dell'istituzione o per gli abituali

uffici della Congregazione di carita' non abbiano luogo freqnenti operazioni di pagamento, ovvero per somme minime.

Art. 39


Art. 39.

Non piu' tardi della fine di marzo d'ogni anno il tesoriere presenta alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, nelle torme indicate dal regolamento generale di contabilita'. ((5))

Qualora il conto non sia presentato in tempo o risulti inesatto od irregolare ed il tesoriere si rifiuti di emendarlo, la Giunta Provinciale Amministrativa, in seguito a denunzia dell'Amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo fa compilare a spese di esso o di chi di regione.

AGGIORNAMENTO (5)


La L. 7 aprile 1954, n. 142 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine di cui [...] all'art. 39 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891 [...] e' prorogato fino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i conti che non siano stati ancora presentati".

Art. 40


Art. 40.

Quando vi siano riscuotitori speciali, il conto predetto comprende anche i risultati delle loro operazioni.

Art. 41


Art. 41.

Le amministrazioni interessate deliberano snl il conto del Tesoriere entro il mese di maggio, ed insieme al proprio conto consuntivo lo trasmettono al Prefetto per l'approvazione tutoria.

Art. 42


Art. 42.

Il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico della gestione desunto dalle rendite e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, nella forma proscritta dal regolamento di contabilita'.

Al conto consuntivo si aggiunge la relazione sul risultato morale della gestione ai termini dell'art. 20 della legge.

Art. 43


Art. 43.

Nella relazione suddetta l'amministrazione deve:

1. Far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese;

2. Esporre la condizione finanziaria e morale della istituzione ed enti dalla medesima amministrati, le difficolta' superate, i criteri seguiti, i miglioramenti creduti opportuni - Al quale effetto saranno passati in esame la qualita' delle rendite, i mezzi ed i modi di aumentarne la produttivita' e di semplificarne l'amministrazione, nonche' la possibilita' e la convenienza di mantenere, ridurre o sopprimere alcune spese.

Art. 44


Art. 44.

Approvato che sta il conto consuntivo le amministrazioni ne rimettono, contro ricevuta, una copia al Tesoriere.

L'originale del conto sara' depositato nell'Archivio dell'Amministrazione coi documenti relativi, coi ruoli dell'esercizio chiuso, ed un estratto autentico del Decreto di approvazione dell'autorita' tutoria. Di tutto si fara' constare mediante proccesso verbale da inserire nel registro delle deliberazioni menzionate nell'articolo 21, lettera c di questo regolamento.

Art. 45


Art. 45.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di conti devono essere notificate ai contabili, e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere in grado d'appello, a norma e per gli effetti di legge, alla Corte del Conti.

Se il Tesoriere ricorre in appello alla Corte de'Conti, l'atto di appello coi motivi dev'essere notificato alla Congregazione di carita' od alla istituzione interessata.

Per quanto concerne il giudizio sui conti e l'appello alla Corte dei conti, sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti comunali.

Art. 46


Art. 46.

Oltre le norme sancite nell'articolo 32 della legge, le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono attenersi a quelle qui appresso indicate, qualora non vi provvedano i loro particolari statuti.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei tempi determinati dagli statuti, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno degli amministratori o componenti, sia per ordine dell'autorita' governativa.

L'invito ad intervenire alle sedute deve essere scritto, firmato dal Presidente.

Esso dev'essere consegnato al domicilio degli amministratori tre giorni prima della seduta e almeno ventiquattr'ore prima nelle convocazioni d'urgenza; faconde constare della consegna mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita, da conservarsi nell'archivio.

Art. 47


Art. 47.

L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sara' comunicato agli amministratori almeno 24 ore avanti il giorno fissato per l'adunanza.

In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il membro piu' anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parita' di voti il piu' anziano di eta'.

Art. 48


Art. 48.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

A parita' di voti la proposta si intende respinta.

Per la validita' delle deliberazioni, a termini dell'art. 32 n. 1 della legge, la maggioranza degli intervenuti e' determinata dal numero degli amministratori assegnati dalla legge o dagli statuti alla Congregazione di carita' od istituzione di beneficenza.

Allorche' coloro che compongono l'amministrazione siano in numero dispari, devono esser presenti 3 su 5, 4 su 7 e, via dicendo, non computato chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge, non puo' prendere parte alla deliberazione.

Art. 49


Art. 49.

I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sempre motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, colle quali taluno degli amministratori abbia inteso spiegare, difendere o ricusare il proprio voto.

Art. 50


Art. 50.

I processi verbali delle deliberazioni di qualunque natura prese dall'Amministrazione devono essere redatti nel modo indicato dall'art. 32 n. 2 della legge e trascritti in ordine cronologico nel registro di cui all'art. 21 lettera c di questo regolamento - Essi sono segnati con un numero progressivo per ciascuno anno.

Dei verbali delle deliberazioni che non sono soggetti a pubblica. alone, non puo' essere rilasciata copia, consentita lettura o riferimento il contenuto senza il consenso dell'amministrazione o dell'autorita' governativa. Il rifiuto deve essere dato per iscritto.

Art. 51


Art. 51.

Lo speciale regolamento che ai termini dell'art. 31 della legge deve essere compilato nei casi ivi previsti, dalle Congregazioni di carita' e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza sara' sottoposto all'approvazione dell'Autorita' tutoria giusta l'art. 36 lettera f della legge e determinera', fra l'altro:

a) il numero, la qualita', lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente, in una apposita pianta organica;

b) il divieto di variare il numero e lo stipendio degli impiegati o salariati stabiliti nella detta pianta, Senza la previa autorizzazione tutoria;

c) le attribuzioni e i doveri proprii di ogni impiegata o salariato, gli orari e, secondo i casi, le regole per la somministrazione ad essi del vitto e dell'alloggio.

d) le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di famiglia o di salute, le dimissioni, i collocamenti a riposo, il conseguimento delle indennita' o pensioni in rapporto alle condizioni ed alle norme sancite nello Statuto organico.

e) le punizioni disciplinari, ammonizione, ammenda, sospensione, licenziamento, destituzione, tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa.

Art. 52


Art. 52.

I beni immobili, giusta l'art. 27 della legge, sono, di regola, dati in affitto mediante annuo determinato corrispettivo in denaro.
Anche l'esercizio delle farmacie proprie degli istituti di beneficenza, e' dato, di regola, in affitto.

Art. 53


Art. 53.

Nei luoghi in cui siano in uso forme speciali di coltivazione dei fondi rustici e speciali rapporti fra proprietario e coltivatore (mezzadria, colonia, sistema misto, soccida, enfiteusi), l'autorita' tutoria potra' regolarne la concessione secondo le consuetudini locali, pel maggiore vantaggio della istituzione proprietaria, sentiti l'amministrazione Interessata.

Art. 54


Art. 54.

Di regola, nei contratti di locazione si pattuisce espressamente: che il conduttore rinunzia a qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti previsti ed imprevisti a norma delle leggi civili vigenti; che lo stabile si concede in locazione nello stato in che trovasi, senza che le servitu' continue o discontinue, apparenti o no, possano dar luogo a risarcimento di danni. Si aggiungono inoltre le garanzie necessarie, consentite dalle consuetudini locali, per assicurare la buona conservazione dello stabile, l'integrita' delle scorte, il puntuale pagamento del fitto, l'adempimento integrale delle condizioni pattuite.

Art. 55


Art. 55.

L'obbligo di procedere per via di appalto, a norma dell'art 26 della legge, comprende le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri.

Per evidente utilita' la Giunta provinciale amministrativa puo' autorizzare annualmente le provviste suddette presso societa' cooperative; e, in caso di necessita', puo' anche autorizzare temporaneamente di servizio in economia.

Art. 56


Art. 56.

Nei luoghi in cui non sia nelle abitudini l'affitto delle case per appalto, l'autorita' tutoria puo' dare, in via di massima, l'autorizzazione di procedere a trattativa privata, stabilendo la misura minima della pigione per la quale puo' essere stipulato l'affitto.

Art. 57


Art. 57.

Nell'esecuzione dell'art. 26 della legge si applicano le norme seguenti:

1. Quando si tratti di spese contive, l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso.

2. Le opere, le forniture, i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico appalto, esclusa ogni artificiale separazione. Quando per effetto di tale separazione l'ammontare complessivo degli appalti che vengono disgiunti sia superiore a lire 500, essa deve essere preventivamente consentita dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 58


Art. 58.

In nessun contratto per forniture o lavori si puo' pattuire l'obbligo di anticipazioni o di pagamenti in acconto che non siano in ragione della prestazione eseguita o della materia fornita.

Sono eccettuati i contratti con case o stabilimenti commerciali od industriali di notoria solidita', i quali non abbiano usanza di assumere l'incarico di lavori o provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Non possono stipularsi interessi o provvisioni di banca a fornitori od intraprenditori sulle somme di denaro che fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione de'contratti.

Salvo il patto contrario, autorizzato dalla Giunta amministrativa, le spese di asta e di stipulazione di contratto, compreso il registro, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 59


Art. 59.

L'Amministrazione d'un istituto di beneficenza, per ottenere dall'autorita' tutoria la facolta' di procedere per licitazione o trattativa privata, deve dimostrarne il bisogno, la convenienza, la opportunita'. L'autorita' tutoria provvede con decisione motivata.

Art. 60


Art. 60.

L'efficacia legale dei contratti pe'quali e' prescritta l'approvazione tutoria, s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitolati d'appalto dovranno contenere la clausola che, finche' non sono approvati non vincolano l'istituzione nel cui interesse sono stipulati, ma hanno frattanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente.

Potra' aggiungersi al capitolato che, laddove l'approvazione non intervenga entro un determinato tempo, anche l'altro contraente debba ritenersi liberato.

Art. 61


Art. 61.

Qualora il contratto sia illegalmente deliberato e stipulato e se ne chieda la risoluzione nel caso previsto dall'art. 17 della legge e riguardi lavori, forniture e simili, in pendenza delle decisioni del tribunale, le amministrazioni interessate possono provvedere, senza formalita' d'incanto, agli acquisti o somministrazioni che formeranno oggetto del contratto impugnato, e che non ammettono dilazione.

Art. 62


Art. 62.

Tanto per ragione di speditezza che per la natura stessa dell'atto amministrativo, l'accertamento del danno che la Giunta provinciale e' chiamata a fare dall'articolo 29 della legge, quando manchino gli elementi per determinarlo in modo preciso, potra' essere fatto indicandone la specie e l'ammontare approssimativo.

Art. 63


Art. 63.

Nell'esame e giudizio dei conti e nelle cause di responsabilita' ai sensi dell'art. 30, lettera a e b della legge, la Giunta provinciale in primo grado e la Corte dei Conti in grado di appello, pronunziano Sulla responsabilita' degli amministratori previa notificazione a'medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

La decisione deve essere notificata alla persona dichiarata responsabile e diviene titolo esecutivo nei termini, nei modi e per gli effetti stabiliti dalla legge sulla Corte dei Conti.

Art. 64


Art. 64.

La maggior utilita' che a' sensi dell'art. 28 della legge e' condizione per consentire che una somma disponibile sia impiegata in miglioramento del patrimonio attuale deve risultare da documenti e da calcoli tecnici esatti che accertino l'aumento della rendita ovvero un aumento di valore o un miglioramento nella condizione del patrimonio.

Art. 65


Art. 65.

Le condizioni alle quali la Giunta provinciale, nel caso di dissenso, puo' consentire l'uso in comune dei locali e la facolta' di valersi degli impiegati de' comuni giusta l'ultimo alinea dell'art. 31 della legge, riguardano il tempo e modo di usare, da parte delle istituzioni di beneficenza, de' locali ed impiegati, ed i compensi strettamente necessari agli impiegati, nell'intento di conciliare l'interesse dell'istituzione di beneficenza colle esigenze dell'amministrazione comunale.

Art. 66


Art. 66.

L'approvazione cui sono soggette le deliberazioni indicate nell'articolo 36 della legge, tranne i casi in cui dev'essere motivata, puo' aver luogo con la formula da apporre in calce alle deliberazioni medesime - «Visto per l'approvazione tutoria - Il Prefetto presidente della Giunta provinciale amministrativa». -

Ogni visto portera' la data del giorno in cui l'approvazione viene concessa, ed il numero progressivo del registro delle ordinanze e decisioni tutorie.

Il rifiuto d'approvazione deve essere motivato.

Debbono essere pure motivate le ordinanze e le decisioni della Giunta predetta che concernono le deliberazioni di cui alle lettere g h dell'art. 36, oltre a quelle che debbono esserle per legge.

Art. 67


Art. 67.

Per gli effetti della tutela, sotto il nome di deliberazioni si intendono compresi i provvedimenti degli amministratori singoli, quando in base allo Statuto della istituzione di beneficenza non siavi amministrazione collegiale.

Art. 68


Art. 68.

Non e' necessaria l'autorizzazione per accettare oblazioni di cose mobili o denaro con la condizione o consenso, espresso o tacito, che siano da distribuire integralmente ai poveri durante l'esercizio del bilancio, e quindi senza obbligo per l'ente che riceve di destinarle ad aumento del patrimonio.

In ogni caso della ricevuta oblazione dovra' essere dato immediato avviso alla Giunta Provinciale per mezzo del Prefetto e nei modi regolari si dovra' rendere all'autorita' stessa il conto della erogazione.

Art. 69


Art. 69.

Prima di autorizzare l'accettazione od il rifiuto dei lasciti di cui all'ultimo comma dell'art. 36 della legge, il Prefetto richiede le dichiarazioni dei successibili ex lege volute dall'art. 3 del R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817.

Le stesse dichiarazioni di acquiescenza o di opposizione sono dal Prefetto richieste, ed unite a corredo degli atti da inviare al Ministero dell'Interno per le autorizzazioni concernenti eredita', lasciti di valore superiore alle lire 5000, e per la costituzione in ente morale di nuovi istituti di fondazione testamentaria a' sensi dell'articolo 93 del presente regolamento.

Alla mancanza di dette dichiarazioni potra' supplirsi con attestazione del Sindaco circa il risultato negativo della interpellanza fatta ai successibili.

La dichiarazione dei successibili ex lege non e' necessaria quando la successione sia devoluta per testamento ad una persona estranea alla famiglia del testatore.

Art. 70


Art. 70.

Nei casi previsti dall'art. 36 lettera c della legge, oltre le dichiarazioni sopra menzionate, devono essere uniti:

a) copia autentica dell'atto fra vivi o della disposizione di ultima volonta' da cui originano l'eredita', il lascito o il dono;

b) Uno stato attivo e passivo della eredita', l'inventario dei beni costituenti la medesima o la perizia estimativa del lascito o dono di valore indeterminato, quando, allo stato degli atti, sia possibile raccogliere gli elementi per redigerli;

c) La deliberazione d'accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istituto erede, legatario o donatario;

d) Il voto motivato della Giunta provinciale amministrativa sulla convenienza economica per l'istituzione di accettare o rifiutare;

e) il riassunto patrimoniale dell'istituto, risultante dall'ultimo conto consuntivo.

Art. 71


Art. 71.

Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili a titolo corrispettivo, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono dimostrare:

1° la proprieta' nel venditore, merce' la produzione dei titoli relativi;

2° il possesso del medesimo, colla scorta dei certificati catastali o censuari, e in difetto con atti equipollenti;

3° la sicurezza dell'acquisto, mediante accertamento della situazione ipotecaria e la prova che non esistono altri vincoli sull'immobile acquistato;

4° il valore dello stabile da acquistare, mediante relazione autentica e' giurata de'periti;

5° la convenienza dell'acquisto, indicando se lo stabile sia destinato in aumento o miglioramento del patrimonio o per l'adempimento del fine proprio dell'istituzione.

Art. 72


Art. 72.

Nel caso di acquisto di stabile destinato al fine dell'istituzione devonsi inoltre dimostrare le ragioni che lo rendono indispensabile per migliorarne i servizi, e provare la proporzionalita' e sufficienza delle rendite e de'mezzi dello istituto al nuovo assetto dei servizi stessi ed alla estensione che verrebbe data al fine dell'istituzione.

Se l'acquisto e' inteso ad aumentare o migliorare il patrimonio, la amministrazione, a' sensi dell'art. 28 della legge, deve provare la maggiore utilita' dello investimento, in confronto dello impiego normale della somma giusta l'articolo stesso.

Art. 73


Art. 73.

Qualora l'acquisto di stabili debba aver luogo ad un pubblico incanto, l'amministrazione deve osservare le condizioni e le cautele che dalla Giunta provinciale amministrativa vengano stabilite.

Art. 74


Art. 74.

La trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d'acquisto dev'esser promosso dall'amministrazione, sotto la sua responsabilita', ne'modi e termini prescritti dal Codice civile.

L'amministrazione deve pure procedere, sotto propria responsabilita', alla rinnovazione in tempo utile della iscrizione dei privilegi e delle ipoteche spettanti alla istituzione.

Al 1° gennaio di ogni anno dalle Amministrazioni deve essere comunicato alla Prefettura un elenco delle iscrizioni prese ed ordinate, durante l'anno scaduto, nell'interesse degli istituti da esse amministrati, nonche' un elenco delle iscrizioni che vanno a scadere nell'anno incominciato.

Art. 75


Art. 75.

Per le alienazioni d'immobili l'Amministrazione deve dimostrare alla autorita' tutoria la necessita' o la convenienza del contratto nell'interesse dell'Istituto alienante e designare l'impiego che intende di fare del prezzo di vendita a norma dell'art. 28 della legge.

Art. 76


Art. 76.

Agli effetti dell'art. 36 lettera e della legge, sono considerati come trasformazione o diminuzione di patrimonio, e quindi vanno sottoposti alla previa autorizzazione della Giunta provinciale, non solo gli acquisti e le vendite di beni stabili o titoli di rendita e le costituzioni di servitu' passive ma eziandio le permutazioni, le contrattazioni di prestiti e mutui attivi o passivi, le costituzioni di rendita, le concessioni di pegno o di ipoteca, l'impiego in qualsiasi modo di somme disponibili, le riscossioni di capitali e le operazioni congeneri.

Art. 77


Art. 77.

Nell'esercizio della facolta' accordata all'art. 40 della legge, la Giunta provinciale amministrativa procurera' di astenersi da quelle indagini e pratiche le quali possano cagionare spesa relativamente notevole alla istituzione, quando assolutamente non lo richiedano l'importanza dell'affare e l'interesse dell'istituzione.

Art. 78


Art. 78.

Il sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa da pubblicare ai sensi dell'art. 41 della legge, evitando l'eccesso ed il difetto, dev'essere cosi' redatto che fornisca il mezzo di conoscere i termini sostanziali dell'atto soggetto ad approvazione e di apprezzare principali criteri cui s'informarono le deliberazioni.

Art. 79


Art. 79.

Il termine utile per la produzione del ricorso al Re in sede amministrativa contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, a' senso dell'art. 42 della legge, e' di 30 giorni decorrendi da quello in cui le Congregazioni di carita' o le amministrazioni di altri istituti di beneficenza avranno avuta legale notificazione delle deliberazioni suddette.

Art. 80


Art. 80.

Salvo l'ingerenza dei competenti Ministeri circa l'osservanza di leggi speciali cui siano soggette talune istituzioni pubbliche di beneficenza, tutte le istituzioni predette sono sottoposte alla sorveglianza del Ministero dell'Interno.

In questo diritto di sorveglianza s'intende compresa la facolta' di richiedere copia di quantunque deliberazione presa dalle Amministrazioni delle istituzioni stesse, di provocarne in ogni tempo l'annullamento, di ordinare visite, ispezioni od inchieste sull'andamento morale, disciplinare ed economico degli istituititi, di promuovere nelle forme di legge lo scioglimento delle amministrazioni e di denunziarne, occorrendo, i componenti o gli impiegati alla competente autorita' giudiziaria, e di segnalare alle ammininistrazioni le mutazioni o riforme che sembrassero indispensabili al migliore adempimento del fine speciale dell'istituto e di quello generale della pubblica beneficenza.

Competono pure al Ministro dell'Interno, come autorita' politica, le facolta' discrezionali di cui nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge e nel 1° comma dell'articolo 4 di questo regolamento, circa la vigilanza sui comitati di soccorso e le altre istituzioni temporanee mantenute nel contributo di soci o con oblazioni di terzi.

Art. 81


Art. 81.

La sorveglianza che i consigli comunali son chiamati ad esercitare sulle istituzioni pubbliche di beneficenza dallo articolo 106 della legge comunale e provinciale, non conferisce ai medesimi od ai loro membri alcun diritto di dare ordini o disposizioni pel servizio o d'intervenire alle adunanze delle amministrazioni degli istituti stessi.

Il Sindaco od un suo delegato, da scegliersi nel seno del Consiglio comunale, hanno diritto di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle Amministrazioni, riferendone nella prima tornata al Consiglio.

Art. 82


Art. 82.

Per l'attuazione delle disposizioni di che nell'articolo 80, il consigliere di Prefettura incaricato della vigilanza di cui all'articolo 44 della legge, riferisce immediatamente al prefetto ogni irregolarita' od abuso, infrazione, omissione o violazione di legge o statuti, ed in genere ogni fatto anormale che risultasse dall'esame degli atti di gestione, o venisse altrimenti denunziato dalle Autorita', dalla pubblica opinione, dalla stampa, da privati, e promuove le opportune verificazioni e fa di ogni cosa relazione al Prefetto pe' provvedimenti opportuni.

((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 DICEMBRE 1915, N. 1847)).

((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 DICEMBRE 1915, N. 1847)).

Art. 83


Art. 83.

Al predetto consigliere e' affidato:

1° il servizio di statistica delle istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nella provincia;

2° la tenuta di un elenco delle Congregazioni di carita' e delle altre amministrazioni elettive, con la indicazione nominativa dei rispettivi componenti secondo l'ordine cronologico di nomina e di scadenza, per gli effetti previsti dagli articoli 10 ed 86 della legge, ed un elenco delle persone aggiunte ai sensi dell'articolo 5 della legge medesima.

3° un elenco delle amministrazioni disciolte, colla data del relativo decreto reale, e coll'indicazione della rappresentanza provvisoria.

4° un elenco delle cauzioni prestate per il servizio di tesoreria e di riscossione.

Art. 84


Art. 84.

L'Invito che l'art. 46 della legge prescrive si faccia alle amministrazioni di uniformarsi alle norme legislative od agli statuti, e' rivolto per iscritto dal Prefetto o Sotto-Prefetto, d'ufficio o sopra relazione o denunzia, e deve contestare alle amministrazioni stesse le irregolarita', le infrazioni od abusi che, in caso di persistenza, potrebbero dar luogo allo scioglimento.

Nel dotto invito sara' prefisso un termine perentorio entro il quale le amministrazioni debbono regolarizzare la loro azienda e farne constare l'adempimento con apposita deliberazione da trasmettere al Prefetto o Sotto-Prefetto.

Art. 85


Art. 85.

In conformita' delle istruzioni che verranno concordate fra il Ministero dell'Interno ed i Ministeri delle Finanze e del Tesoro, ed in occasione delle visite ordinarie e straordinarie agli uffici finanziari governativi, i Prefetti potranno incaricare, d'accordo coll'intendente, delle verifiche ed ispezioni ordinate dalla legge od autorizzate dal presente regolamento, gli ispettori finanziari addetti all'Intendenza di finanza rispettiva.

Di simili verifiche ed ispezioni, d'accordo fra i detti Ministeri, potranno essere dal Ministero dell'Interno incaricati altresi' gli ispettori delle Intendenze e quelli addetti ai Ministeri medesimi.

Agli ispettori delegati a norma di questo articolo, non spetta una speciale indennita', a meno che sia stata preventivamente riconosciuta la necessita' di una trasferta straordinaria.

Art. 86


Art. 86.

Fra i provvedimenti d'urgenza riservati al Governo dall'art. 48 della legge, e' compresa la facolta' di sospendere le amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, quando gravi motivi di interesse dello istituto o di ordine pubblico lo richiedano, finche' sia adottato un provvedimento definitivo.

Art. 87


Art. 87.

Le proposte di scioglimento devono essere accompagnate da copia autentica della nota d'invito di che nell'art. 84 dalle deduzioni o discolpe dell'Amministrazione interessata, o dalle ragioni che allo stato delle cose renderebbero inutile od intempestivo l'invito; da una relazione sui fatti che giustificano il proposto provvedimento e dal motivato parere dell'autorita' tutoria.

Art. 88


Art. 88.

Quando, nel caso previsto dall'art. 49 della legge, la Congregazione si trovi disciolta, la temporanea gestione della istituzione di beneficenza spettera' alla Giunta municipale od al Commissario ai termini dell'art. 47 della legge medesima.

La delegazione di cui al detto art. 47, primo comma, noti da' titolo a rimunerazione.

Art. 89


Art. 89.

La nomina del Commissario per la temporanea gestione della disciolta Congregazione di carita' nel caso previsto dall'art. 47., 2° alinea, e', di regola, delegata al Prefetto della provincia col decreto Reale che ordina lo scioglimento; puo' tuttavia essere disposta col decreto stesso, quando ragioni speciali lo richiedano.

Per quanto e' possibile, saranno preferite le persone che accettino l'incarico gratuitamente, sempre pero' fra coloro che non facciano parte del consiglio comunale.

Nel caso che trattisi di incarico gratuito il Prefetto potra' consentire il rimborso delle spese di trasferta ed altre da liquidare su apposita nota.

Art. 90


Art. 90.

La misura della indennita' da corrispondere al Commissario nominato agli effetti degli articoli 47 e 48 della legge e' determinata dal Prefetto della provincia in cui l'istituto ha la sua sede ovvero la sede principale, sentito il voto della Giunta o delle Giunte provinciali competenti.

Contro il provvedimento del Prefetto e' ammesso il ricorso al Ministero dell'Interno.

Nessun prelevamento puo' essere ordinato quale acconto d'indennita' al Commissario a carico della Istituzione disciolta senza speciale preventiva autorizzazione della Giunta o Giunte provinciali amministrative.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai delegati speciali di cui all'art. 50 della legge.

Art. 91


Art. 91.

Il Commissario Incaricato della temporanea gestione deve formulare le proposte per l'esercizio dell'azione di rivalsa e pel ricupero delle somme a lui corrisposte a titolo d'indennita', nell'interesse del comune o della istuzione che ne ha fatto l'anticipazione.

Esso raccoglie i dati e gli elementi necessari per stabilire la responsabilita' dell'avvenuto scioglimento ed indica alla Giunta provinciale le persone a carico delle quali dovrebbe, a suo avviso, essere posta la spesa.

La Giunta esamina gli atti, assume le occorrenti informazioni, provoca le giustificazioni delle persone tenute responsabili e procede a norma degli articoli 29 e 30 della legge, a meno che i debitori abbiano pagata la somma dovuta.

La Giunta dovra' deliberare al piu' tardi entro tre mesi; e contro tale deliberazione e' aperta la via del ricorso ai termini del diritto comune amministrativo.

Tale diritto di ricorso spetta anche quando la Giunta invitata dal Prefetto, non abbia deliberato entro il termine suddetto.

Art. 92


Art. 92.

Il prefetto provvede, ai termini dell'ultima parte dell'art. 17 della legge, con Decreto motivato, udito il Consiglio di Prefettura, nominando in virtu' dell'articolo 50 della legge stessa, un Procuratore incaricato di dedurre o far valere giudizialmente la nullita' nell'interesse dell'ente.

Siffatto Decreto dovra' essere notificato alla rappresentanza dell'ente prima della notificazione dell'atto di citazione o del primo atto di procedura; o almeno contemporaneamente ad essi.

Contro il Decreto del Prefetto e' ammesso, per parte dei rappresentanti l'istituzione, o di chiunque altro vi abbia interesse, ricorso in via gerarchica al Ministro dell'Interno, che decidera', udito il Consiglio di Stato.

Nel far valere l'azione o eccezione di nullita', il Prefetto e' considerato rappresentante dell'istituzione anche agli effetti favorevoli o sfatavoli della condanna nelle spose giudiziarie.

Nel caso contemplato dal presente articolo, sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 123 del presente regolamento.

Art. 93


Art. 93.

Quando per atto fra' vivi o per disposizione testamentaria sia stabilita un'opera di beneficenza pubblica con designazione delle persone incaricate di amministrarla, gli amministratori stessi od esecutori testamentari ne promuovono la costituzione in ente morale ai termini dell'art. 51 della legge.

Se manca tale designazione, o gli amministratori od esecutori non possono o non vogliono compiere i relativi uffici, deve provvedervi la Congregazione di carita': ed ove questa non lo faccia entro tre mesi, salvo disposizione In contrario, deve provvedere il Sindaco, ed in mancanza di questo, il Prefetto, in baso alla denunzia di cui all'articolo 84 della legge.

Art. 94


Art. 94.

Le domande di costituzione in corpo morale di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza debbono, per mezzo del Prefetto, essere dirette al Re sulla prescritta carta da bollo e fornire con appositi allegati: l'indicazione voluta dall'articolo 51 della legge circa i mezzi col quali s'intende adempiere allo scopo, tenuto conto dello sviluppo che la istituzione possa ricevere in avvenire sia nelle entrate che nelle spese; e, quando trattasi di fondazione avente un reddito annuo inferiore a lire 5000, o destinata a favore degli abitanti di uno o piu' comuni che riuniti insieme abbiano meno di 10 mila abitanti, l'indicazione dei motivi pei quali la fondazione dovrebb'essere eccettuata dal concentramento prescritto dall'articolo 56 della legge, o possa ammettersi la eccezione preveduta dall'articolo 60.

Art. 95


Art. 95.

Alla domanda nella quale deve essere indicata la localita' destinata a sede della nuova istituzione, debbono unirsi:

a) l'atto di fondazione;

b) uno schema di statuto organico;

c) il voto del Consiglio comunale, e se la istituzione interessi piu' comuni della stessa provincia, qnello del Consiglio provinciale;

d) le dichiarazioni di acquiescenza espresse o tacite o le opposizioni dei successibili, quando sono richieste, di cui all'art. 69 del presente regolamento allorche' trattasi di fondazione testamentaria.

I Prefetti trasmettono questi atti al Ministero dell'Interno, aggiungendovi il loro parere sulla convenienza ed opportunita' di secondare la domanda, tenendo conto, per cio' che riguarda i mezzi e le condizioni di stabilita' del nuovo istituto, delle guarentigie che possono offrire l'influenza e l'autorita' del nome e l'operosita' della persona e persone che intendono promuovere l'istituzione stessa.

Art. 96


Art. 96.

I Prefetti comunicano di volta in volta alle amministrazioni interessate i Reali Decreti di costituzione in corpo morale o di accettazione di lasciti e doni per mezzo dei locali uffici di finanza per assicurare la riscossione della tassa, agli effetti della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, sulle concessioni governative.

Collo stesso metodo deve aver luogo la trasmissione dei Decreti di autorizzazione prefettizia ad accettare lasciti o doni che non abbiano valore superiore alle lire 5000.

Art. 97


Art. 97.

Le Congregazioni di carita', nell'interesse della pubblica beneficenza, ed in caso di assoluta mancanza di mezzi per parte degli Istituti interessati, debbono anticipare, in seguito ad invito della Giunta provinciale amministrativa, i fondi occorrenti:

a) per la costituzione di nuovi enti morali di pubblica beneficenza, ancorche' promossa d'ufficio;

b) per il compimento di atti conservativi, o pel ricupero del patrimonio di istituti esistenti.

Art. 98


Art. 98.

I regolamenti interni di amministrazione, che non fossero soggetti ad approvazione tutoria, dovranno essere, entro 15 giorni dalla loro data, trasmessi in copia all'autorita' del circondario per gli effetti di che nell'art 52 della legge.

Art. 99


Art. 99.

Le proposte per provocare i provvedimenti di riforma indicati dalla legge debbono avere per iscopo:

1. L'economia o riduzione di spese d'amministrazione e di personale

2. La maggiore e piu' efficace vigilanza e tutela da parte delle competenti autorita';

3. Il piu' proficuo e sicuro adempimento del fine di ciascuna istituzione, tenuto conto dei mezzi di cui puo' disporre;

4. Il coordinamento piu' razionale delle varie forme di beneficenza fra loro e col fine generale e collettivo della beneficenza; e la trasformazione delle istituzioni aventi scopi molteplici a quelli fra essi che presentano maggiore utilita', in proporzione dei mezzi di cui puo' disporre.

Art. 100


Art. 100.

La revisione obbligatoria degli statuti e regolamenti e' diretta a provocare, con le guarentigie del procedimento stabilito dalla legge ed in conformita' dei criteri indicati nel precedente articolo, la riforma di quelle istituzioni le quali, per il loro vizioso ordinamento o per le variate condizioni dei tempi e della beneficenza cui si riferiscono, richiedono di essere riportate al principio pel quale vennero fondate od al fine al quale furono dirette, ovvero riordinate in conformita' di quanto e' prescritto nel capoverso dell'art. 70 della legge.

Art. 101


Art. 101.

Salva la mutazione del fine, ove siavi luogo, o salva l'erogazione delle rendite delle opere pie dotali esuberanti al loro scopo in altro fine di beneficenza, la revisione degli statuti delle opere pie dotali ordinata dall'art. 93 della legge, dovra' proporsi l'intento di diminuire il numero per aumentarne l'entita' quando questa sia soverchiamente esigua, e di regolare mediante il concentramento o raggruppamento, l'erogazione delle loro rendite in modo da evitare che piu' doti profittino indebitamente ad una sola persona, o servano a favorire dei matrimoni inconsulti, ovvero le rendite vadino altrimenti disperse senza un evidente vantaggio della pubblica beneficenza.

Art. 102


Art. 102.

Per l'attuazione de'sopra indicati provvedimenti le Congregazioni di carita', in seguito alle denunzie ricevute a norma dell'articolo 89 della legge o delle notizie altrimenti raccolte, devono deliberare e sottoporre a'voti dei rispettivi consigli comunali le proposte relative:

a) al concentramento delle istituzioni e dei fondi elemosinieri di cui agli articoli 54 e 56 della legge e delle istituzioni rispetto alle quali concorrano gli estremi previsti dall'art. 57;

b) al raggruppamento delle istituzioni che rientrino in alcuno dei casi previsti agli articoli 58 e 59;

c) alla convenienza di costituire e mantenere in amministrazione autonoma quelle delle quali e' cenno nell'ultimo alinea dell'art. 59 e dell'art. 60;

d) alla trasformazione per mancato fine a'sensi dell'art. 70, ed al concentramento, al raggruppamento od alla costituzione con amministrazione autonoma dell'ente a trasformare a'sensi degli articoli dal 57 al 61 della legge.

Art. 103


Art. 103.

Tali proposte come pure quelle riferibili all'oggetto degli articoli 90, 91, 92, 93, 94 della legge devono, secondo i casi, essere corredate dei documenti qui appresso indicati, cioe':

a) dell'atto di fondazione dell'istituto nel cui interesse viene fatta la proposta, ed in mancanza di un vero e proprio atto di fondazione, de'titoli equipollenti, possesso di stato, memorie storiche e documenti che diano notizia sicura dell'origine e natura dell'istituto;

b) delle antiche regole e costituzioni o degli statuti organici e regolamenti;

c) d'una copia dell'ultimo conto consuntivo approvato e di un prospetto riassuntivo delle condizioni patrimoniali d'ogni singolo istituto, con l'indicazione degli oneri e pesi di beneficenza e di culto che stanno a suo carico: ove l'istituto possegga lasciti speciali per l'adempimento del proprio o di altro fine qualsiasi anche estraneo alla beneficenza, ne va fatto cenno in apposito elenco da allegare al prospetto, indicando l'atto o titolo costitutivo del lascito, la data e l'ammontare di esso;

d) della tabella organica del personale stipendiato o salariato a carico dell'istituto;

e) della deliberazione di proposta secondo i casi espressi dall'articolo 62 della legge;

f) del voto motivato della Giunta provinciale amministrativa;

g) del certificato di pubblicazione e de'reclami che siano stati presentati a'termini dell'art. 68 della legge e delle opposizioni od osservazioni che fossero state presentate dagli interessati;

h) d'una relazione particolareggiata sulle cause che rendono utile e necessario il provvedimento proposto, colla indicazione delle riforme di ordinamento e di scopo cui l'istituto fosse stato sottoposto dal tempo di sua fondazione in poi.

Ne' casi previsti dagli articoli 63 e 66, tali adempimenti verranno fatti a cura del Prefetto, osservate le prescrizioni sancite dal successivo art. 69 della legge.

Art. 104


Art. 104.

Nel deliberare le menzionate proposte, osservate le condizioni prescritte nell'articolo 70 della legge, dovra' aversi cura altresi' che l'attuazione delle proposte stesse non induca a dare soverchia estensione ad una forma di beneficenza a scapito delle altre affini o congeneri, ma sia coordinata al fine di mantenere una giusta proporzione fra le varie forme di erogazione, in rapporto ai bisogni delle classi povere locali.

Art. 105


Art. 105.

La determinazione della somma alla quale ammonta la rendita agli effetti dell'articolo 56 lettera A della legge, al fa sulla base delle rendite ordinarie nette accertate sulle risultanze dell'ultimo conto approvato.

La popolazione di ciascun comune, agli effetti dell'indicato articolo lettera B, e dell'art. 59 lett. C della legge, si desume dall'ultimo censimento ufficiale.

Art. 106


Art. 106.

Si intendono destinati ad integrare o completare altra forma di beneficenza, a' sensi dell'art. 54 della legge, e quindi non vanno soggetti a concentramento:

a) i sussidi per medicinali e vitto agli infermi poveri a domicilio, quando servano a sopperire ad esigenze locali della beneficenza ospitaliera, purche' la regolarita' della loro erogazione sia assicurate con apposito disposizioni da inserire negli statuti e regolamenti della istituzione alla quale fanno carico;

b) i sussidi di latte o di baliatico diretti a completare l'assistenza dei brefotrofi, od a provvedere al servizio pe' bambini lattanti, purche' l'erogazione proceda in conformita' delle disposizioni di legge che regolano questo servizio;

c) gli assegni o borse di studio, i patrimoni sacri e le speciali sovvenzioni intese ad agevolare gli studenti bisognosi, il compimento degli studi in altro istituto, anche ecclesiastico, diverso da quello che concede gli assegni, il conseguimento d'un diploma professionale o di un grado accademico in Istituti governativi o pareggiati, ovvero abbia per fine di far apprendere un'arte o mestiere;

d) le quote di assegno o contributo destinate a sussidiare o facilitare l'impianto od il mantenimento di asili o giardini per l'infanzia, di presepi, sale di maternita' od allattamento annesso a' brefotrofi o da questi dipendenti, purche' debitamente approvate dall'autorita' tutoria;

e) ed in genere i fondi che abbiano o siano per avere una delle destinazioni prevedute, in modo dimostrativo, dall'articolo 25 della legge.

Art. 107


Art. 107.

Le istituzioni elemosiniere di un comune non concentrate nella Congregazione di carita' o non raggruppate, devono, secondo l'art. 64 della legge, comunicarsi a vicenda ed inviare alla locale Congregazione di carita' uno stato nominativo mensile delle persone da esse beneficate con elemosine o sovvenzioni di qualsiasi natura.

La stessa comunicazione deve fare la Congregazione di carita' alle istituzioni elemosiniere locali.

Nell'elenco s'indica il nome, cognome, paternita', eta', stato di famiglia ed il domicilio di soccorso della persona sussidiata, la qualita' e l'ammontare della sovvenzione e la data delle singole concessioni.

Qualora il sussidio sia conceduto in via d'urgenza a persone aventi altrove il domicilio di soccorso, se ne fa cenno nello stato nominativo e se ne da' notizia alla Congregazione di carita' del Comune ove esse hanno, credono di avere o si suppone che abbiano il domicilio di soccorso a' sensi dell'art. 109 di questo regolamento.

Ciascuna istituzione conservera' nel proprio archivio i predetti elenchi spediti o ricevuti. Terra' pure un elenco riservato a parte dei poveri vergognosi.

Art. 108


Art. 108.

L'avviso prescritto dal primo capoverso dell'art. 69 della legge circa le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto, o modificato dal Ministero dell'Interno per riforme di istituzioni, concentramenti e raggruppamenti, viene pubblicato all'albo pretorio e nei luoghi soliti per le affissioni se interessano un solo comune: se interessano piu' comuni di una o piu' provincie, la pubblicazione ha luogo nel Bollettino della Prefettura nella quale ha sede l'istituzione.

L'inserzione dell'avviso nel Bollettino della Prefettura deve essere fatta nel corso di un mese dalla comunicazione ufficiale delle proposte e modificazioni di cui sopra, e nello stesso termine viene eseguita la pubblicazione dell'avviso nei luoghi indicati nel capoverso precedente.

Copia autentica della nota ufficiale contenente le proposte e modificazioni, rimarra' per un mese esposta nelle segreterie del comune o de' comuni e provincie interessate, non che in quella dell'istituto cui si riferisce il provvedimento, affinche' chiunque possa averne conoscenza.

Le osservazioni e i reclami prodotti dagli individui od enti morali nel termine fissato dalla legge, vengono, a cura del Prefetto, comunicati tosto con le sue deduzioni al Ministero dell'interno per essere trasmessi al Consiglio di Stato.

Art. 109


Art. 109.

Il domicilio di soccorso risulta dalla iscrizione, durante il periodo di cinque anni, nel registro di popolazione del comune, eseguita nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

Esso risulta inoltre dal fatto della dimora, durante il detto periodo, in un comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere.

Art. 110


Art. 110.

Chi invoca il beneficio del domicilio di soccorso deve provare che trovasi in una delle condizioni prescritte dall'art. 72 della legge; e tale prova per cio' che concerne il n. 1 dell'articolo medesimo, e' fornita colla produzione dell'uno o dell'altro fra i documenti seguenti:

a) estratto d'iscrizione nel registro di popolazione dell'ufficio comunale salvo Il diritto nel comune di provare che all'iscrizione non ha corrisposto il fatto della dimora effettiva:

b) documenti legali che provino, durante il detto periodo, la dimora nel comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere;

c) certificato dal quale risulti l'iscrizione nel registro di anagrafe, prescritto dall'art. 141 della legge sulla pubblica sicurezza, salvo il diritto alla prova contraria preveduta nella lettera a) di questo articolo.

In mancanza di tali documenti si potra' supplirvi colla produzione di un atto di notorieta' ricevuto dal Pretore del mandamento, e con altri documenti equipollenti.

Quando, nei casi d'urgenza, si fa luogo all'assistenza od al soccorso, in conformita' degli art. 76 e 79 della legge, indipendentemente dalla produzione degli atti di cui sopra, si potra' procedere poi ai necessari accertamenti.

Del sussidio conceduto per ragioni d'urgenza si da' avviso alla Congregazione di carita' del comune in cui l'indigente ha il domicilio di soccorso giusta l'art. 107 di questo regolamento.

Sono dispensati dal fornire in via diretta la prova di cui sopra gli infermi, i ciechi, i sordo-muti, gli affetti da cretinismo od ebetismo, i minorenni ed in genere, tutti celere che per imperfezione od infermita' fisica o morale o per altre ammessibili ragioni non possano somministrarla.

In tutti questi casi le informazioni occorrenti a determinare il domicilio di soccorso sono assunte d'ufficio.

Art. 111


Art. 111.

Chi emigra anche a tempo indefinito in paese straniero conserva nel regno l'ultimo suo domicilio di soccorso.

Il periodo di dimora mantenuto in un comune o frazione di comune che sia stato soppresso ed aggregato ad altro Comune, si ricongiunge al periodo di successiva dimora e si considera utile al compimento del quinquennio per l'acquisto del domicilio in quest'ultimo comune, salvoche', trattandosi di frazione, l'indigente in essa dimorante abbia dichiarato di voler trasferire la sua dimora in altra parte del Comune al quale la frazione apparteneva.

Art. 112


Art. 112.

Nelle citta' ove esistono ospedali od istituti destinati a prestar soccorso agli stranieri, le amministrazioni degli ospedali italiani che abbiano ricoverato degli stranieri ai termini dell'art. 79 della legge, prima di chiedere al governo il rimborso delle spese di cura ai sensi dell'articolo 77 della legge medesima, devono fare, per mezzo delle autorita' locali, le pratiche opportune presso gli istituti che per ragione di nazionalita' sarebbero stati obbligati a prestare assistenza e cura ai sudditi esteri indigenti od infermi.

Non hanno diritto al rimborso quegli spedali che per i loro statuti sono obbligati a ricevere indigenti infermi senza distinzione di nazionalita', a meno che dimostrino l'assoluta mancanza di mezzi disponibili per sopperire a tale spesa.

Art. 113


Art. 113.

La domanda di rimborso per cura di stranieri deve essere corredata:

a) della contabilita' delle spese in doppio esemplare;

b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso necessaria la cura, vidimata dal medico curante;

c) di un esemplare dello Statuto, o dell'estratto di esso, nella parte che riguarda le persone che l'Istituto ha l'obbligo di ricoverare. Questo documento deve essere unito alla prima contabilita' solamente; nelle contabilita' successive basta citare la data della prima, quando non siano sopravvenute mutazioni nello Statuto;

d) della dichiarazione che l'Istituto non ha fondi disponibili per spese estranee allo adempimento del suo scopo secondo il proprio Statuto;

e) di un attestato del Console della Nazione a cui lo straniero appartiene, indicante, per quanto e' possibile, le precise generalita' del ricoverato (cognome e nome, paternita', eta', luogo di nascita e di domicilio, professione) ((o in mancanza di tale attestato, di altri titoli equipollenti, come il congedo militare, il passaporto, il libretto di lavoro, ecc.)). ((3))

Fattosi luogo al rimborso, il Ministero, accertate nelle vie diplomatiche o consolari le condizioni economiche degli stranieri ricoverati, provvedera' per la rivalsa verso i Governi esteri, secondo le convenzioni internazionali.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno della pubblicazione del decreto medesimo.

Art. 114


Art. 114.

L'ammissione d'un malato straniero negli spedali del regno, non avvenuta a richiesta del Console della nazione alla quale appartiene, deve essere al piu' presto possibile notificata al Console medesimo coll'indicazione della infermita' che ne rese necessario il ricovero.

Ove nel luogo stesso o nei dintorni esistano spedali della nazione del malato o che siano destinati alla cura degli stranieri, l'ammalato puo' esservi trasportato, previo accordo col Console, quando l'ospedale predetto sia Pronto ad accoglierlo, e lo stato dell'infermo lo consenta a giudizio del medico curante.

Art. 115


Art. 115.

Qualora la cura d'uno straniero si protragga oltre due mesi, l'amministrazione dello spedale deve darne immediato avviso al Console e per mezzo del Prefetto o Sotto Prefetto, al Ministero dell'Interno pei provvedimenti di sua competenza.

Laddove il medico curante riconosca cronica la malattia che diede luogo al ricovero, sebbene tale non fosse apparsa al momento dell'ammissione, esso con apposito referto deve avvertirne l'amministrazione dello spedale, e questa entro tre giorni deve darne avviso al Console ed all'autorita' politica della provincia o del circondario per le occorrenti disposizioni di rimpatrio o per quelle altre provvidenze che occorressero senza indugio nell'interesse del pubblico servizio.

Art. 116


Art. 116.

L'amministrazione che non ostante il referto del medico trascuri di ordinare la dimissione dell'infermo cronico nei casi in cui possa essere disposta senza danno personale di esso, ovvero trascuri di promuovere dal R. Governo i provvedimenti suaccennati, e' tenuta responsabile in proprio, ai sensi dell'alt. 29 della legge, delle spese cagionate per l'indebita permanenza dello straniero nell'istituto.

Potra' tuttavia essere consentiti una ulteriore permanenza nello spedale dello straniero affetto da malattia cronica quando esso o le persone interessate od il Console dichiarino di sostenere le spese di mantenimento e cura, fornendo garanzia pel pagamento, e l'ospedale possa sopperirvi senza venir meno al proprio ufficio secondo gli statuti.

Art. 117


Art. 117.

L'azione popolare nei limiti e con le condizioni di cui agli articoli 82 e 83 della legge e' fatta valere:

a) con atto di citazione ai termini del Codice di procedura civile, quando l'attore popolare introduca la lite;

b) con atto di opposizione di terzo, con atto di appello, con ricorso per cassazione o con domanda di rivocazione ai termini dello stesso Codice, nei casi e nei termini in cui tali rimedi potrebbero essere esercitati dalla legale rappresentanza dell'ente;

c) con atto d'intervento in causa in qualunque grado e' stato, ai termini del Codice di procedura civile; e con atto di costituzione di parte civile in giudizio penale, nei modi e termini stabiliti dal Cocodice di procedura penale.

In ogni caso l'atto introduttivo della lite, ovvero il primo atto di procedura in cui l'azione popolare e' fatta valere, debbono contenere l'enunciazione della data del ricorso al Prefetto, e l'enunciazione della data del deposito prescritti dall'art. 83.
L'originale del ricorso e il certificato dell'eseguito debbono essere consegnati in cancelleria insieme col mandato al procuratore o all'avvocato.

Art. 118


Art. 118.

Il ricorso al Prefetto di cui all'art. 83 della legge deve contenere l'enunciazione del fatto ed i motivi di diritto sui quali il ricorrente fonda le sue conclusioni, con la dichiarazione che egli intende spiegare, o si riserva spiegare l'azione popolare, e dovra' essere firmato dalla parte o da un suo mandatario speciale.

Il ricorso, mediante rilascio di copia, e' notificato all'ufficio del Prefetto, o all'ufficio del Sottoprefetto che lo trasmettera' immediatamente al Prefetto.

Questi, avuta comunicazione del ricorso, provvedera', come per legge ove ne sia il caso e sia di sua competenza, o ne dara' comunicazione all'ufficio competente perche' possa provvedervi. In ogni caso dara' avviso del ricorso alla legale rappresentanza dell'ente.

Art. 119


Art. 119.

L'azione popolare puo' essere esercitata anche da persona diversa da quella che notifico' il ricorso al Prefetto.

L'Ufficio di Prefettura dara', a chiunque ne faccia richiesta, copia autenticata dal Prefetto dei ricorsi preannunzianti l'azione popolare. Il richiedente dovra' anticipare oltre la carta da bollo quanto sia dovuto per spese di copia.

Art. 120


Art. 120.

Il deposito di cui all'art. 83 della legge e' fatto presso il tesoriere del comune. Questi dovra' rilasciarne ricevuta indicante il nome del depositante, la somma depositata e la dichiarazione che il deposito e' fatto per esercitare l'azione popolare contro persone o enti che il depositante indichera'.

Il tesoriere non puo' ricusare di ricevere il deposito e di rilasciarne ricevuta come sopra.

Rimane in ogni caso salvo il diritto di eseguire il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti ai termini delle leggi generali.

Bastera' un solo deposito qualunque sia il numero degli esercenti l'azione popolare, purche' la causa si faccia in contraddittorio degli stessi enti o persone e tutti gli attori abbiano lo stesso procuratore e domiciliatario.

Insieme col merito, l'Autorita' giudiziaria pronunciera' sulla restituzione o aggiudicazione del deposito.

Art. 121


Art. 121.

Chiunque puo' esercitare l'azione popolare, puo' anche proseguire un'azione popolare che altri abbia introdotta, profittando degli atti, sentenze e mezzi di prova della causa; ma dovra' fare un nuovo deposito, salvi i casi seguenti:

a) che l'attore precedente gli abbia cedute le proprie ragioni sul precedente deposito e rinunziato alla lite;

b) ovvero che l'attore gli abbia cedute le proprie ragioni, e il cessionario continui nella lite; ma il nuovo attore deve essere anche egli rappresentato dallo stesso procuratore e domiciliatario.

L'attore precedente rimane sempre obbligato verso i convenuti per le spese e i danni cui avesse dato luogo, fino ad accettazione della rinunzia dalla lite.

Art. 122


Art. 122.

L'azione popolare non puo' essere rinunziata, ma puo' farsi la rinunzia alla lite. La rinunzia deve essere accettata da tutte le parti in causa e dal Prefetto.

Quando per concordia di tutte le parti abbia luogo la rinunzia alla lite, i procuratori dovranno presentare in cancelleria una scrittura concordata da loro, firmata insieme alle parti e avente il visto del Prefetto o per esso del Sottoprefetto. In tale scrittura dovra' provvedersi circa le spese della lite e la restituzione o attribuzione del deposito.

Il prefetto o Sotto-Prefetto prima di apporre il visto dovranno accertarsi che la Giunta provinciale amministrativa abbia approvata la transazione della lite.

Il cancelliere redigera' verbale delle conclusioni concordate.
L'avente interesse consegnera' una copia autentica del verbale al custode del deposito, il quale ne fara' la restituzione a chi di diritto ai termini del verbale stesso.

Art. 123


Art. 123.

Nelle cause di azione popolare, il Prefetto, quando lo stimi opportuno, inviera' gli atti della causa al Pubblico Ministero perche' questi, ove lo creda conveniente, intervenga in causa per ispiegare le sue conclusioni.

Parimenti la Giunta provinciale amministrativa, quando la gravita' o le particolari circostanze della causa lo richiedano, puo', ai termini degli articoli 44, 46 e 50 della legge, nominare un procuratore ed occorrendo un avvocato perche', durante il corso della lite tutelino gli interessi dell'istituzione. In tali casi l'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo di diritto.

Col consenso dell'Avvocato generale erariale l'incarico di cui sopra sara' dato preferibilmente, nei luoghi ove siedono Avvocature erariali, agli Uffici dell'Avvocatura erariale.

Ancorche' il Prefetto non abbia costituito procuratore, dovranno al medesimo sempre essere notificate le sentenze emanate in causa, le quali non faranno passaggio in cosa giudicata fino a che, anche di fronte al Prefetto, non siano decorsi i termini per impugnarle,

Art. 124


Art. 124.

Fra gli ospedali tenuti ai termini dell'art. 98 della legge, a fornire il locale ed a lasciare a disposizione della facolta' medico-chirurgica i malati ed i cadaveri occorrenti pei diversi insegnamenti, sono compresi i manicomi ed ogni altro istituto avente carattere di istituto pubblico di beneficenza diretto alla cura di qualsiasi malattia in genere, od in ispecie.

((2))
AGGIORNAMENTO (2)


La L. 14 febbraio 1904, n. 36 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 124 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sono applicabili a tutti i manicomi pubblici e privati".

Art. 125


Art. 125.

Per le controversie di cui all'art. 80 della legge, l'amministrazione interessata dovra' dirigere al Prefetto della provincia un reclamo contenente:

1. La esposizione del fatto e la enunziazione del titolo su cui fonda la propria domanda di rimborso.

2. L'indicazione delle eccezioni che l'amministrazione debitrice oppone (se ne opponga) al pagamento, e le repliche che da' l'amministrazione ricorrente.

3. L'indicazione dei documenti a sostegno del reclamo, i quali devono essere allegati in originale o per copia certificata conforme.

4. La richiesta dell'ordine di pagamento nella somma che sara' liquidata.

Il reclamo dovra', a cura dell'Amministrazione ricorrente, essere comunicato per copia all'amministrazione interessata, mediante piego raccomandato spedito per posta con ricevuta di ritorno.

Il piego dovra' essere spedito legato senza busta e senza fascia, e per modo che il bollo postale debba essere impresso sul foglio nel quale e' scritto il ricorso.

La ricevuta dell'ufficio postale, dalla quale risulta tale comunicazione, sara' pur essa allegata ai documenti uniti al ricorso originale da spedirsi al Prefetto.

Il Prefetto inviera' il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, nel caso di cui alla lett. a), e al Ministero dell'Interno nel caso di cui alla lett. b) dell'art. 80 della legge.
((La Giunta provinciale amministrativa ed il Ministero si pronunceranno sui ricorsi non prima di trenta giorni dalla data della ricevuta della copia del ricorso, rilasciata dal destinatario)).((3))
((Entro il suddetto termine le amministrazioni interessate potranno presentare alla autorita' decidente le loro controdeduzioni al ricorso)). ((3))

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa ed i decreti del Ministro dell'Interno conterranno l'ordine di pagamento entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Tale notificazione sara' fatta per mezzo dell'ufficio postale nella forma prescritta al secondo capoverso di quest'articolo.

Quando l'Amministrazione debitrice non dia esecuzione all'ordine di pagamento, sara' provveduto a norma di legge, salvi sempre gli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 80.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal giorno della pubblicazione del decreto medesimo.

Art. 126


Art. 126.

La denunzia che i notai devono fare al Sindaco locale ai sensi dell'articolo 84 della legge deve esprimere: la data dell'atto, il nome e cognome del disponente, il testo letterale dell'atto nella parte concernente la liberalita', l'erede o gli eredi universali ed il loro domicilio.

Se la liberalita' riguarda uno o piu' comuni diversi, il Sindaco che riceve la denunzia deve darne comunicazione ufficiale a quello dei comuni interessati affinche' ne sia data partecipazione alla rispettiva Congregazione di carita'.

Art. 127


Art. 127.

L'elenco che a' sensi dell'articolo predetto devono i ricevitori del registro trasmettere all'intendenza di finanza dalla quale dipendono, deve essere redatto in doppio esemplare e spedito non oltre 20 giorni dalla data della registrazione dell'atto.

Entro lo stesso termine i ricevitori del registro faranno direttamente ai sindaci le comunicazioni prescritte dall'art. 27 del R. decreto 19 novembre 1889, n. 6535, serie 3ª, in esecuzione dell'art. 81 della legge di sicurezza pubblica.

Queste ultime comunicazioni devono essere accompagnate da un elenco in due esemplari, uno de' qual sara' dal Sindaco restituito al ricevitore con dichiarazione di ricevuta.

Ne' primi 5 giorni di ciascun mese gl'Intendenti trasmettono al Prefetto della rispettiva provincia un esemplare degli elenchi loro inviati da' ricevitori nel mese precedente, anche quando vi fossero comprese liberalita' in favore di enti che hanno sede o debbano essere istituiti in altra provincia.

Entro 10 giorni successivi i Prefetti devono dare comunicazioni di queste ultime liberalita' ai Prefetti delle provincie nei quali sono compresi i comuni interessati per la occorrente comunicazioni ai Sindaci rispettivi.

Art. 128


Art. 128.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza o le Congregazioni di carita', appena ricevuta la denunzia delle donazioni o de' lasciti di cui all'art. 84 della legge o ne siano in qualunque altro modo informate devono procedere agli atti conservatori per assicurare l'esecuzione della liberalita'.

Se trattasi di donazione fra' vivi, l'ente interessato deve tosto trasmettere copia autentica dell'atto alla autorita' tutoria per essere autorizzato ad accettare a' sensi dell'art. 36 della legge, o degli articoli 1057, 1069 e seguenti del Codice civile, curando la trascrizione dell'atto stesso secondo l'art. 1932 del predetto Codice, qualora la donazione comprenda immobili od altri beni capaci di ipoteca.

Art. 129


Art. 129.

se si tratta di legato, quando il testatore non abbia disposto che i frutti debbano decorrere dal di' della sua morte ed I beni legati non siano della natura di quelli indicati dagli articoli 865 n. 2 ed 866 del Codice civile, l'ente legatario deve tosto far notificare all'erede che, salvo disposizioni in contrario dell'autorita' tutoria, esso chiede il rilascio del legato (articoli 863, 864 C. C.)

Deve poi, ove particolari circostanze lo suggeriscano, chiedere, nei modi di legge, la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede agli effetti degli articoli 1032 e 2054 e seguenti del Codice predetto.

Art. 130


Art. 130.

Nel caso di eredita' l'ente erede deve subito, specialmente quando non siavi esecutore testamentario nominato dal testatore, far procedere alla apposizione dei suggelli, alla compilazione dell'inventario giudiziale a' termine dell'articolo 847 e seguenti del Codice di procedura civile, alla denunzia dell'eredita', ai termini dell'art. 79 della legge 13 settembre 1874, n. 2076.

Se sia necessaria la nomina di un amministratore fino a che l'ente erede non sia autorizzato ad accettare, questi deve invocare dal Tribunale il relativo provvedimento a' sensi dell'art. 857 e seguenti del Codice civile.

Il dovere di procedere ad atti conservatori, durante le pratiche per l'accettazione, non rende necessario di prendere possesso dei beni dell'eredita' o di assumerne l'amministrazione.

Art. 131


Art. 131.

Le notificazioni prescritte dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e dal presente regolamento, debbono eseguirsi dagli uscieri giudiziari nell'interesse pubblico, e non danno quindi luogo all'esazione di alcun diritto od indennita', che vengono iscritti nei rispettivi repertori insieme ai diritti ed alle indennita' in materia penale, per effetto del conseguimento del sussidio.

Art. 132


Art. 132.

Per l'applicazione delle penalita' stabilite negli articoli 13, 17, 78, 84, 89 della legge, si osservano le disposizioni del R. Decreto 30 Dicembre 1865, N. 2721.

Art. 133


Art. 133.

Entro il prossimo Aprile, tutti i Consigli comunali, convocati straordinariamente, ove occorra, dai rispettivi Prefetti, devono procedere alla nomina del Presidente e de'membri della Congregazione di carita' giusta l'articolo 6 della legge.

L'interruzione ordinata dall'art. 10 della legge non avra' effetto che per gli amministratori nominati in esecuzione della legge nuova.

Art. 134


Art. 134.

Le attuali Congregazioni di carita' durano in carica fino all'insediamento delle nuove, alle quali dovranno fare la consegna dei titoli, atti, registri e documenti relativi al patrimonio delle Congregazioni medesime e delle istituzioni annesse o dipendenti, ed alla loro azienda amministrativa ed economica.

La stessa disposizione si applica anche ai Commissari o delegati straordinari delle Congregazioni di carita' o delle istituzioni di beneficenza, che al momento della attuazione della legge si trovassero disciolte: i quali continueranno ad esercitare il loro ufficio fino alla costituzione della rispettiva rappresentanza, da nominarsi secondo le norme stabilite dalla nuova legge.

Il termine di tre e di sei mesi prescritto rispettivamente negli articoli 47 e 49 della legge decorre dal giorno dell'attuazione della legge medesima.

Art. 135


Art. 135.

Alla consegna predetta per le Congregazioni di carita' che si trovino disciolte provvedera' il R. Delegato straordinario o Commissario incaricato della gestione interinale.

Art. 136


Art. 136.

Dell'avvenuta costituzione e consegna verra' dato immediato avviso al Prefetto della provincia al quale sara' In pari tempo comunicata copia del relativo verbale.

Art. 137


Art. 137.

Gli amministratori degli istituti pubblici di beneficenza, che fossero incompatibili a sensi degli articoli 11 e 14 della legge, dovranno essere surrogati entro il mese di giugno 1891, secondo le norme prescritte dalla legge medesima e dai relativi statuti e regolamenti.

Essi pero' rimangono in carica fino all'insediamento dei loro successori, a meno che ai termini dell'art. 14 esistano disposizioni in contrario nel rispettivo statuto e nelle tavole di fondazione.

Art. 138


Art. 138.

La Congregazioni di carita' e le istituzioni i cui statuti non siano sottoposti a revisione obbligatoria a' sensi degli articoli 55, 60, 70, 93, e 94 della legge debbono, nel termine di un anno della pubblicazione del presente regolamento, presentare al Prefetto dalla provincia le proposte occorrenti per coordinare i loro particolari statuti alle disposizioni sancite nell'art. 32 della legge, mediante articoli addizionali da approvare in appendice agli statuti medesimi, qualora questi gia' non vi provvedano.

Negli articoli addizionali si terra' presente sopratutto la necessita' di designare l'impiegato capo d'ufficio destinato ad apporre la propria firma, insieme a quella di colui che abbia la rappresentanza dell'ente, alle dichiarazioni, provvedimenti, contratti ed atti in genere emanati dall'amministrazione e designare altresi' l'amministratore incaricato, in mancanza del segretario o di apposito impiegato, della compilazione dei processi verbali delle deliberazioni, ne' casi previsti dei nn. 2 e 5 del citato art. 32.

Le suddette proposte col voto della Giunta provinciale amministrativa saranno inviate al Ministero dell'interno pe' provvedimenti dell'art. 33 lett. C.

Art. 139


Art. 139.

Per l'anno 1891 saranno applicati e posti in esecuzione i bilanci preventivi delle Congregazioni di carita' e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza regolarmente deliberati ed approvati nelle forme stabilite dalla precedente legge 3 agosto 1862 e dal relativo regolamento. Le variazioni, pero', che occorressero nei detti bilanci dopo l'attuazione della nuova legge sono soggette alle disposizioni della legge medesima.

Art. 140


Art. 140.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, le Congregazioni di carita' e le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere all'accertamento delle obbligazioni civili che giustifichino il pagamento de' censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dei quali fossero gravate e che dovranno essere affrancati ai termini dell'art. 96 della legge.

Art. 141


Art. 141.

Le Congregazioni e le istituzioni predette che non avessero provveduto alla nomina del tesoriere od esattore, e che non si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 22 della legge, devono, entro due mesi dalla pubblicazione di questo regolamento, darne avviso al Prefetto affinche' disponga che la riscossione delle loro entrate sia tosto affidata, quando l'esattore comunale vi si rifiuti, o ad un pubblico istituto di credito, o al tesoriere di un'altra istituzione di beneficenza.

Art. 142


Art. 142.

Per calcolare il termine necessario ad acquistare il domicilio di soccorso si tiene conto del tempo trascorso prima dell'attuazione della nuova legge.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro: Crispi.

Regolamento di contabilità

Art. 1


REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Art. 1.

Ciascuna Congregazione di carita' e ciascuna istituzione pubblica di beneficenza deve avere un inventario nel quale siano descritti, nei modi stabiliti dal presente regolamento, tutti i beni che costituiscono il rispettivo patrimonio.

Art. 2


Art. 2.

Quest'inventario comprende tutti i beni che costituiscono la dotazione dell'istituzione e le cose dei terzi ad essa affidate.

La parte dell'inventario che comprende la dotazione dell'Istituzione si divide nelle seguenti categorie:

Attivo.

a) Fondi rustici.

b) Scorte rurali vive e morte.

c) Fabbricati, coll'indicazione e la descrizione degli oggetti d'arte che ne fanno parte.

d) Censi, livelli, canoni e legati perpetui.

e) Titoli di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato.

f) Altri valori pubblici od industriali.

g) Crediti ipotecari e chirografari.

h) Oggetti d'arte che non fanno parte degli immobili, ed oggetti preziosi;

i) Altri oggetti mobili;

k) Attivita' diverse patrimoniali;

l) Capitali esistenti in cassa o in deposito, per effetto di trasformazione di patrimonio;

m) Rimanenza netta di cassa proveniente da sopravanzi di rendite;

Passivo.

a) Debiti ipotecari e chirografari.

b) Censi, livelli canoni, legati ed altre annualita' perpetue.

c) Pensioni vitalizie.

d) Passivita' diverse patrimoniali.

La parte dell'inventario che comprende le cose dei terzi e' costituita dalla categoria seguente:

Depositi a cauzione o custodia.

Art. 3


Art. 3.

I beni immobili sono descritti nell'inventario o in appositi registri di consistenza allegati al medesimo, con le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualita' e la descrizione risultante dal catasto.

b) la provenienza: se da eredita', legato, acquisto, permuta ecc.; i titoli di proprieta': atto o rogito, o le prove del possesso quando manchi il titolo;

c) il valore capitale e la rendita attuale effettiva o presunta;

d) le servitu', i pesi, gli oneri diversi dei quali sono gravati, con designazione del possessore o creditore rispettivo.

e) l'uso speciale a cui sono destinati.

I diritti, le servitu' e le azioni che, per l'art. 415 del Codice civile, si considerano come beni immobili, sono descritti insieme al fondo al quale appartengono; e se non costituiscono una pertinenza di un immobile dell'istituzione, sono descritti a parte.

Art. 4


Art. 4.

Le attivita' e passivita', compresi i diritti e le azioni di cui all'art. 418 delle Codice civile si descrivono nel detto inventario con le indicazioni seguenti:

a) la denominazione,

b) l'ammontare in capitele ed in annualita' od interesse,

c) gli atti, ossiano titoli, dai quali risultano costituite od accertate le iscrizioni ipotecarie relative;

d) la scadenza del capitale dovuto o la cessazione dell'annualita' temporanea.

La mobilia e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti:

a) la indicazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;

b) la designazione secondo la natura e la specie;

c) la quantita' ed il numero per ciascuna specie;

d) lo stato ed il valore attuale.

Art. 5


Art. 5.

Nella classificazione del patrimonio degli istituti di beneficenza nelle

diverse categorie sovra indicate, debbono distinguersi i beni fruttiferi dagli infruttiferi.

Art. 6


Art. 6.

La valutazione de'fondi rustici e de'fabbricati, in mancanza di recenti perizie, si desume dal prezzo di affitto o dalla rendita conseguita, in media annuale, nell'ultimo quinquennio, capitalizzata al cento per cinque, previa deduzione delle imposte e sovrimposte e delle spese d'amministrazione ad essi relative.

Art. 7


Art. 7.

La rendita del debito pubblico e gli altri titoli garantiti dallo Stato si registrano nello inventario pel valore nominale.

Gli altri valori pubblici ed industriali, al prezzo di borsa del giorno precedente a quello in cui si forma l'inventario o se ne compilano le note di variazioni annuale.

Le pensioni vitalizie si capitalizzano in ragione di cinque o dieci annualita', secondo che il pensionato abbia o no sorpassata l'eta' di 50 anni.

Il valore capitale delle altre attivita' e passivita' fruttifere, quando non risulti dal titolo costitutivo, si determina sulla base del cento per cinque dell'annualita' relativa.

I beni mobili infruttiferi si inscrivono pel loro valore venale noto o presunto.

Per le rendite in natura il valore si determina in base al prezzo medio delle mercuriali dei vicini mercati, e le derrate si indicano per qualita' e quantita'.

Art. 8


Art. 8.

La consegna de' beni immobili ai conduttori o ad agenti responsabili deve risultare dal relativo contratto o da apposito inventario, con descrizione dello stabile, degli infissi, delle scorte, degli attrezzi ed altri accessori.

Gli oggetti mobili che si consegnano agli agenti responsabili debbono risultare da speciale inventario da essi firmato, nel quale dovra' essere indicata ogni innovazione successiva in aumento o diminuzione.

Il regolamento interno per le Congregazioni di carita' e per le altre amministrazioni di beneficenza devono determinare le attribuzioni e le garanzie de' detti consegnatari, i registri che debbono tenere ed il modo di render conto della loro gestione.

Pero' gli oggetti di valore, titoli di credito e simili, devono esser dati in consegna ai tesorieri o depositati presso Istituti di credito.

Art. 9


Art. 9.

L'alienazione d'immobili, di titoli e di altri valori capitali che costituiscono la dotazione dell'istituto, quando la prudenza non richiegga di attendere un piu' proficuo impiego, deve, di regola, esser tosto seguita da investimento di pari entita' in acquisto di titoli del debito pubblico dello Stato o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, in affrancazioni di prestazioni passive perpetue od in miglioramenti del patrimonio, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilita' di tale impiego, a' sensi degli articoli 28 e 96 della legge.

Art. 10


Art. 10.

Tutti gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni che si verificano nel valore e nella consistenza patrimoniale si' attiva che passiva devono esser notati nella categoria corrispondente dell'inventario alla quale si riferiscono.

Eguali variazioni debbono farsi nell'inventario della mobilia, da tenersi in continua evidenza secondo le consuetudini ed il regolamento interno dell'istituzione.

Tale inventario deve esser rinnovato integralmente ogni decennio.

Art. 11


Art. 11.

La comunicazione dell'inventario al prefetto per le Giunta provinciale amministrativa, a termini dell'articolo 19 della legge, ha luogo, quanto al primo inventario, mediante trasmissione di una copia di esso; ed in seguito, con l'invio di una copia delle note annuali delle aggiunte e variazioni, coll'indicazione del valore rispettivo ed un richiamo al numero corrispondente dell'inventario.

Pei mobili pero' basta una indicazione sommaria.

Art. 12


Art. 12.

Quando una stessa Amministrazione abbia la rappresentanza e la gestione di altri istituti di beneficenza costituiti con patrimonio e reddito separati, gli inventari, la comunicazione delle varianti e la conservazione dei titoli devono essere fatti separatamente per ciascuna istituzione.

Art. 13


Art. 13.

L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Pero' all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alla fine di febbraio, dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso e' definitivamente chiuso.

Art. 14


Art. 14.

L'esercizio abbraccia tutte le operazioni che si verificano durante il periodo che esso comprende e la relativa contabilita' distingue quelle che riguardano l'esercizio del bilancio da quelle altre che si riferiscono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

Art. 15


Art. 15.

Sono materia del conto dell'esercizio;

a) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 3i dicembre;

b) le spese accertate e scadute nello stesso periodo di tempo;

c) le esazioni dei Tesorieri a riscuotitori speciali, ed i pagamenti effettuati durante l'esercizio, calcolato a norma dell'art.
13.

Art. 16


Art. 16.

Sono materia del conto generane del patrimonio, secondo le variazioni intervenute nel corso dell'anno e risultanti dall'inventario, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa, il valore degli immobili, crediti, mobili ed altre attivita' e le passivita' patrimoniali.

Art. 17


Art. 17.

II bilancio preventivo prescritto dall'art. 20 della legge, deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonche' l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.

Art. 18


Art. 18.

Il detto avanzo o disavanzo si desume dal risultato del consuntivo precedente colle variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.

Art. 19


Art. 19.

Le competenze dell'anno sono classificate nel preventivo, tanto per l'entrata che per la spesa, in tre titoli, cioe':

I. Entrate e spese effettive,

II. Movimento di capitali,

III. Partite di giro.

Art. 20


Art. 20.

Le entrate e le spese effettive si ripartiscono in ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le entrate e le spese che hanno carattere permanente e sogliono riprodursi ogni anno; sono straordinarie tutte le altre.

Fra le entrate ordinarie non possono essere annoverati i sussidi e le obiezioni di mera liberalita', se non quando sono garantiti da una azione creditoria, ovvero, tenuto conto della carita' pubblica, hanno altrimenti carattere di stabilita'.

Si' nelle spese ordinarie che nelle straordinarie si distinguono quelle dipendenti da oneri o gestione patrimoniale, quelle di amministrazione e quelle di beneficenza.

Art. 21


Art. 21.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che importano aumento, diminuzione o trasformazione dei vari beni costituenti la dotazione permanente dell'Istituto, comprese le oblazioni, i lasciti o doni destinati ad essere capitalizzati e gli avanzi delle rendite quando ne sia stato deliberato l'impiego ad aumento di patrimonio.
Tale movimento deve, in via normale, pareggiarsi fra le entrate e le uscite.

Art. 22


Art. 22.

Le partite di giro sono costituite da anticipazioni e relativi rimborsi, da depositi e relative restituzioni, che non alterano i provanti effettivi e le spese della istituzione.

Art. 23


Art. 23.

I suddetti titoli sono suddivisi in capitoli come nel modello di bilancio allegato A ed A¹; e i capitoli si ripartiscono in articoli:

L'enumerazione dei detti capitoli non esclude che altri se ne possano aggiungere, specialmente per quanto riguarda l'esercizio della beneficenza, secondo la diversa indole delle istituzioni.

La divisione dei capitoli deve essere fatta in modo da comprendere entrate e spese della stessa indole. La Citante provinciale amministrativa, nell'esercizio delle facolta' concessele dall'art. 38 della legge, puo' regolarla con istruzioni in via di massima, o con disposizioni particolari, d'ufficio o sull'istanza dell'amministrazione interessata.

Art. 24


Art. 24.

Il bilancio delle istituzioni che hanno il governo di piu' enti morali, aventi, ciascuno, esistenza autonoma e patrimonio e reddito distinto, e' compilato secondo le norme stabilite nel titolo terzo, capitolo primo del regolamento amministrativo.

Art. 25


Art. 25.

I lasciti e fondi con applicazione determinata, fanno parte, in appositi capitoli, del bilancio dell'ente che l'amministra, salvo, ove occorra, di farne dimostrazione particolareggiata in un allegato al bilancio stesso.

Il metodo medesimo deve essere seguito pei diversi fondi elemosinieri concentrati nella Congregazione di carita', quando abbiano destinazioni speciali.

Art. 26


Art. 26.

Le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza diffalco di spesa di riscossione od altra riduzione qualsiasi; le spese senza riguardo all'entrata che ne possa derivare.

L'amministrazione dovra' curare che la scadenza delle entrate ordinarie, come fitti, interessi, rette di ricoverati e simili coincidano coi periodi dell'anno solare, ma quanto ai fitti dei fondi urbani e rustici potra' attenersi alle consuetudini locali.

Art. 27


Art. 27.

Per le spese si devono tener presenti gli stanziamenti de' bilanci e le risultanze de' conti precedenti, le decisioni tutorie o le disposizioni ministeriali, specialmente per quanto riguarda le spese d'amministrazione, a senso degli articoli 31, 39, 45 di legge.

Art. 28


Art. 28.

Le spese di amministrazione da sostenersi in comune devono dividersi in due parti: per la parte che deve rimanere a carico dell'ente cui il bilancio si riferisce, debbono esser comprese fra le spese ordinarie o straordinarie: per la parte a carico degli altri enti consorziati, debbono essere comprese nelle partite di giro.

La quota da porsi a carico di ciascuna istituzione e' determinata dalla Giunta provinciale amministrativa, e per le istituzioni che interessano piu' di una Provincia, dal Ministero dell'Interno, secondo la misura del rispettivo interesse.

Art. 29


Art. 29.

Le spese di nuove costruzioni o di grandi riparazioni agli stabili devono, di regola, essere stanziate in bilancio nel titolo I «spese effettive straordinarie».

Quando pero' venga dimostrato che siano per produrre un reale aumento immediato o prossimo di patrimonio, e sempreche' siasene precedentemente ottenuta speciale autorizzazione dalla Giunta amministrativa ai termini dell'art. 28 della legge (N. 3), la parte della spesa corrispondente a tale aumento verra' iscritta nel titolo II, movimenti dei capitali.

Art. 30


Art. 30.

Per ogni spesa non ordinaria da eseguire in rate annuali dev'essere iscritta la sola parte che scade nell'anno finanziario, salvo stanziare le altre rate ne'successivi bilanci fino al totale esaurimento della somma cosi' ripartita.

Art. 31


Art. 31.

Per sopperire alle deficienze possibili nelle assegnazioni passive del bilancio, si iscrive in apposito capitolo della parte straordinaria un adeguato fondo di riserva. Le pretensioni di somme di questo fondo e la loro iscrizione al capitolo deficiente e' fatta per dodicesimi in ciascun mese o frazione di mese, previa regolare deliberazione dell'Amministrazione. Copia di tale deliberazione deve essere comunicata al Prefetto per notizia della Giunta Provinciale.
((In caso di constatata necessita', le prelevazioni possono farsi in misura superiore al limite sopra accennato; ma la relativa deliberazione motivata deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica)). ((3))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno della pubblicazione del decreto medesimo.

Art. 32


Art. 32.

Nel bilancio si devono esprimere in nota i motivi delle differenze di qualche importanza comparativamente alle previsioni dell'esercizio precedente. Si allegano al bilancio le dimostrazioni ed i particolari necessari e giustificare le maggiori o le nuove previsioni di entrate o di spese del bilancio stesso

Art. 33


Art. 33.

Il bilancio di previsione e' deliberato da ciascuna Amministrazione entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Art. 34


Art. 34.

Appena deliberato dall'Amministrazione il bilancio e' spedito al Prefetto o sottoprefetto per la Giunta provinciale Amministrativa, per l'esame e l'approvazione tutoria, giusta l'art. 36 lettera A della legge.

Se prima che incominci l'esercizio finanziario il bilancio non sia stato dalla Giunta provinciale amministrativa approvato in tutto od in parte, per la parte non approvata l'amministrazione puo' regolare le spese sull'ultimo preventivo approvato, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata, per ciascun mese o frazione di mese.

Pe' bilanci delle Istituzioni sussidiate a carico dello Stato si seguono le speciali disposizioni sancite negli articoli 29, 30, 31, del regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge.

Art. 35


Art. 35.

Le nuove o maggiori entrate non previste in bilancio che si accertano durante l'anno, devono essere tosto denunciate al Prefetto o sottoprefetto per la Giunta Provinciale, e di esso gli amministratori non possono valersi per accrescere le assegnazioni passive del bilancio, senza autorizzazione della Giunta medesima.

Art. 36


Art. 36.

Qualunque nuova o maggiore spesa alla quale non si possa far fronte col fondo di riserva di cui all'art. 31, non puo' essere ammessa che per deliberazione debitamente approvata dalla Giunta amministrativa, alla quale si devono indicare i mezzi per sopperire al nuovo o maggiore impegno.

Art. 37


Art. 37.

Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo puo' farsi nei bilanci senza la preventiva autorizzazione della Giunta predetta, a' sensi dell'art. 38 della legge.

Art. 38


Art. 38.

La cauzione che i tesorieri o riscuotitori speciali retribuiti devono prestare, sara' proporzionata alle riscossioni dell'istituzione al momento in cui essi vengono assunti in servizio.
Pero' deve nel contatto stipularsi l'obbligo di aumentare la cauzione in proporzione al possibile aumento delle entrate, delle riscossioni e dei versamenti.

Art. 39


Art. 39.

Le cauzioni possono esser prestate mediante:

a) vincolo su certificati nominativi di rendita dello Stato, ragguagliata al prezzo medio di borsa del semestre precedente;

b) deposito in numerario, cartelle dello Stato od altri fondi pubblici garantiti, valutati colle norme indicate nella lettera a, da farsi presso la Cassa de'depositi e prestiti od altro istituto di credito o risparmio designato come all'art. 23 della legge;

c) obbligazioni formali rilasciate, a favore dell'istituzione, da istituti di credito di notoria solvenza;

d) Ipoteca sopra determinati beni stabili, il cui valore libero superi almeno d'un terzo la somma fissata per cauzione;

e) ovvero, in parte coll'uno ed in parte coll'altro degli indicati mezzi cumulativamente.

Quando si tratti di riscossioni di piccola entita', la cauzione dei riscuotitori retribuiti potra', coll'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, essere versata in contante presso il cassiere dell'istituzione, od essere gradatamente formata colle ritenute sull'aggio.

Art. 40


Art. 40.

Le Amministrazioni nel deliberare il conferimento del servizio di cassa o la nomina del tesoriere o dei riscuotitori speciali retribuiti, e nel proporla all'approvazione della Giunta amministrativa, devono indicare:

a) la natura e l'ammontare della cauzione da prestare;

b) l'aggio o compenso che sia da attribuire al Tesoriere o riscuotitore;

c) l'ammontare annuo e la speciale natura delle entrate ordinarie dell'Istituzione e sue dipendenze;

d) la somma che normalmente puo' trovarsi in cassa, tenuta presente la disposizione dell'art. 23 della legge;

e) infine, la natura e l'entita' delle riscossioni ad essi affidate ed il tempo entro il quale sono obbligati a versare in cassa le somme riscosse.

Le disposizioni contenute nelle lettere d) ed e) di questo articolo si applicano anche alla nomina dei riscuotitori e collettori gratuiti: quella contenuta nella lettera e) non e' applicabile ai tesorieri retribuiti.

Art. 41


Art. 41.

Qualora la cauzione sia da prestare in tutto od in parte mediante ipoteca su beni stabili, insieme alla proposta, come sopra motivata, devono essere comunicati alla Giunta amministrativa:

a) I titoli comprovanti la proprieta' de'beni in chi presta la cauzione o ne consente il vincolo in favore di esso;

b) una stima giurata del valore attuale dei beni;

c) i documenti che comprovino la liberta' dei beni stessi, o dai quali risulti che hanno ancora una parte libera di valore superiore all'ammontare della cauzione, in relazione all'art. 39, lettera d).

Art. 42


Art. 42.

In base ai predetti elementi, ed agli altri che puo' chiederne, la Giunta provinciale amministrativa emette le sue determinazioni, curando nell'interesse dell'Istituzione, di rendere agevole e meno dispendiosa l'opera di detti Agenti.

Questi non possono essere assunti in servizio prima che la Giunta siasi pronunziata favorevolmente, e finche' la cauzione non sia effettivamente prestata.

Art. 43


Art. 43.

Qualora il servizio di esazione e di cassa sia da affidare all'Esattore comunale, questi, ove sia necessario, deve prestare un congruo supplemento di cauzione a' termini di legge.

Art. 44


Art. 44.

I Tesorieri, ed i riscuotitori che cessano dalle rispettive funzioni, per ottenere lo svincolo della cauzione, devono giustificare che l'ultimo conto finanziario e' stato approvato e che hanno eseguito il versamento a saldo d'ogni loro debito. La relativa deliberazione di svincolo deve essere approvata dalla Giunta Provinciale amministrativa.

Art. 45


Art. 45.

Le spese per prestare e per liberare la cauzione sono a carico di chi la presta, e possono essere sostenute dalla Istituzione qualora soltanto il Tesoriere o riscuotitore presti gratuitamente l'opera sua, con obbligo di continuarla per non meno di due anni.

Art. 46


Art. 46.

Nel caso che gli esattori comunali del quinquennio attualmente in corso si rifiutassero di prestare o di aumentare la cauzione pel servizio di tesoreria o di riscossione delle istituzioni di beneficenza, si provvedera' al servizio medesimo con tesorieri o riscuotitori interinali.

Art. 47


Art. 47.

Il carico dell'esazione e' determinato da ruoli o prontuari, od ordini di riscossione annuali o parziali ne'quali, colla stessa classificazione seguita nel bilancio, sono registrali i nomi de'debitori, l'oggetto del debito, le rate da esigere e le rispettive scadenze, con un margine per notarvi a suo tempo la somma esatta, la data ed il numero della relativa quietanza.

Art. 48


Art. 48.

Per eccezione pero' i tesorieri o riscuotitori debbono accettare, anche senza previa autorizzazione dell'amministrazione, le somme che i terzi intedano versare a qualsiasi titolo in pro dell'istituzione, rilasciandone ricevuta, colla clausola «salvo i diritti dell'Istituto» quando non si tratti di dono od elargizione incondizionata; nel qual caso il tesoriere o riscuotitore indichera' il titolo pel quale si asserisce di voler fare il versamento e comunichera' per iscritto, nel termine di ventiquattro ore, all'amministrazione, il fatto dell'avvenuta esazione.

Tali doni ed elargizioni devono essere pubblicati in modo visibile, nel luogo e tempo determinati dall'amministrazione.

Art. 49


Art. 49.

Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettario, possibilmente unico, a madre e figlia e con numero continuativo, da consegnare a ciascun Tesoriere di volta in volta che il bollettario precedente e' esaurito.

Ove esistono speciali riscuotitori, anche essi ricevono il loro bollettario, che devono ripresentare all'amministrazione in un periodo di tempo che non puo' eccedere i cinque giorni insieme alla prova del versamento effettuato presso il Tesoriere.

Art. 50


Art. 50.

I Tesorieri e riscuotitori devono, a brevi periodi che saranno determinati nel regolamento interno, rendere conto all'Amministrazione delle somme non riscosse alle rispettive scadenze, sia in tutto che in parte.

Art. 51


Art. 51.

Tutti i pagamenti sono ordinati ed esegui per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo ed indicanti: l'Istituto in conto del quale si emettono, l'esercizio, il capitolo od articolo del bilancio cui la spesa e' imputata, l'oggetto della spesa, la somma da pagare in tutte lettere ed in cifre, il creditore o creditori, la data della emissione.

Art. 52


Art. 52.

Prima di rilasciare un mandato di pagamento dev'essere verificata e giustificata la causa legale della spesa: dev'essere liquidato il conto accertato che la somma da pagare sia nei limiti del fondo stanziato e ne sia fatta l'imputazione al capitolo relativo, alla competenza del l'esercizio, o, separatamente, ai residui.

Art. 53


Art. 53.

Il conto dei residui e' sempre tenuto separato da quello della competenza; nessuna spesa relativa a quelli puo' essere imputata a questa o viceversa: con un mandato stesso non si possono ordinare pagamenti imputabili comulativamente ai residui ed alla competenza dell'esercizio.

Art. 54


Art. 54.

Il pagamento degli stipendi agli impiegati, delle pensioni, de' fitti o di simili spese d'importo e scadenze fisse ed accertate puo' farsi in base a ruoli e prospetti di variazioni rilasciati con le cautele di cui ai precedenti articoli.

I mandati coi quali si ordina il pagamento de' suddetti ruoli o prospetti sono emessi soltanto alla scadenza del debito, essendo vietati i mandati annuali complessivi.

Art. 55


Art. 55.

L'emissione ed il pagamento di mandati provvisori sono vietati.

Art. 56


Art. 56.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere:

a) se non sono muniti delle firme del Presidente e di quelle fra' membri della amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, o in difetto, del membro anziano, e del Ragioniere dove esiste;

b) se non sono entro il limite del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio;

c) se non sono muniti di regolare quietanza del titolare del mandato o di suo legale procuratore.

La disposizione della lettera a) non e' applicabile alle amministrazioni rappresentate da un solo amministratore, nel qual caso basta la sua firma e quella del ragioniere dove esiste.

((Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, su richiesta scritta dei creditori, possono anche disporre che i mandati di pagamento siano estinti dal tesoriere a mezzo di versamento in conto corrente postale a nome del creditore. In questo caso la ricevuta di versamento nel conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere e prova liberatrice a favore dell'Ente)).

Art. 57


Art. 57.

Chiuso l'esercizio dal bilancio, i mandati non pagati s'intendono annullati, e il loro ammontare passa nei residui; salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione se ed in quanto il suo credito non sia prescritto.

Art. 58


Art. 58.

Le partite di entrata che si compensano con eguali partite di uscita, come ad esempio il fitto figurativo de'fabbricati ad uso dell'Istituto, possono registrarsi, invece che con giro di cassa fittizio, mediante scritturazione all'attivo ed al passivo dei conti rispettivi; ed in tal caso a cura dell'Amministrazione ne viene data comunicazione al Tesoriere per le corrispondenti annotazioni nei ruoli e prontuari dette entrate e delle spese, senza che su tali somme gli spetti alcun aggio di riscossione.

Art. 59


Art. 59.

Le somme che, eccedendo i bisogni ordinari devono essere dopostiate ad interesse a senso dell'art. 23 della legge, sono quelle per le quali si attende l'occasione onde impiegarle stabilmente o che, so de minate alla spesa, superino il bisogno di due o piu' mesi, secondo l'indole e l'importanza dell'Istituto, e la possibilita' di ritirarle prontamente dalla cassa dell'Istituto di credito che le tiene in deposito.

Apposite istruzioni saranno date per regolare il deposito delle somme medesime nelle casse postali di risparmio.

Art. 60


Art. 60.

Gli assuntori del servizio di tesoreria, i tesorieri, ed i riscuotitori speciali hanno obbligo di tenere un giornale di cassa nel quale, con stretto ordine cronologico, senza lacune od abrasioni, registrano ogni riscossione ed ogni pagamento sia definitivo o momentaneamente pendente, sia di uno o di altro esercizio aperto sia di qualunque istituzione alla stessa amministrazione soggetta.

Il detto giornale dev'essere comunicato per estratto a brevi periodi o, giornalmente, per le aziende importanti, alle rispettive amministrazioni: per le altre bastera' prescrivere che il giornale di cassa sia presentato giornalmente o a brevi periodi al Presidente o ad altro membro dell'amministrazione da esso delegato, per il visto di chiusura.

Art. 61


Art. 61.

Lo stato di cassa dei Tesorieri e riscuotitori speciali e' sottoposto a verifica bimensile, oltre quelle straordinarie per iniziativa dell'amministrazione o dell'autorita' politica.

La verifica deve consistere nella effettiva materiale ricognizione delle somme, dei titoli e valori esistenti in cassa, seguita da accettamento di quello che dovrebbe trovasi al dato istante merce' esatto riscontro del giornale generale di cui all'articolo precedente e dei registri o documenti relativi alla entrata ed alla uscita.

Il risultato di ciascuna verifica ordinaria o straordinaria deve formare oggetto di processo verbale in conformita' del modello allegato a questo regolamento (lett. B) ed un esemplare di esso verbale deve esser tosto spedito al prefetto della provincia od al sottoprefetto del circondario

Art. 62


Art. 62.

Quando il servizio di cassa e' fatto dagli Esattori comunali, essi devono tenero separati da quelli del Comune i conti ed i fondi relativi alle istituzioni di beneficenza.

Art. 63


Art. 63.

Quando il servizio di tesoreria venga affidato ad un istituto di credito o di risparmio non saranno applicabili le disposizioni degli articoli 61 e 62, ma dovranno essere determinate nel contratto le norme per esercitare il controllo sui versamenti, per riconoscere a non lunghi intervalli la situazione del conto corrente o per assicurare il pagamento dei mandati.

Art. 64


Art. 64.

Entro il mese di marzo i tesorieri presentano alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, separatamente per ciascuna istituzione e secondo i modelli lettera C e C¹.

Ove tale conto non sia presentato nell'indicato termine ovvero sia riconosciuto inesatto o irregolare ed il Tesoriere rifiuti di correggerlo, la Giunta provinciale amministrativa, in seguito a denunzia dell'amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo fa compilare a spose di esso o di chi di ragione.

Art. 65


Art. 65.

Il conto finanziario deve compilarsi seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione e deve dimostrare articolo per articolo:

a) il fondo di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio prececedente, giusta il relativo conto approvato;

b) le riscossioni avvenute sui residui attivi ed i pagamenti effettuati sui residui passivi antecedenti;

c) le somme rispettivamente incassate e pagate sulle previsioni di competenza dell'anno: per le entrate e le spese effettive, per il movimento dei capitali, per le partite di giro;

d) i residui attivi e passivi della gestione per la quale si rende il conto, e che si trasportano all'esercizio successivo;

e) le differenze in piu' o in meno fra le somme previste o successivamente modificate per effettuato di regolari deliberazioni e le risultanze della gestione.

Art. 66


Art. 66.

L'entrata ed uscita per movimento di capitali di cui alla lettera C dell'articolo precedente, deve, di regola, pareggiarsi; inscrivendo, ove occorra, un corrispondente residuo attivo o passivo nell'atto della redazione del conto o, in difetto, nell'atto dell'approvazione da parte della Giunta provinciale.

Si puo' derogare a questa disposizione soltanto in seguito a speciale deliberazione dell'Amministrazione, indicante la cifra dello sbilancio che si propone di lasciare fra siffatta entrata ed uscita.
La quale deliberazione dev'essere approvata dalla Autorita' tutoria quando produce una diminuzione di capitali, a' termini dell'art. 36 let. c) della legge.

Art. 67


Art. 67.

A giustificazione e corredo del conto finanziario presentato, il tesoriere unisce il preventivo ed i mandati coi relativi documenti dell'esercizio, nonche' tutte le altre giustificazioni che gli fossero richieste.

Art. 68


Art. 68.

Chiuso l'esercizio finanziario, le differenze verificatesi fra le somme previste e quelle legalmente vincolate allo scopo per il quale erano destinate, si intendono annullate.

Art. 69


Art. 69.

Le entrate accertate ma non riscosse, le spese liquidate e legalmente vincolate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi.

In nessun caso si puo' iscrivere fra' residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata od in uscita che non sia stata compresa nella competenza d'un precedente esercizio.

Art. 70


Art. 70.

I residui passivi non pagati entro un quinquennio, pei quali durante lo stesso periodo non sia intervenuta domanda in via giudiziale od amministrativa, s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono pero' essere riproposti in uno speciale articolo del rispettivo capitolo dei successivi bilanci.

Art. 71


Art. 71.

Alla eliminazione totale o parziale di crediti che vengano riconosciuti insussistenti per la gia' avvenuta legale estinzione, o perche' indebitamente od erroneamente liquidati, o perche' riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con deliberazione speciale della amministrazione da emettere nell'atto che si approva il conto consuntivo.

Art. 72


Art. 72.

Le amministrazioni interessate deliberano entro il mese di maggio sul detto conto finanziario e lo spediscono al Prefetto per l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, insieme al conto consuntivo ed alla relazione sul risultato morale della gestione, a' senti dell'art. 20 della legge e art. 43 del Regolamento amministrativo.

Art. 73


Art. 73.

Tale conto consuntivo, da redigere secondo il modello lettera D deve dimostrare:

a) il risultato economico dell'esercizio, in confronto a quello del precedente conto finanziarlo;

b) lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, tanto derivate dallo esercizio del bilancio, quanto da qualunque altra causa eventuale.

Detto stato finale del patrimonio deve essere compilato in correlazione al disposto nell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 74


Art. 74.

La comunicazione del conto al tesoriere e la conservazione di esso nell'archivio dell'istituzione e' regolato dall'art. 44 del regolamento amministrativo.

Art. 75


Art. 75.

I moduli annessi a questo regolamento alle lettere A ed A¹, B, C, C¹, D relativi al bilancio preventivo, alla verifica di cassa, al conto finanziario del Tesoriere ed al conto consuntivo dell'amministrazione sono obbligatori.

Visto d'Ordine di S. M.

Il Ministro: CRISPI.

Regolamento di contabilità-Modelli


Modello A
Art. 20 Legge - Art. 23 Regolamento

Parte di provvedimento in formato grafico

Modello A¹
Art. 20 Legge - Art. 23 Regolamento

Parte di provvedimento in formato grafico

Modello B
Art. 53 dalla legge Art. 61 del Reg.

Parte di provvedimento in formato grafico

Modello C
Art. 20 della legge - Art. 64 e seguenti del Reg.

Parte di provvedimento in formato grafico

Modello C¹
Art. 2 della legge - Art 64 e seguenti del Reg.

Parte di provvedimento in formato grafico

Aggiunto ai Modelli C e C¹

Parte di provvedimento in formato grafico

Modello D
Art. 20 della legge. Art. 72 del Reg.

Parte di provvedimento in formato grafico

STATO DEI CAPITALI.

Parte di provvedimento in formato grafico