Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Falerone. (9003871R)
Art. 21
Art. 21.
Il cassiere dovra' ricevere e custodire sotto la sua responsabilita' il denaro ed i titoli o valori che gli verranno consegnati, fare la restituzione dei depositi e quegli altri pagamenti che gli verranno ordinati e tenere tutti i registri di contabilita' necessari al suo ufficio.
I valori ed il denaro verranno da esso conservati in un reparto della cassa forte posseduta dall'istituto ed egli solo ne terra' le chiavi.
I titoli saranno conservati nell'altro reparto della cassa forte suddetta ed il presidente od il direttore terra' una chiave ed un'altra il cassiere.