N NORME. red.it

Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Falerone. (9003871R)

Art. 1.



E' approvato il nuovo statuto della cassa di risparmio di Falerone composto di cinquantacinque articoli, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente con le modificazioni di cui negli articoli seguenti.

Art. 2.



Ai capoversi primo e secondo dell'art. 21 dello statuto predetto sono sostituiti i seguenti:

«Il numerario occorrente per le operazioni giornaliere sara' custodito in un reparto della cassa-forte posseduta dall'istituto, della quale terra' le chiavi il solo cassiere.

«Il numerario esuberante, i titoli e i valori saranno custoditi nell'altro reparto della cassa forte, del quale terranno le chiavi il presidente o il direttore ed il cassiere.»

Art. 3.



Nell'art. 37 alle parole «I fondi urbani» si sostituiscono le altre «I fabbricati».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addi' 27 luglio 1890.

UMBERTO.

Registrato alla Corte dei conti addi' 7 agosto 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 13. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

L. MICELI.


Statuto

Art. 1


STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FALERONE

Art. 1.

La cassa di risparmio di Falerone istituita con regio decreto 7 agosto 1874, n. DCCCCXII (serie 2ª, parte supplementare), per iniziativa di privati cittadini e del locale municipio, e' regolata dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e dal regolamento per la esecuzione di essa, approvato con regio decreto 4 aprile 1889, n. MMMCCXC (serie 3ª, parte supplementare), e dal presente statuto.

Art. 2


Art. 2.

La cassa ha lo scopo di raccogliere i depositi a titolo di risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento.

Art. 3


Art. 3.

Il patrimonio della cassa e' costituito:

a) Dal fondo di dotazione rappresentato da L. 335.03, donate dal municipio e 39 azioni, il cui singolo ammontare di L. 50 ciascuna venne per intero rimborsato;

b) Dal cumulo degli avanzi o fondo di riserva;

c) Da qualsiasi provento eventuale.

Art. 4


Art. 4.

La durata della cassa di risparmio e' indefinita. Essa non potra' cessare se non per fatto di forza maggiore o nei casi previsti dalla legge.

Art. 5


Art. 5.

Il numero dei soci non potra' essere minore di 24 ne' maggiore di 35.

Art. 6


Art. 6.

Ogni volta che per ragione qualunque venisse a mancare un socio l'assemblea generale dovra' sostituirlo.

Art. 7


Art. 7.

Per appartenere alla societa', oltre al voto dell'assemblea generale come all'articolo precedente, il nuovo socio, sotto pena di decadenza da ogni diritto, entro il termine di un mese dalla partecipazione della nomina, dovra' acquistare un'azione di L. 50, la quale restera' per cinque anni a vantaggio della cassa. Solo trascorso detto termine si procedera' per sorteggio annuale al rimborso delle azioni con quella parte di utili netti lasciata disponibile dalla legge 15 luglio 1888. Gli stessi eredi, ove un socio venisse a morire prima, non potranno ritirare l'importo dell'azione innanzi della scadenza del quinquennio.

Art. 8


Art. 8.

L'assemblea generale e' costituita da tutti i soci azionisti, e si riunisce ordinariamente due volte all'anno: 1° entro i mesi di febbraio o marzo per approvare il resoconto della gestione precedente approvato dal consiglio d'amministrazione e sanzionato dai sindacatori, per deliberare l'impiego degli utili non vincolati a senso dell'art. 47; per nominare due sindacatori e per eleggere, ove occorra, nuovi soci azionisti. 2° Entro i mesi di novembre o dicembre per nominare i membri del consiglio d'amministrazione, in sostituzione di quelli che scadono, e dei decessi e rinunciatari. In dette riunioni si tratteranno anche quelle proposte che il consiglio direttivo credera' opportune di presentare.

Art. 9


Art. 9.

Le assemblee straordinarie saranno convocate tutte le volte che il consiglio d'amministrazione lo creda opportuno.

Art. 10


Art. 10.

L'avviso di convocazione dell'assemblea sara' comunicato ai soci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza.

Art. 11


Art. 11.

Le riunioni dell'assemblea saranno legali in prima convocazione coll'intervento di un terzo dei soci, in seconda convocazione con qualunque numero.

Art. 12


Art. 12.

Per la validita' delle deliberazioni in ambo i casi e' necessaria l'assoluta maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni debbono essere a scrutinio segreto qualora si tratti di persone.

Art. 13


Art. 13.

L'amministrazione della cassa di risparmio e' affidata ad un consiglio d'amministrazione composto di sette membri cioe' di un presidente, di un vice presidente, e di cinque consiglieri tutti eletti dall'assemblea dei soci.

Art. 14


Art. 14.

Le cariche si rinnovano ogni anno nella misura di un terzo, meno quella del presidente che ha la durata di un triennio. Nel caso pero' che entro l'anno si verificasse la vacanza di due o piu' amministratori si dovra' provvedere alle occorrenti sostituzioni in via straordinaria. Nei primi due anni i consiglieri da rinnovarsi saranno designati dalla sorte e successivamente dall'anzianita' di elezione.

Art. 15


Art. 15.

L'ufficio dei membri del consiglio sara' gratuito. Essi contraggono verso la societa' e verso i terzi le responsabilita' stabilite dalla legge 15 luglio 1888 per violazione dello statuto, e per inadempimento delle deliberazioni dell'assemblea.

Sono esonerati dal prestar cauzione.

Art. 16


Art. 16.

Il consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

1.° Dispone degli impieghi dei capitali in quelle operazioni che sono proprie dell'istituto;

2.° Delibera sopra tutti gli affari che riguardano la gestione economica della cassa;

3.° Nomina il personale d'ufficio scelto preferibilmente nel seno dei soci;

4.° Stabilisce le spese d'amministrazione;

5.° Compila i regolamenti interni e di servizio;

6.° Vigila l'andamento del servizio;

7.° Esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dal presente statuto;

8.° Prende qualsiasi decisione che crede necessaria nell'interesse dell'istituto riferendone all'assemblea generale nei casi non contemplati dal presente statuto;

9.° Approva non piu' tardi del 28 febbraio il resoconto annuale.

Art. 17


Art. 17.

Il consiglio d'amministrazione si adunera' in via ordinaria, una volta ogni quindici giorni e delibera regolarmente quando intervengono alla seduta almeno quattro membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta, e le votazioni debbono essere sempre a scrutinio segreto. In caso di parita' di voti sara' preponderante il voto del presidente.

Art. 18


Art. 18.

Il presidente e' capo della societa', regola le sedute ed ha la facolta' di riunire straordinariamente il consiglio tutte le volte che lo creda necessario.

Art. 19


Art. 19.

Il consiglio d'amministrazione approva il ruolo e lo stipendio del personale d'ufficio che sara' composto:

1.° Da un direttore;

2.° Da un cassiere;

3.° da un segretario;

4.° da uno o piu' contabili e da quegli altri impiegati che le esigenze del servizio richiederanno.

Art. 20


Art. 20.

Il direttore ha la continua vigilanza sugli impiegati e su tutto il servizio interno degli uffici e provvede alla esecuzione dello statuto e del regolamento interno, adempie a tutte le attribuzioni che gli verranno dal consiglio affidate.

Le funzioni di direttore della cassa saranno disimpegnate gratuitamente da uno dei membri del consiglio di amministrazione, escluso il presidente, qualora il consiglio non credesse necessario di provvedere a detta nomina.

Art. 21


Art. 21.

Il cassiere dovra' ricevere e custodire sotto la sua responsabilita' il denaro ed i titoli o valori che gli verranno consegnati, fare la restituzione dei depositi e quegli altri pagamenti che gli verranno ordinati e tenere tutti i registri di contabilita' necessari al suo ufficio.

I valori ed il denaro verranno da esso conservati in un reparto della cassa forte posseduta dall'istituto ed egli solo ne terra' le chiavi.

I titoli saranno conservati nell'altro reparto della cassa forte suddetta ed il presidente od il direttore terra' una chiave ed un'altra il cassiere.

Art. 22


Art. 22.

Il cassiere dovra' prestare una cauzione nella misura e forma determinata dal consiglio d'amministrazione.

Art. 23


Art. 23.

I depositi a risparmio non possono essere inferiori a cent. 50.

Non potra' rifiutarsi settimanalmente nei libretti nominativi un deposito non maggiore di L. 30.

Art. 24


Art. 24.

I versamenti saranno accettati il giorno di domenica e i rimborsi si faranno al giovedi' di ogni settimana.

Il consiglio d'amministrazione, ove lo credera' opportuno, potra' determinare anche altri giorni della settimana a queste operazioni.

Art. 25


Art. 25.

Gl'interessi sulle somme depositate cominceranno a decorrere dopo il decimo giorno del loro versamento e saranno stabiliti in quella misura che sara' creduta conveniente dal consiglio d'amministrazione.
Non decorrera' alcun interesse sulle somme inferiori a L. 1. 50.

Se il depositante volesse ritirare il deposito prima della scadenza di quindici giorni, dalla data della consegna, non percepisce alcun frutto, come pure non si pagheranno gli interessi che non giungono a L. 0.05.

Le frazioni inferiori ad un centesimo nel calcolo dei frutti cederanno a vantaggio della cassa.

Art. 26


Art. 26.

Il calcolo dei frutti si portera' a due tempi fissi, cioe' al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno e si pagano nei seguenti mesi di luglio e gennaio. Nel caso pero' il depositante volesse ritirare l'intera somma, ed estinguere il proprio libretto, allora, per non tenere conti sospesi gli verranno pagati a tutto il giorno della domanda: e per contrario, se entro i nominati mesi di luglio e gennaio non siano stati ritirati dal creditore i frutti maturati, s'intende che voglia unirli al capitale, ed essi pure cosi' addivengono fruttiferi. Questo aumento al capitale si nota nei rispettivi libretti, ove siano presentati.

Art. 27


Art. 27.

Il saggio dell'interesse puo' essere variato dal consiglio direttivo. In caso di variazione ne sara' dato avviso al pubblico 30 giorni prima dell'attuazione.

Art. 28


Art. 28.

All'atto del primo versamento verra' rilasciato al depositante un libretto pel prezzo di centesimi 10 portante la firma del cassiere o del ragioniere e quella del presidente o di uno dei consiglieri ed il sigillo della cassa.

Nel libretto verranno segnati i depositi successivi, i frutti capitalizzati ed i parziali pagamenti di capitali e frutti.

Art. 29


Art. 29.

I libretti possono essere a richiesta del depositante, nominativi, al portatore e nominativi ma pagabili al portatore.

I libretti nominativi debbono contenere le indicazioni necessarie per riconoscere la identita' del creditore ed all'atto dell'emissione possono essere sottoposti a vincolo a richiesta del depositante.

I libretti al portatore possono contenere la designazione di un nome. La copertina dei libretti al portatore e' di colore differente da quello dei libretti nominativi. Tanto gli uni quanto gli altri portano un numero progressivo corrispondente a quello del relativo conto corrente iscritto nel libro depositi.

Art. 30


Art. 30.

I libretti al portatore si cedono colla semplice tradizione. I libretti nominativi e i nominativi ma pagabili al portatore, sono trasferibili soltanto mediante girata fatta e registrata secondo le norme del regolamento interno.

Art. 31


Art. 31.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di un libretto nominativo pagabile al portatore, si seguiranno le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª) sulla emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Se la somma depositata non supera le lire 100, basta, perche' la cassa rilasci il duplicato, che il numero e l'intestazione, ove ne abbia, del libretto smarrito, sia pubblicato per un mese di seguito nell'albo pretorio del comune e contemporaneamente negli uffici della cassa.

Art. 32


Art. 32.

Il rimborso totale o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterra' mediante la semplice esibizione del libretto quando questo sia al portatore o nominativo ma pagabile al portatore, e dal titolare o dal suo legittimo rappresentante, quando il libretto sia nominativo.

Art. 33


Art. 33.

I rimborsi dei depositi si faranno nel modo seguente: Sino a lire 30, a vista, da lire 31 a lire 80, nel termine di giorni 8, da lire 81 a lire 200, in quello di giorni 15, cessando a decorrere i frutti a seconda dei termini sopra stabiliti.

Le richieste che non oltrepassano le lire 1,000 verranno diffidate almeno un mese prima, e quelle di somme maggiori, almeno di 3 mesi avanti. In questo caso cesseranno gl' interessi per un sol mese e il richiedente dovra' ricevere gli acconti che mensilmente gli si potessero pagare.

La cassa puo' rimborsare anche contemporaneamente alla richiesta.

Trascorsi i termini sopra indicati per i rimborsi senza che siasi effettuato il ritiro, la somma richiesta rimarra' infruttifera.

Art. 34


Art. 34.

L'opposizione al rimborso delle somme sui libretti al portatore, nei casi previsti dall'art. 12 della legge 15 luglio 1888 sull'ordinamento delle casse di risparmio, deve esser fatta per atto d'usciere, meno per quelli inferiori a lire 100, pei quali sara' sufficiente una dichiarazione scritta firmata dall'opponente.

Art. 35


Art. 35.

La cassa di risparmio impiega il capitale che amministra o in mutui e conti correnti ipotecari o in mutui chirografari a corpi morali, in prestiti diretti cambiarii con la garanzia almeno di due firme (od anche di una con assicurazione ipotecaria) e per tempo non eccedente il termine di un anno, o in conti correnti garantiti, od in sconto di cambiali con scadenza non maggiore di sei mesi dalla loro presentazione.

Art. 36


Art. 36.

La somma complessiva dei mutui e conti correnti ipotecari non dovra' eccedere il 20 % dell'ammontare complessivo dei depositi.

Art. 37


Art. 37.

I mutui ipotecari debbono godere la prima iscrizione e non possono superare due terzi del valore degli immobili offerti in ipoteca. I fondi urbani debbono essere garantiti contro gl' incendi, mediante inserzione sulle relative polizze della clausola che il contratto si intende operativo anche nell' interesse della cassa di risparmio.

Art. 38


Art. 38.

La durata dei mutui ipotecari a tempo determinato non potra' superare i 5 anni, salvo tacita proroga e i mutui ipotecari per ammortamento semestrale non potranno avere una durata maggiore di 20 anni. Nei mutui ipotecari a tempo determinato gl'interessi dovranno esser pagati semestralmente.

Art. 39


Art. 39.

La somma dei mutui chirografari ai corpi morali non dovra' superare il 10% dell'ammontare complessivo dell'attivita' della cassa.

Art. 40


Art. 40.

Le cambiali superiori a lire 300 di cui e' chiesto lo sconto, dovranno portare almeno tre firme, compresa quella del presentatore.

Art. 41


Art. 41.

I conti correnti che la cassa di risparmio puo' aprire a favore di chi ne faccia richiesta, debbono essere garantiti con ipoteca o con cessione di crediti ipotecari, con deposito di valori al portatore di non dubbia solidita', con cambiali o con altre malleverie, stabilite dal consiglio

d'amministrazione.

Art. 42


Art. 42.

Spetta al consiglio d'amministrazione il fissare la misura dell'interesse sopra le operazioni attive della cassa e il variarlo.

Art. 43


Art. 43.

Le somme dovute per interessi scaduti e non soddisfatti diventano fruttifere allo stesso saggio corrisposto sul capitale.

Art. 44


Art. 44.

La cassa puo' assumere servizi di tesoreria per enti morali, e per pubbliche amministrazioni sotto le norme che saranno caso per caso stabilite dal consiglio.

Art. 45


Art. 45.

Puo' del pari assumere la rappresentanza di istituti di emissione, di credito fondiario, ed agrario, e di altre societa' commerciali, incassare titoli per conto di terzi, eseguire pagamenti sopra assegni emessi da istituti corrispondenti, trarre e far pagare assegni e vaglia cambiari in tutte le piazze ove ha corrispondenza.

Art. 46


Art. 46.

La provvigione ed i diritti per i servizi superiormente indicati saranno deliberati dal consiglio e resi noti al pubblico negli uffici della cassa.

Art. 47


Art. 47.

Gli utili che deriveranno annualmente dalla gestione della cassa, detratti gl' interessi passivi, le spese d'amministrazione, le tasse e le perdite, saranno ripartiti come segue:

Nove decimi in aumento del patrimonio di cui all'articolo 3°.

Un decimo potra' erogarsi a scopo di pubblica utilita' o beneficenza, o per incoraggiare la previdenza nelle varie sue forme.

Art. 48


Art. 48.

Le erogazioni della parte disponibile, utili annuali, sono fatte in conformita' delle deliberazioni dell'assemblea generale.

Art. 49


Art. 49.

La riforma del presente statuto puo' essere proposta dal consiglio d'amministrazione, o con domanda firmata da un terzo dei soci, ma deve esser sempre deliberata dall'assemblea generale.

Art. 50


Art. 50.

Il rendiconto della gestione annuale della cassa deve esser compilato non piu' tardi del 28 febbraio.

Art. 51


Art. 51.

La cassa di risparmio terra' permanentemente affisso, in modo visibile al pubblico, nei locali di sua residenza, una copia del suo statuto ed una copia dell'ultima situazione dei conti e dell'ultimo bilancio consuntivo annuale.

Art. 52


Art. 52.

In caso di scioglimento e di liquidazione della cassa di risparmio, pagate tutte le passivita' dell'istituto, il fondo che rimane disponibile sara' erogato in opere di pubblica beneficenza per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 53


Art. 53.

La cassa di risparmio, in tutto quanto non e' previsto dal presente statuto, seguira' le norme prescritte dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), dal regolamento per la esecuzione della legge predetta approvato con regio decreto 4 aprile 1889, n. MMMCCXC (serie 3ª, parte supplementare) e dai regi decreti 5 maggio 1889, n. MMMCCCL (serie 3ª, parte supplementare) e 6 giugno 1889.

Art. 54


Art. 54.

Il presente statuto andra' in vigore appena approvato dal regio governo.

Art. 55


Art. 55.

La rinnovazione per intero del consiglio d'amministrazione, dopo approvato il presente statuto, si fara' dall'assemblea generale nella sua seconda convocazione ordinaria. Essa pero' dovra' sempre effettuarsi prima che termini l'anno in corso mediante una convocazione straordinaria della stessa assemblea qualora l'approvazione dello statuto avvenisse posteriormente alla detta riunione ordinaria.

Il nuovo consiglio d'amministrazione entrera' nel suo ufficio col 1° gennaio dell'anno successivo.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura industria e commercio
L. MICELI.